Ordinanza collegiale 17 giugno 2025
Decreto cautelare 26 giugno 2025
Decreto cautelare 2 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00450/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , Consorzio Gestione Area Marina Protetta OR EO, in persona del legale rappresentante pro tempore , Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di OR EO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato ON Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- - -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del permesso di costruire n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la realizzazione di un chiosco-bar del tipo modulare con murature “ sandwich ” e copertura in coibentato, con annessi servizi igienici aventi le stesse caratteristiche, pedana e staccionata in legno, rilasciato dal Comune di OR EO in favore di -OMISSIS-s.r.l., conosciuto nei suoi estremi in data 25 giugno 2024 e nei suoi contenuti in data 14 agosto 2024, nonché, ove occorra, della relazione istruttoria e proposta di parere del Settore Urbanistica, avente prot. n. -OMISSIS- del 11 maggio 2023; della nota del Settore Urbanistica prot. n. -OMISSIS- del 12 giugni 2023 di integrazione della relazione istruttoria alla luce del deposito della tavola progettuale rielaborata alla stregua delle prescrizioni dell’UTC contenute nella relazione del 11 maggio 2023; della nota del Settore Urbanistica prot. n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2023 di presa d’atto dell’ulteriore adeguamento apportato alla tavola progettuale e di conferma delle prescrizioni rese in data 11 maggio 2023 e delle considerazioni di cui alla nota del 12 giugno 2023; della comunicazione di accoglimento dell’istanza di permesso di costruire prot. n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024, tutti conosciuti in data 14 agosto 2024;
- dell’eventuale provvedimento conclusivo della conferenza di servizi adottato sull’istanza presentata da -OMISSIS-s.r.l. al SUAP del Comune di OR EO ed acquisita alla pr. SUAP Nazionale n- -OMISSIS- e alla pr. SUAP di Settore del Comune di OR EO al n. -OMISSIS-, di estremi sconosciuti;
- del punto 43, denominato “ -OMISSIS- ”, del Titolo III, denominato “ Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali ”, della Parte II, denominata “ Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia ” del Regolamento Edilizio Comunale (REC), approvato in adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo (RET) con delibera del Consiglio Comunale del Comune di OR EO del 29 dicembre 2020 n. 46, precedentemente adottato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di OR EO del 18 giugno 2020 n. 14, anch’esse da intendersi gravate in parte qua;
- della V.Inc.A. n. 24 del 10 giugno 2024, resa dal Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, conosciuta nei suoi estremi in data 14 agosto 2024 e nei suoi contenuti in data 12 settembre 2024, nonché del parere favorevole reso dall’Ente di Gestione della Riserva Naturale Orientata “ -OMISSIS- - OR EO ”, prot. n. -OMISSIS- del 14 marzo 2024 e del parere favorevole reso dall’Ente di Gestione del Consorzio dell’Area Marina Protetta “ OR EO ”, prot. n. -OMISSIS- del 25 maggio 2024, conosciuti in quanto menzionati nella V.Inc.A.;
- ove occorra, della V.Inc.A. n. 34 del 13 luglio 2023, resa Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, conosciuta nei suoi estremi e nei suoi contenuti in data 12.9.2024, nonché del parere favorevole reso dall’Ente di Gestione della Riserva Naturale Orientata “ -OMISSIS- - OR EO ”, prot. n. -OMISSIS- del 19 giugno 2023, conosciuto nei suoi estremi e nei suoi contenuti in data 14 agosto 2024 e del parere reso dall’Ente di Gestione del Consorzio dell’Area Marina Protetta “ OR EO ” prot. n. -OMISSIS- del 21 giugno 2023, conosciuto in quanto menzionato nella V.Inc.A. n. 24 del 10 giugno 2024;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 15 ottobre 2024, per l’annullamento:
- dell’autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 rilasciata dal Comune di OR EO in favore di -OMISSIS-S.r.l. per l’intervento di installazione stagionale (dall’1 aprile al 31 ottobre) di un chiosco con servizi in località “ -OMISSIS- ” ed identificata al Catasto Terreni del Comune al foglio -OMISSIS-, conosciuta nei suoi estremi e nei suoi contenuti in data 14 agosto 2024, nonché, ove occorra, della relazione istruttoria-paesaggistica redatta dall’Ufficio Paesaggio del Comune di OR EO in data 21 giugno 2023, del parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio e verbalizzato nella seduta del 31 luglio 2023, tutti conosciuti in data 12 settembre 2024, della relazione istruttoria-paesaggistica di conferma della precedente resa dall’Ufficio Paesaggio del Comune di OR EO sul nuovo progetto con nota prot. n. -OMISSIS- del 4 marzo 2024, del parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio e verbalizzato nella seduta del 5 aprile 2024, questi ultimi conosciuti in data 30 settembre 2024;
- del silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce sulla richiesta di parere ai sensi dell’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004, formalizzata dall’Ufficio Paesaggio del Comune di OR EO con nota prot. n. -OMISSIS- del 8 aprile 2024 sulla pratica presentata da Immobiliare -OMISSIS-S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 29 ottobre 2024:
- del silenzio rifiuto opposto dalla Provincia di Lecce sull’istanza di accesso trasmessa dall’odierna ricorrente in data 2 settembre 2024 ed acquisita al protocollo dell’Ente Provinciale al n. -OMISSIS- del 3 settembre 2024 e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a visionare ed estrarre copia della documentazione richiesta con nota PEC del 2 settembre 2024, nonché per la condanna all’esibizione di tale documentazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 14 novembre 2024:
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2024 del Comune di OR EO, Ufficio del Parco, trasmesso a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “ Richiesta nulla-osta per il transito su area demaniale limitato all’effettuazione delle operazioni di smontaggio delle opere che compongono lo stabilimento balneare “-OMISSIS-”. Determinazioni ”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 18 settembre 2024 del Comune di OR EO, Ufficio Demanio Marittimo, trasmessa a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “ nulla osta per il transito su area demaniale marittima per lo smontaggio delle strutture che costituiscono lo stabilimento balneare “-OMISSIS- ”, nonché, ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 8 ottobre 2024 del Comune di OR EO, Ufficio Demanio, trasmessa a mezzo PEC in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, di -OMISSIS- - -OMISSIS- S.r.l. e del Comune di OR EO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LI CU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è titolare della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- in base alla quale esercita l’attività di stabilimento balneare nel territorio del Comune di OR EO presso un’area ricompresa nella Riserva Naturale Orientata Regionale “ -OMISSIS- – OR EO ”, istituita con legge regionale n. 5/2006.
