CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 22/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
GR RA, Relatore
TROIANI RUGGERO, Giudice
in data 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 925/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 141/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RN00793 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate (Ade) propone appello avverso la Sentenza n. 141.1.2023 pronunciata dalla Cgt di
Vicenza il 27 aprile 2023, depositata il 15 maggio 2023, in quanto risultata soccombente con spese di lite interamente compensate tra le parti.
A seguito di controllo della documentazione contabile riferita all'anno 2016, l'Ufficio contestava alla Resistente_1 spa (Resistente_1) la non deducibilità per carenza di inerenza dei costi di pubblicità dalla stessa sostenuti a seguito della firma di un contratto di sponsorizzazione stipulato con la Società inglese
Società_1 per l'importo complessivo di euro 350.000.00. =
Oggetto di tale contratto era la promozione del marchio “Resistente_1” posto su due mezzi partecipanti l'uno al campionato mondiale di GP2 e l'altro al campionato mondiale della W8. Tale marchio veniva promosso altresì all'interno di brochures, siti internet ed altro materiale promozionale sportivo come social network, tute dei piloti, “roll.up” e pannelli e all'interno del box squadra.
L'Ufficio contestava l'antieconomicità delle prestazioni ricevute sia in termini economici, stante il ritenuto anomalo rapporto tra la spesa sostenuta (350.000 euro) e l'utile conseguito (euro 886.353), che di visibilità mediatica stante il fatto che solo due gare si erano svolte in Italia. Riteneva antieconomico tale contratto stante la particolare tipologia di attività esercitata dalla Resistente_1, individuata nella produzione di minuteria metallica, e della limitata clientela, prevalentemente italiana.
Evidenziava altresì criticità per il riconoscimento della detrazione iva in quanto la Società_3 aveva sede in Inghilterra ma era controllata da una società avente sede nelle Isole Vergini Britanniche.
La Resistente_1 contrastava le contestazioni dell'Ufficio. Specificava occuparsi di lavorazioni di materiali nel campo della meccanica ed elettromeccanica realizzando componenti e minuteria metallica di precisione per il settore dell'industria automobilistica e che tali spese pubblicitarie avevano beneficiato gli anni successivi sia in termini di fatturato che di numero di clienti operanti nel settore automotive.
L'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento de quo dopo aver proposto la riqualificazione di tali spese di sponsorizzazione in spese di rappresentanza, proposta respinta dalla Resistente_1.
La Ctg di Vicenza adita accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 nei termini indicati in premessa, motivando la compensazione delle spese di lite con la presentazione dei documenti indicati in calce al ricorso solamente all'atto della costituzione in giudizio.
L'odierno appello si fonda su unico motivo individuato nella - Erroneità della Sentenza di primo grado sulla rilevanza dell'antieconomicità dei costi di pubblicità per la valutazione dell'inerenza dei costi stessi;
Ripropone infine le questioni assorbite nella Sentenza gravata e precisamente sulla proposta di riqualificazione del costo in spesa di rappresentanza e sull'indetraibilità dell'iva.
Si costituisce la Resistente_1 con proprie controdeduzioni sostenendo l'infondatezza dell'appello proposto dall'Ufficio e, di contro, la congruità e l'inerenza delle sostenute spese di sponsorizzazione ritenute un buon ritorno in termini economici e di visibilità mediatica che sarebbe attestato dall'incremento del numero dei clienti e della crescita di fatturato conseguita negli anni successivi al 2016 come risulterebbe dai prospetti allegati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 25143/2025, ha affermato che il criterio degli “obiettivi perseguiti” rappresenta il discrimen tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, secondo cui le prime sono sostenute per accrescere l'immagine della società e le sue possibilità di sviluppo, senza che sussista un'aspettativa di incremento delle vendite, le seconde, invece, sono direttamente finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi commercializzati.
