Articolo 2 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Articolo 1Articolo 3
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19 marzo 2004
Art. 2. 1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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