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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5767 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda
N. R.G. 17532/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17532/2024 promossa da:
, n. il 28/03/1951 a VENEZIA (VE) Parte_1 Parte ( ), rappresentato e difeso dall'avv. GASPARINI CodiceFiscale_1
NR e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ON RC e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Via Altobello 13E 30172 Mestre come da procura in atti
CONVENUTO/I
OGGETTO: 2051 cc
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI , premesso Parte_1 che in data 16 agosto 2023, alle ore 15:00 circa, si trovava a transitare sul marciapiede di Via Della Rinascita, in località Marghera, di fronte al locale denominato MAC 06, ha domandato che venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del CP_1
, quale Ente proprietario della strada e custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella
[...] causazione del sinistro.
L'attrice ha dedotto che la caduta si verificò a causa del rialzo del profilo di un chiusino stradale (tombino) presente sul marciapiede, il quale, a seguito dell'omessa manutenzione e del cedimento del materiale circostante, sporgeva per circa 3 centimetri, risultando non immediatamente percepibile anche per la presenza di vegetazione spontanea, fogliame e sporcizia. La dinamica, che vedeva l'attrice inciampare e cadere rovinosamente a terra subendo la frattura del trapezoide destro e un trauma facciale, sarebbe stata confermata da una testimone oculare, la SI
, presente al momento dell'evento. In conseguenza della caduta, Testimone_1
l'attrice riportava lesioni personali accertate dal Pronto Soccorso e quantificate da perizia medico-legale di parte (Dott.ssa ) in un'invalidità temporanea Persona_1
1 parziale di 20 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%, oltre a un'invalidità permanente del 6% sulla preesistente integrità psico-fisica. Il danno biologico veniva quantificato, tenendo conto delle Tabelle del Tribunale di Venezia e di un aumento per il livello di sofferenza, e l'attrice chiedeva il risarcimento integrale di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, inclusi i danni esistenziali, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. L'attrice richiedeva altresì la rifusione delle spese mediche (pari a Euro 2.502,50) e dei costi per l'assistenza stragiudiziale fornita dalla società Subito Risarcimenti S.r.l., ritenuti ripetibili in quanto attività utile per la definizione stragiudiziale del sinistro. A sostegno della pretesa, l'attrice richiamava l'orientamento della Suprema Corte in tema di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. (in particolare Cass. S.U. n. 20943/2022 e Cass. n. 19078/2024), secondo cui il danneggiato deve provare solo il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, spettando al custode l'onere di provare il caso fortuito, non integrabile dalla mera percepibilità del pericolo, ma solo da una condotta del danneggiato che si traduca in una "alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa". L'azione era promossa dopo il rigetto delle richieste risarcitorie da parte della società (gestore assicurativo per conto del e il formale rifiuto Parte_3 CP_1 del di aderire alla proposta di stipula di una convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita.
Il si è costituito tempestivamente in giudizio, rappresentato Controparte_1 dall'Avv. Marco Benzoni, contestando integralmente la domanda attorea in fatto e in diritto. In via principale, il ha chiesto il rigetto delle domande per infondatezza, CP_1
e in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, ha chiesto che venisse dichiarata la corresponsabilità dell'attrice, SI , nella Parte_1 causazione del sinistro in misura prevalente, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Il ha contestato le circostanze fattuali come prospettate in citazione, CP_1 sostenendo che il punto in cui l'attrice asseriva di essere caduta non era un marciapiede, ma un'area piastrellata di divisione tra la strada e la pista ciclabile, posta al di fuori degli attraversamenti pedonali appositamente adibiti. La difesa ha eccepito l'assenza di qualsiasi insidia, evidenziando che il sinistro era avvenuto in orario diurno (15:00) con ottima visibilità, e che la presenza del tombino e dei piastroni distanziati l'uno dall'altro era perfettamente percepibile anche per la differenza cromatica. Il ha inoltre negato la presenza di erba alta o sporcizia che ostruisse la visuale CP_1
e ha sostenuto che l'attrice, residente a pochi metri, conosceva necessariamente lo stato dei luoghi. L'ente convenuto ha sostenuto che l'asserito dislivello del tombino non sussisteva in quanto allineato alla pavimentazione, o era comunque "irrisorio e certamente rientrante nella normale tollerabilità".