La Suprema Corte, dunque, ha voluto dare continuità ad un filone interpretativo oramai consolidato, in base al quale:
“in tema di IVA, ai fini della deduzione dei costi, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite” (Corte di Cassazione,
Sentenza n. 10440/2021);
“in tema di redditi d'impresa, anche quando la società contribuente dispone di un'utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, mentre rientrano tra le seconde i costi di iniziative imperniate sull'ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti” (Corte di Cassazione, n. 10871/2023);
“costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società
e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese” (Corte di Cassazione, Sentenza n. 14049/2023);
“la nozione di pubblicità implica necessariamente la diffusione di un messaggio destinato ad informare il consumatore dell'esistenza e delle qualità di un prodotto o di un servizio allo scopo di incrementare le vendite;
benché la diffusione di un messaggio del genere avvenga di solito mediante parole, scritti o immagini via stampa, radio o televisione, essa può anche essere effettuata ricorrendo parzialmente o in via esclusiva ad altri strumenti” (Corte di Giustizia UE, Cause C-334/20).
Premesso quanto sopra, esaminata la documentazione agli atti e preso atto:
.-che l'attività svolta dalla Resistente_1 spa si svolge nel settore componentistica per auto con particolare riferimento alla realizzazione di componenti realizzati sulla base di progetti forniti dai clienti (pag.2 controdeduzioni);
.-che la propria attività si rivolge prevalentemente a clienti costituiti da Società con sede in Italia e non consumatori finali;
.- che tali spese sono documentate da un “contratto di sponsorizzazione (contratto pubblicitario immagine) al fine di promuovere il marchio “Resistente_1” nelle gare di campionati di FIA GP2;
.-che solo due gare sono svolte in Italia, mentre le restanti gare si sono svolte in circuiti esteri;
.-che il logo utilizzato sulle vetture Dallara Gp2 è costituito dalla stringa “Resistente_1” senza alcuna precisazione sui prodotti realizzati, applicata sul lato sx della vettura;
.-che dalle tabelle fatturato depositate dalla Società non risulta sufficientemente provato il ritorno economico di dette spese;
questa Corte ritiene che tali spese, comunque inerenti l'attività d'impresa, non possano però essere qualificate quali spese di pubblicità ma spese di rappresentanza con le conseguenti limitazioni stabilite dalla normativa tributaria.
La particolarità della questione e le diverse interpretazioni giurisprudenziali sul tema giustificano la compensazione delle spese di lite.
Per tutto quanto sopra, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questa
Corte
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ritiene inerenti e detraibili le indicate spese quali spese di rappresentanza. Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio, lì 22 luglio 2025.
Il Relatore Il Presidente
ND CO MI IO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 22/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
GR RA, Relatore
TROIANI RUGGERO, Giudice
in data 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 925/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 141/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503RN00793 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate (Ade) propone appello avverso la Sentenza n. 141.1.2023 pronunciata dalla Cgt di
Vicenza il 27 aprile 2023, depositata il 15 maggio 2023, in quanto risultata soccombente con spese di lite interamente compensate tra le parti.
A seguito di controllo della documentazione contabile riferita all'anno 2016, l'Ufficio contestava alla Resistente_1 spa (Resistente_1) la non deducibilità per carenza di inerenza dei costi di pubblicità dalla stessa sostenuti a seguito della firma di un contratto di sponsorizzazione stipulato con la Società inglese
Società_1 per l'importo complessivo di euro 350.000.00. =
Oggetto di tale contratto era la promozione del marchio “Resistente_1” posto su due mezzi partecipanti l'uno al campionato mondiale di GP2 e l'altro al campionato mondiale della W8. Tale marchio veniva promosso altresì all'interno di brochures, siti internet ed altro materiale promozionale sportivo come social network, tute dei piloti, “roll.up” e pannelli e all'interno del box squadra.
L'Ufficio contestava l'antieconomicità delle prestazioni ricevute sia in termini economici, stante il ritenuto anomalo rapporto tra la spesa sostenuta (350.000 euro) e l'utile conseguito (euro 886.353), che di visibilità mediatica stante il fatto che solo due gare si erano svolte in Italia. Riteneva antieconomico tale contratto stante la particolare tipologia di attività esercitata dalla Resistente_1, individuata nella produzione di minuteria metallica, e della limitata clientela, prevalentemente italiana.
Evidenziava altresì criticità per il riconoscimento della detrazione iva in quanto la Società_3 aveva sede in Inghilterra ma era controllata da una società avente sede nelle Isole Vergini Britanniche.
La Resistente_1 contrastava le contestazioni dell'Ufficio. Specificava occuparsi di lavorazioni di materiali nel campo della meccanica ed elettromeccanica realizzando componenti e minuteria metallica di precisione per il settore dell'industria automobilistica e che tali spese pubblicitarie avevano beneficiato gli anni successivi sia in termini di fatturato che di numero di clienti operanti nel settore automotive.
