TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3881 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 7/10/25 1) , C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
2) , C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], entrambi con l'Avv. Elisabetta Basso, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Giorgio della Richinvelda (PN) in data 24/6/1990 (registri atti di matrimonio, anno 1990 atto n. 8 parte 2 serie A), in regime di separazione dei beni.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7/10/25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1] i coniugi si autorizzano a vivere separati ed a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno;
2] la signora continuerà a risiedere nell'immobile sito in Spilimbergo (PN), via Parte_2
Santo Stefano n. 26;
3] il signor lascerà la casa coniugale entro il 31 dicembre 2025, trasferendosi Parte_1 nell'immobile di cui ha l'usufrutto, sito in Spilimbergo (PN), via Santo Stefano n. 22
4] in merito ai rapporti economici tra i coniugi, le parti concordano che, a partire dalla data di 1 omologa, il signor corrisponderà alla signora un assegno di mantenimento mensile Pt_1 Pt_2 di € 800,00 (ottocento/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , le cui coordinate saranno comunicate al signor Pt_2
. L'assegno è soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e potrà essere Pt_1 modificato in caso di mutamento delle condizioni economiche di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 156 c.c.;
5] la signora concede al signor la possibilità di accedere ed Parte_2 Parte_1 utilizzare l'immobile, censito in comune censuario in Comune di Spilimbergo al Foglio 56 Particella 84 sub 7 Cat. C/2 Classe 2, in cui si trova il suo laboratorio attrezzato, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e di manutenzione sugli adiacenti immobili indicati al punto G;
6] le parti dichiarano di avere regolato definitivamente tutti gli altri rapporti economici e patrimoniali;
7] in relazione ai figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Controparte_1 CP_2
, le parti concordano che nulla è dovuto a titolo di contributo per il loro mantenimento. I
[...] rapporti con i figli maggiorenni rimangono liberi e non soggetti a regolamentazione giudiziale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in San Giorgio della Richinvelda (PN) in data 24/6/1990.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Nulla sulle spese.
2 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1990 atto n. 8 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 7/10/25 1) , C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
2) , C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], entrambi con l'Avv. Elisabetta Basso, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Giorgio della Richinvelda (PN) in data 24/6/1990 (registri atti di matrimonio, anno 1990 atto n. 8 parte 2 serie A), in regime di separazione dei beni.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7/10/25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1] i coniugi si autorizzano a vivere separati ed a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno;
2] la signora continuerà a risiedere nell'immobile sito in Spilimbergo (PN), via Parte_2
Santo Stefano n. 26;
3] il signor lascerà la casa coniugale entro il 31 dicembre 2025, trasferendosi Parte_1 nell'immobile di cui ha l'usufrutto, sito in Spilimbergo (PN), via Santo Stefano n. 22
4] in merito ai rapporti economici tra i coniugi, le parti concordano che, a partire dalla data di 1 omologa, il signor corrisponderà alla signora un assegno di mantenimento mensile Pt_1 Pt_2 di € 800,00 (ottocento/00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , le cui coordinate saranno comunicate al signor Pt_2
. L'assegno è soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e potrà essere Pt_1 modificato in caso di mutamento delle condizioni economiche di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 156 c.c.;
5] la signora concede al signor la possibilità di accedere ed Parte_2 Parte_1 utilizzare l'immobile, censito in comune censuario in Comune di Spilimbergo al Foglio 56 Particella 84 sub 7 Cat. C/2 Classe 2, in cui si trova il suo laboratorio attrezzato, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e di manutenzione sugli adiacenti immobili indicati al punto G;
6] le parti dichiarano di avere regolato definitivamente tutti gli altri rapporti economici e patrimoniali;
7] in relazione ai figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Controparte_1 CP_2
, le parti concordano che nulla è dovuto a titolo di contributo per il loro mantenimento. I
[...] rapporti con i figli maggiorenni rimangono liberi e non soggetti a regolamentazione giudiziale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in San Giorgio della Richinvelda (PN) in data 24/6/1990.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Nulla sulle spese.
2 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1990 atto n. 8 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
3