Sotto il profilo giuridico, il ha sostenuto che l'asserita caduta, anche se CP_1 provata, era dipesa da cause del tutto avulse dallo stato della pavimentazione, e che l'unica colpa doveva ascriversi alla negligenza e disattenzione della SI
, configurando la sua condotta come caso fortuito esimente ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c., poiché l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato
Pag. 2 di 7 può interrompere il nesso eziologico, specialmente in presenza di cose inerti. A riprova di ciò, il ha allegato diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità e di CP_1 merito (tra cui Cass. n. 34886/2021, Cass. n. 30394/2023, Corte d'Appello Venezia n. 613/2024) che riconducono la caduta su dislivelli lievi o ben visibili alla grave disattenzione del pedone.
In punto quantum, il ha contestato le risultanze della perizia medico-legale di CP_1 parte e ha obiettato che, in ogni caso, i valori tabellari dovrebbero ritenersi satisfattivi dell'intero danno non patrimoniale, escludendo il risarcimento per danno morale, esistenziale o la personalizzazione del punto percentuale, in quanto non adeguatamente allegate e provate le conseguenze straordinarie o anomale. Ha contestato la congruità delle spese mediche e, in particolare, la rifusione dei costi per l'assistenza stragiudiziale, richiamando l'orientamento secondo cui tali spese sono ripetibili solo se la lite è definita bonariamente, non quando sfocia in un giudizio (citando Cass. n. 2275/2006).
Sviluppi Processuali
La causa è proseguita con lo scambio delle memorie istruttorie.
Il , nella sua memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. (depositata il 27 Controparte_1 febbraio 2025), ha rilevato che l'attrice non aveva depositato la prima memoria istruttoria e, per mero scrupolo difensivo, ha chiesto l'ammissione a prova per interpello e testimoni (Arch. su capitoli relativi alla qualificazione dell'area, Testimone_2
l'assenza di erba alta e l'allineamento del tombino. L'attrice, nella sua II Memoria ex art. 171 ter c.p.c. (depositata il 4 marzo 2025), ha insistito sull'ammissione della propria prova per testi ( ) e della C.T.U. medico-legale, ma ha eccepito Testimone_1
l'irrilevanza del mancato deposito della I Memoria, poiché il convenuto non aveva proposto domande riconvenzionali o eccezioni processuali che la rendessero necessaria. Nelle successive memorie, entrambe le parti hanno ribadito le proprie conclusioni e si sono opposte vicendevolmente alle istanze istruttorie. L'attrice, in particolare, ha opposto l'irrilevanza dei capitoli di prova del in quanto CP_1 finalizzati a indagare la colpa del custode, irrilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c..
All'udienza del 27 marzo 2025, le parti hanno dato atto dell'assenza di possibilità conciliative e hanno insistito nelle rispettive conclusioni istruttorie e di merito. Il Giudice ha assunto riserva sulla decisione.
Con ordinanza depositata il 19 maggio 2025, il precedente Giudice (dott. Silvia Barison), sciogliendo la riserva, ha ritenuto che l'istruttoria fosse superflua e che la causa fosse matura per la decisione, alla luce delle eccezioni e difese sollevate dal convenuto in merito allo stato dei luoghi e alla condotta della danneggiata. Il Giudice ha quindi fissato l'udienza per la rimessione in decisione al 4 dicembre 2025, assegnando i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Pag. 3 di 7 Le parti hanno depositato le Note di Precisazione delle Conclusioni (settembre/ottobre 2025) reiterando le rispettive posizioni di merito. L'attrice ha insistito affinché la causa fosse rimessa in istruttoria per l'ammissione delle prove per testi e della C.T.U. medico- legale. Similmente, il ha ribadito in via istruttoria la richiesta di ammissione CP_1 delle proprie prove per interpello e testi sui cinque capitoli.
Risulta anche che l'attrice ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 19-05-25, che il precedente giudice ha riqualificato in termini di revoca o modifica dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttorio.
Nelle memorie conclusionali le parti hanno insistito nelle loro richieste. Nello specifico parte attrice ha ribadito la necessità che la causa sia specifica.
In diritto
Il Tribunale, ai sensi dell'art. 115 cpc. reputa di porre a fondamento della decisione i seguenti fatti in quanto pacifici e non contestati specificamente.
1. È pacifico che il sinistro sia avvenuto in data 16/08/2023 alle ore 15:00 circa, in Via Della Rinascita, località Marghera, di fronte al locale MAC 06. L'area in questione è adiacente a una pista ciclabile e pavimentata con piastre in pietra di formato diverso.
2. È incontestato che l'attrice, a seguito dell'evento, abbia subito lesioni personali, diagnosticate al Pronto Soccorso come "frattura trapezoide dx, trauma facciale con abrasioni".
3. È pacifico che vi siano stati contatti stragiudiziali con il , che Controparte_1 ha demandato la gestione alla società la quale ha respinto la Parte_3 richiesta risarcitoria, negando la responsabilità dell'Assicurato.
4. È altresì pacifico il rifiuto del di aderire alla negoziazione assistita. CP_1
Sono invece controversi i seguenti aspetti: Il nucleo della controversia ruota al profilo giuridico dell'an debeatur e della prova del nesso causale.
Le parti divergono sulla dinamica esatta del sinistro e sullo stato dei luoghi.
L'attrice afferma di essere caduta a causa di un chiusino sporgente di circa 3 cm dovuto a un cedimento della pavimentazione circostante (avvallamento), aggravato da vegetazione e foglie che ne occultavano la visibilità, integrando una situazione di pericolo imputabile all'omessa manutenzione del custode. L'attrice sostiene che la caduta è causalmente collegata al manufatto (Art. 2051 c.c.).
Il nega la sussistenza di un dislivello significativo e contesta la qualificazione CP_1 dell'area come "marciapiede". Il Comune sostiene che, data l'ottima visibilità e la presunta conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice residente nelle vicinanze, la caduta non può essere attribuita alla res ma esclusivamente alla negligenza e disattenzione
Pag. 4 di 7 della SI , che integra il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso Parte_1 eziologico.
Il Tribunale reputa che, previa conferma dell'ordinanza che respinto i mezzi istruttori, la domanda dell'attrice è infondata per le seguenti ragioni.
La pretesa risarcitoria si basa sulla responsabilità per danni derivanti da cose in custodia disciplinata dall'Art. 2051 c.c. Tale fattispecie configura una responsabilità di tipo oggettivo (o "semi-oggettivo"), la cui sussistenza è subordinata alla prova, da parte del danneggiato, del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito. Il custode, invece, è onerato della dimostrazione liberatoria del "caso fortuito", inteso quale elemento estraneo – comprensivo dell'azione di terzi o della colpa esclusiva del danneggiato – idoneo a interrompere il rapporto eziologico.
In materia di responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia, la giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di responsabilità per i danni cagionati dai beni custoditi è applicabile ai comuni quali proprietari delle strade demaniali, anche qualora tali beni siano destinati all'uso generale e diretto dei cittadini, purché l'estensione consenta l'esercizio di un costante ed efficace controllo, necessario per prevenire l'insorgenza di situazioni pericolose per i terzi (Cassazione 1 ottobre 2000, n. 21.072; Cassazione 23 gennaio 2009, n. 1691). Pertanto, l'applicabilità della suddetta responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione dipende dalla specificità della causa e del danno: l'amministrazione è esonerata qualora sia dimostrato che l'evento sia stato generato da circostanze estemporanee e non prevedibili, originate da terzi o dal danneggiato stesso, non conoscibili né eliminabili repentinamente, neanche ricorrendo alla massima diligenza nell'attività di manutenzione, oppure da una situazione tale da qualificare come fortuita la causa del pericolo, quando questa abbia esplicato la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente possibile l'intervento riparatorio dell'ente (Cassazione 11 febbraio 2021, n. 3589; Cassazione 19 marzo 2018, n. 6703).