1.1. La società controinteressata, con istanza del 3 febbraio 2023, chiedeva al Comune il rilascio dei titoli edilizi necessari per la realizzazione di alcune opere (e, nello specifico, “ una pedana in legno ad uso solarium/relax con posa in opera di tavoli e ombrelloni per la somministrazione di bevande e alimenti, con chiosco bar e servizi igienici a servizio di una struttura turistico – alberghiera ” – cfr. relazione tecnica in allegato 23 al ricorso) da collocarsi in un’area privata, di titolarità di terzi e nella sua disponibilità in virtù di contratto di affitto di ramo d’azienda, immediatamente retrostante la porzione demaniale in concessione alla ricorrente.
1.2. Ad esito del procedimento, il Comune di OR EO rilasciava in favore della controinteressata l’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 e il permesso di costruire n. -OMISSIS-, assentendo alla realizzazione dell’intervento proposto per come, tuttavia, parzialmente rimodulato nel corso del procedimento alla luce dei rilievi formulati da parte delle amministrazioni coinvolte.
2. Conseguentemente parte ricorrente, con atto notificato in data 23 settembre 2024 e depositato in data 4 ottobre 2024, in ragione della dedotta lesività di quanto assentito dall’amministrazione rispetto all’esercizio della concessione, ha proposto ricorso innanzi a questo TAR avverso i suddetti provvedimenti autorizzatori e agli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 DPR 160/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art.14-bis l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR 380/2001 Sviamento di potere. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità degli atti impugnati in ragione del non corretto decorso del procedimento sotteso al loro rilascio. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che, a fronte dell’inziale comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, inviata dal Comune in data 10 ottobre 2023 e del mancato riscontro alle osservazioni nel termine di dieci giorni, l’amministrazione avrebbe dovuto disporre l’immediato rigetto dell’istanza e non avviare, invece, una nuova istruttoria sulla base della documentazione e delle modifiche progettuali tardivamente trasmesse dalla controinteressata. In secondo luogo, la ricorrente ha dedotto che, anche a voler ritenere che il Comune non fosse tenuto a rigettare l’istanza in ragione delle circostanze suddette, avrebbe comunque dovuto procedere a riacquisire tutti i pareri e gli atti di assenso già intervenuti prima della modifica del progetto, con conseguente illegittimità del procedimento per non aver l’amministrazione disposto in tal senso.
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2.3.4 delle NTA del PUG. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 NTA del Piano Territoriale della Riserva Naturale Orientata Regionale “-OMISSIS--OR EO”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento della Riserva Naturale Orientata Regionale “-OMISSIS--OR EO”. Irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa ”.
Con il secondo motivo di ricorso è contestata l’illegittimità dei titoli edilizi impugnati, in quanto a mezzo degli stessi sarebbero state autorizzate delle opere la cui realizzazione dovrebbe ritenersi radicalmente vietata dalle norme di tutela della Riserva Naturale Orientata Regionale “ -OMISSIS- – OR EO ”. La ricorrente, in particolare, ha evidenziato che l’intervento è localizzato in un’area ricompresa nella Zona B della Riserva, all’interno della quale l’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale consentirebbe solo la prosecuzione delle attività esistenti di turismo balneare, subordinando, invece, l’insediamento di nuove attività solo “ a seguito di uno studio specialistico sulla capacità di carico dell’area costiera di pregio ”, ragione per cui l’intervenuta autorizzazione delle opere in questione in mancanza dell’acquisizione del suddetto studio specialistico dovrebbe ritenersi illegittima.
- “ Sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento del Parco ”.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta nuovamente la violazione dell’art. 24 delle NTA del Piano Territoriale della Riserva, precisando la ricorrente che lo studio specialistico richiesto da tale norma non potrebbe ritenersi sostituito dalla relazione geologica asseverata prodotta dalla controinteressata nel corso del procedimento in adempimento delle previsioni di cui all’art. 43 della parte II del Regolamento Edilizio Comunale (REC).
- “ Violazione e falsa applicazione del punto 43 della parte II del REC. Contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento. Perplessità e illogicità dell’azione amministrativa ”.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dei titoli impugnati anche in ragione del fatto che, da una parte l’art. 43 della parte II del REC, imporrebbe, quale presupposto per l’autorizzazione all’installazione dei chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande, la previsione di aree a parcheggio e, dall’altra, l’art. 5 l.r. 5/2006 vieterebbe la realizzazione di parcheggi all’interno della Riserva, ragione per cui l’intervento non avrebbe potuto essere assentito stante l’impossibilità di rispettare tale requisito.
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 DPR 380/2001. Violazione e falsa applicazione degli art. 11 e 12 L.R. 20/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L.R. 11/2017 ”.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’art. 43 della Parte II del REC, in materia di “ -OMISSIS- ” e in base al quale è stato valutato l’intervento edilizio contestato nel presente giudizio, prevedendo detta norma dei veri e propri parametri di natura edilizia che, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbero potuto essere disciplinati solo dal Piano Urbanistico Generale (PUG), configurandosi, quindi, il REC come illegittima variante allo strumento urbanistico comunale, oltre a porsi in violazione degli artt. 1 e 2 della l.r. 11/2017, in base ai quali i regolamenti edilizi comunali devono conformarsi al Regolamento Edilizio Tipo (RET) regionale, nell’ambito del quale, tuttavia, non sono presenti previsioni relative ai chioschi su area privata.
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2.5.3.3 delle NTA del PUG. Violazione del tipo edilizio ”.
Con il sesto motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità degli atti impugnati per aver le amministrazioni coinvolte nel procedimento valutato il progetto come volto alla mera installazione di chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, dovendosi, invece, ritenere tale da determinare la realizzazione di una vera e propria struttura balneare.
“ Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR 380/2001. Irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 C.N., dell’art. 19 d.lgs. 374/1990 e dell’art. 26 reg. reg. 9/2015 ”.
Con il settimo motivo di ricorso è contestata l’illegittimità del provvedimento in quanto, a seguito delle modifiche apportate dalla ricorrente nel corso del procedimento alle tavole progettuali (con traslazione in direzione nord della struttura ed eliminazione di alcune opere accessorie), si sarebbe determinata una variazione essenziale in ragione della quale il Comune avrebbe dovuto procedere ad acquisire nuovamente gli atti di assenso precedentemente rilasciati dall’Agenzia delle Dogane, dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di OR.
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 NTA del Piano Territoriale della Riserva Naturale Orientata Regionale “-OMISSIS-”. Contraddittorietà estrinseca dell’azione amministrativa. Irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa. Contraddittorietà estrinseca dell’azione amministrativa. Violazione del principio di non contraddizione ”.
Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotta l’erroneità del parere dell’Ente Gestore della Riserva, incardinato presso il Comune di OR EO – Ufficio Parco, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 19 giugno 2023 (e poi reiterato in termini analoghi nella nota prot. n. -OMISSIS- del 14 marzo 2024), nella parte in cui si afferma che “ il chiosco bar previsto sarà a servizio della struttura turistico balneare “-OMISSIS-” già esistente, il servizio proposto non può considerarsi una nuova attività legata al turismo balneare, espressamente vietata dall’art. 24 delle NTA del Piano Territoriale adottato ”, escludendo, pertanto, “ un aumento della pressione antropica nell’area costiera ”. La ricorrente, in particolare, ha evidenziato che tali rilievi si fonderebbero sulla non corretta interpretazione dell’art. 24 delle NTA del Piano Territoriale della Riserva, in quando detta norma, nella parte in cui consente la prosecuzione delle attività già esistenti, deve intendersi come riferita alle sole attività già presenti in loco , non ammettendo, invece, nuovi insediamenti collegati ad altre attività turistiche collocate altrove. La ricorrente, inoltre, ha evidenziato la contraddittorietà dei rilievi dell’Ufficio Parco secondo cui “ nel sito proposto non sono rilevabili aspetti vegetazionali significativi, né specie di habitat di pregio ”, essendo in corso di approvazione una variante generale del PUG volta a vietare qualsiasi attività turistico-ricreativa nell’area, in quanto ricompresa tra quelle di alto pregio.
- “ Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Violazione e falsa applicazione delle Misure di Conservazione previste dal reg. reg. 6/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
Con il nono motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del parere reso dall’Ente di Gestione dell’Area Marina Protetta nell’ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e, conseguentemente, anche del provvedimento di VIncA rilasciato dalla Provincia di Lecce, per non essere stata rilevata l’incompatibilità dell’intervento con il reg. reg. 6/2016 il quale prevede all’allegato 1, per l’area in questione, il divieto “ di ampliamento e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari e camping, rimessaggio di natanti, deposito di qualsiasi tipo di materiale e realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali ”. Ancora, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei pareri rilasciati nell’ambito del procedimento di VIncA, in quanto dagli stessi emergerebbe la mancata considerazione, ai fini delle valutazioni sul carico antropico dell’area, dell’esistenza dello stabilimento balneare gestito dalla ricorrente medesima.
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-novies l. 241/1990. Difetto di motivazione. Sviamento di potere. Manifesta ingiustizia. Violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
Con il decimo motivo di ricorso, espressamente proposto in via subordinata, la ricorrente ha contestato i titoli edilizi rilasciati alla controinteressata con specifico riferimento alla parte in cui hanno imposto (con prescrizioni contenute nei pareri dell’Ente Gestore della Riserva) la realizzazione di una barriera in legno e l’obbligo di impedire il transito veicolare (salvo che per il passaggio di mezzi di emergenza) su di un tratturo collocato all’interno della proprietà. La ricorrente, in particolare, ha contestato l’illegittimità di tali prescrizioni, in quanto sarebbero state formulate senza tenere conto che detto tratturo è a uso pubblico e costituisce l’unica via di accesso all’area in concessione alla ricorrente medesima (tant’è che nel parere dell’Ufficio Parco prot. n. -OMISSIS- del 10 agosto 2015, allegato all’atto concessione, la prescrizione n. 7 impone espressamente che “ l’accesso alla struttura, sia per i fruitori, che per i servizi, deve avvenire esclusivamente dal tratturo esistente ”), ragione per cui l’obbligo imposto alla controinteressata avrebbe, nella sostanza, indebitamente inciso sull’esercizio della concessione.
3. Con atto notificato in data 10 ottobre 2024 e depositato in data 15 ottobre 2024 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, a mezzo dei quali, premesso di aver ottenuto la completa ostensione della documentazione relativa al procedimento paesaggistico solo in data 12 settembre 2024, ha integrato le censure formulate avverso l’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 come di seguito:
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004. Difetto di istruttoria. Travisamento. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Omessa applicazione dell’Allegato 1 del regolamento regionale n. 6/2016. Violazione del principio di precauzione ”.
Con il primo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità della scelta dell’Ufficio Paesaggio del Comune, recepita anche dalla Commissione Locale Paesaggio e dalla Soprintendenza, di rimettere la valutazione paesaggistica all’Ufficio Parco e al Consorzio Area Marina Protetta, in tal modo attribuendo funzioni di carattere paesaggistico a delle autorità chiamate ad esprimersi sui profili ambientali. La ricorrente, inoltre, ha contestato il fatto che l’Ufficio Paesaggio, ottenuto il parere della Commissione Locale Paesaggio e preso atto del silenzio della Soprintendenza, abbia provveduto a rilasciare il titolo paesaggistico, nonostante lo stesso Ufficio, nella relazione paesaggistica del 21 giugno 2023, avesse rilevato la non compatibilità dell’intervento con le misure di tutela dell’area.
- “ Sull’illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica dall’illegittimità degli atti gravati con il ricorso introduttivo ”.
Con il secondo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica sulla base delle censure già articolate nel ricorso introduttivo avverso i pareri resi nel corso del relativo procedimento.
- “ Contraddittorietà tra atti del procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 823 cc. Irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa. Perplessità ”.
Con il terzo motivo aggiunto è contestata nuovamente l’illegittimità della prescrizione, imposta alla controinteressata, di recintare e impedire il transito sul tratturo utilizzato anche dalla ricorrente per l’accesso all’area in concessione, evidenziandosi, in particolare, che anche l’Ufficio Urbanistica del Comune aveva rilevato l’uso pubblico di detto passaggio.
- “ Difetto di istruttoria. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Sviamento di potere. Irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa ”.
Con il quarto motivo aggiunto è dedotta nuovamente l’illegittimità della prescrizione relativa alla chiusura del tratturo, evidenziandosi, in particolare, che il parere dell’Ufficio Demanio prot. -OMISSIS- del 22 maggio 2023, con il quale veniva rilevata l’insussistenza di possibili interferenze del progetto proposto dalla controinteressata con lo stabilimento balneare della ricorrente, era stato reso prima del parere dell’Ufficio Parco prot. -OMISSIS- del 19 giugno 2023, a mezzo del quale veniva, invece, imposto l’obbligo in contestazione, ragione per cui il Comune, a fronte di quando prescritto dall’Ufficio Parco, avrebbe dovuto chiedere nuovamente all’Ufficio Demanio di pronunciarsi sulle possibili interferenze del progetto con lo stabilimento balneare.
