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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 16281/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale vertente TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Cardito alla Via C.F._3
C.Daniele 92, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Mercurio (C.F.
) che li rappresenta e difende C.F._4
ATTORI
E
Avv. LIGUORI MICHELE (C.F. ), rappresentato e C.F._5
difeso da sé medesimo nonchè dall'avv. Vincenzo Liguori (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il proprio studio in C.F._6
Napoli al Centro Direzionale Is. F4
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori/ricorrenti hanno concluso riportandosi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento.
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 1 di 17 Parte convenuta ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione ed alle proprie difese svolte in corso di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori, e convenivano in Parte_1 Pt_2 Pt_3
giudizio l'avv. Michele Liguori esponendo di avergli conferito, nell'anno
2008, l'incarico professionale di assisterli in una controversia civile contro l' la Controparte_1 Controparte_2
la
[...] Controparte_3
, avente ad oggetto l'accertamento
[...]
della responsabilità medica delle controparti per le cure sanitarie prestate alla propria congiunta ed il risarcimento dei danni che Controparte_4
da tale prospettata responsabilità si ritenevano essere scaturiti;
precisavano di aver sottoscritto, in data 11.02.2008, un accordo sul compenso dovuto per tale attività porfessionale, predisposto dallo stesso avvocato, nel quale si prevedeva che, in caso di buon esito della vertenza, al legale sarebbe spettato, in aggiunta ai diritti ed onorari liquidati in sentenza o nella transazione, un ulteriore palmario pari a un terzo delle somme liquidate in favore di ciascuno degli assistiti.
Gli attori esponevano inoltre che il giudizio veniva incardinato innanzi al
Tribunale di Napoli con citazione notificata in data 18/2/2008 e veniva definito, in primo grado, con sentenza n. 506/2013 del 14/01/2013, con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente le domande risarcitorie condannando l' e la al Controparte_5 Controparte_3
pagamento in favore dei sigg.ri e della Parte_3 Pt_1 Pt_2
complessiva somma di €.336.881,00, con manleva dell' e della società CP_6
N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 2 di 17 CP_7 per la predetta Controparte_8 [...]
da cui erano state chiamate in causa, condannando altresì i CP_1
predetti convenuti al pagamento delle spese processuali nella misura di
€.15.500,00 di cui €.1.500,00 per spese ed € 14.000,00 per compensi, con attribuzione delle stesse in favore dell'Avv. Michele Liguori, dichiaratosi antistatario;
la predetta sentenza è stata poi impugnata e gli odierni attori sono stati difesi anche nel secondo grado dinanzi la Corte di Appello di Napoli dall'Avv. Michele Liguori;
il giudizio si è quindi definitivamente concluso con sentenza n.6262/19 resa dalla Corte di Appello di Napoli - passata in giudicato - che, riformando la sentenza impugnata, ha rigettato le domande degli attori compensando le spese di secondo grado tra le parti e condannando i alla restituzione in favore dell' della somma da Parte_1 CP_6
quest'ultima nelle more versate in loro favore, pari alla metà degli importi loro riconosciuti nella sentenza impugnata, oltre interessi legali dal 28/11/13
al soddisfo.
Tanto premesso, gli attori prospettano di aver corrisposto all'Avv. Michele
Liguori, a titolo di competenze professionali, la complessiva somma di
€.72.063,00 in adempimento della pattuizione sottoscritta in data 11/02/2008;
precisano infatti che nel febbraio 2013 l'avv.Liguori presentava loro tre parcelle intestate singolarmente a ciascuno di essi, dell'importo di
€.24.021,00 ciascuna (per un totale di €.72.063,00), nelle quali si indicavano analiticamente una parte di compensi e spese (€ 1.696,60 per ciascun attore)
e, per la restante somma richiesta, una “differenza diritti ed onorari a carico cliente, palmario a titolo di liberalità d'uso” di €.22.325,00 ciascuno,
affermando che a tale richiesta corrispondeva il pagamento eseguito.
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 3 di 17 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (R.G. n. 16281/2021
del Tribunale di Napoli), gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità del suddetto accordo sul compenso, deducendo trattarsi di un c.d. “patto di quota lite” vietato dalla legge, conseguentemente chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in forza di tale patto, ad esclusione delle somme a lui effettivamente spettanti per spese e/o eventualmente diritti successivi;
in subordine chiedevano rideterminare il compenso ritenuto spettante alla luce delle tariffe forensi applicabili,
disponendo la restituzione delle somme residue elargite in eccesso.
Il convenuto avv. Liguori si costituiva (tardivamente) resistendo alle domande proposte dagli attori e chiedendo rilevarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di e e comunque Parte_1 Parte_3
rigettarsi le domande proposte dagli attori in quanto inammissibili ed infondate.
In particolare, l'avv.Liguori anzitutto deduceva che la validità della convenzione tra professionista e cliente che stabilisce la misura degli stessi anche in misura superiore al massimo tariffario ed inoltre sosteneva che il compenso spettante al professionista va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una elencazione di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza prevalente alla convenzione intervenuta fra le parti;
inoltre, contestava che l'accordo stipulato con i clienti potesse qualificarsi come “patto di quota lite”
e potesse quindi ritenersi invalido, sostenendo trattarsi invece di una legittima pattuizione del compenso professionale, in parte forfettaria e in
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 4 di 17 parte proporzionata al valore della causa, dunque lecita ex art. 13 L.
247/2012, al riguardo richiamando l'orientamento per cui si ritiene non sussistere il patto di quota lite nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario) o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale.
In ogni caso, il convenuto evidenziava che, all'esito dell'esito favorevole del giudizio di primo grado, le parti avevano rimodulato consensualmente il compenso pattuito, riducendolo rispetto alla previsione iniziale: sottolineava infatti che, anziché pretendere l'intero terzo del ricavato, secondo quanto originariamente pattuito (pari ad €.117.383,47), si accordava con i clienti per il complessivo importo di €.72.063,00, che veniva spontaneamente versato a riconoscimento dell'attività svolta, riconoscendo un palmario al legale in considerazione del buon esito del giudizio, al riguardo sostenendo che la firma apposta da sulle tre parcelle presentate Parte_2
dall'avvocato dimostrava l'accettazione dell'importo concordato con i clienti,
rendendo quella somma definitivamente dovuta.