Di conseguenza, assumono rilievo nel giudizio le circostanze concrete, quali la natura, la localizzazione e l'estensione dell'area interessata dall'evento lesivo, unitamente alle dotazioni e ai sistemi di segnalazione dei pericoli disponibili (Cassazione 19 gennaio 2018, n. 1257).
Nel caso specifico, costituisce una causa interruttiva del nesso causale l'impiego improprio della cosa, poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, il custode non è tenuto a segnalare un pericolo derivante dall'uso della cosa quando tale pericolosità è così evidente e immediatamente riconoscibile da renderla del tutto imprevedibile (Cassazione 8 ottobre 2008 n. 24.804). L'uso improprio rappresenta quindi un caso fortuito che esclude la responsabilità del custode solo nell'ipotesi in cui l'azione del terzo o dello stesso danneggiato sia estranea alla sfera di controllo del custode, abbia un impulso causale autonomo e presenti carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità (Cass. 18 maggio 2011 n. 10.919). La valutazione di tali modalità d'uso deve essere effettuata in concreto e a posteriori;
pertanto, il caso fortuito e la conseguente esclusione della responsabilità del custode possono non essere
Pag. 5 di 7 riconosciuti se l'utilizzo anomalo, anche se volontario, è avvenuto nell'ambito di un'attività utile, necessaria o autorizzata a fini professionali (Cass. 11 maggio 2017 n. 25.838).
Applicando gli esposti principi al caso di specie si ha che il profilo dirimente della controversia attiene all'esatta qualificazione dell'area teatro del sinistro. Nei propri atti difensivi l'attrice ha, infatti, dedotta essere caduta sul "marciapiede". Il CP_1
ha specificamente contestato tale circostanza, deducendo che il punto
[...] dell'evento "non era un marciapiede, ma un'area piastrellata di divisione tra la strada e la pista ciclabile", situata "al di fuori degli attraversamenti pedonali appositamente adibiti".
L'allegazione fotografica dell'attrice conferma la situazione dei luoghi indicata dalla parte convenuta e la presenza del tombino sulla pista ciclabile. Dalla foto dell'attrice il tombino si vede nettamente, essendo di colore antracite mentre la pista ciclabile è color asfalto. Peraltro, il sinistro è avvenuto in agosto e in condizioni di piena visibilità di luce, non risultando dalle circostanze dedotte dall'attrice che vi fossero ostacoli o impedimenti sulla ciclabile o alla vista del pedone.
La responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia avvenuto nell'ambito di un uso prevedibile e proprio della cosa.
Nel caso di specie, la scelta della SI di transitare su un'area divisoria Parte_1 adiacente a una pista ciclabile, anziché utilizzare il passaggio dedicato ai pedoni o gli attraversamenti pedonali, costituisce una condotta anomala e imprevedibile per il custode. Nulla è stato dedotto dall'attrice in ordine all'utilità o necessità di detta condotta.
Pertanto, la condotta della danneggiata, consistita nello scegliere un percorso palesemente non idoneo al transito pedonale, si pone come causa esclusiva e assorbente dell'evento, interrompendo qualsiasi nesso causale tra la res (il chiusino) e il danno.
Le spese sono attribuite a carico della parte attrice soccombente. Ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione, si considera il valore della causa corrispondente all'importo richiesto a titolo di risarcimento;
pertanto, in base alle tariffe vigenti, lo scaglione applicabile è quello compreso tra 5.201 euro e 26.000 euro. Si precisa che la fase istruttoria non è stata svolta e, pertanto, deve essere esclusa dalla liquidazione delle competenze. Il compenso congruo per l'attività professionale prestata è quantificato nella fascia medio-bassa e determinato in 2.500 euro, oltre agli oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 17532/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande dell'attrice.
