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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa UD GE, chiamato il procedimento iscritto al n. 12941/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1 alle ore 9.10 sono presenti l'avv. ON RICOTTA in sostituzione dell'avv.
TA ON TE per parte ricorrente nonché l'avv. ABBATE
MICHELE per l' . CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti;
in particolare l'avv. RICOTTA insiste nelle note del 12.9.2025. I procuratori chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.15
********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD GE, nella causa iscritta al n° 12941/ 2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TA ON TE presso lo studio di quest'ultimo sito in
Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/a, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_1 domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv.to
MA GR AC e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: INDEBITO ( MAGGIORAZIONE SOCIALE)
All'udienza del 25 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A
Dando lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ RIGETTA il ricorso
❖ DICHIARA interamente compensate le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato l'11.9.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'essere titolare della Pensione Cat. SO n. 28045519;
- d'aver ricevuto in data 01.08.2024 provvedimento dell' con cui l'ente CP_1
previdenziale gli contestava l'indebita percezione, a titolo di maggiorazione sociale, della somma di euro 3.222,44 per il periodo da gennaio 2015 a dicembre 2016 a seguito della verifica dei dati reddituali relativi all'anno 2015 come comunicato dal ricorrente chiedendone la restituzione;
deduceva l'illegittimità di tale provvedimento sia per carenza di motivazione, sia per infondatezza della pretesa restitutoria in quanto, trattandosi di indebito assistenziale, in luogo della generale regola codicistica d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che ne esclude la ripetizione ove da un lato, l'erogazione risultante non dovuta non sia addebitabile al percipiente (buona fede) e, dall'altro, il comportamento dell'ente previdenziale abbia ingenerato un legittimo affidamento nel beneficiario.
Pertanto, stante l'assenza di qualsiasi proprio comportamento doloso, il ricorrente conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'1.8.2024 e, per l'effetto, disapplicarlo, con declaratoria di irripetibilità della somma di euro 3.222,44 e di obbligo restitutorio da parte di degli importi eventualmente già trattenuti. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto sottolineando che il ricorrente “[..] Nel merito, si rileva che l'indebito in contestazione deriva dal superamento dei redditi incidenti sul diritto e sulla misura della prestazione ed è disciplinato esclusivamente dalla normativa prevista dall'art. 13 comma 2 della legge 412/91. [..] I redditi verificati sono quelli del 2016. L'indebito è stato elaborato l' 1/11/2017 ed è stato notificato al ricorrente nel 2017 con comunicazione del 21/11/2017, ricevuta il 29/11/2017 da Barone Santa, sorella e convivente del ricorrente. Nel 2024 è stato comunicato il piano di rateazione dell'indebito già notificato nel 2017 e mai contestato”.
3 Pertanto, l'ente previdenziale rivendicava la legittimità del proprio operato sottolineando come, in ogni caso, sia onere del ricorrente provare tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione.
All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, sulle conclusioni di cui in atti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso non può trovare accoglimento
In via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata in ricorso concernente la carenza di motivazione del provvedimento amministrativo impugnato in quanto, com'è noto, le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi sono sottratte alla cognizione del giudice ordinario per essere rimesse alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo.
Ciò premesso, va altresì ribadito che in tema di onere probatorio sull'irripetibilità
o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro
Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228;
Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che «[..], il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo
l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 CP_2
del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato».
Pertanto grava sul pensionato che chiede l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo restitutorio, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del
4 pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Sentenza Corte d'Appello di Palermo n.766/2017; Corte d'Appello di
Palermo n.580/2024; Sentenza Corte d'Appello di Palermo n.858/2025).
Orbene, emerge ex actis che nel giudizio de quo parte ricorrente si limita a contestare non tanto la legittimità delle somme ricevute quanto l'irripetibilità delle stesse richiamando, come sopra detto, i principi che governano l'indebito assistenziale.