L'avv.Liguori prospettava inoltre che, anche volendo escludere l'applicazione di quanto concordato con i clienti, in ogni caso solo applicando le tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento delle prestazioni professionali dovevano riconoscersi €.13.855,10 per esborsi, compensi ed oneri accessori dell'attività stragiudiziale, €.74.086,92 per l'attività svolta nel giudizio di merito ed €.8.896,99 per esborsi, compensi ed oneri accessori per la fase esecutiva e per quella propedeutica ad essa, il tutto per un totale complessivo
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 5 di 17 di €.97.270,75, importo largamente superiore a quello concordato con i clienti e dagli stessi corrisposto, senza tener conto della ulteriore attività svolta nel giudizio di appello, esclusa dalla richiesta di pagamento.
Nel corso del giudizio gli attori e disconoscevano le Pt_1 Parte_3
sottoscrizioni apposte in calce alle parcelle ed alla udienza del 26.10.2023 si disponeva il deposito degli originali delle scritture private disconosciute;
all'esito della comparizione degli attori disposta ai fini dell'art.214 c.p.c., con ordinanza del 24.06.2024 si dichiarava non esservi luogo a procedere alla verificazione dell'autenticità della firme di , poiché il Parte_2
formale disconoscimento della sottoscrizione proviene unicamente dagli altri familiari, cui tuttavia mai è stata attribuita la sottoscrizione, mentre non è
contestato che e non abbiano mai sottoscritto le Parte_1 Pt_3
parcelle.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulla base della documentazione prodotta.
Orbene, in via preliminare va esaminata la eccezione di carenza di legittimazione attiva di e avendo al Parte_1 Parte_3
riguardo il convenuto evidenziato che solo avrebbe Parte_2
sottoscritto le parcelle e che, essendo l'unico ad aver effettuato i pagamenti contestati, solo a lui spetterebbe il diritto di agire in giudizio.
Tale eccezione è infondata.
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione e presuppone che il soggetto che propone la domanda sia titolare del diritto che intende far valere o, comunque, sia direttamente inciso dagli effetti della decisione: non è necessario che l'attore sia l'unico titolare del diritto, ma è
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 6 di 17 sufficiente che abbia un interesse qualificato alla pronuncia richiesta.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che l'avv. Liguori ha assistito tutti e tre i ricorrenti nel giudizio in forza di mandato dagli stessi conferito;
trattasi di circostanza non contestata, idonea a confermare che il mandato professionale sia riconducibile a ciascuno di essi, con conseguente obbligazione per gli stessi rispetto al pagamento dei compensi dovuti al professionista e quindi interesse ad agire in giudizio al fine di accertare che la pretesa di pagamento espressa dal professionista sia eccessiva e che quindi il medesimo sia tenuto a restituire quanto pagato in eccesso.
Né il fatto che i pagamenti siano stati eseguiti da un unico soggetto è di per sé
sufficiente a escludere la legittimazione degli altri due ricorrenti: poichè il pagamento è stato effettuato in esecuzione di un obbligo che li riguardava, anche se l'adempimento è stato posto in essere da un terzo, nondimeno essi conservano un interesse giuridico alla ripetizione delle somme pagate al fine di estinguere la obbligazione su di essi gravante, laddove non dovute.
Alla luce di quanto esposto, e devono Parte_1 Parte_3
ritenersi legittimati ad agire sia per l'accertamento della nullità del patto di quota lite, sia per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Ciò detto, occorre ora affrontare la questione attinente la validità o meno dell'accordo sul compenso stipulato nel febbraio 2008, accordo che
– secondo la prospettazione attorea – configurerebbe un patto di quota lite in senso proprio, vietato dalla legge.
È opportuno premettere il quadro normativo di riferimento.
Il patto di quota lite consiste in un accordo tra avvocato e cliente in cui si stabilisce che il professionista riceva, come compenso per il suo operato, una
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 7 di 17 quota dei beni o diritti oggetto del contenzioso;
questo tipo di accordo,
tipicamente stabilisce che il compenso dell'avvocato sia calcolato in percentuale rispetto al risultato ottenuto dal cliente, anziché essere basato sull'importanza dell'opera professionale svolta.
Tuttavia, l'articolo 2233 del codice civile italiano stabiliva originariamente un divieto assoluto per questo tipo di accordi, vietando all'avvocato di stipulare un accordo che preveda la partecipazione agli interessi economici finali e esterni alla prestazione professionale.
Il divieto del patto di quota lite era stato abrogato dal D.L. n. 223/2006,
convertito nella legge n. 248/2006, ma è stato successivamente ripristinato dall'articolo 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012, che vieta in termini generali i patti di quota lite, disponendo che “sono vietati i patti con i quali
l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
La ragione di tale divieto, ispirato a evidenti ragioni di ordine pubblico,
risiede nella necessità di tutelare gli interessi del cliente e di mantenere la dignità e la moralità della professione forense, assicurando l'indipendenza del legale dal risultato pratico della controversia ed evitando che si verifichi una commistione di interessi tra cliente e difensore, compromettendo l'obiettività di quest'ultimo.
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247/2012, che ha ripristinato il divieto del patto di quota lite, si è tuttavia posto il problema della “dicotomia” di tale comma, che espressamente statuisce “sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” con il
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 8 di 17 precedente comma 3, che espressamente statuisce “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione ….. a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello astrattamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
La giurisprudenza, formatasi anche in sede di valutazione dei provvedimenti disciplinari emanati dai Consigli dell'Ordine forense, ha risolto la questione nel senso di ritenere che la percentuale dei compensi pattuiti possa essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere direttamente al risultato, perchè in tal senso deve interpretarsi l'inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale.
Da quanto precede consegue che la parcella in percentuale al valore dell'affare non viola il divieto del patto di quota lite, mentre la parcella in percentuale direttamente collegata al risultato conseguito (in pratica alla somma attribuita), viola il divieto del patto di quota lite realizzando, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso e contravvenendo, quindi, al divieto posto dall'art. 1261 c.c..
Gli attori sostengono che il contratto sottoscritto nel febbraio 2008 con l'avv.Liguori contenga un patto di quota lite, come tale nullo per contrarietà alla legge ed ai canoni deontologici della professione forense;
l'avv.Liguori
nega che si tratti di patto di quota lite, sostenendo che tra le parti veniva invece concordato un “palmario”, aggiuntivo rispetto ai compensi professionali e subordinato al buon esito della controversia.
Al riguardo, occorre chiarire che, in tema di compensi professionali, non
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 9 di 17 sussiste il patto di quota lite, nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario) o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale,
anche quando la pattuizione del compenso al professionista sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite;
viceversa, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un'ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, incorre nel divieto del divieto del patto di quota lite, che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevole della lite (Cass 19/10/2011, n.
21585; Cass. 26/04/2012, n. 6519).
Nella fattispecie, trattandosi della previsione di un obbligo di corrispondere un importo pari ad 1/3 (33,3%) del risultato economico conseguito a titolo di risarcimento da ciascuno dei clienti, non vi è dubbio che la pattuizione debba essere qualificata come patto di quota lite, senza che rilevi la definizione di palmario attribuita dalle parti, stante la sua diretta correlazione al risultato economico della lite.
Va inoltre considerato che, anche a prescindere dall'epoca di stipulazione del patto e quindi della vigenza, all'epoca, del divieto legislativo, il patto di quota lite, pur se stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. operata dal d.l.
n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006 e prima dell'entrata
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 10 di 17 in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, anche laddove non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido solo a condizione che, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa dettata dal codice deontologico forense, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, non risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa vigente ed all'attività
svolta (Cass. 05/10/2022, n. 28914; Cass. 26/11/2019, n. 30837).
Pertanto, in tema di compenso professionale e patto di quota lite, il giudice di merito non può sottrarsi al compito di verificare se i criteri concordati dalle parti comportino un'evidente sproporzione del corrispettivo professionale rispetto all'opera prestata, potendo - solo in caso negativo - ritenere vincolanti i criteri di quantificazione fissati dalla scrittura di incarico (Cass. 14/10/2022,
n. 30287).
Nella fattispecie, il documento sottoscritto nel 2008 prevedeva in modo espresso che, a fronte dell'attività professionale svolta, al legale spettasse una percentuale (33,33%) su quanto gli assistiti avrebbero effettivamente conseguito in caso di esito positivo della causa: si trattava dunque di un compenso determinabile solo ex post, commisurato al risultato finale e non già predeterminato in base al valore della lite, oltretutto palesemente sproporzionato rispetto all'opera richiesta al professionista.
Al riguardo, giova evidenziare che in una recente decisione in materia disciplinare (Cass. sez. un., 25/11/2014, n. 25012) la Suprema Corte ha ritenuto palesemente sproporzionato il patto in cui il cliente si impegnava a corrispondere al proprio avvocato il 30% della somma che gli sarebbe stata
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 11 di 17 liquidata all'esito di un giudizio di risarcimento danni (fattispecie alquanto simile a quella in esame), osservando che l'art.45 del codice deontologico forense, conseguente alla disciplina introdotta dal d.l. n. 223/2006,
applicabile ratione temporis, sotto la rubrica « accordi sulla definizione del compenso », consentirebbe (come l'art. 25 del codice attualmente vigente che ha contenuto identico in parte qua) al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, ma pur sempre nei limiti del divieto di cui all'art. 1261 c.c. e fermo restando che, nell'interesse del cliente,
tali compensi debbono essere comunque proporzionati all'attività svolta,
costituendo il rispetto della proporzionalità canone deontologico che deve improntare la condotta dell'avvocato; pertanto, le Sezioni Unite
evidenziavano che nella vicenda nemmeno con la più benevole prognosi ex ante poteva immaginarsi che fosse proporzionato un compenso pari al 30%
del risarcimento, atteso che l'eccessività risiede nell'abnorme percentuale del compenso rispetto al complessivo risarcimento in relazione ad una controversia di non così rilevante difficoltà; va inoltre considerato che il giudizio di proporzionalità, quando il patto viene stipulato prima ancora dell'inizio di un giudizio, non può che essere particolarmente rigoroso, ben potendo accadere che il processo si risolva in modo non complesso, mentre la particolare difficoltà ed il pregio dell'arte difensiva del legale può essere apprezzata solo al termine del giudizio e quindi solo allora potrebbe consentire il riconoscimento di un palmario così consistente.
Da tutto quanto innanzi deriva che l'accordo del febbraio 2008 deve essere dichiarato nullo, come fondatamente prospettato dagli attori, risultando che il compenso previsto quale frazione del risarcimento ottenuto risulta
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 12 di 17 sproporzionato in rapporto alla entità, complessità e difficoltà della prestazione resa.
Stabilita la nullità della clausola di quota lite, occorre valutare se le parti abbiano successivamente novato il loro accordo, ossia se abbiano voluto sostituire all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (art. 1230 c.c.), con particolare riferimento alla sottoscrizione per accettazione delle parcelle presentate dall'avv.Liguori al termine del processo di primo grado.
Ed invero, il convenuto ha eccepito che il pagamento effettuato in data
4/3/2013 dal della somma di € 72.063,00, mediante tre Parte_2
bonifici di € 24.021,00 cadauno corrispondenti alle parcelle emesse nei confronti di ciascuno degli odierni attori, sarebbe frutto di un contratto novativo, attraverso il quale le parti avrebbero sostituito l'originaria obbligazione scaturente dalla scrittura che prevedeva il palmario pari al
33,3% dell'importo risarcitorio ottenuto all'esito del giudizio, con una nuova obbligazione, scaturente dall'accordo novativo sul compenso intervenuto tra il professionista ed i clienti al termine del processo di primo grado, il che escluderebbe qualsiasi nullità, poiché l'accordo novativo avrebbe determinato una ridefinizione del rapporto obbligatorio originario, rendendo irrilevante la nullità del patto di quota lite.
Tale ricostruzione è giuridicamente infondata atteso che l'assenza di una valida obbligazione preesistente esclude la possibilità della sua novazione.
Il punto merita autonoma riflessione.
L'art. 1230 c.c. stabilisce che: “L'obbligazione si estingue quando le
parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 13 di 17 con oggetto o titolo diverso (co. 1). La volontà di estinguere l'obbligazione
precedente deve risultare in modo non equivoco (co. 2).
Ne discende che la novazione può avvenire solo quando vi sia un'obbligazione valida e preesistente, che viene volontariamente estinta per essere sostituita con una nuova;
in altre parole, il contratto novativo può
esistere solo se il rapporto giuridico originario era valido ed efficace,
altrimenti la novazione resta priva di efficacia giuridica (art.1234 c.c.).
Nel caso in esame, per quanto già ampiamente espresso, l'accordo iniziale tra il convenuto e gli attori si configura come un patto di quota lite, in quanto tale nullo (art. 13, comma 4, L. 247/2012): esso non può, pertanto, costituire la base per una successiva novazione.
La sottoscrizione delle parcelle da parte del cliente, infatti, costituisce mero adempimento di un pregresso accordo – quello del 2008 – che, come accertato, è nullo ab origine; infatti, le parcelle sono espressamente predisposte facendo riferimento al patto viziato da nullità e quindi non rileva l'accettazione, peraltro espressa solo da uno dei clienti, non avendo gli altri sottoscritto la parcella emessa nei loro confronti;
né tantomeno il pagamento di una somma non dovuta, poiché richiesta in forza di un patto nullo, equivale a stipulare un nuovo e diverso contratto, poichè la nullità radicale non può
essere sanata da atti esecutivi o ricognitivi fondati sul medesimo accordo viziato da nullità.
Neppure può condividersi la tesi secondo cui il pagamento sarebbe stato effettuato in esecuzione di un “dovere morale o sociale” (art. 2034, co. 1,
c.c.), frutto di libera determinazione e di liberalità: al contrario, la volontà
degli attori di riconoscere quell'importo era viziata dall'erronea
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 14 di 17 rappresentazione dell'esistenza di un vincolo contrattuale – accertato come nullo – che li ha indotti a pagare, il che non esclude – ma anzi conferma – che si tratta di adempimento di un'obbligazione indebita;
come tale, esso resta soggetto alle regole della ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e non a quelle dell'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.).
In applicazione di tali principi, gli importi corrisposti devono essere restituiti,
salvo imputazione a quanto effettivamente risulti dovuto al professionista.
Infatti, va considerato che in ipotesi di nullità del patto di quota lite o di sua inoperatività , l'avvocato conserva il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base dei parametri di legge (Cass. 10/03/2023, n. 7180).
Procedendo quindi alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista per l'attività svolta, tenuto conto di quanto emerge dagli atti prodotti nel presente procedimento, applicando i parametri dettati dal d.m. 140/2012, vigenti all'epoca della definizione del procedimento per cui l'opera professionale di cui si chiede il pagamento è stata prestata, considerando il valore della domanda e quello del risarcimento riconosciuto dalla sentenza, in favore dell'avv.Liguori vanno liquidati €.
3.250 per l'attività di studio,
€.
1.650 per l'attività introduttiva, €.
3.250 per l'attività istruttoria, €.
4.050 per l'attività decisoria, nonché l'importo di €.
2.100 per l'attività di esecuzione;
a tali importi deve applicarsi l'aumento del 30% per l'assistenza di più parti, per un totale di €.27.287, cui deve aggiungersi la somma di di €.
5.000 dovuta per l'attività stragiudiziale, il tutto per un importo totale di €.32.287, da maggiorare del 15% per compensi generali, per giungere così alla determinazione finale ed omnicomprensiva del compenso pari ad
€.37.130,05, cui va applicata l'IVA al 22%, per €.8.168,61, e la cassa
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 15 di 17 previdenziale al 4%, per €.1.485,20.
L'importo complessivo da versare da parte degli attori all'Avv.Liguori,
risultante dalla sommatoria delle voci innanzi indicate, era dunque pari ad
€.46.783,86, sicchè il convenuto va condannato alla restituzione dell'eccedenza di €.25.279,14 rispetto alla somma a lui corrisposta, essendo quest'ultima pari ad €.72.063,00; sulla somma oggetto di ripetizione sono dovuti interessi legali a far data dalla notifica della citazione.
Mette conto aggiungere che, sebbene la sentenza con cui la Corte di Appello
abbia riformato la sentenza di primo grado e compensato integralmente le spese del doppio grado di giudizio, ha invece rigettato la richiesta di restituzione dell'importo liquidato in favore degli attori (e per loro in favore del difensore antistatario avv.Michele Liguori) a titolo di spese del processo di prime cure, tale statuizione è stata adottata rilevando che unico legittimato passivo rispetto a tale richiesta di restituzione fosse il difensore antistatario e non le parti assistite;
ne deriva che, sebbene la condanna restitutoria non sia stata disposta, nondimeno è stato confermata la sussistenza dell'obbligo di restituire anche la somma liquidata a titolo di spese, affermandone la ricorrenza solo in capo al difensore e non agli assistiti, ragion per cui detto importo versato non può essere detratto dalla somma qui liquidata a titolo di compensi professionali per il giudizio di primo grado, essendo comunque oggetto di obbligo restitutorio nei confronti della compagnia assicuratrice che l'aveva corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo;
su richiesta di parte se ne dispone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione XI civile,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16281/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la nullità della scrittura stipulata in data 11/02/2008 tra gli attori , ed il Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuto Avv. Michele Liguori;
2. Condanna il convenuto Avv. Michele Liguori a restituire agli attori
, la somma Parte_1 Parte_2 Parte_3
complessiva di €.25.279,14, da ripartirsi pro quota in favore di ciascuno di essi, oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione fino al soddisfo;
3. Condanna il convenuto Avv. Michele Liguori alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in €.406,50 per esborsi e
€.6.713,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso delle spese generali al 15%, nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. Annalisa Mercurio.
Così deciso in Napoli, il 24.03.2025
IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 16281/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale vertente TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Cardito alla Via C.F._3
C.Daniele 92, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Mercurio (C.F.
) che li rappresenta e difende C.F._4
ATTORI
E
Avv. LIGUORI MICHELE (C.F. ), rappresentato e C.F._5
difeso da sé medesimo nonchè dall'avv. Vincenzo Liguori (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il proprio studio in C.F._6
Napoli al Centro Direzionale Is. F4
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori/ricorrenti hanno concluso riportandosi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento.
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 1 di 17 Parte convenuta ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione ed alle proprie difese svolte in corso di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori, e convenivano in Parte_1 Pt_2 Pt_3
giudizio l'avv. Michele Liguori esponendo di avergli conferito, nell'anno
2008, l'incarico professionale di assisterli in una controversia civile contro l' la Controparte_1 Controparte_2
la
[...] Controparte_3
, avente ad oggetto l'accertamento
[...]
della responsabilità medica delle controparti per le cure sanitarie prestate alla propria congiunta ed il risarcimento dei danni che Controparte_4
da tale prospettata responsabilità si ritenevano essere scaturiti;
precisavano di aver sottoscritto, in data 11.02.2008, un accordo sul compenso dovuto per tale attività porfessionale, predisposto dallo stesso avvocato, nel quale si prevedeva che, in caso di buon esito della vertenza, al legale sarebbe spettato, in aggiunta ai diritti ed onorari liquidati in sentenza o nella transazione, un ulteriore palmario pari a un terzo delle somme liquidate in favore di ciascuno degli assistiti.
Gli attori esponevano inoltre che il giudizio veniva incardinato innanzi al
Tribunale di Napoli con citazione notificata in data 18/2/2008 e veniva definito, in primo grado, con sentenza n. 506/2013 del 14/01/2013, con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente le domande risarcitorie condannando l' e la al Controparte_5 Controparte_3
pagamento in favore dei sigg.ri e della Parte_3 Pt_1 Pt_2
complessiva somma di €.336.881,00, con manleva dell' e della società CP_6
N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 2 di 17 CP_7 per la predetta Controparte_8 [...]
da cui erano state chiamate in causa, condannando altresì i CP_1
predetti convenuti al pagamento delle spese processuali nella misura di
€.15.500,00 di cui €.1.500,00 per spese ed € 14.000,00 per compensi, con attribuzione delle stesse in favore dell'Avv. Michele Liguori, dichiaratosi antistatario;
la predetta sentenza è stata poi impugnata e gli odierni attori sono stati difesi anche nel secondo grado dinanzi la Corte di Appello di Napoli dall'Avv. Michele Liguori;
il giudizio si è quindi definitivamente concluso con sentenza n.6262/19 resa dalla Corte di Appello di Napoli - passata in giudicato - che, riformando la sentenza impugnata, ha rigettato le domande degli attori compensando le spese di secondo grado tra le parti e condannando i alla restituzione in favore dell' della somma da Parte_1 CP_6
quest'ultima nelle more versate in loro favore, pari alla metà degli importi loro riconosciuti nella sentenza impugnata, oltre interessi legali dal 28/11/13
al soddisfo.
Tanto premesso, gli attori prospettano di aver corrisposto all'Avv. Michele
Liguori, a titolo di competenze professionali, la complessiva somma di
€.72.063,00 in adempimento della pattuizione sottoscritta in data 11/02/2008;
precisano infatti che nel febbraio 2013 l'avv.Liguori presentava loro tre parcelle intestate singolarmente a ciascuno di essi, dell'importo di
€.24.021,00 ciascuna (per un totale di €.72.063,00), nelle quali si indicavano analiticamente una parte di compensi e spese (€ 1.696,60 per ciascun attore)
e, per la restante somma richiesta, una “differenza diritti ed onorari a carico cliente, palmario a titolo di liberalità d'uso” di €.22.325,00 ciascuno,
affermando che a tale richiesta corrispondeva il pagamento eseguito.
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 3 di 17 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (R.G. n. 16281/2021
del Tribunale di Napoli), gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità del suddetto accordo sul compenso, deducendo trattarsi di un c.d. “patto di quota lite” vietato dalla legge, conseguentemente chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in forza di tale patto, ad esclusione delle somme a lui effettivamente spettanti per spese e/o eventualmente diritti successivi;
in subordine chiedevano rideterminare il compenso ritenuto spettante alla luce delle tariffe forensi applicabili,
disponendo la restituzione delle somme residue elargite in eccesso.
Il convenuto avv. Liguori si costituiva (tardivamente) resistendo alle domande proposte dagli attori e chiedendo rilevarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di e e comunque Parte_1 Parte_3
rigettarsi le domande proposte dagli attori in quanto inammissibili ed infondate.
In particolare, l'avv.Liguori anzitutto deduceva che la validità della convenzione tra professionista e cliente che stabilisce la misura degli stessi anche in misura superiore al massimo tariffario ed inoltre sosteneva che il compenso spettante al professionista va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una elencazione di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza prevalente alla convenzione intervenuta fra le parti;
inoltre, contestava che l'accordo stipulato con i clienti potesse qualificarsi come “patto di quota lite”
e potesse quindi ritenersi invalido, sostenendo trattarsi invece di una legittima pattuizione del compenso professionale, in parte forfettaria e in
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 4 di 17 parte proporzionata al valore della causa, dunque lecita ex art. 13 L.
247/2012, al riguardo richiamando l'orientamento per cui si ritiene non sussistere il patto di quota lite nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario) o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale.
In ogni caso, il convenuto evidenziava che, all'esito dell'esito favorevole del giudizio di primo grado, le parti avevano rimodulato consensualmente il compenso pattuito, riducendolo rispetto alla previsione iniziale: sottolineava infatti che, anziché pretendere l'intero terzo del ricavato, secondo quanto originariamente pattuito (pari ad €.117.383,47), si accordava con i clienti per il complessivo importo di €.72.063,00, che veniva spontaneamente versato a riconoscimento dell'attività svolta, riconoscendo un palmario al legale in considerazione del buon esito del giudizio, al riguardo sostenendo che la firma apposta da sulle tre parcelle presentate Parte_2
dall'avvocato dimostrava l'accettazione dell'importo concordato con i clienti,
rendendo quella somma definitivamente dovuta.
