Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 31.12.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 367 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Felice Gianluca Belluzzi Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_2 gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso che Parte_1 CP_ ha proposto il 12.2.20 per opporsi ad una intimazione di pagamento limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n° 33020130000547206000 richiamato nell'intimazione opposta.
2) In particolare, il tribunale ha dichiarato inammissibili le doglianze di natura formale sollevate avverso la intimazione di pagamento, dal momento che l'opposizione era stata proposta oltre i 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica della intimazione impugnata avvenuta il 28.12.19. Il tribunale ha poi respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, atteso che l'avviso di addebito era stato notificato il 17.4.13, che aveva dimostrato di aver notificato al CP_3
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando sotto vari profili Parte_1 l'errore del tribunale nel ritenere che fossero stati regolarmente notificati l'avviso di addebito nel 2013 e l'intimazione di pagamento nel 2017. La conseguenza era che il corso della prescrizione non era stato tempestivamente interrotto con conseguente estinzione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n° 33020130000547206000.
CP_ 4) ed si sono costituiti concludendo per il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata.
CP_ 5) L'appellante ed hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6) Con assorbimento di ogni altra questione, la sentenza impugnata deve essere riformata con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 1, comma 222, Legge 197/22.
7) Si rileva che l'avviso di addebito sotteso alla intimazione di pagamento impugnata risulta essere inferiore all'importo di 1.000,00 euro, pur tenendo conto di sanzioni e interessi, e che l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel 2013 (ruolo 287/13), dunque in periodo compreso tra il 2000 e il 2015.
8) Il carico iscritto a ruolo deve dunque ritenersi automaticamente annullato ai sensi dell'art. 1, comma 222, Legge 197/22 secondo cui: Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9) Ulteriore conseguenza è che deve farsi applicazione dell'insegnamento di legittimità (Cass. 15471/19), intervenuto sull'analoga norma costituita dall'art. 4, comma 1, DL 119/18, secondo cui:
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
10) A supporto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, va inoltre richiamato il precedente di legittimità n° 16421/23, che ha applicato proprio l'art. 1, comma 222, Legge 197/22 che rileva nel presente giudizio. 11) Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, le stesse devono essere compensate in ragione della definizione ope legis della controversia, come già statuito dalla Corte di Cassazione nel citato precedente n° 16421/23.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 701/22, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 10.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale