Decreto cautelare 24 settembre 2021
Decreto presidenziale 14 ottobre 2021
Sentenza breve 26 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 24/09/2021, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00992/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione direttoriale del 10 agosto 2021 -OMISSIS-notificata in data 10 settembre 2021, con la quale è stata disposta la chiusura per 35 giorni -OMISSIS-del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che con il provvedimento impugnato e per le motivazioni ivi espresse è stata disposta la chiusura del locale pubblico denominato -OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, di cui è titolare il ricorrente, per giorni 35 a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica;
che, per l’effetto, essendo la notifica del decreto impugnato avvenuta in data 10 settembre 2021, la disposta chiusura dovrà decorrere dal giorno 12 ottobre p.v.;
atteso che la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. potrà essere celebrata in data 20 ottobre 2021;
che pertanto a tale data e quindi prima dell’esame del ricorso da parte del Collegio, parte del periodo di chiusura risulterà già trascorso;
impregiudicata ogni valutazione circa il fumus boni iuris delle censure dedotte in ricorso, rimandata alla fase collegiale nell’ambito del contraddittorio con l’amministrazione intimata;
valutato in questa sede monocratica il solo pregiudizio dedotto e l’urgenza, così come richiesto dall’art. 56 c.p.a. , salva l’individuazione di una nuova decorrenza del periodo di chiusura in caso di rigetto dell’istanza cautelare in sede collegiale;
P.Q.M.
ACCOGLIE, nei termini indicati in motivazione, l’istanza di tutela cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 24 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.