L'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento de quo dopo aver proposto la riqualificazione di tali spese di sponsorizzazione in spese di rappresentanza, proposta respinta dalla Resistente_1.
La Ctg di Vicenza adita accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 nei termini indicati in premessa, motivando la compensazione delle spese di lite con la presentazione dei documenti indicati in calce al ricorso solamente all'atto della costituzione in giudizio.
L'odierno appello si fonda su unico motivo individuato nella - Erroneità della Sentenza di primo grado sulla rilevanza dell'antieconomicità dei costi di pubblicità per la valutazione dell'inerenza dei costi stessi;
Ripropone infine le questioni assorbite nella Sentenza gravata e precisamente sulla proposta di riqualificazione del costo in spesa di rappresentanza e sull'indetraibilità dell'iva.
Si costituisce la Resistente_1 con proprie controdeduzioni sostenendo l'infondatezza dell'appello proposto dall'Ufficio e, di contro, la congruità e l'inerenza delle sostenute spese di sponsorizzazione ritenute un buon ritorno in termini economici e di visibilità mediatica che sarebbe attestato dall'incremento del numero dei clienti e della crescita di fatturato conseguita negli anni successivi al 2016 come risulterebbe dai prospetti allegati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 25143/2025, ha affermato che il criterio degli “obiettivi perseguiti” rappresenta il discrimen tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, secondo cui le prime sono sostenute per accrescere l'immagine della società e le sue possibilità di sviluppo, senza che sussista un'aspettativa di incremento delle vendite, le seconde, invece, sono direttamente finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi commercializzati.
La Suprema Corte, dunque, ha voluto dare continuità ad un filone interpretativo oramai consolidato, in base al quale:
“in tema di IVA, ai fini della deduzione dei costi, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite” (Corte di Cassazione,
Sentenza n. 10440/2021);
“in tema di redditi d'impresa, anche quando la società contribuente dispone di un'utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, mentre rientrano tra le seconde i costi di iniziative imperniate sull'ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti” (Corte di Cassazione, n. 10871/2023);
“costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società
e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese” (Corte di Cassazione, Sentenza n. 14049/2023);
“la nozione di pubblicità implica necessariamente la diffusione di un messaggio destinato ad informare il consumatore dell'esistenza e delle qualità di un prodotto o di un servizio allo scopo di incrementare le vendite;
benché la diffusione di un messaggio del genere avvenga di solito mediante parole, scritti o immagini via stampa, radio o televisione, essa può anche essere effettuata ricorrendo parzialmente o in via esclusiva ad altri strumenti” (Corte di Giustizia UE, Cause C-334/20).
Premesso quanto sopra, esaminata la documentazione agli atti e preso atto:
.-che l'attività svolta dalla Resistente_1 spa si svolge nel settore componentistica per auto con particolare riferimento alla realizzazione di componenti realizzati sulla base di progetti forniti dai clienti (pag.2 controdeduzioni);
.-che la propria attività si rivolge prevalentemente a clienti costituiti da Società con sede in Italia e non consumatori finali;
.- che tali spese sono documentate da un “contratto di sponsorizzazione (contratto pubblicitario immagine) al fine di promuovere il marchio “Resistente_1” nelle gare di campionati di FIA GP2;
.-che solo due gare sono svolte in Italia, mentre le restanti gare si sono svolte in circuiti esteri;
.-che il logo utilizzato sulle vetture Dallara Gp2 è costituito dalla stringa “Resistente_1” senza alcuna precisazione sui prodotti realizzati, applicata sul lato sx della vettura;
.-che dalle tabelle fatturato depositate dalla Società non risulta sufficientemente provato il ritorno economico di dette spese;
questa Corte ritiene che tali spese, comunque inerenti l'attività d'impresa, non possano però essere qualificate quali spese di pubblicità ma spese di rappresentanza con le conseguenti limitazioni stabilite dalla normativa tributaria.
La particolarità della questione e le diverse interpretazioni giurisprudenziali sul tema giustificano la compensazione delle spese di lite.
Per tutto quanto sopra, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questa
Corte
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ritiene inerenti e detraibili le indicate spese quali spese di rappresentanza. Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio, lì 22 luglio 2025.
Il Relatore Il Presidente
ND CO MI IO