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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2117-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia composta dai magistrati:
dott.ssa Paola TANARA Presidente
dott.ssa Alessandra ARCERI ConSIliere
dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 2117-2024 in grado di appello, proposta con ricorso depositato il 16.07.2024
DA
, nato a [...] il [...] CF. , res in Inverigo Parte_1 C.F._1
(CO) via Montello 17, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Provenzani in
Milano Via F. Sforza1 che lo rappresenta e difende giusta delega ex art 83 e segg cpc allegata in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per delega allegata in atti dall'Avv. Paola Bianchi con studio in Monza
(MI), Via Italia 46, ed ivi elettivamente domiciliata .
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello per la riforma parziale della sentenza n. 883/2024, resa in data 22.2.2024 e pubblicata il 12/3/2024, dal Tribunale di Monza, all'esito del procedimento di separazione R.G. n.
1674/2015 introdotto da contro Controparte_1 Parte_1
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis cosi' giudicare In parziale riforma della sentenza n. n. 883/2024, resa in data 22.2.2024 dal Tribunale di Monza, Sezione IV
Civile,_pubblicata in data 12.3.24, con la quale al punto 1 addebita la separazione dei coniugi al marito isporre che “nessun addebito della separazione sia imputabile ad . Pt_1 Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande in appello ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto la
Sentenza n. 883/2024 emessa dal Tribunale di Monza. Con vittoria di spese e competenze di causa
In via Istruttoria: Come già formulato in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado del giudizio a supporto del rapporto sentimentale in essere fra la IG.ra ed il IG. Parte_2
in costanza di matrimonio si reitera la richiesta di: *disporre, a seguito di quanto Parte_1 emerso dall'indagine della Guardia di Finanza, l'acquisizione di informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione dalla banca dati dell'agenzia delle entrateservizio di anagrafe tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'agenzia delle entrate, in merito alla consistenza dei depositi bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai coniugi, sia personalmente che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legale rappresentanti, in
Italia ed all'estero, con decorrenza dall'1.1.2014; *disporre il supplemento/integrazione/rinnovazione della CTU, eseguita dalla dott.ssa , con Persona_1
relazione depositata 31/05/2022 , non avendo la CTU risposto a tutti i quesiti posti dal giudice del
Tribunale di Monza nell'ordinanza 2/04/2021, e precisamente: 1) sul quesito “Accerti la consistenza ed il valore del patrimonio immobiliare dei coniugi, anche se i beni risultino formalmente intestati a soggetti diversi”, voglia la Corte d'Appello: a) autorizzare la CTU all'acquisizione dei seguenti conti correnti per il periodo dall'1.1.2014 al 31.12.2014: CP_2
Agenzia di Cabiate, conto n. 152412, conto n. 2069/001655, Controparte_3 [...]
conto n. 2069/000862 e conto n. 2203/001028 al fine di Controparte_3 Controparte_3
2 accertare l'esistenza dell'intestazione fittizia in capo a dell'immobile sito in Via Parte_2
Archimede n.32, Milano, in realtà pagato da e quindi rientrante nel suo Parte_1 patrimonio;
2) sul quesito “Acquisisca informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione dalla banca dati dell'agenzia delle entrate-servizio di anagrafe tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'agenzia delle entrate, in merito alla consistenza dei depositi bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai coniugi, sia personalmente che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legale rappresentanti, in Italia ed all'estero” voglia la Corte d'Appello: a) ordinare alla CTU di acquisire le informazioni sui conti esteri di richiedendo agli istituti di credito Abu Dhabi Commercial Bank, Al Karama Parte_1
Branch Dubai UAE, Emirates National Bank of Dubai , Sheik Zayed Branch Dubai e Private
Investment Bank Limited Devonshire HouseQueenstreet PO box n.3918 Nassau, Bahamas,
l'esistenza di rapporti con e gli estratti di conti intestati, cointestati o con delega Parte_1
ad operare a anche se oggi estinti avvalendosi, se necessario della polizia Parte_1 tributaria e, qualora il terzo non ottemperi a quanto richiesto, voglia la Corte d'Appello disporre, sin da ora, ordine di esibizione a ex art. 210 c.p.c.; b) disporre che la CTU Parte_1 provveda a richiedere a e a l'esibizione della Controparte_4 Controparte_5
documentazione di apertura e, eventualmente, di chiusura nonché tutte le movimentazioni relative al rapporto XA450, e se esistono o sono esistiti altri rapporti di conto corrente facenti capo, a ovvero a società fiduciarie operanti in virtù di mandato fiduciario dallo stesso Parte_1 conferito, anche se cessati, esibendo gli estratti di conto corrente. Chiede che la Corte d'Appello disponga, sin da ora, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. qualora il terzo non ottemperi a quanto richiesto;
c) disporre l'acquisizione, con decorrenza dall'1.1.2014, di informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione dalla banca dati dell'agenzia delle entrate servizio di anagrafe tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'agenzia delle entrate, in merito alla consistenza dei depositi bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai coniugi, sia personalmente che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legale rappresentanti, in
Italia ed all'estero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La IG.ra , con ricorso depositato in data 13/02/2015 avanti al Tribunale Controparte_1
di Monza, ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale con addebito al SI. Parte_1
con contestuale assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti relativi ai figli ovvero: concorso al mantenimento per e e affidamento per (all'epoca undicenne); Per_2 Per_3 Per_2 il collocamento dei figli presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale ed un concorso paterno
3 mensile al mantenimento del figlio di € 4.000,00, del figlio di € 2.500,00 oltre ad Per_2 Per_3 un concorso al suo mantenimento quantificato in € 2.000,00.
