Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2025, proposto da
Nisco Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siniscola, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa misura cautelare,
del provvedimento del S.U.A.P.E. del Comune intimato 10 giugno 2025 prot. n. 14573, con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta per la valutazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale di 8.400 kw e delle linee elettriche per la connessione alla RTN in Località Murtas Artas s.n.c.;
ove occorra, del provvedimento unico negativo dello stesso S.U.A.P.E. 18 aprile 2025 n. 5 prot. n. 9721;
dei pareri negativi non superabili dell’Area Tecnica del Comune intimato di cui alla nota 9 aprile 2025 prot. n. 8829, al verbale della riunione tecnica ex art. 36 L.R. n. 24/2016 del 18 aprile 2025 e alla nota 22 maggio 2025 prot. n. 12544;
del parere negativo non superabile del Servizio Valutazione impatti e incidenze ambientali dell’Assessorato regionale intimato 4 aprile 2025 prot. n. 10441, confermato con nota prot. n. 15688 del 28 maggio successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. La “Nisco Energia S.r.l.” ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe e, tra questi, la determinazione n. 14573/2025 con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta per la valutazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili potenza nominale di 8.400 kw e delle linee elettriche per la connessione alla RTN in Località Murtas Artas s.n.c., nel territorio del Comune di Siniscola.
1.1. Al riguardo, la ricorrente ha esposto:
- di aver presentato, in data 5 luglio 2024, sul portale SUAPE del Comune di Siniscola, l’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, comprensivo di opere di connessione alla rete e-distribuzione, da realizzarsi interamente nel territorio comunale, in località Murtas Artas, nell’area individuata nel N.C.T. al foglio di mappa 76, partt. 149, 150, 158, 161, 162, 164, 166, 167, 192, 193, 194 e 195;
- di avere indicato, nell’istanza presentata, di essere titolare, in virtù di apposito contratto preliminare, del diritto di superficie e servitù per l’intera area di pertinenza, mentre le opere di connessione alla rete di distribuzione insisterebbero su strade di proprietà pubblica, circostanza che renderebbe superflua l’acquisizione della titolarità degli immobili occupati dalle opere di connessione alla rete, o l’avvio di procedure di asservimento coattivo o esproprio per pubblica utilità;
- che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico rientrerebbe tra le aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), D.Lgs. n. 199/2021, poiché ricompresa per la gran parte all’interno di un buffer di 500 ml. dalla Zona Industriale di Siniscola, e che il progetto non avrebbe dovuto essere assoggettato ad alcuna procedura di screening o di V.I.A. regionale o statale;
- con nota del 12 marzo 2025, successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge regionale n. 5/2024, il Suape ha indetto la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri contrari dall’Area Tecnica del Comune (nota 9 aprile 2025 prot. n. 8829) e del Servizio Valutazione impatti e incidenze ambientali dell’Assessorato regionale;
- il Suape, ritenuti tali pareri negativi non superabili, ha ritenuto di non procedere con la conferenza in modalità sincrona, nonostante le richieste della ricorrente, convocando invece una riunione tecnica all’esito della quale ha emesso il provvedimento unico negativo, confermato anche dopo le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, tramite le quali era stata proposta la riduzione della potenza nominale dell’impianto.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 6 lett.b e 10 bis della legge n. 241/990, dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 20/2024 anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva 2018/2001/UE e dal Regolamento 2018/1999/UE e degli articoli 3 e 4 dello Statuto Speciale della RAS. Nel parere negativo del Servizio Valutazione impatti e incidenze ambientali dell’Assessorato regionale si è dato atto che l’impianto ricadrebbe in aree non idonee ai sensi della legge regionale n. 20/2024, circostanza evidenziata anche nel parere negativo dell’area tecnica comunale, nonostante lo stesso si collochi in realtà all’interno di aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 e non fosse applicabile la disciplina più restrittiva di cui alla legge n. 101/2024, essendo già stata avviata la procedura autorizzativa. Tali circostanze, rappresentate nelle osservazioni proposte ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, non sarebbero state considerate dalle Amministrazioni interessate le quali, in violazione del dovere di motivazione, si sono limitate a ribadire il proprio precedente parere e l’esigenza di attenersi al dato normativo.
In ogni caso, i pareri negativi impugnati sono fondati sull’illegittima applicazione della legge regionale n. 20/2024 (dato che avrebbe dovuto prevalere la norma statale che qualificava l’area come idonea) e, in ogni caso, dalla sua applicazione non poteva derivare il radicale divieto di installazione dell’impianto FER, essendo necessaria invece una specifica valutazione volta ad apprezzare in concreto l’impatto del progetto proposto.
La ricorrente ha poi censurato la legge regionale n. 20/2024 evidenziando come la stessa sarebbe caratterizzata da evidenti profili di incompatibilità con i canoni costituzionali, con particolare riferimento agli articoli 3, 9, 11, 41, 97, 117 Cost., nonché all’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948, nonché con il dato normativo di derivazione europea, volto a garantire la massima diffusione degli impianti FER.
II. La violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. n. 199/2021, dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 63/2024, dell’art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988, nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione. La ricorrente ha evidenziato che nel parere dell’Area Tecnica del Comune del 22 maggio 2025 prot. n. 12544, si afferma che l’intervento progettato dalla ricorrente «appare [...] in contrasto con l’art. 20 comma 1-bis del Dlgs 199/2021 del 08/11/2021» , nonostante tale previsione non fosse applicabile, essendo già stata avviata la procedura autorizzativa al momento dell’entrata in vigore della legge n. 101/2024 che ha introdotto tale norma.
