Articolo 3 della Legge 8 maggio 2019, n. 40
Articolo 2Articolo 4
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22 maggio 2019
Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi dell' articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .
2. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 22 maggio 2019