2. Si è costituito in giudizio il SI he, contestando quanto eccepito, prodotto e dedotto Pt_1
ha chiesto respingersi la domanda di addebito e determinarsi il contributo di mantenimento per il figlio minore in €. 1.500,00 e per il figlio maggiorenne in €. 800,00 oltre al Per_2 Per_3
concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%.
3. Il Tribunale di Monza, all'esito dell'istruttoria, ha così statuito:
1. Addebita la separazione dei coniugi al marito Pt_1
2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Lissone (MB) via Righi n. 33 con tutti gli arredi alla ricorrente;
3. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Per_3
mediante il versamento a a decorrere dal mese di febbraio 2015 (data della domanda), CP_1 in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 1000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Monza;
4. Revoca a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Pt_1 Per_3 il versamento a dell'importo mensile di euro 1000,00 a decorrere dal mese di aprile CP_1
2017, fermo l'onere in capo a ciascun genitore di provvedere al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza sino alla mensilità di gennaio 2022 compresa;
5. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Per_2
mediante il versamento a a decorrere dal mese di febbraio 2015 (data della domanda) CP_1 in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 2000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Monza e ciò sino alla mensilità di gennaio 2022 compresa (trovando attuazione da febbraio 2022 le disposizioni assunte in sede di procedimento di divorzio pendente tra le medesime parti);
5. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata da CP_1
6. Pone definitivamente le spese delle CTU espletate, liquidate con provvedimento del 7.7.2017
(dep. 10.07.2017) e con provvedimento del 18.11.2022 (dep. 25.11.2022) a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
4
7. Spese di lite interamente compensate tra le parti
4. Il SI. avverso la sentenza n. 883/2024, resa in data 22.2.2024 e pubblicata il Parte_1
12/3/2024, dal Tribunale di Monza, ha proposto appello limitatamente al solo capo ove è stata addebitata a lui la separazione.
Evidenzia l'appellante che, alla luce della lettura dei verbali e della documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado, vanno disattese le argomentazioni portate dal Tribunale di
Monza, - ed in particolare:
A) non risponde al vero che vi sia stata alcuna una sua ammissione sulla relazione extraconiugale;
lui alla domanda di cui al capitolo di prova numero 9 della memoria integrativa;
“vero che la moglie affrontò il 26 gennaio 2015 il marito chiedendogli chi era con conseguente lite Parte_2
in famiglia “ ha così risposto : “ho lasciato la casa coniugale e non ho portato avanti la discussione perché erano presenti anche mio figlio e mio cognato”. Sulla circostanza ritiene quindi che non ci sia alcuna dichiarazione confessoria .
B) non corrisponde al vero che la relazione extraconiugale “risulta altresì dalla testimonianza della SI.ra . La SI.ra nel verbale d'udienza 26.09.2018 ha dichiarato Parte_2 Pt_2
“che in quel momento -gennaio 2015- si stavano vedendo”; tale dichiarazione quindi è cosa ben diversa dall'avere ammesso la sussistenza di una relazione e per di più risalente ad anni prima;
C) nessuna prova può trarsi dalla relazione investigativa prodotta perché riguardante fatti successivi alla introduzione della causa di separazione giudiziale e ciò in contrasto con l'assunto del Tribunale
( pag 15 sentenza ) che dalla stessa trae argomenti di prova ai fini dell'addebito così motivando “ alla luce della relazione investigativa prodotta da e riferibile alle mensilità febbraio- CP_1
marzo 2015 risulta come fosse solito incontrare e pernottare presso la sua Pt_1 Pt_2 abitazione e ciò a prova della sussistenza di una relazione con quest'ultima certamente a decorrere quantomeno dal gennaio/febbraio 2015 e pertanto anteriormente al deposito del ricorso per separazione”.
Il Tribunale ha però trascurato la circostanza che il deposito del ricorso risale ai primi del febbraio
2015, quando i fatti riportati nella relazione sono riferibili ad epoca successiva all'introduzione del giudizio di separazione.
Erra ancora il Giudicante di prime cure laddove ritiene “che la relazione debba altresì presumersi essere stata intrapresa anteriormente alla data di gennaio 2015 alla luce sia della corrispondenza anonima ricevuta da nel corso 2012 e sia del fatto che e risultano CP_1 Pt_1 Pt_2
5 aver trascorso una vacanza a Dubai nell'anno 2014 presso il medesimo hotel ed ancora del fatto che nel corso del gennaio 2015 risultano ingenti somme di denaro da conti correnti intestati ad
; a tal riguardo evidenzia l'appellante che le presunzioni cui fa ricorso il Tribunale oltre Pt_1
a non rispondere ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c., per non essere ne' gravi, ne' precise, ne' concordanti" sono smentite dalle risultanze processuali , traducendosi in una errata ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica.
Sostiene l'appellante che la SI.ra avrebbe dovuto dimostrare- ma non lo ha fatto - CP_1
che il suo comportamento sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi che ella stessa ha ammesso essere in atto già dal 2012 rectius addirittura dal 2009; ed ancora, la SInora avrebbe dovuto provare ma non lo ha fatto - l'efficienza causale CP_1 del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto (Cass. 3923/2018); anzi l'appellata ha ammesso che la crisi coniugale era già presente da anni e dalla stessa tollerata.
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, quando risulti – come nel nostro caso - dal materiale probatorio acquisito al processo.
Conclude il SI. affermando che il Tribunale non ha valutato la vicenda nel suo Pt_1
complesso pervenendo ad una statuizione né congrua né logica , statuizione che lui intende sovvertire, sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti ed un riesame del merito, e chiedendo sia pronunciata la separazione senza addebito (vd. Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; Cass. civile sez. I, ord., 30 maggio 2023, n. 15196)
5- Si è costituita la SI.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello insistendo sulla CP_1
pronuncia di addebito nei confronti del SI. Pt_1
Ha evidenziato l'appellata che, all'esito dell'istruttoria è stato provato che nel corso del 2014-2015
l'appellante ha certamente coltivato, a totale sua insaputa, la relazione extraconiugale con la IG.ra a favore della quale ha trasferito, beneficiandola senza ragione, copiosa parte del Pt_2
patrimonio famigliare, ponendo in essere un evidente comportamento in danno suo e della famiglia.
Evidenzia la che, da quanto appurato dalla GdF, sussisterebbe un legame tra il SI. CP_1
la - pare iniziato prima del 26 gennaio 2015 - atteso che: Pt_1 Pt_2
6 - la in dal 2012, ha delegato, senza alcuna giustificazione, l'appellante ad operare sul Pt_2
conto corrente C/C n. 02069 acceso in data 12.03.2012 ed estinto in data Controparte_3
27.04.2015;
- entrambi hanno spostato, nel medesimo giorno ovvero il 13/01/2015, i loro conti correnti presso la dalla filiale di GO (c/c 2069/001655 Agostoni e c/c n. 2069/0080862 Controparte_3
Manenti) a quella di RE (2203/001655 Agostoni e c/c n. 2203/001028 Manenti);
-il IG. ha trasferito, i primi giorni di gennaio 2015, ingenti somme di denaro alla Pt_1
IG.ra (€ 3.500,00 il 9/01/2015, € 15.000,00 il 16/01/2015, €20.000,00 il 9/02/2015) Pt_2
(cfr doc. B)
Sostiene l'appellata che il IG. a artatamente e furbescamente costruito la sua nuova Pt_1
vita con la compagna, anzi, mentre viveva con lei tramava alle sue spalle;
intratteneva con la operazioni finanziarie, finalizzate proprio alla costruzione della sua “nuova vita” in totale Pt_2
danno alla famiglia lasciando anche, in tutta fretta, la casa coniugale nella sera del 26.01.2015 per andare a vivere con la IG.ra Pt_2
Osserva la che il Tribunale ha pertanto ritenuto provata la relazione extra coniugale CP_1 del IG. n costanza di matrimonio, valutando più “fatti accertati” nel giudizio, nello Pt_1
specifico:
A) la corrispondenza anonima del 2012 nella quale si riferiva di una relazione fedifraga del IG.
Pt_1
B) la vacanza trascorsa nel medesimo lussuoso Hotel di Dubai, nel medesimo periodo temporale del
2014 dal IG. e dalla IG.ra Pt_1 Pt_2
C) gli ingenti bonifici disposti dal IG. a favore della IG.ra che per il loro Pt_1 Pt_2
quantum rilevante comprovano una relazione in essere da tempo.
L'appellata evidenzia che dagli atti di causa, il Tribunale di Monza non ha rilevato nessuna crisi matrimoniale antecedente il 2015 o meglio ella ha assolto il suo onere probatorio in proposito mentre il SI. su cui gravava l'onere, non ha provato che la crisi coniugale era Pt_1
antecedente il 2015.
Conclude quindi la per il rigetto dell'appello . CP_1
7 6. Questa Corte ha fissato la trattazione della causa in presenza, come richiesta, per l'udienza dell'11.12.2024 ove sono comparse le parti ed i rispettivi legali.
All'odierna udienza il Presidente del Collegio ha, quindi, invitato le parti a raggiungere una soluzione transattiva tenuto conto del thema decidendum. Il difensore di parte appellata ha fatto presente l'opportunità di una soluzione transattiva che coinvolga anche il procedimento di divorzio.
Il difensore di parte appellante ha fatto presente della complessità della situazione anche in ragione della sentenza penale emessa nei confronti del suo assistito ed ha rappresentato la difficoltà ad addivenire ad una conciliazione. La Corte, dato atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, ha inviato le parti alla discussione. I difensori si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto limitatamente alla pronuncia di addebito dal SI. non può essere Pt_1
accolto per i motivi di seguito enunciati.
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene quindi che, quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, sia sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti.
La mera violazione degli obblighi coniugali non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto;
pertanto, se il rapporto della coppia era già compromesso prima della violazione, non può pronunciarsi l'addebito.
Chi chiede l'addebito ha l'onere di provare la violazione degli obblighi matrimoniali, mentre la controparte deve dimostrare l'assenza di un'incidenza causale sulla fine del rapporto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 35296 del 18 dicembre 2023, ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell'onere della prova.
La parte che chieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
invece, l'altro coniuge che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.
8 Quindi, nel caso in esame, la moglie ha l'onere di dimostrare che la condotta tenuta dal marito abbia violato l'obbligo di fedeltà e, altresì, che la sua violazione abbia avuto un'efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. Mentre, spetta al marito provare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alle circostanze dedotte dalla moglie e quindi, chi si oppone deve dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito ( Cass. 2059/2012; Cass. 3923/2018; Cass. 16169/2023).
Nella presente fattispecie l' ha chiesto di revocare l'addebito pronunciato nei suoi Pt_1
confronti; si ritiene che le censure e le circostanze dedotte non siano supportate – neppure in sede di gravame- da idonea prova.
Come già motivato dal Tribunale e condiviso da questa Corte, la violazione dell'obbligo di fedeltà costituisce, quindi, la premessa, secondo il cd id quod plerumque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito.
Spetterà, invece, al coniuge che ha violato l'obbligo di fedeltà dare la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale. Per andare esente da pronuncia di addebito, questi dovrà dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse e che, in sostanza, la crisi matrimoniale fosse già in atto.
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che:
A) il giudizio di separazione è stato avviato dalla SI.ra con ricorso depositato il CP_1
13.02.2015 ove ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito al marito per la relazione extra- coniugale scoperta con la SI.ra oltre all'emissione dei provvedimenti relativi Pt_2 all'affidamento e mantenimento dei figli e;
Per_2 Per_3
B) il SI. a lasciato la sua casa coniugale in data 26/01/2015 e da allora, non vi ha mai Pt_1
più fatto ritorno, dopo che la SI.ra ha scoperto la relazione fra lui e la SI.ra CP_1
Pt_2
C) il SI. dopo la separazione dalla moglie è andato a convivere con la SI.ra Pt_1 Pt_2
che ha conosciuto nel 2010-2011, come dalla stessa dichiarato nel verbale di udienza del
26.09.2018;
9 D) il SI. a intrattenuto– durante la vita coniugale- una relazione extraconiugale con Pt_1 la SI.ra circostanza che, sebbene non esplicitamente confessata dall'appellante, è emersa Pt_2 da alcuni elementi chiari precisi e circostanziati accertati all'esito dell'istruttoria ovvero:
1.D nella corrispondenza e telefonate anonime ricevute dalla già nel 2012, nelle CP_1
quali si faceva riferimento ad una relazione intrattenuta dal SI. Pt_1
2.D) dai diversi e cospicui bonifici disposti dal mese di gennaio 2015 dal SI. a Pt_1
favore della IG.ra come appurato dalla relazione della GdF che ha anche accertato che la Pt_2
SI.ra - sin dal 2012- , avrebbe delegato l'appellante ad operare sul conto corrente C/C n. Pt_2
02069 acceso in data 12.03.2012 ed estinto in data 27.04.2015; tale Controparte_3
aspetto, come motivato dal Tribunale, lascia sicuramente presumere la sussistenza di un rapporto di fiducia a supporto di una relazione, già radicata nel tempo, - che certamente - a parere di questa
Corte - è impensabile poter definire solo “amicale”;
3.D) risulta certa la convivenza tra il SI. e la già dal gennaio 2015 – Pt_1 Pt_2
circostanza non contestata- e quindi certa la relazione sentimentale tra i due che deve ritenersi avviata prima di quel momento, dunque in costanza di matrimonio poiché il sentimento, presumibilmente da lui provato nei confronti della l'ha spinto a scegliere di abbandonare Pt_2
la casa coniugale, lasciando la moglie e dando avvio alla nuova convivenza.
Il SI. quale coniuge che ha violato l'obbligo di fedeltà, sebbene non lo abbia Pt_1
espressamente dichiarato:
A) non ha dato la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale con la SI.ra CP_1
B) non ha provato che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse e che, in sostanza, la crisi matrimoniale con la SI.ra era già in atto negli anni precedenti al 2015. Pt_2
A parere della Corte, la riforma chiesta dall'appellante della sentenza con riferimento alla domanda di addebito a suo carico, quindi, non può trovare accoglimento condividendosi la motivazione del Tribunale: il fallimento del matrimonio tra il SI. e la SI.ra Pt_1
è stato determinato dalla relazione extraconiugale instaurata con la CP_1 Pt_2 dall'appellante e dall'abbandono - da parte dello stesso - della casa coniugale, non essendo stato da lui provato che la crisi coniugale sia sorta in epoca antecedente a gennaio 2015.
10 Le spese del presente gravame seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante, in quanto soccombente.
Sussistono i presupposti per l'ulteriore condanna del titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal SI.