Pag. 6 di 7 2. Condanna al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 del convenuto, che quantifica in complessivi euro 2500 a Controparte_1 titolo di compenso, oltre spese generali, iva se dovuta cpa e altri accessori dovuti per legge
Venezia 04/12/2025
Il Giudice
MA RA
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda
N. R.G. 17532/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17532/2024 promossa da:
, n. il 28/03/1951 a VENEZIA (VE) Parte_1 Parte ( ), rappresentato e difeso dall'avv. GASPARINI CodiceFiscale_1
NR e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ON RC e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Via Altobello 13E 30172 Mestre come da procura in atti
CONVENUTO/I
OGGETTO: 2051 cc
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI , premesso Parte_1 che in data 16 agosto 2023, alle ore 15:00 circa, si trovava a transitare sul marciapiede di Via Della Rinascita, in località Marghera, di fronte al locale denominato MAC 06, ha domandato che venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del CP_1
, quale Ente proprietario della strada e custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella
[...] causazione del sinistro.
L'attrice ha dedotto che la caduta si verificò a causa del rialzo del profilo di un chiusino stradale (tombino) presente sul marciapiede, il quale, a seguito dell'omessa manutenzione e del cedimento del materiale circostante, sporgeva per circa 3 centimetri, risultando non immediatamente percepibile anche per la presenza di vegetazione spontanea, fogliame e sporcizia. La dinamica, che vedeva l'attrice inciampare e cadere rovinosamente a terra subendo la frattura del trapezoide destro e un trauma facciale, sarebbe stata confermata da una testimone oculare, la SI
, presente al momento dell'evento. In conseguenza della caduta, Testimone_1
l'attrice riportava lesioni personali accertate dal Pronto Soccorso e quantificate da perizia medico-legale di parte (Dott.ssa ) in un'invalidità temporanea Persona_1
1 parziale di 20 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%, oltre a un'invalidità permanente del 6% sulla preesistente integrità psico-fisica. Il danno biologico veniva quantificato, tenendo conto delle Tabelle del Tribunale di Venezia e di un aumento per il livello di sofferenza, e l'attrice chiedeva il risarcimento integrale di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, inclusi i danni esistenziali, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. L'attrice richiedeva altresì la rifusione delle spese mediche (pari a Euro 2.502,50) e dei costi per l'assistenza stragiudiziale fornita dalla società Subito Risarcimenti S.r.l., ritenuti ripetibili in quanto attività utile per la definizione stragiudiziale del sinistro. A sostegno della pretesa, l'attrice richiamava l'orientamento della Suprema Corte in tema di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. (in particolare Cass. S.U. n. 20943/2022 e Cass. n. 19078/2024), secondo cui il danneggiato deve provare solo il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, spettando al custode l'onere di provare il caso fortuito, non integrabile dalla mera percepibilità del pericolo, ma solo da una condotta del danneggiato che si traduca in una "alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa". L'azione era promossa dopo il rigetto delle richieste risarcitorie da parte della società (gestore assicurativo per conto del e il formale rifiuto Parte_3 CP_1 del di aderire alla proposta di stipula di una convenzione di Controparte_1 negoziazione assistita.
Il si è costituito tempestivamente in giudizio, rappresentato Controparte_1 dall'Avv. Marco Benzoni, contestando integralmente la domanda attorea in fatto e in diritto. In via principale, il ha chiesto il rigetto delle domande per infondatezza, CP_1
e in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, ha chiesto che venisse dichiarata la corresponsabilità dell'attrice, SI , nella Parte_1 causazione del sinistro in misura prevalente, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Il ha contestato le circostanze fattuali come prospettate in citazione, CP_1 sostenendo che il punto in cui l'attrice asseriva di essere caduta non era un marciapiede, ma un'area piastrellata di divisione tra la strada e la pista ciclabile, posta al di fuori degli attraversamenti pedonali appositamente adibiti. La difesa ha eccepito l'assenza di qualsiasi insidia, evidenziando che il sinistro era avvenuto in orario diurno (15:00) con ottima visibilità, e che la presenza del tombino e dei piastroni distanziati l'uno dall'altro era perfettamente percepibile anche per la differenza cromatica. Il ha inoltre negato la presenza di erba alta o sporcizia che ostruisse la visuale CP_1
e ha sostenuto che l'attrice, residente a pochi metri, conosceva necessariamente lo stato dei luoghi. L'ente convenuto ha sostenuto che l'asserito dislivello del tombino non sussisteva in quanto allineato alla pavimentazione, o era comunque "irrisorio e certamente rientrante nella normale tollerabilità".
