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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1777/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
19.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1777/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] - elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari- Via Alagon n.
1- presso lo studio dell'avv. Daniele Rivieccio che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, nella via Sonnino 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“1) accertare e dichiarare, previa complessiva valutazione e riunificazione dei postumi descritti nella superiore narrativa, con eventuali preesistenze accertate ovvero in fase di accertamento, (c.d. conglobamento), la menomazione dell'integrità psicofisica dell'esponente nella misura che verrà ritenuta di giustizia compresa tra il 6 ed il 100%, oltre al nesso eziologico tra la predetta menomazione e l'espletamento delle mansioni descritte nella superiore narrativa;
2) per l'effetto condannare l' in persona del direttore della sede pro tempore al pagamento in CP_1
pagina 1 di 5 favore del concludente della rendita di cui all'art. 13 D.L.gs. 38/2000 comma 2 lett.a-b, qualora il danno biologico venga accertato in misura pari o superiore al 16%, ovvero in subordine, dell'indennizzo capitale ex art.13 DL.gs. 38/2000 comma 2 lett. a, qualora il danno biologico dell'esponente venga accertato nella misura pari o superiore al 6% ma comunque inferiore al 16 %. 3) vinte le spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Nell'interesse di parte convenuta:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè infondata. Con vittoria di spese e competenze.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2022, ha agito in giudizio per ottenere il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di più patologie agli arti superiori (“tendinopatia gomito bilaterale danno biologico 8 %” e “tendinopatia spalla sx danno biologico 12%”), a suo dire di origine professionale, come da domande amministrative del 19.11.2019, rigettate dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso i rigetti delle domande aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale aveva dato riscontro negativo.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, parte attrice ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di diverse ditte dal 1.12.1979 al
31.12.2003 con qualifica di operaio addetto alla manovalanza, dal 1.2.2004 al 31.12.2004 con mansioni di magazziniere e dal 1.8.2004 al 31.5.2019 con mansioni di meccanico manutentore.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che, a dire della parte ricorrente, la avrebbero costretta a continua e ripetitiva movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili, è stata quindi lamentata l'insorgenza delle suddette patologie di origine professionale.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha contesto l'esposizione ai rischi lavorativi cui sarebbe CP_1 stata esposta parte ricorrente, nonché l'adibizione alle mansioni nei tempi e nelle modalità indicate nel ricorso, sostenendo peraltro che le patologie invocate sono di frequente riscontro nella popolazione generale di pari età e sesso, in quanto determinate da fattori eziologici prevalentemente endogeni legati al fisiologico invecchiamento delle articolazioni.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata parzialmente fondata per i seguenti motivi.
La prova testimoniale assunta all'udienza del 21.6.2023, mediante l'escussione dei testi Tes_1 pagina 2 di 5 e (ex colleghi di lavoro dell'attore), ha consentito di accertare che il ricorrente ha Testimone_2 svolto:
• l'attività di operaio, dal 1992 fino al 1997, presso la “Serigraf di CA DA e C.”, con compiti di manovalanza, in particolare come addetto alla serigrafia e rilegatura, all'utilizzo delle macchine fustellatrici, alla stampa a caldo, alla tampografia, alla preparazione dei quadri serigrafici, alla pantografia, all'utilizzo della macchina termoelettrosaldante per materie plastiche e al taglio di materiale. Test Dalle dichiarazioni del teste è emerso che l'attore lavorava dal lunedì al venerdì per un totale di
40 ore settimanali, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Durante l'espletamento dei suddetti compiti ai quali era addetto (serigrafia, rilegatura, fustellatura, stampa a caldo, tampografia, preparazione dei quadri serigrafici, pantografia), il medesimo effettuava ripetuti movimenti delle spalle, dei gomiti e delle braccia, movimentando le macchine e gli utensili. Si occupava inoltre di movimentare manualmente le bobine contenenti i materiali da lavorare presso la macchina termoelettrosaldante (del peso variabile da un minimo di 40 Kg). In quest'ultima attività la bobina veniva sezionata in pezzature più piccole e, una volta preparato il prodotto, l'attore lo separava manualmente.
L'attore aveva inoltre svolto l'attività di meccanico manutentore, dall'ottobre 2004 fino al novembre 2014, presso la “Dal Point Engineering S.r.l.”, lavorando dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17 dal lunedì al venerdì, qualche volta anche il sabato, con una pausa pranzo.