[...]
per la riforma parziale della sentenza n. 883/2024, resa in data 22.2.2024 e pubblicata Pt_1 il 12/3/2024, dal Tribunale di Monza, all'esito del procedimento di separazione R.G. n. 1674/2015 introdotto da contro così provvede: Controparte_1 Parte_1
- 1. rigetta l'appello;
- 2. condanna il SI. a rifondere alla SI.ra le spese Parte_1 Controparte_1
processuali per euro 3.900,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;
- 3. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Così deciso in Milano, 11 dicembre 2024
Il ConSIliere relatore Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia composta dai magistrati:
dott.ssa Paola TANARA Presidente
dott.ssa Alessandra ARCERI ConSIliere
dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 2117-2024 in grado di appello, proposta con ricorso depositato il 16.07.2024
DA
, nato a [...] il [...] CF. , res in Inverigo Parte_1 C.F._1
(CO) via Montello 17, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Provenzani in
Milano Via F. Sforza1 che lo rappresenta e difende giusta delega ex art 83 e segg cpc allegata in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, per delega allegata in atti dall'Avv. Paola Bianchi con studio in Monza
(MI), Via Italia 46, ed ivi elettivamente domiciliata .
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello per la riforma parziale della sentenza n. 883/2024, resa in data 22.2.2024 e pubblicata il 12/3/2024, dal Tribunale di Monza, all'esito del procedimento di separazione R.G. n.
1674/2015 introdotto da contro Controparte_1 Parte_1
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis cosi' giudicare In parziale riforma della sentenza n. n. 883/2024, resa in data 22.2.2024 dal Tribunale di Monza, Sezione IV
Civile,_pubblicata in data 12.3.24, con la quale al punto 1 addebita la separazione dei coniugi al marito isporre che “nessun addebito della separazione sia imputabile ad . Pt_1 Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande in appello ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto la
Sentenza n. 883/2024 emessa dal Tribunale di Monza. Con vittoria di spese e competenze di causa
In via Istruttoria: Come già formulato in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado del giudizio a supporto del rapporto sentimentale in essere fra la IG.ra ed il IG. Parte_2
in costanza di matrimonio si reitera la richiesta di: *disporre, a seguito di quanto Parte_1 emerso dall'indagine della Guardia di Finanza, l'acquisizione di informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione dalla banca dati dell'agenzia delle entrateservizio di anagrafe tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'agenzia delle entrate, in merito alla consistenza dei depositi bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai coniugi, sia personalmente che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legale rappresentanti, in
Italia ed all'estero, con decorrenza dall'1.1.2014; *disporre il supplemento/integrazione/rinnovazione della CTU, eseguita dalla dott.ssa , con Persona_1
relazione depositata 31/05/2022 , non avendo la CTU risposto a tutti i quesiti posti dal giudice del
Tribunale di Monza nell'ordinanza 2/04/2021, e precisamente: 1) sul quesito “Accerti la consistenza ed il valore del patrimonio immobiliare dei coniugi, anche se i beni risultino formalmente intestati a soggetti diversi”, voglia la Corte d'Appello: a) autorizzare la CTU all'acquisizione dei seguenti conti correnti per il periodo dall'1.1.2014 al 31.12.2014: CP_2
Agenzia di Cabiate, conto n. 152412, conto n. 2069/001655, Controparte_3 [...]
conto n. 2069/000862 e conto n. 2203/001028 al fine di Controparte_3 Controparte_3
2 accertare l'esistenza dell'intestazione fittizia in capo a dell'immobile sito in Via Parte_2
Archimede n.32, Milano, in realtà pagato da e quindi rientrante nel suo Parte_1 patrimonio;
2) sul quesito “Acquisisca informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione dalla banca dati dell'agenzia delle entrate-servizio di anagrafe tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'agenzia delle entrate, in merito alla consistenza dei depositi bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai coniugi, sia personalmente che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legale rappresentanti, in Italia ed all'estero” voglia la Corte d'Appello: a) ordinare alla CTU di acquisire le informazioni sui conti esteri di richiedendo agli istituti di credito Abu Dhabi Commercial Bank, Al Karama Parte_1
Branch Dubai UAE, Emirates National Bank of Dubai , Sheik Zayed Branch Dubai e Private
Investment Bank Limited Devonshire HouseQueenstreet PO box n.3918 Nassau, Bahamas,
l'esistenza di rapporti con e gli estratti di conti intestati, cointestati o con delega Parte_1
ad operare a anche se oggi estinti avvalendosi, se necessario della polizia Parte_1 tributaria e, qualora il terzo non ottemperi a quanto richiesto, voglia la Corte d'Appello disporre, sin da ora, ordine di esibizione a ex art. 210 c.p.c.; b) disporre che la CTU Parte_1 provveda a richiedere a e a l'esibizione della Controparte_4 Controparte_5
documentazione di apertura e, eventualmente, di chiusura nonché tutte le movimentazioni relative al rapporto XA450, e se esistono o sono esistiti altri rapporti di conto corrente facenti capo, a ovvero a società fiduciarie operanti in virtù di mandato fiduciario dallo stesso Parte_1 conferito, anche se cessati, esibendo gli estratti di conto corrente. Chiede che la Corte d'Appello disponga, sin da ora, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. qualora il terzo non ottemperi a quanto richiesto;
c) disporre l'acquisizione, con decorrenza dall'1.1.2014, di informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione dalla banca dati dell'agenzia delle entrate servizio di anagrafe tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'agenzia delle entrate, in merito alla consistenza dei depositi bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai coniugi, sia personalmente che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legale rappresentanti, in
Italia ed all'estero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La IG.ra , con ricorso depositato in data 13/02/2015 avanti al Tribunale Controparte_1
di Monza, ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale con addebito al SI. Parte_1
con contestuale assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti relativi ai figli ovvero: concorso al mantenimento per e e affidamento per (all'epoca undicenne); Per_2 Per_3 Per_2 il collocamento dei figli presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale ed un concorso paterno
3 mensile al mantenimento del figlio di € 4.000,00, del figlio di € 2.500,00 oltre ad Per_2 Per_3 un concorso al suo mantenimento quantificato in € 2.000,00.
2. Si è costituito in giudizio il SI he, contestando quanto eccepito, prodotto e dedotto Pt_1
ha chiesto respingersi la domanda di addebito e determinarsi il contributo di mantenimento per il figlio minore in €. 1.500,00 e per il figlio maggiorenne in €. 800,00 oltre al Per_2 Per_3
concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%.
3. Il Tribunale di Monza, all'esito dell'istruttoria, ha così statuito:
1. Addebita la separazione dei coniugi al marito Pt_1
2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Lissone (MB) via Righi n. 33 con tutti gli arredi alla ricorrente;
3. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Per_3
mediante il versamento a a decorrere dal mese di febbraio 2015 (data della domanda), CP_1 in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 1000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Monza;
4. Revoca a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Pt_1 Per_3 il versamento a dell'importo mensile di euro 1000,00 a decorrere dal mese di aprile CP_1
2017, fermo l'onere in capo a ciascun genitore di provvedere al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza sino alla mensilità di gennaio 2022 compresa;
5. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Per_2
mediante il versamento a a decorrere dal mese di febbraio 2015 (data della domanda) CP_1 in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 2000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Monza e ciò sino alla mensilità di gennaio 2022 compresa (trovando attuazione da febbraio 2022 le disposizioni assunte in sede di procedimento di divorzio pendente tra le medesime parti);
5. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata da CP_1
6. Pone definitivamente le spese delle CTU espletate, liquidate con provvedimento del 7.7.2017
(dep. 10.07.2017) e con provvedimento del 18.11.2022 (dep. 25.11.2022) a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
4
7. Spese di lite interamente compensate tra le parti
4. Il SI. avverso la sentenza n. 883/2024, resa in data 22.2.2024 e pubblicata il Parte_1
12/3/2024, dal Tribunale di Monza, ha proposto appello limitatamente al solo capo ove è stata addebitata a lui la separazione.
Evidenzia l'appellante che, alla luce della lettura dei verbali e della documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado, vanno disattese le argomentazioni portate dal Tribunale di
Monza, - ed in particolare:
A) non risponde al vero che vi sia stata alcuna una sua ammissione sulla relazione extraconiugale;
lui alla domanda di cui al capitolo di prova numero 9 della memoria integrativa;
“vero che la moglie affrontò il 26 gennaio 2015 il marito chiedendogli chi era con conseguente lite Parte_2
in famiglia “ ha così risposto : “ho lasciato la casa coniugale e non ho portato avanti la discussione perché erano presenti anche mio figlio e mio cognato”. Sulla circostanza ritiene quindi che non ci sia alcuna dichiarazione confessoria .
B) non corrisponde al vero che la relazione extraconiugale “risulta altresì dalla testimonianza della SI.ra . La SI.ra nel verbale d'udienza 26.09.2018 ha dichiarato Parte_2 Pt_2
“che in quel momento -gennaio 2015- si stavano vedendo”; tale dichiarazione quindi è cosa ben diversa dall'avere ammesso la sussistenza di una relazione e per di più risalente ad anni prima;
C) nessuna prova può trarsi dalla relazione investigativa prodotta perché riguardante fatti successivi alla introduzione della causa di separazione giudiziale e ciò in contrasto con l'assunto del Tribunale
( pag 15 sentenza ) che dalla stessa trae argomenti di prova ai fini dell'addebito così motivando “ alla luce della relazione investigativa prodotta da e riferibile alle mensilità febbraio- CP_1
marzo 2015 risulta come fosse solito incontrare e pernottare presso la sua Pt_1 Pt_2 abitazione e ciò a prova della sussistenza di una relazione con quest'ultima certamente a decorrere quantomeno dal gennaio/febbraio 2015 e pertanto anteriormente al deposito del ricorso per separazione”.
Il Tribunale ha però trascurato la circostanza che il deposito del ricorso risale ai primi del febbraio
2015, quando i fatti riportati nella relazione sono riferibili ad epoca successiva all'introduzione del giudizio di separazione.
Erra ancora il Giudicante di prime cure laddove ritiene “che la relazione debba altresì presumersi essere stata intrapresa anteriormente alla data di gennaio 2015 alla luce sia della corrispondenza anonima ricevuta da nel corso 2012 e sia del fatto che e risultano CP_1 Pt_1 Pt_2
5 aver trascorso una vacanza a Dubai nell'anno 2014 presso il medesimo hotel ed ancora del fatto che nel corso del gennaio 2015 risultano ingenti somme di denaro da conti correnti intestati ad
; a tal riguardo evidenzia l'appellante che le presunzioni cui fa ricorso il Tribunale oltre Pt_1
a non rispondere ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c., per non essere ne' gravi, ne' precise, ne' concordanti" sono smentite dalle risultanze processuali , traducendosi in una errata ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica.