3.1. Infine, a mezzo dei motivi aggiunti la ricorrente ha formulato anche istanza ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm. a contestazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti presentata nei confronti della Provincia di Lecce.
3.2. In data 15 ottobre 2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura – Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce per resistere al ricorso.
3.3. In data 26 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la società controinteressata, -OMISSIS- - -OMISSIS- S.r.l., per resistere al ricorso.
4. Con atto notificato in data 28 ottobre 2024 e depositato in data 29 ottobre 2024 la ricorrente, premesso di non aver ancora ricevuto dalla Provincia l’ostensione della documentazione completa relativa al procedimento di VIncA, ha provveduto comunque alla formulazione di ulteriori motivi aggiunti avverso il conseguente parere n. 24 del 10 giugno 2024 con riferimento alle parti già note per estratto, spiegando, in particolare, le seguenti censure:
- “ Difetto di motivazione. Sviamento di potere. Manifesta ingiustizia. Violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Erronea presupposizione in fatto ”.
Con il primo motivo è dedotta l’illegittimità dei pareri resi dall’Ente di Tutela dell’Area Marina Protetta nell’ambito della procedura di VIncA, nella misura in cui hanno imposto la realizzazione delle barriere sul tratturo per il transito veicolare senza tenere conto dei diritti di terzi e dell’interferenza di tale prescrizione con l’utilizzo della concessione della ricorrente.
“ Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Carenza di motivazione. Difetto di proporzionalità ”.
Con il secondo motivo è dedotta nuovamente l’illegittimità delle prescrizioni relative alla chiusura del tratturo con specifico riferimento al divieto di accesso ai veicoli a motore, non avendo l’amministrazione considerato che in tal modo è stato impedito anche l’accesso ai mezzi di servizio necessari al funzionamento dello stabilimento balneare.
4.1. In data 5 novembre 2024 si è costituito in giudizio il Comune di OR EO per resistere al ricorso.
5. Con atto notificato in data 11 novembre 2024 e depositato in data 14 novembre 2024 la ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti, evidenziando in punto di fatto che, nelle more della realizzazione della struttura assentita con i titoli oggetto di impugnazione, interveniva il sequestro dell’area da parte dell’autorità penale, ragione per cui, a fronte dell’impossibilità di servirsi del tratturo per lo smontaggio dello stabilimento balneare per il periodo invernale, provvedeva a richiedere al Comune uno specifico nulla osta per il transito sull’arenile. Ha riferito, quindi, la ricorrente che, a seguito della richiesta, l’Ufficio Parco, con nota prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2024, nell’autorizzare il passaggio, disponeva, tuttavia, anche la sospensione dell’efficacia del precedente nulla osta prot. n. -OMISSIS- del 10 agosto 2015 (in base al quale la ricorrente era stata originariamente autorizzata a servirsi del tratturo), precisando che “ ai fini della verifica dello stato dei luoghi prima del riavvio dell’attività, sarà necessaria la presentazione di una nuova richiesta a questo ufficio da parte dell’interessato, corredata da adeguata documentazione ”. L’Ufficio Demanio, invece, con nota prot. n. -OMISSIS- del 18 settembre 2024, parimenti autorizzava il passaggio, precisando, tuttavia, che per la successiva stagione estiva la ricorrente avrebbe dovuto acquisire “ il nulla osta del proprietario della strada sterrata che costeggia lo stabilimento ”. Inoltre, sempre l’Ufficio Demanio, con ulteriore nota prot. n. -OMISSIS- dell’8 ottobre 2024, comunicava alla ricorrente l’avvio di un procedimento volto ad accertare l’eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione demaniale in ragione anche dell’impossibilità di accedere all’area. La ricorrente, pertanto, ha impugnato i suddetti provvedimenti sopravvenuti, formulando le seguenti ragioni di censura:
- “ CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 825 CC. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. PERPLESSITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ. SVIAMENTO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DALL’ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI GIÀ GRAVATI NEL PRESENTE GIUDIZIO ”.
Con il primo motivo è dedotta l’illegittimità delle note Ufficio Demanio del 18 settembre 2024 e dell’8 ottobre 2024, in quanto la prescrizione relativa necessità di acquisire il nulla osta del proprietario dell’area dove è collocato il tratturo non terrebbe conto del fatto che detto passaggio è di uso pubblico e, altresì, per aver individuato la disposta chiusura al traffico veicolare del tratturo quale presupposto per l’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione.
- “ VIOLAZIONE DELL’ART. 21-QUATER L. 241/1990. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO. IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENTE MOTIVAZIONE. DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21-QUINQUIES E 21-NOVIES L. 241/1990. SVIAMENTO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DALL’ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI GIÀ GRAVATI NEL PRESENTE GIUDIZIO ”.
Con il secondo motivo è dedotta l’illegittimità della nota dell’Ente di Gestione della Riserva del 13 settembre 2024 nella parte in cui ha sospeso l’efficacia del nulla osta per il transito sul tratturo del 2015, in quanto non indicherebbe, né in via diretta né indiretta, alcun termine finale, non specificherebbe le effettive ragioni della disposta sospensione (trattandosi di prescrizione ricollegata solo alla pendenza del sequestro penale, il quale, già da sé, impedisce il transito) e anche in considerazione del fatto che, ove si intendesse il provvedimento quale esercizio di autotutela sul precedente nulla osta, sarebbe stato emesso senza rispettare i presupposti di cui all’art. 21 quinquies l. 241/1990 per procedere in tal senso.
5.1. Con deposito del 22 maggio 2025 la ricorrente ha dato atto dell’intervenuta ostensione da parte della Provincia di Lecce della documentazione richiesta e, pertanto, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all’istanza ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. formulata unitamente ai motivi aggiunti del 15 ottobre 2024.
5.2. A esito della camera di consiglio del 10 giugno 2025, questo TAR, con ordinanza n. 1071 del 17 giugno 2025, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla suddetta istanza.
5.3. Con atto depositato in data 25 giugno 2025 la ricorrente ha richiesto l’adozione di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 cod. proc. amm., riferendo, a sostegno della domanda, di essere venuta a conoscenza dell’intervenuto dissequestro dell’area e di aver chiesto alle amministrazioni competenti di prendere atto di tale circostanza, con conseguente riconoscimento del diritto a transitare sul tratturo ai fini del montaggio e dello smontaggio dello stabilimento balneare, senza, tuttavia, ricevere riscontro.
5.4. Con decreto monocratico n. 227 del 26 giugno 2025 l’istanza ex art. 56 cod. proc. amm. è stata respinta in ragione della mancata prova dell’intervenuto dissequestro dell’area.
5.5. In data 30 giugno 2025 la ricorrente ha reiterato l’istanza cautelare, precisando gli elementi probatori volti a dimostrare la cessazione del sequestro.
5.6. Con decreto monocratico n. 388 del 2 luglio 2025 è stata accolta l’istanza ex art. 56 cod. proc. amm., disponendosi conseguentemente la sospensione degli effetti dei provvedimenti con i quali era stata revocata l’autorizzazione della ricorrente a transitare sul tratturo per l’accesso all’area in concessione.
5.7. In data 17 luglio 2025 la società controinteressata ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato al ricorso e ai motivi aggiunti, precisando, in particolare, che la ricorrente, ai fini dell’accesso all’area in concessione, non si limiterebbe a transitare sul tratturo, ma dovrebbe attraversare anche la proprietà privata nella disponibilità della controinteressata, in quanto detto tratturo non sarebbe collocato sul confine demaniale, ma all’interno della proprietà, risultando, pertanto, legittimi i rilievi del Comune in ordine alla necessità di acquisire il nulla osta del titolare dell’area.
5.8. In data 18 luglio 2025 ha depositato una memoria difensiva anche il Comune di OR EO, il quale ha dedotto la legittimità dei provvedimenti impugnati e, in particolare, delle prescrizioni imposte alla ricorrente a seguito del sequestro dell’area, evidenziando, in particolare, l’insussistenza di prove in ordine all’intervenuto dissequestro e la non coincidenza del tratturo con il confine demaniale, con conseguente necessità di attraversamento della proprietà privata.
5.9. In data 18 luglio 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, ribadendo le precedenti difese e insistendo per l’accoglimento delle domande formulate e per la conferma della misura cautelare accordata con il decreto n. 388/2025.
5.10. A esito della camera di consiglio del 23 luglio 2025, questo TAR, con ordinanza n. 348 del 25 luglio 2025, ha confermato la disposizione cautelare già assunta a mezzo del precedente decreto monocratico, “ con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati nella parte in cui precludono alla ricorrente il transito attraverso il tratturo ad uso pubblico collocato sulla proprietà della controinteressata, precisandosi, tuttavia, che l’accesso debba avvenire lungo detto tratturo e fino al confine con l'area demaniale libera adiacente a quella in concessione e fermo restando, invece, che ove l’attraversamento dovesse interessare la proprietà della controinteressata la ricorrente dovrà acquisire il nulla-osta di quest'ultima ”.
6. In data 9 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha riepilogato e ribadito le precedenti difese.
6.1. In data 9 gennaio 2026 ha provveduto al deposito di una memoria difensiva anche il Comune di OR EO, il quale, dopo aver riepilogato le vicende di causa e ricostruito il procedimento amministrativo a esito del quale sono stati rilasciati i titoli impugnati e le vicende successive, ha replicato al ricorso e ai motivi aggiunti, evidenziando in particolare:
- la conformità sotto il profilo edilizio degli interventi assentiti, consentendo espressamente l’art. 2.5.3.3. delle NTA del PUG la realizzazione di chioschi di modeste dimensioni in aree private adiacenti al demanio marittimo quale quello in esame;
- la legittimità delle previsioni del REC in ordine all’esatto dimensionamento di chioschi, trattandosi di mere specificazioni di quanto già previsto e ammesso dal PUG;
- la compatibilità dell’intervento con le disposizioni di tutela della Riserva Naturale, trattandosi di un chiosco a servizio di una struttura turistica già esistente (circostanza da cui discende anche il rispetto delle previsioni relative all’obbligo di previsioni di adeguati spazi adibiti a parcheggio) e supportato da due studi specialistici relativi all’impatto delle opere in questione rispetto al contesto di riferimento;
- il corretto svolgimento del procedimento amministrativo, non potendosi ritenere che l’amministrazione fosse tenuta a riacquisire gli atti di assenso rilasciati dall’Agenzia del Demanio, dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di OR, non avendo la controinteressata apportato alcuna modificazione essenziale al progetto o comunque tale da incidere sulle valutazioni già rese da dette amministrazioni;
- la legittimità dei provvedimenti impugnati dalla ricorrente a mezzo dell’ultimo atto di motivi aggiunti, ribadendo che tra il tratturo e il demanio vi sarebbe un’area di proprietà privata che la ricorrente dovrebbe attraversare per accedere alla zona demaniale in concessione.
6.2. In data 9 gennaio 2026 è stata depositata una memoria difensiva anche da parte della società controinteressata, la quale ha riepilogato le vicende di causa e dedotto l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. La controinteressata, in particolare, ha evidenziato il corretto svolgimento del procedimento ad esito del quale sono stati emessi i titoli impugnati e la piena legittimità delle opere assentite, trattandosi della realizzazione, all’interno di un’area in proprietà privata e priva di elementi vegetazionali di pregio, di un chiosco bar e delle relative strutture pertinenziali e, quindi, di opere espressamente ammesse dal REC e poste a servizio di una struttura turistica già esistente, con conseguente compatibilità delle stesse anche con le norme di tutela della Riserva Naturale.
6.3. In data 20 gennaio 2026 il Comune di OR EO ha depositato una memoria di replica, con la quale ha insistito nelle precedenti difese.
6.4. In data 21 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha ribadito le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso proposti, insistendo per l’accoglimento delle domande formulate.
6.5. A esito dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene di dover procedere in primo luogo all’esame delle censure formulate nell’ambito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti del 15 ottobre 2024 (e contenute, nello specifico, nel secondo, terzo e ottavo dei motivi di ricorso e nel secondo dei motivi aggiunti), a mezzo delle quali la ricorrente ha eccepito l’illegittimità dei titoli edilizi rilasciati in favore della controinteressata in ragione dell’intervenuta violazione delle previsioni di tutela della Riserva Naturale presso la quale l’intervento assentito è collocato.