Dalle dichiarazioni del teste è emerso che il ricorrente “era un tuttofare”, addetto alle attività Tes_2 di carpenteria metallica come la torneria (taglio saldatura e punzonatura degli elementi), occupandosi oltre che della costruzione delle vetture, anche delle commissioni necessarie come l'acquisto del materiale e l'imballaggio delle macchine per la serigrafia.
Durante l'espletamento di tali attività il ricorrente movimentava con gli arti superiori, per due o tre volte alla settimana, con cadenza variabile a seconda della tipologia di manufatto, i fogli di lamiera di dimensioni variabili a seconda del formato (peso da 35 kg fino a 100 Kg, di superficie variabile da 1,50 x 2 m a 3 x 1,50 m), posizionandoli sulla macchina tagliatrice, con la precisazione che quando vi era la possibilità si utilizzava il muletto e che per i fogli di lamiera più pesanti venivano movimentati da due persone.
***
Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti Persona_1 prodotti, con relazione depositata il 31.7.2024, ha accertato che l'attore è affetto da “TENDINOPATIA pagina 3 di 5 DELLA e ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta Parte_2 dall'attore ha comportato l'adibizione a lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti a carico delle spalle, mantenimento prolungato di posture incongrue e movimenti ripetuti dell'avambraccio con azioni di forza di presa della mano, e in ragione di tale esposizione prolungata a rischio lavorativo idoneo da sovraccarico degli arti superiori, ha ritenuto che l'origine delle tendinopatie agli arti superiori sia professionale.
Pertanto, il consulente, in relazione alle patologie denunciate, ha riconosciuto il rapporto causale con le attività svolte in maniera continuativa, associando alla menomazione riferibile alla spalla sinistra un danno biologico quantificato nella misura del 3% (per analogia con i codici tabellari 224 e 227), mentre in relazione alla tecnopatia afferente ai gomiti un danno biologico del 4% (cod. men. 232), in ragione della bilateralità.
Tenendo conto di quanto sopra e della concorrenza delle lesioni all'arto sinistro, il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo, inteso come riduzione dell'integrità psicofisica, in misura pari al 6%, con precisazione di non poter effettuare il conglobamento con la preesistente patologia a carico dell'arto superiore destro (indennizzata nella misura del 55%), poiché calcolata secondo le norme contenute nel T.U. che prevedevano la valutazione della diminuzione dell'attitudine al lavoro.
In data 21.6.2024 il consulente tecnico dell'Istituto previdenziale ha contestato parzialmente il contenuto della bozza peritale, nella parte in cui il CTU ha riconosciuto il nesso di causalità tra le patologie lamentate e l'attività svolta dal ricorrente, e quindi l'origine professionale della malattia, in quanto, a giudizio del consulente di parte, dai questionari a firma del DL non si evidenzia nessun rischio idoneo.
In risposta alle suddette osservazioni il Consulente del giudice ha correttamente evidenziato che, “la tipologia del lavoro svolto, comportante in modo non occasionale movimenti ripetuti a carico delle spalle e mantenimento prolungato di posture incongrue e movimenti ripetuti dell'avambraccio con azioni di forza di presa della mano, è stato confermato dai testimoni escussi nell'udienza del 21-6-23”,
i quali hanno descritto e confermato le mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente tecnico del giudice ha confermato il giudizio cui era giunto già nella bozza della relazione peritale, condividendo l'osservazione circa la non possibile unificazione con le preesistenze lavorative già indennizzate secondo il vecchio T.U.
A riguardo, occorre precisare che in tema di tutela previdenziale ( , vige il principio di non CP_1 unificazione dei postumi, con conseguente erogazione di due autonome prestazioni, qualora dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, l'assicurato subisca un nuovo infortunio o sia affetto da una malattia professionale che aggravi una menomazione preesistente, già riconosciuta ed pagina 4 di 5 indennizzata in base alla previgente disciplina.
Tale norma esclude infatti, la possibilità di conglobare il danno derivante dal nuovo infortunio o malattia professionale, alle preesistenze, anche se il nuovo danno sia concorrente, coesistente o riguardi lo stesso apparato inciso dalla precedente menomazione (Sez. L , Sentenza n. 6048 del 13/03/2018).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali il consulente ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni.
***
Pertanto, si ritiene che parte attrice diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 6%, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 19.11.2019.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto CP_1 della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra i
1.100,01 e i 5.200,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 6 %, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 19.11.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, oltre al maggior CP_1 importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
1.418,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 24.11.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
19.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1777/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] - elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari- Via Alagon n.
1- presso lo studio dell'avv. Daniele Rivieccio che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, nella via Sonnino 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“1) accertare e dichiarare, previa complessiva valutazione e riunificazione dei postumi descritti nella superiore narrativa, con eventuali preesistenze accertate ovvero in fase di accertamento, (c.d. conglobamento), la menomazione dell'integrità psicofisica dell'esponente nella misura che verrà ritenuta di giustizia compresa tra il 6 ed il 100%, oltre al nesso eziologico tra la predetta menomazione e l'espletamento delle mansioni descritte nella superiore narrativa;
2) per l'effetto condannare l' in persona del direttore della sede pro tempore al pagamento in CP_1
pagina 1 di 5 favore del concludente della rendita di cui all'art. 13 D.L.gs. 38/2000 comma 2 lett.a-b, qualora il danno biologico venga accertato in misura pari o superiore al 16%, ovvero in subordine, dell'indennizzo capitale ex art.13 DL.gs. 38/2000 comma 2 lett. a, qualora il danno biologico dell'esponente venga accertato nella misura pari o superiore al 6% ma comunque inferiore al 16 %. 3) vinte le spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Nell'interesse di parte convenuta:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè infondata. Con vittoria di spese e competenze.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2022, ha agito in giudizio per ottenere il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di più patologie agli arti superiori (“tendinopatia gomito bilaterale danno biologico 8 %” e “tendinopatia spalla sx danno biologico 12%”), a suo dire di origine professionale, come da domande amministrative del 19.11.2019, rigettate dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso i rigetti delle domande aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale aveva dato riscontro negativo.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, parte attrice ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di diverse ditte dal 1.12.1979 al
31.12.2003 con qualifica di operaio addetto alla manovalanza, dal 1.2.2004 al 31.12.2004 con mansioni di magazziniere e dal 1.8.2004 al 31.5.2019 con mansioni di meccanico manutentore.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che, a dire della parte ricorrente, la avrebbero costretta a continua e ripetitiva movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili, è stata quindi lamentata l'insorgenza delle suddette patologie di origine professionale.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha contesto l'esposizione ai rischi lavorativi cui sarebbe CP_1 stata esposta parte ricorrente, nonché l'adibizione alle mansioni nei tempi e nelle modalità indicate nel ricorso, sostenendo peraltro che le patologie invocate sono di frequente riscontro nella popolazione generale di pari età e sesso, in quanto determinate da fattori eziologici prevalentemente endogeni legati al fisiologico invecchiamento delle articolazioni.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata parzialmente fondata per i seguenti motivi.
La prova testimoniale assunta all'udienza del 21.6.2023, mediante l'escussione dei testi Tes_1 pagina 2 di 5 e (ex colleghi di lavoro dell'attore), ha consentito di accertare che il ricorrente ha Testimone_2 svolto:
• l'attività di operaio, dal 1992 fino al 1997, presso la “Serigraf di CA DA e C.”, con compiti di manovalanza, in particolare come addetto alla serigrafia e rilegatura, all'utilizzo delle macchine fustellatrici, alla stampa a caldo, alla tampografia, alla preparazione dei quadri serigrafici, alla pantografia, all'utilizzo della macchina termoelettrosaldante per materie plastiche e al taglio di materiale. Test Dalle dichiarazioni del teste è emerso che l'attore lavorava dal lunedì al venerdì per un totale di
40 ore settimanali, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Durante l'espletamento dei suddetti compiti ai quali era addetto (serigrafia, rilegatura, fustellatura, stampa a caldo, tampografia, preparazione dei quadri serigrafici, pantografia), il medesimo effettuava ripetuti movimenti delle spalle, dei gomiti e delle braccia, movimentando le macchine e gli utensili. Si occupava inoltre di movimentare manualmente le bobine contenenti i materiali da lavorare presso la macchina termoelettrosaldante (del peso variabile da un minimo di 40 Kg). In quest'ultima attività la bobina veniva sezionata in pezzature più piccole e, una volta preparato il prodotto, l'attore lo separava manualmente.
L'attore aveva inoltre svolto l'attività di meccanico manutentore, dall'ottobre 2004 fino al novembre 2014, presso la “Dal Point Engineering S.r.l.”, lavorando dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle
17 dal lunedì al venerdì, qualche volta anche il sabato, con una pausa pranzo.
