Articolo 11 della Legge 15 novembre 1965, n. 1288
Articolo 10Articolo 12
Versione
10 dicembre 1965
Art. 11.
Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai prefetti e agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 - integrato dall' articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367 - dell' articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , e dell' articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 , dovranno contenere anche dati numerici e nominativi distintamente per le categorie delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.
Copia di dette denunce, integrata dai dati e notizie relativi alle vedove e agli orfani di guerra, deve essere trasmessa dalle Amministrazioni ed Enti pubblici a carattere nazionale o interprovinciale alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e dagli Enti pubblici locali ai competenti Comitati provinciali dell'Opera stessa.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1965