7.1. I motivi di ricorso sono fondati nei sensi e nei termini che seguono.
7.2. É incontestata tra le parti la localizzazione dell’intervento in questione all’interno di un’area ricompresa nella Zona B della Riserva Naturale Orientata Regionale “ -OMISSIS- – OR EO ”, istituita con legge regionale n. 5/2006. Conseguentemente assumono diretto rilievo ai fini della valutazione della legittimità dei titoli rilasciati da parte dell’amministrazione comunale l’art. 18, co. 4, delle NTA del Piano Territoriale della Riserva, in base al quale: “ … sono vietati: … - gli interventi costruttivi di qualsiasi genere, fatta salva la manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti da realizzarsi secondo modalità e tecniche che non danneggino gli equilibri ambientali dell’area ” e il successivo l’art. 24, co, 1, secondo cui: “ 1. Nella zona B, area di notevole protezione, possono proseguire le attività esistenti di turismo balneare; per le eventuali nuove attività potranno essere autorizzate a seguito di uno studio specialistico sulla capacità di carico dell’area costiera di pregio ”, considerato, in particolare, che in base all’art. 9, co. 2, del regolamento della Riserva (adottato ai sensi dell’art. 22 della l.r. 19/1997 e dell’art. 6 della l.r. 5/2006) “ le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta che sono rilasciati dalle amministrazioni competenti, relativi ad interventi, impianti ed attività da effettuare all’interno dell’area naturale protetta, dovranno essere conformi alle norme e prescrizioni del Piano e del Regolamento della Riserva ”.
7.3. Le suddette disposizioni, pertanto, sono chiare nel prevedere, come regola generale, il divieto alla realizzazione di nuove opere edilizie nella Zona B della Riserva, salva la prosecuzione delle attività di turismo balneare già esistenti, consentendo l’insediamento di nuove attività (e, quindi, anche la possibilità di realizzare le opere edilizie all’uopo necessarie) solo “ a seguito di uno studio specialistico sulla capacità di carico dell’area costiera di pregio ”.
7.4. Ciò premesso, dall’istruttoria procedimentale risulta che le amministrazioni coinvolte abbiano ritenuto l’intervento proposto compatibile con l’art. 24 delle NTA, in quanto finalizzato non all’insediamento di una nuova attività, ma alla mera prosecuzione di un’attività già esistente, avendo la controinteressata la gestione di una struttura ricettiva collocata nelle vicinanze dell’area del proposto intervento e in relazione alla quale il chiosco e le opere accessorie dovrebbero ritenersi poste a servizio. Tali considerazioni sono, in particolare, esplicitate nel parere favorevole dell’Ufficio Parco prot. n. -OMISSIS- del 14 marzo 2024 (dove si legge espressamente: “ Considerato che il chiosco - bar (stagionale) sarà a servizio della struttura esistente denominata “-OMISSIS-”, l'intervento proposto non può considerarsi una nuova attività legata al turismo balneare ”, richiamando, peraltro, quanto già evidenziato nel precedente parere prot. n. -OMISSIS- del 19 giugno 2023, di pregio ”), posto a fondamento sia del permesso di costruire n. -OMISSIS- che dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024.
7.5. Tali considerazioni non possono, tuttavia, ritenersi corrette.
7.6. In primo luogo, il rilievo dell’Ente di Gestione della Riserva secondo cui il chiosco bar sarebbe a servizio della struttura ricettiva non tiene conto né del fatto che le due aree sono tra loro separate (trovandosi a una distanza di circa un chilometro – come attestato, in particolare, dagli estratti satellitari allegati al ricorso), né delle prescrizioni contenute nel parere dell’Ufficio Urbanistica prot. -OMISSIS- dell’11 maggio 2023, ove, in particolare, è stato stabilito che “ l'utilizzo delle strutture da installarsi dovrà essere consentito a chiunque, e non in modo esclusivo ad una determinata utenza, in quanto le previsioni della strumentazione urbanistica vigente, mirano a migliorare i servizi e la fruibilità della costa all'intera collettività ”.
7.7. Alla luce di tale duplice ordine di circostanze non può, pertanto, ritenersi che il chiosco e le relative opere pertinenziali siano effettivamente a servizio della struttura ricettiva della controinteressata, non essendo collocate al suo interno o nelle sue immediate vicinanze, né risultando riservate all’utilizzo esclusivo dell’utenza di quest’ultima, ragione per cui l’unico collegamento effettivamente esistente tra le due attività è solo di carattere soggettivo (ossia relativo all’identità del soggetto gestore) e non anche funzionale.
7.8. In ogni caso, anche a voler ritenere che effettivamente il chiosco possa considerarsi come posto a servizio della struttura alberghiera, tale sola circostanza non è, tuttavia, idonea a determinare la compatibilità dell’opera con le previsioni del Piano Territoriale della Riserva.
7.9. L’art. 24, co. 1, delle NTA, infatti, non può che essere letto nel senso di consentire solo ed esclusivamente la permanenza delle attività e delle strutture già presenti nella Zona B e non anche il loro ulteriore ampliamento, come emerge con evidenza alla luce del tenore letterale della norma, la quale, salva l’acquisizione dello studio specialistico sulla capacità di carico dell’area, ammette solo la conservazione dell’esistente (utilizzando il verbo “proseguire” e non facendosi, invece, cenno alcuno alla possibilità di espansione), in conformità con il generale divieto, contenuto all’art. 18, co. 4, alla realizzazione di nuovi interventi edilizi.
7.10. Per tale ragione, il fatto che il chiosco sia stato ritenuto a servizio della struttura ricettiva della controinteressata non consente comunque di ritenere lo stesso assentibile sulla base della previsione contenuta nella prima parte dell’art. 24, co. 1, delle NTA del Piano e secondo cui “ possono proseguire le attività di turismo balneare esistente ”, non venendo in considerazione la semplice prosecuzione di un’attività esistente, ma, a tutto voler concedere, la sua ulteriore espansione, ipotesi quest’ultima non contemplata dalla norma richiamata.
7.11. Inoltre, non può ritenersi, come invece sostenuto dal Comune e dalla controinteressata nelle difese in atti, che il chiosco sia stato comunque legittimamente assentito in applicazione della seconda parte dell’art. 24, co. 1, il quale consente l’insediamento di nuove attività “ a seguito di uno studio specialistico sulla capacità di carico dell’area costiera di pregio ”, studio che, nel caso di specie, sarebbe integrato dalle relazioni geologica e botanica realizzate dai tecnici incaricati dalla controinteressata e prodotte nel corso del procedimento.
7.12. Sotto tale profilo deve rilevarsi, in primo luogo, che, come emerge dal tenore dei pareri dell’Ufficio Parco, l’autorizzazione all’intervento è stata rilasciata sul presupposto dell’applicazione della prima parte del comma 1 dell’art. 24 delle NTA (ossia la previsione che consente la prosecuzione delle attività esistenti) e non anche sulla base delle successive previsioni relative all’acquisizione dello studio specialistico, circostanza che già di per sé esclude la fondatezza di tale impostazione.