E' evidente, dunque, che il thema decidendum attiene alla legittimità o meno dell'azione di recupero della maggiorazione sociale asseritamente non spettante per il periodo da gennaio 2015 a dicembre 2026 (sulla scorta della verifica reddituale relativa all'anno 2015) e, quindi, la qualificabilità di tale tipologia di indebito se assistenziale o previdenziale.
Con particolare riferimento alla maggiorazione sociale, sono emersi nella giurisprudenza di legittimità e di merito due diversi orientamenti.
Secondo una prima tesi l'indebito scaturente da errata erogazione della maggiorazione sociale va sempre configurato come indebito assistenziale in quanto
«non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale» trattandosi di «misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive» con conseguente inapplicabilità dell'art 13 art L. n. 412 del 1991 (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223)
Secondo una tesi più recente, alla quale questo giudice ritiene di aderire, (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 9/01/2024, n. 847) la qualificabilità della maggiorazione sociale come prestazione assistenziale o previdenziale dipende dalla prestazione cui accede (cfr. Cassazione civile Sez. Lavoro Ord. n. 847 del 9 gennaio
2024: «In tema di indebito previdenziale, la maggiorazione sociale partecipa della
5 stessa natura giuridica - assistenziale o previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede»).
Orbene la prestazione cui accede la maggiorazione sociale in contestazione è pacificamente una prestazione pensionistica (Cat. SO n. 28045519).
Ne deriva, secondo quanto sopra detto, che si applicano i principi in materia di indebito previdenziale con conseguenziale operatività dell'art. art.13, co.2 L n.412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Sul punto la Suprema Corte con l'arresto succitato (847/2024) ha ribadito che
«[..] Nell' interpretazione della norma, questa Corte (Cass.3802/19, Cass.13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e CP_1 dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero
(Cass.13915/21)».
Pertanto, se è vero che l'art. 52 l. 09/03/1989, n. 88 esclude la ripetizione dell'indebito se ricorrono congiuntamente quattro condizioni (difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” - cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro, Ordinanza, 13/10/2025, n. 27358; Cass. Civ. sez. lav. Ord. n. 5984 del 23 febbraio 2022; Cass. Civ. sez. lav. Ord. n. 15039 del 31 maggio 2019): il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
la comunicazione del provvedimento all'interessato; l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore e l'insussistenza del dolo dell'interessato ( cui è parificata “quoad effectum”
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), è altrettanto vero che l'art. 13 L 30/12/1991, n. 412 (norma di interpretazione autentica dell'art 52 cit.) al comma 2 prevede espressamente che «L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
6 pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
E' di palmare evidenza, dunque, che la normativa suesposta non ha riguardo
(solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dall' 1 gennaio al
31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero.
Dalla lettura testuale della norma (che utilizza appunto l'avverbio “successivo” per indicare il termine entro cui debba avvenire il recupero e non già “entro un anno” dalla verifica) si desume, dunque, che l'art. 13, co. 2, va interpretato (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 20/05/2021, n. 13918;
Sentenza Corte d'appello di Palermo n. 47/2024).
Nel caso in scrutinio, emerge per tabulas che, a seguito della verifica dei dati reddituali del ricorrente del 2015, l' con provvedimento datato 1.11.2017 ha CP_1 contestato l'indebita erogazione dell'importo in contestazione e detta missiva (inoltrata per posta con racc. AR n. 63028994789-0) risulta 29/11/2017 da Barone Parte_2
Santa, sorella e convivente del ricorrente.
Il provvedimento oggi impugnato (datato 1 agosto 2024), invece, richiamando la precedente missiva, comunicava solamente le modalità di recupero dell'indebito tramite trattenuta mesile di euro 90,00.
E' di palmare evidenza, che in assenza di qualsivoglia prova in ordine alla legittimità delle somme ricevute a titolo di maggiorazione sociale per il periodo da gennaio 2015 a dicembre 2016, tempestiva si appalesa l'azione di recupero dell' . CP_1
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
7 In ordine alle spese di lite, stante la sussistenza di pronunzie difformi tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, si ritiene ricorrano gravi motivi per compensarle interamente tra le parti.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25 novembre 2025
IL GIUDICE
UD GE
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