Sostiene l'appellante che la SI.ra avrebbe dovuto dimostrare- ma non lo ha fatto - CP_1
che il suo comportamento sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi che ella stessa ha ammesso essere in atto già dal 2012 rectius addirittura dal 2009; ed ancora, la SInora avrebbe dovuto provare ma non lo ha fatto - l'efficienza causale CP_1 del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto (Cass. 3923/2018); anzi l'appellata ha ammesso che la crisi coniugale era già presente da anni e dalla stessa tollerata.
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, quando risulti – come nel nostro caso - dal materiale probatorio acquisito al processo.
Conclude il SI. affermando che il Tribunale non ha valutato la vicenda nel suo Pt_1
complesso pervenendo ad una statuizione né congrua né logica , statuizione che lui intende sovvertire, sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti ed un riesame del merito, e chiedendo sia pronunciata la separazione senza addebito (vd. Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; Cass. civile sez. I, ord., 30 maggio 2023, n. 15196)
5- Si è costituita la SI.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello insistendo sulla CP_1
pronuncia di addebito nei confronti del SI. Pt_1
Ha evidenziato l'appellata che, all'esito dell'istruttoria è stato provato che nel corso del 2014-2015
l'appellante ha certamente coltivato, a totale sua insaputa, la relazione extraconiugale con la IG.ra a favore della quale ha trasferito, beneficiandola senza ragione, copiosa parte del Pt_2
patrimonio famigliare, ponendo in essere un evidente comportamento in danno suo e della famiglia.
Evidenzia la che, da quanto appurato dalla GdF, sussisterebbe un legame tra il SI. CP_1
la - pare iniziato prima del 26 gennaio 2015 - atteso che: Pt_1 Pt_2
6 - la in dal 2012, ha delegato, senza alcuna giustificazione, l'appellante ad operare sul Pt_2
conto corrente C/C n. 02069 acceso in data 12.03.2012 ed estinto in data Controparte_3
27.04.2015;
- entrambi hanno spostato, nel medesimo giorno ovvero il 13/01/2015, i loro conti correnti presso la dalla filiale di GO (c/c 2069/001655 Agostoni e c/c n. 2069/0080862 Controparte_3
Manenti) a quella di RE (2203/001655 Agostoni e c/c n. 2203/001028 Manenti);
-il IG. ha trasferito, i primi giorni di gennaio 2015, ingenti somme di denaro alla Pt_1
IG.ra (€ 3.500,00 il 9/01/2015, € 15.000,00 il 16/01/2015, €20.000,00 il 9/02/2015) Pt_2
(cfr doc. B)
Sostiene l'appellata che il IG. a artatamente e furbescamente costruito la sua nuova Pt_1
vita con la compagna, anzi, mentre viveva con lei tramava alle sue spalle;
intratteneva con la operazioni finanziarie, finalizzate proprio alla costruzione della sua “nuova vita” in totale Pt_2
danno alla famiglia lasciando anche, in tutta fretta, la casa coniugale nella sera del 26.01.2015 per andare a vivere con la IG.ra Pt_2
Osserva la che il Tribunale ha pertanto ritenuto provata la relazione extra coniugale CP_1 del IG. n costanza di matrimonio, valutando più “fatti accertati” nel giudizio, nello Pt_1
specifico:
A) la corrispondenza anonima del 2012 nella quale si riferiva di una relazione fedifraga del IG.
Pt_1
B) la vacanza trascorsa nel medesimo lussuoso Hotel di Dubai, nel medesimo periodo temporale del
2014 dal IG. e dalla IG.ra Pt_1 Pt_2
C) gli ingenti bonifici disposti dal IG. a favore della IG.ra che per il loro Pt_1 Pt_2
quantum rilevante comprovano una relazione in essere da tempo.
L'appellata evidenzia che dagli atti di causa, il Tribunale di Monza non ha rilevato nessuna crisi matrimoniale antecedente il 2015 o meglio ella ha assolto il suo onere probatorio in proposito mentre il SI. su cui gravava l'onere, non ha provato che la crisi coniugale era Pt_1
antecedente il 2015.
Conclude quindi la per il rigetto dell'appello . CP_1
7 6. Questa Corte ha fissato la trattazione della causa in presenza, come richiesta, per l'udienza dell'11.12.2024 ove sono comparse le parti ed i rispettivi legali.
All'odierna udienza il Presidente del Collegio ha, quindi, invitato le parti a raggiungere una soluzione transattiva tenuto conto del thema decidendum. Il difensore di parte appellata ha fatto presente l'opportunità di una soluzione transattiva che coinvolga anche il procedimento di divorzio.
Il difensore di parte appellante ha fatto presente della complessità della situazione anche in ragione della sentenza penale emessa nei confronti del suo assistito ed ha rappresentato la difficoltà ad addivenire ad una conciliazione. La Corte, dato atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, ha inviato le parti alla discussione. I difensori si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto limitatamente alla pronuncia di addebito dal SI. non può essere Pt_1
accolto per i motivi di seguito enunciati.
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene quindi che, quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, sia sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti.
La mera violazione degli obblighi coniugali non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto;
pertanto, se il rapporto della coppia era già compromesso prima della violazione, non può pronunciarsi l'addebito.
Chi chiede l'addebito ha l'onere di provare la violazione degli obblighi matrimoniali, mentre la controparte deve dimostrare l'assenza di un'incidenza causale sulla fine del rapporto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 35296 del 18 dicembre 2023, ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell'onere della prova.