7.13. In secondo luogo, deve anche rilevarsi che le due relazioni citate dall’amministrazione e della controinteressata non possono ritenersi idonee a integrare lo studio richiesto dall’art. 24, co. 1, delle NTA.
7.14. La norma, infatti, prevede l’acquisizione di un elaborato specificamente volto alla verifica della “ capacità di carico dell’area costiera ” e, quindi, uno studio relativo non al singolo intervento o allo specifico lotto di localizzazione, ma volto a valutare l’impatto sull’intera area costiera tutelata dell’aumento del carico edilizio e antropico conseguente all’insediamento di una nuova attività. Le relazioni citate dalla ricorrente sono, invece, state redatte in applicazione delle diverse previsioni in materia di installazione di “ -OMISSIS- ” di cui all’art. 43 della seconda parte del regolamento edilizio comunale (in base al quale “ i chioschi è gli ulteriori manufatti di loro pertinenza come di seguito specificato, potranno essere realizzati esclusivamente in aree prive di vegetazione naturale tutelata … ” e “ a corredo della domanda di installazione, dovrà essere presentata una relazione geologica asseverata a firma di professionista abilitato, ove si attesti che né l’area oggetto dell’installazione né l’area posta nelle vicinanze è interessata da processo erosivo costiero o dunale in corso, e che la installazione delle strutture non determinerà alcun processo erosivo ”) e, quindi, con oggetto e finalità diverse rispetto a quelle cui è funzionale lo studio di cui all’art. 24, co. 1, delle NTA, non risultando, peraltro, dalla documentazione in atti elementi tali da far ritenere che l’effettivo contenuto delle suddette relazioni possa integrare quanto richiesto dalla richiamata disposizione, né, come già evidenziato, che le stesse siano state vagliate dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento sotto tale specifica ottica.
7.15. Da quanto detto discende, conclusivamente, la fondatezza dei motivi di censura con i quali la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei titoli edilizi impugnati in ragione della violazione delle previsioni dell’art. 24 delle NTA del Piano Territoriale della Riserva disciplinanti l’autorizzazione all’esercizio di nuove attività e alla realizzazione delle relative opere all’interno della Zona B della Riserva, trovando sia il permesso di costruire che l’autorizzazione paesaggistica presupposto essenziale nelle valutazioni contenute nei pareri dell’Ufficio Parco.
8. La ritenuta fondatezza delle suddette censure, determinando quale necessario effetto l’annullamento dei titoli edilizi rilasciati in favore della controinteressata, consente, inoltre, l’assorbimento degli ulteriori motivi proposti a mezzo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti del 15 ottobre 2024 e del 29 ottobre 2024 e volti a far valere altre ragioni di illegittimità di detti titoli, ivi comprese le censure relative alla specifica prescrizione recante l’obbligo di chiusura del tratturo presente all’interno della proprietà di quest’ultima, in quanto imposta non in via autonoma, ma quale condizione per il rilascio e il mantenimento dei titoli edilizi e risultando, pertanto, travolta dal loro annullamento.
9. Residua, quindi, l’esame dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente in data 14 novembre 2024 e a mezzo dei quali è stato chiesto l’annullamento della nota dell’Ufficio Parco prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2024 e delle note dell’Ufficio Demanio Marittimo prot. n. -OMISSIS- del 18 settembre 2024 e prot. n. -OMISSIS- dell’8 ottobre 2024.
9.1. In relazione a dette domande deve, in primo luogo, essere dichiarata, come da avviso reso alle parti all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione della nota dell’Ufficio Demanio Marittimo prot. n. -OMISSIS- dell’8 ottobre 2024.
9.2. Trattasi, infatti, di un atto privo di diretto valore lesivo e da qualificarsi, al più, come mera comunicazione di avvio del procedimento, avendo a mezzo di quest’ultimo il Comune di OR EO unicamente rappresentato l’intervenuto rilievo di alcune circostanze potenzialmente idonee a determinare la decadenza della ricorrente dalla concessione demaniale marittima e, pertanto, invitato quest’ultima a presentare delle osservazioni, mentre non risulta, allo stato, l’adozione di alcun provvedimento effettivamente idoneo ad incidere sulla suddetta concessione.
9.3. Per tale ragione, trattandosi di atto privo di efficacia lesiva il ricorso sul punto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm. per difetto di interesse, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ è da ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento il quale, in quanto atto endoprocedimentale, non contiene prescrizioni lesive per il privato, che viene, invece, stimolato a partecipare al predetto procedimento con l'invio di osservazioni e memorie di cui, in seguito, l'Amministrazione dovrà tenere conto nella emanazione del provvedimento finale ” (TAR Lazio – Roma, Sez. IV, sent. n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2024).
10. I motivi aggiunti sono, invece, fondati con riferimento alle domande proposte a contestazione della nota dell’Ufficio Demanio Marittimo prot. n. -OMISSIS- del 18 settembre 2024 e dell’Ufficio Parco prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2024.
10.1. La ricorrente, a mezzo del primo dei motivi aggiunti del 14 novembre 2024, ha dedotto l’illegittimità della nota dell’Ufficio Demanio Marittimo prot. n. -OMISSIS- del 18 settembre 2024, nella parte in cui, nell’autorizzare il passaggio sull’arenile al fine di consentire alla ricorrente di provvedere allo smontaggio del lido balneare per il periodo invernale stante l’intervenuto sequestro della proprietà retrostante e, quindi, del tratturo collocato al suo interno, ha onerato, tuttavia, la ricorrente per la successiva stagione estiva, di acquisire “ il nulla osta del proprietario della strada sterrata che costeggia lo stabilimento ”. Tale prescrizione, tuttavia, secondo quanto dedotto nel motivo di censura, dovrebbe ritenersi illegittima, non avendo il Comune tenuto conto che la strada sterrata in questione sarebbe di uso pubblico, ragione per cui ai fini del passaggio non sarebbe necessario il nulla osta del proprietario.
10.2. Il motivo è fondato.
10.3. L’uso pubblico del tratturo collocato all’interno della proprietà privata della controinteressata e retrostante rispetto alla concessione demaniale in uso alla ricorrente è incontestato tra le parti e, peraltro, è stato confermato anche dalla stessa amministrazione comunale nel corso dell’istruttoria a esito della quale sono stati adottati i titoli edilizi impugnati (e, in particolare, nel parere dell’Ufficio Urbanistica dell’11 maggio 2023, ove il tratturo è espressamente qualificato come “ passaggio pubblico ”).
