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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/10/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1418/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FONTANESI Parte_1 C.F._1
ER ( ) LARGO SAN FRANCESCO, 154 41100 MODENA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI NICOLA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato ad Parte_1
istanza di portante condanna al pagamento della Controparte_1
somma di € 63.440. In particolare, si assume che il decreto pagina 2 di 4 ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Il credito agito trae origine da un “indebito” prelievo di somme da parte del avvenuto l'ultimo giorno in cui era socio e Pt_1
amministratore della società, come da testuale riferimento presente nel ricorso monitorio.
L'opponente assume l'assenza di prova dell'illegittimo prelievo di somme che gli viene addebitato (p. 1 citazione).
In tal modo, però, la sua difesa ammette di avere prelevato l'importo oggetto di monito dalle casse sociali, come d'altro canto emerge dai registri contabili ove vi è annotazione di “fattura di
vendita” (doc. 3).
Correttamente l'opponente ha eccepito che nessuna vendita vi sarebbe stata, tenuto conto del ruolo svolto dal all'interno Pt_1
della società (ex amministratore della società).
A questo punto, è applicabile la regola sull'onere probatorio
(art. 2697 c.c.).
Co Stante pagamento di una somma da parte di che ne ha chiesto la restituzione, era onere del dare dimostrazione di un titolo Pt_1
legittimo di adempimento che lo ponesse al riparo dall'azione di ripetizione.
Tuttavia, l'opponente non ha fornito tale dimostrazione, né
richiesto di provarlo.
pagina 3 di 4 Consegue, allora, che il pagamento in oggetto si qualifica per indebito, in difetto di prova di adempimento titolato, e come tale va
Co restituito ad .
Consegue pertanto conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo notificato in data 7 febbraio 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.700 (di cui € 700 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 9 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1418/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FONTANESI Parte_1 C.F._1
ER ( ) LARGO SAN FRANCESCO, 154 41100 MODENA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI NICOLA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato ad Parte_1
istanza di portante condanna al pagamento della Controparte_1
somma di € 63.440. In particolare, si assume che il decreto pagina 2 di 4 ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Il credito agito trae origine da un “indebito” prelievo di somme da parte del avvenuto l'ultimo giorno in cui era socio e Pt_1
amministratore della società, come da testuale riferimento presente nel ricorso monitorio.
L'opponente assume l'assenza di prova dell'illegittimo prelievo di somme che gli viene addebitato (p. 1 citazione).
In tal modo, però, la sua difesa ammette di avere prelevato l'importo oggetto di monito dalle casse sociali, come d'altro canto emerge dai registri contabili ove vi è annotazione di “fattura di
vendita” (doc. 3).
Correttamente l'opponente ha eccepito che nessuna vendita vi sarebbe stata, tenuto conto del ruolo svolto dal all'interno Pt_1
della società (ex amministratore della società).
A questo punto, è applicabile la regola sull'onere probatorio
(art. 2697 c.c.).
Co Stante pagamento di una somma da parte di che ne ha chiesto la restituzione, era onere del dare dimostrazione di un titolo Pt_1
legittimo di adempimento che lo ponesse al riparo dall'azione di ripetizione.
Tuttavia, l'opponente non ha fornito tale dimostrazione, né
richiesto di provarlo.
pagina 3 di 4 Consegue, allora, che il pagamento in oggetto si qualifica per indebito, in difetto di prova di adempimento titolato, e come tale va
Co restituito ad .
Consegue pertanto conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo notificato in data 7 febbraio 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.700 (di cui € 700 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 9 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4