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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2938/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16895/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 PI - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0189026 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l' avviso di accertamento catastale n.2025NA0189026 , notificato in data 13.06.2025, relativo alla variazione catastale dell'immobile sito in Liveri (Na) alla Indirizzo_1 censito al NCEU foglio 3, particella
641, subalterno 1, con il quale veniva comunicato la nuova determinazione di classamento “D7” e della conseguente rendita catastale pari ad € 2.570,00, in luogo di quella proposta dalla parte categoria C/2 – classe 1 – mq. 541,00 - r.c. € 502,92
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
- Difetto di motivazione dell'atto;
- mancata esecuzione del sopralluogo da parte dell'Ufficio;
- errata attribuzione della categoria e stima dell'immobile.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità della stima.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Priva di pregio è l' eccezione sollevata dalla parte ricorrente sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato
.
L'attività che l'Ufficio ha svolto successivamente alla presentazione del DOGFA e sui dati forniti dalla parte
è stata quella di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalla parte, nonché la congruità di quanto proposto rispetto alle caratteristiche edilizie e posizionali delle unità oggetto di valutazione.
La questione dell'adeguata motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita è stata oggetto di varie pronunce della Suprema Corte nel senso che essa può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei (specie allorquando il provvedimento costituisca l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è la c.d.
DOCFA, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, dati che nella specie di causa costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta) a consentire alla contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il "petitum provvedimentale”. La Suprema Corte,
(Cass. ordinanza n. 15495 del 20/06/2013), ritiene “correttamente esplicitata la motivazione dell'atto attraverso la mera indicazione dei dati catastali, consentendo alla parte, mediante il confronto con i dati indicati nel Docfa ,la piena comprensione delle motivazioni del provvedimento, mettendola in condizione di tutelarsi, come del resto avvenuto, mediante ricorso al giudice tributario.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio non ha rettificato gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione DoCFa presentata dalla parte, in quanto la discrasia tra la categoria proposta e quella attribuita è il frutto di una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene classato, eseguita dall'Ufficio senza disattendere gli elementi di fatto forniti nella dichiarazione, anche se il risultato ottenuto è differente rispetto a quello “proposto”; in ogni caso l'ufficio ha compiutamente esplicita le ragioni dell'attribuzione di una diversa categoria catastale e della maggiore rendita catastale, per cui va escluso l'asserito deficit motivazionale dell'atto impugnato.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata effettuazione del sopralluogo, si osserva che la stima diretta non postula inevitabilmente la necessità del sopralluogo, in quanto i dati e gli elementi fattuali offerti dalla peculiarità delle specie – la cui considerazione caratterizza tale procedimento estimativo – possono essere desunti anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio, per cui l sopralluogo è una facoltà dell'Ufficio non un obbligo invalidante l'atto.
Venendo al merito, ritiene la Corte che la valutazione dell'ufficio è immune dalle censure mosse dalla parte ricorrente.
L'Amministrazione ha motivato l'avviso indicando sia i dati oggettivi sia le caratteristiche intrinseche ed estrinseche che hanno condotto alla rettifica del classamento, con particolare riguardo alla categoria catastale e alla conseguente rendita catastale.
D'altra parte, la resistente Agenzia ha espressamente richiamato le disposizioni in base alle quali ha operato il nuovo classamento;
ne consegue che I'Ufficio, in particolare, ha tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell'immobile, delle sue caratteristiche edilizie e delle caratteristiche del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un esame delle capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona ed aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali.
Secondo questa Corte, infatti, la destinazione reale dell'immobile è del tutto irrilevante in sede di classamento, che viene invece effettuato tenendo conto delle caratteristiche tipologiche e costruttive specifiche dell'immobile.
L'Ufficio pertanto, ha assegnato un classamento congruo alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche specifiche dell'unità immobiliare oggetto della presente controversia, procedendo alla corretta valutazione del valore dello stesso ai fini della determinazione della rendita sulla base di criteri non censurabili.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso non merita accoglimento.