10.4. A fronte di tale circostanza, pertanto, la richiesta dell’Ufficio Demanio Marittimo di subordinare la possibilità della ricorrente di servirsi del tratturo alla preventiva acquisizione del nulla osta del proprietario dell’area è evidentemente illegittima per erronea presupposizione, trattandosi di prescrizione del tutto contraddittoria e incoerente rispetto allo stato dei luoghi e all’uso pubblico di tale passaggio.
10.5. In senso contrario, peraltro, non può assumere rilievo nemmeno quanto sostenuto da parte del Comune e della controinteressata nelle difese in atti, ove, in particolare, è evidenziato che il tratturo non sarebbe collocato sull’esatto confine dell’area demaniale, ma all’interno della proprietà privata, ragione per cui la ricorrente, per accedere al suo stabilimento, dovrebbe comunque transitare all’interno di detta proprietà.
10.6. Tale affermazione è, in primo luogo, infondata, in quanto, come già accertato nell’ordinanza cautelare di questo TAR n. 348/2025, dalla documentazione in atti (e, in particolare, dalla fotografia area depositata dal Comune in data 18 luglio 2025) risulta che il tratturo, sebbene effettivamente non sia posto sul confine con il demanio marittimo, attraversa comunque l’intera proprietà privata sfociando nella porzione demaniale immediatamente retrostante alla struttura balneare della ricorrente, la quale, pertanto, per avervi accesso non è costretta a transitare al di fuori del tratturo.
10.7. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto sopra, è dirimente rilevare che il provvedimento impugnato non ha imposto alla ricorrente di acquisire detto nulla osta per transitare all’interno delle porzioni di proprietà privata non coincidenti con il tratturo, ma per il passaggio sul tratturo stesso (si legge, infatti: “ nulla osta del proprietario della strada sterrata che costeggia lo stabilimento ”), ragione per cui l’atto risulta in ogni caso infondato alla luce della già evidenziata destinazione all’uso pubblico di tale via di transito.
11. I motivi aggiunti, inoltre, sono fondati anche con riferimento all’impugnazione della nota dell’Ufficio Parco prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2024 nella parte in cui detta amministrazione, nell’autorizzare la ricorrente al passaggio temporaneo sull’arenile, ha disposto, altresì, “ la sospensione dell’efficacia del nulla osta prot. n. -OMISSIS- del 10.08.2015 di cui sopra, pertanto, ai fini della verifica dello stato dei luoghi prima del riavvio dell'attività, sarà necessaria la presentazione di una nuova richiesta a questo ufficio da parte dell’interessato, corredata da adeguata documentazione ” e, in particolare, per quanto concerne le censure di difetto di motivazione e irragionevolezza proposte nell’ambito del secondo motivo.
11.1. L’amministrazione, infatti, ha giustificato la sospensione del precedente nulla osta rilasciato in favore della ricorrente e che le consentiva l’utilizzo del tratturo (e, quindi, di un atto di assenso di carattere essenziale ai fini dell’esercizio della concessione, essendovi individuata l’unica via di accesso utilizzabile) solo in ragione dell’intervenuto sequestro della proprietà all’interno del quale il tratturo è collocato.
11.2. Trattasi, tuttavia, di una disposizione di carattere irragionevole e non sufficientemente motivata, in quanto l’amministrazione non ha circoscritto la sospensione del nulla osta alla persistenza del sequestro sull’area, ma, di fatto, ne ha disposto una vera e propria revoca (non prevedendo un termine finale, ma richiedendo, ai fini della sua riattivazione, una nuova istanza documentata e la rivalutazione dello stato dei luoghi) senza, tuttavia, sufficientemente motivare tale determinazione, sia sotto il profilo fattuale, in quanto non risultano evidenziate specifiche ragioni di correlazione tra il sequestro e l’utilizzo del tratturo (cui è limitato il nulla osta oggetto di sospensione), sia con riferimento al profilo dell’adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti, considerato, in particolare, la natura essenziale del nulla osta ai fini dell’esercizio della concessione di cui è titolare la ricorrente.
11.3. Pertanto, fermo restando il potere dell’Ente Gestore della Riserva di svolgere ogni verifica e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela dell’area protetta, la sospensione del nulla osta disposta nel caso di specie non può ritenersi adeguatamente motivata in ragione delle circostanze di fatto e degli effetti del provvedimento adottato, dovendosene conseguentemente disporre l’annullamento.
12. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti 15 ottobre 2024 e del 29 ottobre 2024 sono fondati e devono essere accolti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento del permesso di costruire n. -OMISSIS- e dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 rilasciati dal Comune di OR EO. Invece, i motivi aggiunti del 14 novembre 2024 sono in parte inammissibili ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm. relativamente alla domanda di annullamento della nota dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di OR EO prot. n. -OMISSIS- dell’8 ottobre 2024 e per il resto sono fondati e devono essere accolti, con conseguente annullamento della nota dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di OR EO prot. n. -OMISSIS- del 18 settembre 2024 limitatamente alla prescrizione per cui “ per la prossima stagione estiva, per le operazioni di montaggio, sia acquisito il nulla osta del proprietario della strada sterrata che costeggia lo stabilimento ” e della nota dell’Ufficio Parco prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2024 nella parte in cui ha disposto “ la sospensione dell’efficacia del nulla osta prot. n. -OMISSIS- del 10.08.2015 di cui sopra, pertanto, ai fini della verifica dello stato dei luoghi prima del riavvio dell'attività, sarà necessaria la presentazione di una nuova richiesta a questo ufficio da parte dell’interessato, corredata da adeguata documentazione ”.
13. La peculiare complessità delle vicende di causa e l’assenza di precedenti giuridici di rilievo, in particolare con riferimento all’interpretazione delle previsioni di cui alle NTA del Piano Territoriale della Riserva, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso e i motivi aggiunti 15 ottobre 2024 e del 29 ottobre 2024 e per l’effetto annulla l’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 e il permesso di costruire n. -OMISSIS- rilasciati dal Comune di OR EO;
- dichiara i motivi aggiunti del 14 novembre 2024 inammissibili con riferimento alla domanda di annullamento della nota dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di OR EO prot. n. -OMISSIS- dell’8 ottobre 2024 e per il resto li accoglie e, per l’effetto, annulla la nota dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di OR EO prot. n. -OMISSIS- del 18 settembre 2024 e la nota dell’Ufficio Parco prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2024 nei limiti dell’interesse della ricorrente e nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i loro rappresentanti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI CU | ON SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.