TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3263/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FRATTI SALIMA
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato FRATTI SALIMA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E vista la domanda congiunta proposta da e Parte_1 CP_1 con ricorso depositato il 6/05/2025 per lo scioglimento del loro matri-
[...] monio, unione celebrata in Albania il 27/08/1997; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, (nata il [...]) Per_1
Per_ ed (nato il [...]);
pagina 1 di 3 rilevato che con il ricorso introduttivo le parti hanno proposto congiuntamente domanda di divorzio immediato in applicazione delle norme del Codice di fami- glia albanese (l. 9062/2003); ritenuto che l'applicazione della legge straniera richiamata sia consentita nel caso di specie ai sensi dell'art. 31 della Legge. n. 218/1995 e dell'art. 5 del. Reg. (UE)
n. 1259/2010, trattandosi della legge dello stato di cittadinanza di entrambi i co- niugi;
considerato che
l'art. 125 del Codice di famiglia albanese prevede “quando en- trambi i coniugi intendono chiedere lo scioglimento del matrimonio presentano in
Tribunale una richiesta congiunta contenente gli accordi raggiunti per la regola- mentazione delle questioni inerenti allo scioglimento del vincolo.
La domanda congiunta può essere presentata dai coniugi oppure dai loro rispet- tivi rappresentanti”; rilevato che in base alla suddetta disciplina i coniugi possono, di comune accordo, avanzare all'autorità giudiziaria richiesta di divorzio, senza la preventiva separa- zione, allegando gli accordi che andranno a regolare le questioni inerenti lo scio- glimento del vincolo;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
non si ravvisino nel caso di specie ragioni ostative al divorzio dei co- niugi in base alla legge straniera sopra richiamata, avuto riguardo alla determina- zione confermata dalle parti di voler divorziare;
ritenuto che
gli effetti derivanti dall'applicazione della legge straniera non si pon- gano in contrasto con l'ordine pubblico;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato in [...] il [...], e , nata in [...]- Controparte_1
pagina 2 di 3 Con
il 08/07/1976, celebrato in Albania il 27/08/1997;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 26/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3