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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/11/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1141 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Poddesu, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Poddesu, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05.05.2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento,
[...]
Per_ collocamento e mantenimento delle figlie (15.02.2015) ed (04.06.2018), Per_1 nate dalla loro relazione “more uxorio" e riconosciute da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere convissuto in Civitavecchia (RM) dal 2007 al
2025 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della minore.
La ha dedotto di essere in cerca di un'occupazione lavorativa, mentre il CP_1
di lavorare saltuariamente come autoriparatore meccanico, ed entrambi di Parte_1 ricevere aiuti economici dai propri familiari.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 14.05.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 06.10.25 con cui il procuratore delle parti ha depositato gli estratti dei conti bancari delle parti degli ultimi tre anni ed ha chiesto l'accoglimento delle precisate conclusioni, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e delle figlie minori.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1141 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
Per_ A) affido delle figlie minori ed a entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
2 saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle minori. Sarà onere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare in via disgiunta la responsabilità genitoriale sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga CP_1
Per_ opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie ed , Per_1 purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo CP_1 Parte_1 preavviso.
B) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Parte_1 facoltà di tenere con sé le figlie almeno un giorno feriale ogni settimana;
il padre potrà in aggiunta a questo, ogni fine settimana, tenere con sé le figlie alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà delle minori.
C) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di Parte_1 trascorrere con le figlie il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio. Durante le vacanze pasquali il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie l'intero pomeriggio Parte_1 di un giorno feriale ed inoltre, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e la
Pasquetta con il padre, e viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà Parte_1 la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. . I genitori dovranno fornirsi Parte_1 reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie dovrà darne CP_1 notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, Parte_1 nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Parte_1 concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma complessiva di euro 300,00= (trecento/00), ovvero €150,00 per ciascuna, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, a far luogo dalla data di deposito del
3 presente ricorso. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra o, in alternativa, mediante CP_1 bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra non oltre il CP_1 giorno 05 di ogni mese solare. Le parti, concordemente, decidono che l'assegno unico venga completamente devoluto alla Sig.ra CP_1
E) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per Parte_1 CP_1 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse di ed Per_1
Per_
, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, diverse da quelle sopra elencate, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione.
F) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_1 nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e, anche se maggiorenni, non saranno economicamente indipendenti.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a
4 tutelare le rispettive figure paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno di loro possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 novembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1141 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Poddesu, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Poddesu, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05.05.2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento,
[...]
Per_ collocamento e mantenimento delle figlie (15.02.2015) ed (04.06.2018), Per_1 nate dalla loro relazione “more uxorio" e riconosciute da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere convissuto in Civitavecchia (RM) dal 2007 al
2025 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della minore.
La ha dedotto di essere in cerca di un'occupazione lavorativa, mentre il CP_1
di lavorare saltuariamente come autoriparatore meccanico, ed entrambi di Parte_1 ricevere aiuti economici dai propri familiari.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 14.05.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 06.10.25 con cui il procuratore delle parti ha depositato gli estratti dei conti bancari delle parti degli ultimi tre anni ed ha chiesto l'accoglimento delle precisate conclusioni, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e delle figlie minori.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1141 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
Per_ A) affido delle figlie minori ed a entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
2 saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle minori. Sarà onere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare in via disgiunta la responsabilità genitoriale sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga CP_1
Per_ opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie ed , Per_1 purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo CP_1 Parte_1 preavviso.
B) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Parte_1 facoltà di tenere con sé le figlie almeno un giorno feriale ogni settimana;
il padre potrà in aggiunta a questo, ogni fine settimana, tenere con sé le figlie alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà delle minori.
C) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di Parte_1 trascorrere con le figlie il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio. Durante le vacanze pasquali il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie l'intero pomeriggio Parte_1 di un giorno feriale ed inoltre, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e la
Pasquetta con il padre, e viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà Parte_1 la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. . I genitori dovranno fornirsi Parte_1 reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie dovrà darne CP_1 notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, Parte_1 nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Parte_1 concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma complessiva di euro 300,00= (trecento/00), ovvero €150,00 per ciascuna, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, a far luogo dalla data di deposito del
3 presente ricorso. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra o, in alternativa, mediante CP_1 bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra non oltre il CP_1 giorno 05 di ogni mese solare. Le parti, concordemente, decidono che l'assegno unico venga completamente devoluto alla Sig.ra CP_1
E) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per Parte_1 CP_1 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse di ed Per_1
Per_
, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, diverse da quelle sopra elencate, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione.
F) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_1 nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e, anche se maggiorenni, non saranno economicamente indipendenti.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a
4 tutelare le rispettive figure paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno di loro possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 novembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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