III. L’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. n. 199/2021, dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 63/2024 per violazione degli articoli 3,9,11, 41, 97 e 117, comma 1, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva 2018/2001/UE, dal Regolamento 2018/1999/UE. Tale norma, infatti, esattamente come la legge regionale n. 20/2024, si traduce in una preclusione generale (salve limitate eccezioni) all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zona classificata agricola, con grave pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata delle tecnologie per le energie rinnovabili, nonché rispetto alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici dell’Unione Europea.
3. La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio, in data 19 settembre 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare; il Comune di Siniscola non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
4. All’esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione al merito dell’istanza cautelare.
4.1. In previsione della decisione del merito, la ricorrente ha depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., insistendo per l’accoglimento del ricorso e rappresentando l’intervenuta declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 20/2024 (Corte costituzionale sentenza n. 134/2025).
4.2. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. La ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento conclusivo del procedimento che il S.U.A.P.E. del Comune di Siniscola ha emesso con esito negativo con nota prot. n. 14573 del 10 giugno 2025, a conferma di quello già precedentemente assunto in data 18 aprile 2025, in ragione dei pareri negativi non superabili resi dall’Amministrazione regionale e dall’Ufficio tecnico del Comune di Siniscola, in applicazione entrambi della legge regionale n. 20/2024.
1.1. Mediante il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha censurato i provvedimenti e i pareri citati evidenziando, senza alcuna graduazione quanto all’interesse da tutelare: 1) la prevalenza del d.lgs. n. 199/2021, che classificherebbe l’area interessata come idonea ex lege; 2) l’illegittimità della legge regionale n. 20/2024 che non può precludere, in senso assoluto, la realizzazione degli impianti in area ritenuta non idonea; 3) l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 20/2024.
Ebbene, sono fondate, e hanno rilievo assorbente, le censure enucleate sopra sub 2) e 3). Infatti, quanto alla ritenuta non idoneità dell’area destinata all’installazione dell’impianto, il Collegio intende richiamare, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto recentemente già osservato da questo T.A.R. (v. sentenze n.n. 14 e 60/2026): “Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)”.
Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultima stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale” .
Ne consegue che, a prescindere da ogni valutazione sulla possibilità di disapplicazione del dato normativo regionale, l’Amministrazione comunale o regionale non potevano e non possono tuttora far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto. La relativa previsione normativa, che determinava l’irrealizzabilità del progetto della controinteressata, è stata espunta dall’ordinamento con effetti retroattivi, con la conseguenza che nel rinnovato esercizio del potere le Amministrazioni interessate saranno tenute a valutare il dato normativo attualmente vigente, nazionale e regionale, che non consente di negare l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto FER in ragione di una valutazione astratta e generale di inidoneità dell’area interessata.
1.2. Ciò posto, venendo all’ulteriore censura formulata nel secondo motivo del ricorso avverso il provvedimento di diniego, si osserva che quest’ultimo recepisce anche la nota dell’Ufficio tecnico comunale del 22 maggio 2025 in cui, oltre a richiamare la disciplina delle aree non idonee di cui alla legge regionale n. 20/2024, si è ravvisato il contrasto con l’art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. n. 199/2021, nella formulazione vigente a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 63/2024 ai sensi del quale “L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.”
Sotto tale profilo, l’Amministrazione comunale ha evidenziato l’insussistenza dei motivi di esclusione dal divieto elencati nel precitato articolo, affermando inoltre che “dalla lettura del dettato normativo ed escluse valutazioni che decampano dalle competenze dello scrivente Ufficio, le aree idonee di cui al comma 8 dell’Art.20 dello stesso Dlgs 199/2021 su cui si basa la proposta di progetto in discorso sono valide, come da primo periodo dello stesso comma 8, ‘nelle more dell’individuazione delle aree idonee’, individuazione effettuata, in base ai precedenti commi dello stesso articolo in particolare il numero 4, dalla Legge Regionale 20/2024 più volte citata. L’intervento appare pertanto in contrasto con l’Art.20 comma 1-bis del Dlgs 199/2021 del 08/11/2021” .
È opinione del Collegio che dall’interpretazione coordinata dei due periodi sopra riportati emerga che l’Amministrazione comunale non ha voluto opporre l’incompatibilità tra il progetto e l’art. 20, comma 1 bis citato, nel testo modificato dal d.l. n. 63/2024, quanto piuttosto l’irrilevanza della disciplina statale in tema di aree idonee in ragione dell’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024. In ogni caso, anche ai fini del rinnovato esercizio del potere conseguente all’odierna decisione, si deve precisare, in ordine all’applicabilità dell’art. 20, comma 1 bis citato, che il legislatore ha espressamente stabilito che la disciplina più rigorosa da esso introdotta non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi. Nel caso di specie, è pacifico in causa che alla data del 13 luglio 2024, di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 20, la procedura amministrativa per l’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per cui è causa e delle relative opere connesse era già stata avviata e non poteva essere, quindi, assoggettata all’anzidetta disposizione maggiormente rigorosa nell’individuare gli impianti fotovoltaici realizzabili in area agricola.
2. Da ultimo, deve ritenersi manifestamente irrilevante la questione di costituzionalità posta dal ricorrente in ordine all’art. 20, comma 1 bis, nel testo di cui al d.l. n. 63/2024, atteso che tale norma non deve trovare applicazione nei confronti della ricorrente.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti sopra espressi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT RU |
IL SEGRETARIO