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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2099/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in Capo d'Orlando via Consolare Antica 460 Cod. Fisc. C.F._1 elettivamente domiciliato in Patti via L. D'Amico n. 3, presso lo studio dell'Avv.
EN ON che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Alessandro Doa e Mariantonietta Piras, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 16/12/2022 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere della pensione di inabilità civile, in via subordinata dell'assegno ordinario di invalidità; che, sottoposto a visita medica, l' respingeva la superiore domanda in data CP_1
05/09/2022 con la seguente motivazione: “Non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222). Inoltre la richiesta di assegno di invalidità, da lei indicata in via subordinata, non è stata accolta in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione
a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.222).”; che pertanto aveva depositato in data 18/05/2023 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. RG
1580/2023, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del requisito sanitario tale da determinare l'assoluta permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e quindi il riconoscimento della pensione di inabilità, in subordine dell'assegno ordinario di invalidità; che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott. , riconosceva parte Persona_1 ricorrente affetto da: “diabete mellito II°, non scompensato e senza evidenze microcircolatorie periferiche;
a cardiopatia ipertensiva, con affanno, non evidenziata da esame ecocardiografico, con lieve scompenso;
ipoacusia neurosensoriale, prevalente dx, sulle frequenze acute”, concludendo che “[…] in relazione alla legge 222/84 ed alla domanda di assegno ordinario d'invalidità del ricorrente , tali condizioni cliniche, NON realizzano una Parte_2
riduzione a meno di un terzo nelle attività lavorative confacenti alle sue attitudini,
diritto all'assegno d'invalidità ordinario, (legge n. 222/84)” CP_2
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a conseguire la pensione di inabilità civile, in subordine assegno ordinario di
2 invalidità, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09.12.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Il c.t.u. nominato ha infatti chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie da cui lo Parte_2
stesso risulta affetto, e concludendo che le stesse: “REALIZZANO una riduzione a meno di un terzo nelle attività lavorative confacenti alle sue attitudini, CON diritto all'assegno d'invalidità ordinario, (art. 1 legge n. 222/84), decorrente dal
16/12/2022”. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che possiede il requisito sanitario Parte_2 utile ai fini dell'assegno d'invalidità ordinario, a decorrere dal 16/12/2022.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_3
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso
3 al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione del parziale accoglimento delle domande (stante il mancato riconoscimento dell'inabilità richiesta nonché l'inammissibilità della domanda di condanna), si compensano 2/3 delle spese di lite, ponendo la restante parte a carico dell' liquidata come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss modificazioni, CP_1
parametri minimi sul valore calcolato ex art. 13 c.p.c. e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_2
CP_ ricorso depositato in data 05/07/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che possiede il requisito sanitario utile ai fini Parte_2 dell'assegno d'invalidità ordinario, a decorrere dal 16/12/2022;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/3 delle CP_1
spese di lite che liquida in € 390,00 per la fase di ATPO e 899,00 per la presente fase, oltre spese generali cpa ed iva da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- Compensa la restante parte;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/12/2025 Il Giudice del Lavoro
4 (dott. Carmelo Proiti)
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