L'avv.Liguori prospettava inoltre che, anche volendo escludere l'applicazione di quanto concordato con i clienti, in ogni caso solo applicando le tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento delle prestazioni professionali dovevano riconoscersi €.13.855,10 per esborsi, compensi ed oneri accessori dell'attività stragiudiziale, €.74.086,92 per l'attività svolta nel giudizio di merito ed €.8.896,99 per esborsi, compensi ed oneri accessori per la fase esecutiva e per quella propedeutica ad essa, il tutto per un totale complessivo
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 5 di 17 di €.97.270,75, importo largamente superiore a quello concordato con i clienti e dagli stessi corrisposto, senza tener conto della ulteriore attività svolta nel giudizio di appello, esclusa dalla richiesta di pagamento.
Nel corso del giudizio gli attori e disconoscevano le Pt_1 Parte_3
sottoscrizioni apposte in calce alle parcelle ed alla udienza del 26.10.2023 si disponeva il deposito degli originali delle scritture private disconosciute;
all'esito della comparizione degli attori disposta ai fini dell'art.214 c.p.c., con ordinanza del 24.06.2024 si dichiarava non esservi luogo a procedere alla verificazione dell'autenticità della firme di , poiché il Parte_2
formale disconoscimento della sottoscrizione proviene unicamente dagli altri familiari, cui tuttavia mai è stata attribuita la sottoscrizione, mentre non è
contestato che e non abbiano mai sottoscritto le Parte_1 Pt_3
parcelle.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulla base della documentazione prodotta.
Orbene, in via preliminare va esaminata la eccezione di carenza di legittimazione attiva di e avendo al Parte_1 Parte_3
riguardo il convenuto evidenziato che solo avrebbe Parte_2
sottoscritto le parcelle e che, essendo l'unico ad aver effettuato i pagamenti contestati, solo a lui spetterebbe il diritto di agire in giudizio.
Tale eccezione è infondata.
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione e presuppone che il soggetto che propone la domanda sia titolare del diritto che intende far valere o, comunque, sia direttamente inciso dagli effetti della decisione: non è necessario che l'attore sia l'unico titolare del diritto, ma è
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 6 di 17 sufficiente che abbia un interesse qualificato alla pronuncia richiesta.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che l'avv. Liguori ha assistito tutti e tre i ricorrenti nel giudizio in forza di mandato dagli stessi conferito;
trattasi di circostanza non contestata, idonea a confermare che il mandato professionale sia riconducibile a ciascuno di essi, con conseguente obbligazione per gli stessi rispetto al pagamento dei compensi dovuti al professionista e quindi interesse ad agire in giudizio al fine di accertare che la pretesa di pagamento espressa dal professionista sia eccessiva e che quindi il medesimo sia tenuto a restituire quanto pagato in eccesso.
Né il fatto che i pagamenti siano stati eseguiti da un unico soggetto è di per sé
sufficiente a escludere la legittimazione degli altri due ricorrenti: poichè il pagamento è stato effettuato in esecuzione di un obbligo che li riguardava, anche se l'adempimento è stato posto in essere da un terzo, nondimeno essi conservano un interesse giuridico alla ripetizione delle somme pagate al fine di estinguere la obbligazione su di essi gravante, laddove non dovute.
Alla luce di quanto esposto, e devono Parte_1 Parte_3
ritenersi legittimati ad agire sia per l'accertamento della nullità del patto di quota lite, sia per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Ciò detto, occorre ora affrontare la questione attinente la validità o meno dell'accordo sul compenso stipulato nel febbraio 2008, accordo che
– secondo la prospettazione attorea – configurerebbe un patto di quota lite in senso proprio, vietato dalla legge.
È opportuno premettere il quadro normativo di riferimento.
Il patto di quota lite consiste in un accordo tra avvocato e cliente in cui si stabilisce che il professionista riceva, come compenso per il suo operato, una
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 7 di 17 quota dei beni o diritti oggetto del contenzioso;
questo tipo di accordo,
tipicamente stabilisce che il compenso dell'avvocato sia calcolato in percentuale rispetto al risultato ottenuto dal cliente, anziché essere basato sull'importanza dell'opera professionale svolta.
Tuttavia, l'articolo 2233 del codice civile italiano stabiliva originariamente un divieto assoluto per questo tipo di accordi, vietando all'avvocato di stipulare un accordo che preveda la partecipazione agli interessi economici finali e esterni alla prestazione professionale.
Il divieto del patto di quota lite era stato abrogato dal D.L. n. 223/2006,
convertito nella legge n. 248/2006, ma è stato successivamente ripristinato dall'articolo 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012, che vieta in termini generali i patti di quota lite, disponendo che “sono vietati i patti con i quali
l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
La ragione di tale divieto, ispirato a evidenti ragioni di ordine pubblico,
risiede nella necessità di tutelare gli interessi del cliente e di mantenere la dignità e la moralità della professione forense, assicurando l'indipendenza del legale dal risultato pratico della controversia ed evitando che si verifichi una commistione di interessi tra cliente e difensore, compromettendo l'obiettività di quest'ultimo.
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247/2012, che ha ripristinato il divieto del patto di quota lite, si è tuttavia posto il problema della “dicotomia” di tale comma, che espressamente statuisce “sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” con il
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 8 di 17 precedente comma 3, che espressamente statuisce “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione ….. a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello astrattamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
La giurisprudenza, formatasi anche in sede di valutazione dei provvedimenti disciplinari emanati dai Consigli dell'Ordine forense, ha risolto la questione nel senso di ritenere che la percentuale dei compensi pattuiti possa essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere direttamente al risultato, perchè in tal senso deve interpretarsi l'inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale.
Da quanto precede consegue che la parcella in percentuale al valore dell'affare non viola il divieto del patto di quota lite, mentre la parcella in percentuale direttamente collegata al risultato conseguito (in pratica alla somma attribuita), viola il divieto del patto di quota lite realizzando, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso e contravvenendo, quindi, al divieto posto dall'art. 1261 c.c..
Gli attori sostengono che il contratto sottoscritto nel febbraio 2008 con l'avv.Liguori contenga un patto di quota lite, come tale nullo per contrarietà alla legge ed ai canoni deontologici della professione forense;
l'avv.Liguori
nega che si tratti di patto di quota lite, sostenendo che tra le parti veniva invece concordato un “palmario”, aggiuntivo rispetto ai compensi professionali e subordinato al buon esito della controversia.
Al riguardo, occorre chiarire che, in tema di compensi professionali, non
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 9 di 17 sussiste il patto di quota lite, nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario) o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale,
anche quando la pattuizione del compenso al professionista sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite;
viceversa, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un'ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, incorre nel divieto del divieto del patto di quota lite, che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevole della lite (Cass 19/10/2011, n.
21585; Cass. 26/04/2012, n. 6519).
Nella fattispecie, trattandosi della previsione di un obbligo di corrispondere un importo pari ad 1/3 (33,3%) del risultato economico conseguito a titolo di risarcimento da ciascuno dei clienti, non vi è dubbio che la pattuizione debba essere qualificata come patto di quota lite, senza che rilevi la definizione di palmario attribuita dalle parti, stante la sua diretta correlazione al risultato economico della lite.
Va inoltre considerato che, anche a prescindere dall'epoca di stipulazione del patto e quindi della vigenza, all'epoca, del divieto legislativo, il patto di quota lite, pur se stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. operata dal d.l.
n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006 e prima dell'entrata
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 10 di 17 in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, anche laddove non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido solo a condizione che, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa dettata dal codice deontologico forense, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, non risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa vigente ed all'attività
svolta (Cass. 05/10/2022, n. 28914; Cass. 26/11/2019, n. 30837).
Pertanto, in tema di compenso professionale e patto di quota lite, il giudice di merito non può sottrarsi al compito di verificare se i criteri concordati dalle parti comportino un'evidente sproporzione del corrispettivo professionale rispetto all'opera prestata, potendo - solo in caso negativo - ritenere vincolanti i criteri di quantificazione fissati dalla scrittura di incarico (Cass. 14/10/2022,
n. 30287).
Nella fattispecie, il documento sottoscritto nel 2008 prevedeva in modo espresso che, a fronte dell'attività professionale svolta, al legale spettasse una percentuale (33,33%) su quanto gli assistiti avrebbero effettivamente conseguito in caso di esito positivo della causa: si trattava dunque di un compenso determinabile solo ex post, commisurato al risultato finale e non già predeterminato in base al valore della lite, oltretutto palesemente sproporzionato rispetto all'opera richiesta al professionista.
Al riguardo, giova evidenziare che in una recente decisione in materia disciplinare (Cass. sez. un., 25/11/2014, n. 25012) la Suprema Corte ha ritenuto palesemente sproporzionato il patto in cui il cliente si impegnava a corrispondere al proprio avvocato il 30% della somma che gli sarebbe stata
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 11 di 17 liquidata all'esito di un giudizio di risarcimento danni (fattispecie alquanto simile a quella in esame), osservando che l'art.45 del codice deontologico forense, conseguente alla disciplina introdotta dal d.l. n. 223/2006,
applicabile ratione temporis, sotto la rubrica « accordi sulla definizione del compenso », consentirebbe (come l'art. 25 del codice attualmente vigente che ha contenuto identico in parte qua) al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, ma pur sempre nei limiti del divieto di cui all'art. 1261 c.c. e fermo restando che, nell'interesse del cliente,
tali compensi debbono essere comunque proporzionati all'attività svolta,
costituendo il rispetto della proporzionalità canone deontologico che deve improntare la condotta dell'avvocato; pertanto, le Sezioni Unite
evidenziavano che nella vicenda nemmeno con la più benevole prognosi ex ante poteva immaginarsi che fosse proporzionato un compenso pari al 30%
del risarcimento, atteso che l'eccessività risiede nell'abnorme percentuale del compenso rispetto al complessivo risarcimento in relazione ad una controversia di non così rilevante difficoltà; va inoltre considerato che il giudizio di proporzionalità, quando il patto viene stipulato prima ancora dell'inizio di un giudizio, non può che essere particolarmente rigoroso, ben potendo accadere che il processo si risolva in modo non complesso, mentre la particolare difficoltà ed il pregio dell'arte difensiva del legale può essere apprezzata solo al termine del giudizio e quindi solo allora potrebbe consentire il riconoscimento di un palmario così consistente.
Da tutto quanto innanzi deriva che l'accordo del febbraio 2008 deve essere dichiarato nullo, come fondatamente prospettato dagli attori, risultando che il compenso previsto quale frazione del risarcimento ottenuto risulta
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 12 di 17 sproporzionato in rapporto alla entità, complessità e difficoltà della prestazione resa.
Stabilita la nullità della clausola di quota lite, occorre valutare se le parti abbiano successivamente novato il loro accordo, ossia se abbiano voluto sostituire all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (art. 1230 c.c.), con particolare riferimento alla sottoscrizione per accettazione delle parcelle presentate dall'avv.Liguori al termine del processo di primo grado.
Ed invero, il convenuto ha eccepito che il pagamento effettuato in data
4/3/2013 dal della somma di € 72.063,00, mediante tre Parte_2
bonifici di € 24.021,00 cadauno corrispondenti alle parcelle emesse nei confronti di ciascuno degli odierni attori, sarebbe frutto di un contratto novativo, attraverso il quale le parti avrebbero sostituito l'originaria obbligazione scaturente dalla scrittura che prevedeva il palmario pari al
33,3% dell'importo risarcitorio ottenuto all'esito del giudizio, con una nuova obbligazione, scaturente dall'accordo novativo sul compenso intervenuto tra il professionista ed i clienti al termine del processo di primo grado, il che escluderebbe qualsiasi nullità, poiché l'accordo novativo avrebbe determinato una ridefinizione del rapporto obbligatorio originario, rendendo irrilevante la nullità del patto di quota lite.
Tale ricostruzione è giuridicamente infondata atteso che l'assenza di una valida obbligazione preesistente esclude la possibilità della sua novazione.
Il punto merita autonoma riflessione.
L'art. 1230 c.c. stabilisce che: “L'obbligazione si estingue quando le
parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 13 di 17 con oggetto o titolo diverso (co. 1). La volontà di estinguere l'obbligazione
precedente deve risultare in modo non equivoco (co. 2).
Ne discende che la novazione può avvenire solo quando vi sia un'obbligazione valida e preesistente, che viene volontariamente estinta per essere sostituita con una nuova;
in altre parole, il contratto novativo può
esistere solo se il rapporto giuridico originario era valido ed efficace,
altrimenti la novazione resta priva di efficacia giuridica (art.1234 c.c.).
Nel caso in esame, per quanto già ampiamente espresso, l'accordo iniziale tra il convenuto e gli attori si configura come un patto di quota lite, in quanto tale nullo (art. 13, comma 4, L. 247/2012): esso non può, pertanto, costituire la base per una successiva novazione.
La sottoscrizione delle parcelle da parte del cliente, infatti, costituisce mero adempimento di un pregresso accordo – quello del 2008 – che, come accertato, è nullo ab origine; infatti, le parcelle sono espressamente predisposte facendo riferimento al patto viziato da nullità e quindi non rileva l'accettazione, peraltro espressa solo da uno dei clienti, non avendo gli altri sottoscritto la parcella emessa nei loro confronti;
né tantomeno il pagamento di una somma non dovuta, poiché richiesta in forza di un patto nullo, equivale a stipulare un nuovo e diverso contratto, poichè la nullità radicale non può
essere sanata da atti esecutivi o ricognitivi fondati sul medesimo accordo viziato da nullità.
Neppure può condividersi la tesi secondo cui il pagamento sarebbe stato effettuato in esecuzione di un “dovere morale o sociale” (art. 2034, co. 1,
c.c.), frutto di libera determinazione e di liberalità: al contrario, la volontà
degli attori di riconoscere quell'importo era viziata dall'erronea
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 14 di 17 rappresentazione dell'esistenza di un vincolo contrattuale – accertato come nullo – che li ha indotti a pagare, il che non esclude – ma anzi conferma – che si tratta di adempimento di un'obbligazione indebita;
come tale, esso resta soggetto alle regole della ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e non a quelle dell'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.).
In applicazione di tali principi, gli importi corrisposti devono essere restituiti,
salvo imputazione a quanto effettivamente risulti dovuto al professionista.
Infatti, va considerato che in ipotesi di nullità del patto di quota lite o di sua inoperatività , l'avvocato conserva il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base dei parametri di legge (Cass. 10/03/2023, n. 7180).
Procedendo quindi alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista per l'attività svolta, tenuto conto di quanto emerge dagli atti prodotti nel presente procedimento, applicando i parametri dettati dal d.m. 140/2012, vigenti all'epoca della definizione del procedimento per cui l'opera professionale di cui si chiede il pagamento è stata prestata, considerando il valore della domanda e quello del risarcimento riconosciuto dalla sentenza, in favore dell'avv.Liguori vanno liquidati €.
3.250 per l'attività di studio,
€.
1.650 per l'attività introduttiva, €.
3.250 per l'attività istruttoria, €.
4.050 per l'attività decisoria, nonché l'importo di €.
2.100 per l'attività di esecuzione;
a tali importi deve applicarsi l'aumento del 30% per l'assistenza di più parti, per un totale di €.27.287, cui deve aggiungersi la somma di di €.
5.000 dovuta per l'attività stragiudiziale, il tutto per un importo totale di €.32.287, da maggiorare del 15% per compensi generali, per giungere così alla determinazione finale ed omnicomprensiva del compenso pari ad
€.37.130,05, cui va applicata l'IVA al 22%, per €.8.168,61, e la cassa
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 15 di 17 previdenziale al 4%, per €.1.485,20.
L'importo complessivo da versare da parte degli attori all'Avv.Liguori,
risultante dalla sommatoria delle voci innanzi indicate, era dunque pari ad
€.46.783,86, sicchè il convenuto va condannato alla restituzione dell'eccedenza di €.25.279,14 rispetto alla somma a lui corrisposta, essendo quest'ultima pari ad €.72.063,00; sulla somma oggetto di ripetizione sono dovuti interessi legali a far data dalla notifica della citazione.
Mette conto aggiungere che, sebbene la sentenza con cui la Corte di Appello
abbia riformato la sentenza di primo grado e compensato integralmente le spese del doppio grado di giudizio, ha invece rigettato la richiesta di restituzione dell'importo liquidato in favore degli attori (e per loro in favore del difensore antistatario avv.Michele Liguori) a titolo di spese del processo di prime cure, tale statuizione è stata adottata rilevando che unico legittimato passivo rispetto a tale richiesta di restituzione fosse il difensore antistatario e non le parti assistite;
ne deriva che, sebbene la condanna restitutoria non sia stata disposta, nondimeno è stato confermata la sussistenza dell'obbligo di restituire anche la somma liquidata a titolo di spese, affermandone la ricorrenza solo in capo al difensore e non agli assistiti, ragion per cui detto importo versato non può essere detratto dalla somma qui liquidata a titolo di compensi professionali per il giudizio di primo grado, essendo comunque oggetto di obbligo restitutorio nei confronti della compagnia assicuratrice che l'aveva corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo;
su richiesta di parte se ne dispone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Proc. N.R.G.16281/2021 – sentenza Pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione XI civile,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16281/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la nullità della scrittura stipulata in data 11/02/2008 tra gli attori , ed il Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuto Avv. Michele Liguori;
2. Condanna il convenuto Avv. Michele Liguori a restituire agli attori
, la somma Parte_1 Parte_2 Parte_3
complessiva di €.25.279,14, da ripartirsi pro quota in favore di ciascuno di essi, oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione fino al soddisfo;
3. Condanna il convenuto Avv. Michele Liguori alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in €.406,50 per esborsi e
€.6.713,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso delle spese generali al 15%, nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. Annalisa Mercurio.
Così deciso in Napoli, il 24.03.2025
IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
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