Sotto il profilo giuridico, il ha sostenuto che l'asserita caduta, anche se CP_1 provata, era dipesa da cause del tutto avulse dallo stato della pavimentazione, e che l'unica colpa doveva ascriversi alla negligenza e disattenzione della SI
, configurando la sua condotta come caso fortuito esimente ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c., poiché l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato
Pag. 2 di 7 può interrompere il nesso eziologico, specialmente in presenza di cose inerti. A riprova di ciò, il ha allegato diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità e di CP_1 merito (tra cui Cass. n. 34886/2021, Cass. n. 30394/2023, Corte d'Appello Venezia n. 613/2024) che riconducono la caduta su dislivelli lievi o ben visibili alla grave disattenzione del pedone.
In punto quantum, il ha contestato le risultanze della perizia medico-legale di CP_1 parte e ha obiettato che, in ogni caso, i valori tabellari dovrebbero ritenersi satisfattivi dell'intero danno non patrimoniale, escludendo il risarcimento per danno morale, esistenziale o la personalizzazione del punto percentuale, in quanto non adeguatamente allegate e provate le conseguenze straordinarie o anomale. Ha contestato la congruità delle spese mediche e, in particolare, la rifusione dei costi per l'assistenza stragiudiziale, richiamando l'orientamento secondo cui tali spese sono ripetibili solo se la lite è definita bonariamente, non quando sfocia in un giudizio (citando Cass. n. 2275/2006).
Sviluppi Processuali
La causa è proseguita con lo scambio delle memorie istruttorie.
Il , nella sua memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. (depositata il 27 Controparte_1 febbraio 2025), ha rilevato che l'attrice non aveva depositato la prima memoria istruttoria e, per mero scrupolo difensivo, ha chiesto l'ammissione a prova per interpello e testimoni (Arch. su capitoli relativi alla qualificazione dell'area, Testimone_2
l'assenza di erba alta e l'allineamento del tombino. L'attrice, nella sua II Memoria ex art. 171 ter c.p.c. (depositata il 4 marzo 2025), ha insistito sull'ammissione della propria prova per testi ( ) e della C.T.U. medico-legale, ma ha eccepito Testimone_1
l'irrilevanza del mancato deposito della I Memoria, poiché il convenuto non aveva proposto domande riconvenzionali o eccezioni processuali che la rendessero necessaria. Nelle successive memorie, entrambe le parti hanno ribadito le proprie conclusioni e si sono opposte vicendevolmente alle istanze istruttorie. L'attrice, in particolare, ha opposto l'irrilevanza dei capitoli di prova del in quanto CP_1 finalizzati a indagare la colpa del custode, irrilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c..
All'udienza del 27 marzo 2025, le parti hanno dato atto dell'assenza di possibilità conciliative e hanno insistito nelle rispettive conclusioni istruttorie e di merito. Il Giudice ha assunto riserva sulla decisione.
Con ordinanza depositata il 19 maggio 2025, il precedente Giudice (dott. Silvia Barison), sciogliendo la riserva, ha ritenuto che l'istruttoria fosse superflua e che la causa fosse matura per la decisione, alla luce delle eccezioni e difese sollevate dal convenuto in merito allo stato dei luoghi e alla condotta della danneggiata. Il Giudice ha quindi fissato l'udienza per la rimessione in decisione al 4 dicembre 2025, assegnando i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Pag. 3 di 7 Le parti hanno depositato le Note di Precisazione delle Conclusioni (settembre/ottobre 2025) reiterando le rispettive posizioni di merito. L'attrice ha insistito affinché la causa fosse rimessa in istruttoria per l'ammissione delle prove per testi e della C.T.U. medico- legale. Similmente, il ha ribadito in via istruttoria la richiesta di ammissione CP_1 delle proprie prove per interpello e testi sui cinque capitoli.
Risulta anche che l'attrice ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 19-05-25, che il precedente giudice ha riqualificato in termini di revoca o modifica dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttorio.
Nelle memorie conclusionali le parti hanno insistito nelle loro richieste. Nello specifico parte attrice ha ribadito la necessità che la causa sia specifica.
In diritto
Il Tribunale, ai sensi dell'art. 115 cpc. reputa di porre a fondamento della decisione i seguenti fatti in quanto pacifici e non contestati specificamente.
1. È pacifico che il sinistro sia avvenuto in data 16/08/2023 alle ore 15:00 circa, in Via Della Rinascita, località Marghera, di fronte al locale MAC 06. L'area in questione è adiacente a una pista ciclabile e pavimentata con piastre in pietra di formato diverso.
2. È incontestato che l'attrice, a seguito dell'evento, abbia subito lesioni personali, diagnosticate al Pronto Soccorso come "frattura trapezoide dx, trauma facciale con abrasioni".
3. È pacifico che vi siano stati contatti stragiudiziali con il , che Controparte_1 ha demandato la gestione alla società la quale ha respinto la Parte_3 richiesta risarcitoria, negando la responsabilità dell'Assicurato.
4. È altresì pacifico il rifiuto del di aderire alla negoziazione assistita. CP_1
Sono invece controversi i seguenti aspetti: Il nucleo della controversia ruota al profilo giuridico dell'an debeatur e della prova del nesso causale.
Le parti divergono sulla dinamica esatta del sinistro e sullo stato dei luoghi.
L'attrice afferma di essere caduta a causa di un chiusino sporgente di circa 3 cm dovuto a un cedimento della pavimentazione circostante (avvallamento), aggravato da vegetazione e foglie che ne occultavano la visibilità, integrando una situazione di pericolo imputabile all'omessa manutenzione del custode. L'attrice sostiene che la caduta è causalmente collegata al manufatto (Art. 2051 c.c.).
Il nega la sussistenza di un dislivello significativo e contesta la qualificazione CP_1 dell'area come "marciapiede". Il Comune sostiene che, data l'ottima visibilità e la presunta conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice residente nelle vicinanze, la caduta non può essere attribuita alla res ma esclusivamente alla negligenza e disattenzione
Pag. 4 di 7 della SI , che integra il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso Parte_1 eziologico.
Il Tribunale reputa che, previa conferma dell'ordinanza che respinto i mezzi istruttori, la domanda dell'attrice è infondata per le seguenti ragioni.
La pretesa risarcitoria si basa sulla responsabilità per danni derivanti da cose in custodia disciplinata dall'Art. 2051 c.c. Tale fattispecie configura una responsabilità di tipo oggettivo (o "semi-oggettivo"), la cui sussistenza è subordinata alla prova, da parte del danneggiato, del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito. Il custode, invece, è onerato della dimostrazione liberatoria del "caso fortuito", inteso quale elemento estraneo – comprensivo dell'azione di terzi o della colpa esclusiva del danneggiato – idoneo a interrompere il rapporto eziologico.
In materia di responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia, la giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di responsabilità per i danni cagionati dai beni custoditi è applicabile ai comuni quali proprietari delle strade demaniali, anche qualora tali beni siano destinati all'uso generale e diretto dei cittadini, purché l'estensione consenta l'esercizio di un costante ed efficace controllo, necessario per prevenire l'insorgenza di situazioni pericolose per i terzi (Cassazione 1 ottobre 2000, n. 21.072; Cassazione 23 gennaio 2009, n. 1691). Pertanto, l'applicabilità della suddetta responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione dipende dalla specificità della causa e del danno: l'amministrazione è esonerata qualora sia dimostrato che l'evento sia stato generato da circostanze estemporanee e non prevedibili, originate da terzi o dal danneggiato stesso, non conoscibili né eliminabili repentinamente, neanche ricorrendo alla massima diligenza nell'attività di manutenzione, oppure da una situazione tale da qualificare come fortuita la causa del pericolo, quando questa abbia esplicato la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente possibile l'intervento riparatorio dell'ente (Cassazione 11 febbraio 2021, n. 3589; Cassazione 19 marzo 2018, n. 6703).
Di conseguenza, assumono rilievo nel giudizio le circostanze concrete, quali la natura, la localizzazione e l'estensione dell'area interessata dall'evento lesivo, unitamente alle dotazioni e ai sistemi di segnalazione dei pericoli disponibili (Cassazione 19 gennaio 2018, n. 1257).
Nel caso specifico, costituisce una causa interruttiva del nesso causale l'impiego improprio della cosa, poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, il custode non è tenuto a segnalare un pericolo derivante dall'uso della cosa quando tale pericolosità è così evidente e immediatamente riconoscibile da renderla del tutto imprevedibile (Cassazione 8 ottobre 2008 n. 24.804). L'uso improprio rappresenta quindi un caso fortuito che esclude la responsabilità del custode solo nell'ipotesi in cui l'azione del terzo o dello stesso danneggiato sia estranea alla sfera di controllo del custode, abbia un impulso causale autonomo e presenti carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità (Cass. 18 maggio 2011 n. 10.919). La valutazione di tali modalità d'uso deve essere effettuata in concreto e a posteriori;
pertanto, il caso fortuito e la conseguente esclusione della responsabilità del custode possono non essere
Pag. 5 di 7 riconosciuti se l'utilizzo anomalo, anche se volontario, è avvenuto nell'ambito di un'attività utile, necessaria o autorizzata a fini professionali (Cass. 11 maggio 2017 n. 25.838).
Applicando gli esposti principi al caso di specie si ha che il profilo dirimente della controversia attiene all'esatta qualificazione dell'area teatro del sinistro. Nei propri atti difensivi l'attrice ha, infatti, dedotta essere caduta sul "marciapiede". Il CP_1
ha specificamente contestato tale circostanza, deducendo che il punto
[...] dell'evento "non era un marciapiede, ma un'area piastrellata di divisione tra la strada e la pista ciclabile", situata "al di fuori degli attraversamenti pedonali appositamente adibiti".
L'allegazione fotografica dell'attrice conferma la situazione dei luoghi indicata dalla parte convenuta e la presenza del tombino sulla pista ciclabile. Dalla foto dell'attrice il tombino si vede nettamente, essendo di colore antracite mentre la pista ciclabile è color asfalto. Peraltro, il sinistro è avvenuto in agosto e in condizioni di piena visibilità di luce, non risultando dalle circostanze dedotte dall'attrice che vi fossero ostacoli o impedimenti sulla ciclabile o alla vista del pedone.
La responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia avvenuto nell'ambito di un uso prevedibile e proprio della cosa.
Nel caso di specie, la scelta della SI di transitare su un'area divisoria Parte_1 adiacente a una pista ciclabile, anziché utilizzare il passaggio dedicato ai pedoni o gli attraversamenti pedonali, costituisce una condotta anomala e imprevedibile per il custode. Nulla è stato dedotto dall'attrice in ordine all'utilità o necessità di detta condotta.
Pertanto, la condotta della danneggiata, consistita nello scegliere un percorso palesemente non idoneo al transito pedonale, si pone come causa esclusiva e assorbente dell'evento, interrompendo qualsiasi nesso causale tra la res (il chiusino) e il danno.
Le spese sono attribuite a carico della parte attrice soccombente. Ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione, si considera il valore della causa corrispondente all'importo richiesto a titolo di risarcimento;
pertanto, in base alle tariffe vigenti, lo scaglione applicabile è quello compreso tra 5.201 euro e 26.000 euro. Si precisa che la fase istruttoria non è stata svolta e, pertanto, deve essere esclusa dalla liquidazione delle competenze. Il compenso congruo per l'attività professionale prestata è quantificato nella fascia medio-bassa e determinato in 2.500 euro, oltre agli oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 17532/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande dell'attrice.
Pag. 6 di 7 2. Condanna al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 del convenuto, che quantifica in complessivi euro 2500 a Controparte_1 titolo di compenso, oltre spese generali, iva se dovuta cpa e altri accessori dovuti per legge
Venezia 04/12/2025
Il Giudice
MA RA
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