Dalle dichiarazioni del teste è emerso che il ricorrente “era un tuttofare”, addetto alle attività Tes_2 di carpenteria metallica come la torneria (taglio saldatura e punzonatura degli elementi), occupandosi oltre che della costruzione delle vetture, anche delle commissioni necessarie come l'acquisto del materiale e l'imballaggio delle macchine per la serigrafia.
Durante l'espletamento di tali attività il ricorrente movimentava con gli arti superiori, per due o tre volte alla settimana, con cadenza variabile a seconda della tipologia di manufatto, i fogli di lamiera di dimensioni variabili a seconda del formato (peso da 35 kg fino a 100 Kg, di superficie variabile da 1,50 x 2 m a 3 x 1,50 m), posizionandoli sulla macchina tagliatrice, con la precisazione che quando vi era la possibilità si utilizzava il muletto e che per i fogli di lamiera più pesanti venivano movimentati da due persone.
***
Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti Persona_1 prodotti, con relazione depositata il 31.7.2024, ha accertato che l'attore è affetto da “TENDINOPATIA pagina 3 di 5 DELLA e ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta Parte_2 dall'attore ha comportato l'adibizione a lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti a carico delle spalle, mantenimento prolungato di posture incongrue e movimenti ripetuti dell'avambraccio con azioni di forza di presa della mano, e in ragione di tale esposizione prolungata a rischio lavorativo idoneo da sovraccarico degli arti superiori, ha ritenuto che l'origine delle tendinopatie agli arti superiori sia professionale.
Pertanto, il consulente, in relazione alle patologie denunciate, ha riconosciuto il rapporto causale con le attività svolte in maniera continuativa, associando alla menomazione riferibile alla spalla sinistra un danno biologico quantificato nella misura del 3% (per analogia con i codici tabellari 224 e 227), mentre in relazione alla tecnopatia afferente ai gomiti un danno biologico del 4% (cod. men. 232), in ragione della bilateralità.
Tenendo conto di quanto sopra e della concorrenza delle lesioni all'arto sinistro, il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo, inteso come riduzione dell'integrità psicofisica, in misura pari al 6%, con precisazione di non poter effettuare il conglobamento con la preesistente patologia a carico dell'arto superiore destro (indennizzata nella misura del 55%), poiché calcolata secondo le norme contenute nel T.U. che prevedevano la valutazione della diminuzione dell'attitudine al lavoro.
In data 21.6.2024 il consulente tecnico dell'Istituto previdenziale ha contestato parzialmente il contenuto della bozza peritale, nella parte in cui il CTU ha riconosciuto il nesso di causalità tra le patologie lamentate e l'attività svolta dal ricorrente, e quindi l'origine professionale della malattia, in quanto, a giudizio del consulente di parte, dai questionari a firma del DL non si evidenzia nessun rischio idoneo.
In risposta alle suddette osservazioni il Consulente del giudice ha correttamente evidenziato che, “la tipologia del lavoro svolto, comportante in modo non occasionale movimenti ripetuti a carico delle spalle e mantenimento prolungato di posture incongrue e movimenti ripetuti dell'avambraccio con azioni di forza di presa della mano, è stato confermato dai testimoni escussi nell'udienza del 21-6-23”,
i quali hanno descritto e confermato le mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente tecnico del giudice ha confermato il giudizio cui era giunto già nella bozza della relazione peritale, condividendo l'osservazione circa la non possibile unificazione con le preesistenze lavorative già indennizzate secondo il vecchio T.U.
A riguardo, occorre precisare che in tema di tutela previdenziale ( , vige il principio di non CP_1 unificazione dei postumi, con conseguente erogazione di due autonome prestazioni, qualora dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, l'assicurato subisca un nuovo infortunio o sia affetto da una malattia professionale che aggravi una menomazione preesistente, già riconosciuta ed pagina 4 di 5 indennizzata in base alla previgente disciplina.
Tale norma esclude infatti, la possibilità di conglobare il danno derivante dal nuovo infortunio o malattia professionale, alle preesistenze, anche se il nuovo danno sia concorrente, coesistente o riguardi lo stesso apparato inciso dalla precedente menomazione (Sez. L , Sentenza n. 6048 del 13/03/2018).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali il consulente ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni.
***
Pertanto, si ritiene che parte attrice diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 6%, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 19.11.2019.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto CP_1 della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra i
1.100,01 e i 5.200,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 6 %, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 19.11.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, oltre al maggior CP_1 importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
1.418,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 24.11.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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