Sussistono gravi e giusti motivi per compensare le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 18-2-2026
Il Giudice
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16895/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 PI - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0189026 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l' avviso di accertamento catastale n.2025NA0189026 , notificato in data 13.06.2025, relativo alla variazione catastale dell'immobile sito in Liveri (Na) alla Indirizzo_1 censito al NCEU foglio 3, particella
641, subalterno 1, con il quale veniva comunicato la nuova determinazione di classamento “D7” e della conseguente rendita catastale pari ad € 2.570,00, in luogo di quella proposta dalla parte categoria C/2 – classe 1 – mq. 541,00 - r.c. € 502,92
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
- Difetto di motivazione dell'atto;
- mancata esecuzione del sopralluogo da parte dell'Ufficio;
- errata attribuzione della categoria e stima dell'immobile.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità della stima.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Priva di pregio è l' eccezione sollevata dalla parte ricorrente sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato
.
L'attività che l'Ufficio ha svolto successivamente alla presentazione del DOGFA e sui dati forniti dalla parte
è stata quella di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalla parte, nonché la congruità di quanto proposto rispetto alle caratteristiche edilizie e posizionali delle unità oggetto di valutazione.
La questione dell'adeguata motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita è stata oggetto di varie pronunce della Suprema Corte nel senso che essa può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei (specie allorquando il provvedimento costituisca l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è la c.d.
DOCFA, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, dati che nella specie di causa costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta) a consentire alla contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il "petitum provvedimentale”. La Suprema Corte,
(Cass. ordinanza n. 15495 del 20/06/2013), ritiene “correttamente esplicitata la motivazione dell'atto attraverso la mera indicazione dei dati catastali, consentendo alla parte, mediante il confronto con i dati indicati nel Docfa ,la piena comprensione delle motivazioni del provvedimento, mettendola in condizione di tutelarsi, come del resto avvenuto, mediante ricorso al giudice tributario.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio non ha rettificato gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione DoCFa presentata dalla parte, in quanto la discrasia tra la categoria proposta e quella attribuita è il frutto di una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene classato, eseguita dall'Ufficio senza disattendere gli elementi di fatto forniti nella dichiarazione, anche se il risultato ottenuto è differente rispetto a quello “proposto”; in ogni caso l'ufficio ha compiutamente esplicita le ragioni dell'attribuzione di una diversa categoria catastale e della maggiore rendita catastale, per cui va escluso l'asserito deficit motivazionale dell'atto impugnato.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata effettuazione del sopralluogo, si osserva che la stima diretta non postula inevitabilmente la necessità del sopralluogo, in quanto i dati e gli elementi fattuali offerti dalla peculiarità delle specie – la cui considerazione caratterizza tale procedimento estimativo – possono essere desunti anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio, per cui l sopralluogo è una facoltà dell'Ufficio non un obbligo invalidante l'atto.
Venendo al merito, ritiene la Corte che la valutazione dell'ufficio è immune dalle censure mosse dalla parte ricorrente.
L'Amministrazione ha motivato l'avviso indicando sia i dati oggettivi sia le caratteristiche intrinseche ed estrinseche che hanno condotto alla rettifica del classamento, con particolare riguardo alla categoria catastale e alla conseguente rendita catastale.
D'altra parte, la resistente Agenzia ha espressamente richiamato le disposizioni in base alle quali ha operato il nuovo classamento;
ne consegue che I'Ufficio, in particolare, ha tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell'immobile, delle sue caratteristiche edilizie e delle caratteristiche del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un esame delle capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona ed aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali.
Secondo questa Corte, infatti, la destinazione reale dell'immobile è del tutto irrilevante in sede di classamento, che viene invece effettuato tenendo conto delle caratteristiche tipologiche e costruttive specifiche dell'immobile.
L'Ufficio pertanto, ha assegnato un classamento congruo alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche specifiche dell'unità immobiliare oggetto della presente controversia, procedendo alla corretta valutazione del valore dello stesso ai fini della determinazione della rendita sulla base di criteri non censurabili.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso non merita accoglimento.
Sussistono gravi e giusti motivi per compensare le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 18-2-2026
Il Giudice