Art. 2. 1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".
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19 marzo 2004
19 marzo 2004
Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Marsala, sentenza 11/02/2022, n. 120Provvedimento: […] Tale pronunzia, nel mutato quadro normativo, è infatti divenuta discrezionale e va assunta da parte del giudice solo "quando ciò è necessario per assicurare la adeguata protezione" dell'infermo di mente (art. 414 c.c. nel testo novellato dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 6/2004). […]Leggi di più...
- incapacità di agire·
- art. 414 c.c.·
- protezione persona·
- tutela soggetti deboli·
- amministrazione di sostegno·
- art. 418 c.c.·
- giurisdizione giudice tutelare·
- nomina amministratore di sostegno·
- interdizione·
- art. 405 c.c.