Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 72Articolo 74
Versione
24 maggio 1974
Art. 73. (Perdita dell'organo superstite)

Qualora il dipendente statale, gia' affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.
Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall' art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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