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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/11/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 5.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1733 R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Ladispoli ( Rm) Via Regina Margherita, Parte_1
1/A presso lo studio dell'Gianluca Greco da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Ciro Il CP_1
Grande, 21
RESISTENTE CONTUMACE
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gennaro Di Controparte_2
Maggio giusta procura in calce ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli alla
Via Rione Sirignano, 6
RESISTENTE
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, largo Chigi, 5, RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2021 l'istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720210000326570000, emesso dall , CP_1
sede di Civitavecchia, in data 09.09.2021 e notificato in data 07.10.2021 dell'importo di
€ 16.913,99, relativo ad asseriti contributi accertati a titolo di Gestione Commercianti nel periodo decorrente dal 04/2010 e fino al 12/2015.
Parte ricorrente eccepisce, preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito vantato,
trattandosi di contributi riferiti al periodo aprile 2010/dicembre 2015 ed essendo, oramai,
decorso il termine di cinque anni sancito dall' art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995.
Nel merito, la ricorrente, senza con ciò voler rinunciare alla preliminare eccezione di prescrizione, ha contestato l'addebito presumibilmente derivante dal verbale di
CP_ accertamento n. 0090763 del 21.05.2015, attraverso il quale il funzionario , a conclusione del sopralluogo svolto il 17.4. 2015 presso il negozio di abbigliamento, sito in via G. Marconi, 37, in Civitavecchia, riqualificando il rapporto di lavoro della ricorrente da dipendente della Siskot srl a lavoratrice autonoma del commercio, le addebitava il pagamento di contributi per un importo di euro 14.257.00, oltre oneri accessori, per un periodo compreso tra il gennaio 2011 ed il mese di dicembre 2014.
Ciò, in base alla semplice considerazione che la fosse titolare al 50% di quote Parte_1
sociali nella Siskot S.r.l., nonché, parente della signora amministratrice Persona_1
della società.
Sul punto, il difensore di parte ricorrente, ha evidenziato di aver impugnato giudizialmente e con esito positivo presso il Tribunale di Civitavecchia il verbale ispettivo n. 00454467/DDL del 21/05/2015, notificato alla Siskot S.r.l., società datrice di lavoro di
, contestando, in toto, l'avverso assunto secondo il quale le Parte_1
lavoratrici e , sol perché socie della Siskot S.r.l. e Persona_2 Parte_1 parenti dell'amministratrice dovessero essere considerate lavoratrici Persona_1
autonome, iscrivibili nella Gestione dei Commercianti, per cui, essendo i presupposti dell'accertamento di cui al richiamato verbale i medesimi dell'avviso di addebito n.
39720210000326570000, anche in questa sede ha rinnovato le motivazioni esposte nel richiamato ricorso, accolto in toto dal Tribunale di Civitavecchia – Sez. Lavoro – giusta sentenza n. 619/2019 pubblicata il 04.11.2019 – R.G.N. 415/2016 – emessa dal Giudice,
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis.
ed pur regolarmente citati, sono rimasti contumaci. CP_1 Controparte_3
, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva considerato che tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente sono riferibili alle attività dell'Ente Impositore.
Acquisiti i documenti allegati, lette le note di trattazione scritta, all'odierna udienza il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ebbene l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata e va accolta.
La pretesa creditoria vantata dall con riferimento ai contributi relativi al periodo CP_1
decorrente dal 04/2010 e fino al 12/2015 deve ritenersi prescritta alla data della notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 07.10.2021, considerato che il termine quinquennale sancito dall'art. 3 comma 9 L. 335/95 è oramai decorso avuto riguardo al momento in cui il medesimo si è maturato.
Peraltro, anche nel merito il ricorso è fondato, considerato che le argomentazioni addotte dal difensore a confutazione dell'addebito dei contributi dovuti alla Gestione
Commercianti, hanno trovato riscontro nella citata sentenza n. 619/2019 pubblicata il
04.11.2019 emessa da questo Giudice, oramai passata in giudicato, nell'ambito del contenzioso promosso dalla Siskot S.r.l., società datrice di lavoro di Parte_1
CP_ contro l . Il complesso delle considerazioni che precedono comporta, quindi, l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
CP_ da porsi a carico dell , sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto,
ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Devono invece compensarsi le spese di lite con riferimento ad Controparte_2
, nei confronti della quale il presente ricorso risulta notificato ai soli fini della
[...]
denuntiatio litis.
Come più volte rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione: “ In tema di riscossione dei
crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel
giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di
addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 -
per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei
suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la
soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione (Sez. L - ,
Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 39720210000326570000 e per l'effetto lo annulla;
CP_ 2) condanna l a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.865,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed . Controparte_2
Così deciso in Civitavecchia, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis