Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00934/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2022, proposto da
COMUNE DI VESCOVATO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
VECCHIA FILANDA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
e declaratoria dell'inadempimento della convenzione urbanistica dell'11.03.2008 (rep. n.19216 - racc. n. 5587 – notaio Massimo Galli) da parte del lottizzante HI ND s.r.l. con conseguente condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di HI ND S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa OS AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio il Comune di Vescovato ha agito per l’accertamento del grave inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica di data 11 marzo 2008 da parte della lottizzante HI ND S.r.l..
2. La vicenda amministrativa sottostante può essere così di seguito ricostruita.
In data 11 marzo 2008, il Comune di Vescovato e la HI ND S.r.l. (di seguito anche solo HI ND) unitamente a CC GI RE e VO RI RI, sottoscrivevano una convenzione urbanistica avente ad oggetto lo sviluppo del progetto di lottizzazione denominato “HI ND”, come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16 gennaio 2008.
L’art. 2 di detta convenzione prevedeva l’impegno dei lottizzanti, in solido tra loro, alla realizzazione di una serie di opere di urbanizzazione primaria, a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Opere che, una volta realizzate e positivamente collaudate, sarebbero state trasferite all’Amministrazione al fine di integrare il patrimonio viabilistico comunale, previo collaudo da parte di tecnico incaricato dal Comune di Vescovato.
L’esecuzione degli interventi veniva affidata alla società Gambara Asfalti S.p.a..
In data 5 ottobre 2011, a fronte di una parziale valutazione di regolare esecuzione delle opere, HI ND otteneva una riduzione della fidejussione prestata.
Successivamente, con nota del 15 ottobre 2019, la stessa presentava al Comune formale istanza di collaudo definitivo delle opere.
All’esito di tale fase, il Comune di Vescovato accertava la non collaudabilità dei lavori eseguiti con riferimento al “ complesso delle pavimentazioni in asfalto (binder) di strade e piazzali” in relazione alla sussistenza di “spessori di gran lunga inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla convenzione ”.
Conseguentemente, lo stesso collaudatore procedeva all’indicazione e alla quantificazione degli interventi da doversi eseguire onde poter rendere collaudabile l’opera.
A fronte di tali contestazioni, la resistente trasmetteva in data 14 gennaio 2022 relazione tecnica con la quale riconosceva che l’opera presentava i gravi difetti denunciati e la necessità di operare la demolizione ed il successivo rifacimento della pavimentazione, determinandone un costo estimativo di euro 115.849,56.
In data 24 agosto 2022, a fronte del riferito giudizio di non collaudabilità dell’opera, il Comune di Vescovato inoltrava ai lottizzanti, atto di diffida e mesa in mora con cui contestava l’inadempimento contrattuale rispetto agli obblighi scaturenti dalla convezione del 2008 e avanzava richiesta di risarcimento del danno per un importo totale di 135.849,56 euro (equivalente alle somme necessarie per la conduzione dell’opera a quanto era oggetto di specifico accordo contrattuale per euro 115.849,56, oltre ad euro 15.000,00 per sistemazioni prescritte per la collaudabilità delle fognature, ed euro 5.000,00 per la predisposizione di segnaletica orizzontale e verticale).
A tale richiesta, tuttavia, non faceva seguito alcun riscontro.
A fronte di tale inerzia il Comune ha radicato il presente giudizio per vedere accertato l’inadempimento e dichiarata la responsabilità della società HI ND, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato nel predetto importo.
3. Si è costituita in giudizio la società HI ND insistendo per l’infondatezza del ricorso.
In particolare, eccepiva la non imputabilità dell’inadempimento in ragione della stipula di un contratto di appalto con la società Gambara Asfalti s.p.a., avente ad oggetto l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, nel quale erano state espressamente indicate le specifiche tecniche. Ogni eventuale difformità o incompletezza delle opere, pertanto, sarebbe imputabile unicamente alle inadempienze della società appaltatrice.
4. All’udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, dall’esame del ricorso introduttivo, si evince che le domande che il Comune ha rivolto nei confronti della resistente hanno riguardo agli obblighi nascenti dalla convenzione urbanistica sottoscritta tra le parti l’11 marzo 2008.
In questo quadro, il Comune ricorrente non ha la necessità di dare ulteriore dimostrazione dell'esistenza degli obblighi di controparte, né dell’inadempimento della stessa per quanto riguarda le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione urbanistica e non correttamente realizzate.
Ai sensi dell’articolo 2697 c.c. il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
Nello specifico, la prova del fatto estintivo è mancata, risultando pacifico in causa che la resistente non ha integralmente adempiuto agli obblighi assunti con la convenzione di lottizzazione. La linea difensiva della resistente si basa infatti sulla traslazione della responsabilità a carico della ditta preposta all’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Tuttavia, l’inadempimento dell’appaltatore non modifica i rapporti tra le parti che hanno sottoscritto la convenzione urbanistica. La parte privata non si era obbligata nei confronti del Comune soltanto a scegliere per i lavori un’impresa qualificata, a fissare in modo preciso le istruzioni esecutive, e ad attivarsi per ottenere il rispetto delle stesse, tutti comportamenti effettivamente tenuti, ma a dotare la collettività di opere di urbanizzazione funzionali. Per il principio della relatività degli effetti negoziali, l’inadempimento con riguardo all’impegno assunto nella convenzione urbanistica va imputato unicamente a HI ND, nonostante l’interposizione di un appaltatore. Rimane estranea alla presente controversia la regolamentazione interna dei rapporti tra HI ND e la ditta esecutrice dei lavori.
Pertanto, viene accertato l’inadempimento della resistente, così come contestato dal Comune ricorrente.
6. Relativamente alla domanda risarcitoria, il Comune ha chiesto il ristoro del pregiudizio patito per effetto dell’inadempimento della resistente, commisurandolo ai costi delle opere di urbanizzazione da eseguire, come determinate dalla Relazione del collaudatore.
Tale domanda va accolta, sia perché la Relazione costituisce un elemento di prova pertinente e qualificato, sia in considerazione della mancata contestazione della resistente sul punto.
7. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con condanna di HI ND al risarcimento del danno in favore del Comune ricorrente, liquidato nella somma di euro 135.849,56 euro, con interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al saldo.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO DR, Presidente
OS AP, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AP | RO DR |
IL SEGRETARIO