TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 730
TAR
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della legge regionale n. 20/2024

    Il Collegio richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l'art. 117 Cost. e con i principi di massima diffusione delle energie rinnovabili. L'inidoneità dell'area non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. La normativa regionale che determinava l'irrealizzabilità del progetto è stata espunta dall'ordinamento con effetti retroattivi.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 20, comma 1 bis, d.lgs. n. 199/2021

    Il Collegio precisa che la disciplina più rigorosa introdotta dall'art. 20, comma 1 bis, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 63/2024 (13 luglio 2024), fosse già stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie. Nel caso di specie, la procedura era già stata avviata e pertanto non poteva essere soggetta alla disposizione più rigorosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 730
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 730
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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