La parte che chieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
invece, l'altro coniuge che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.
8 Quindi, nel caso in esame, la moglie ha l'onere di dimostrare che la condotta tenuta dal marito abbia violato l'obbligo di fedeltà e, altresì, che la sua violazione abbia avuto un'efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. Mentre, spetta al marito provare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alle circostanze dedotte dalla moglie e quindi, chi si oppone deve dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito ( Cass. 2059/2012; Cass. 3923/2018; Cass. 16169/2023).
Nella presente fattispecie l' ha chiesto di revocare l'addebito pronunciato nei suoi Pt_1
confronti; si ritiene che le censure e le circostanze dedotte non siano supportate – neppure in sede di gravame- da idonea prova.
Come già motivato dal Tribunale e condiviso da questa Corte, la violazione dell'obbligo di fedeltà costituisce, quindi, la premessa, secondo il cd id quod plerumque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito.
Spetterà, invece, al coniuge che ha violato l'obbligo di fedeltà dare la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale. Per andare esente da pronuncia di addebito, questi dovrà dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse e che, in sostanza, la crisi matrimoniale fosse già in atto.
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che:
A) il giudizio di separazione è stato avviato dalla SI.ra con ricorso depositato il CP_1
13.02.2015 ove ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito al marito per la relazione extra- coniugale scoperta con la SI.ra oltre all'emissione dei provvedimenti relativi Pt_2 all'affidamento e mantenimento dei figli e;
Per_2 Per_3
B) il SI. a lasciato la sua casa coniugale in data 26/01/2015 e da allora, non vi ha mai Pt_1
più fatto ritorno, dopo che la SI.ra ha scoperto la relazione fra lui e la SI.ra CP_1
Pt_2
C) il SI. dopo la separazione dalla moglie è andato a convivere con la SI.ra Pt_1 Pt_2
che ha conosciuto nel 2010-2011, come dalla stessa dichiarato nel verbale di udienza del
26.09.2018;
9 D) il SI. a intrattenuto– durante la vita coniugale- una relazione extraconiugale con Pt_1 la SI.ra circostanza che, sebbene non esplicitamente confessata dall'appellante, è emersa Pt_2 da alcuni elementi chiari precisi e circostanziati accertati all'esito dell'istruttoria ovvero:
1.D nella corrispondenza e telefonate anonime ricevute dalla già nel 2012, nelle CP_1
quali si faceva riferimento ad una relazione intrattenuta dal SI. Pt_1
2.D) dai diversi e cospicui bonifici disposti dal mese di gennaio 2015 dal SI. a Pt_1
favore della IG.ra come appurato dalla relazione della GdF che ha anche accertato che la Pt_2
SI.ra - sin dal 2012- , avrebbe delegato l'appellante ad operare sul conto corrente C/C n. Pt_2
02069 acceso in data 12.03.2012 ed estinto in data 27.04.2015; tale Controparte_3
aspetto, come motivato dal Tribunale, lascia sicuramente presumere la sussistenza di un rapporto di fiducia a supporto di una relazione, già radicata nel tempo, - che certamente - a parere di questa
Corte - è impensabile poter definire solo “amicale”;
3.D) risulta certa la convivenza tra il SI. e la già dal gennaio 2015 – Pt_1 Pt_2
circostanza non contestata- e quindi certa la relazione sentimentale tra i due che deve ritenersi avviata prima di quel momento, dunque in costanza di matrimonio poiché il sentimento, presumibilmente da lui provato nei confronti della l'ha spinto a scegliere di abbandonare Pt_2
la casa coniugale, lasciando la moglie e dando avvio alla nuova convivenza.
Il SI. quale coniuge che ha violato l'obbligo di fedeltà, sebbene non lo abbia Pt_1
espressamente dichiarato:
A) non ha dato la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale con la SI.ra CP_1
B) non ha provato che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse e che, in sostanza, la crisi matrimoniale con la SI.ra era già in atto negli anni precedenti al 2015. Pt_2
A parere della Corte, la riforma chiesta dall'appellante della sentenza con riferimento alla domanda di addebito a suo carico, quindi, non può trovare accoglimento condividendosi la motivazione del Tribunale: il fallimento del matrimonio tra il SI. e la SI.ra Pt_1
è stato determinato dalla relazione extraconiugale instaurata con la CP_1 Pt_2 dall'appellante e dall'abbandono - da parte dello stesso - della casa coniugale, non essendo stato da lui provato che la crisi coniugale sia sorta in epoca antecedente a gennaio 2015.
10 Le spese del presente gravame seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante, in quanto soccombente.
Sussistono i presupposti per l'ulteriore condanna del titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal SI.
[...]
per la riforma parziale della sentenza n. 883/2024, resa in data 22.2.2024 e pubblicata Pt_1 il 12/3/2024, dal Tribunale di Monza, all'esito del procedimento di separazione R.G. n. 1674/2015 introdotto da contro così provvede: Controparte_1 Parte_1
- 1. rigetta l'appello;
- 2. condanna il SI. a rifondere alla SI.ra le spese Parte_1 Controparte_1
processuali per euro 3.900,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;
- 3. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Così deciso in Milano, 11 dicembre 2024
Il ConSIliere relatore Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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