Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Decreto presidenziale 22 febbraio 2025
Dispositivo di sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, dispositivo di sentenza 13/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2025REG.PROV.COLL.
N. 00495/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Gasdotti Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Gianmarco Poli, Daniele Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montalto delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Spinozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IE NI, EN Simonella, non costituiti in giudizio;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della nota comunale prot. n. 6482 del 22.7.2024, comunicata a mezzo PEC, in pari data;
– nonché, di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Società Gasdotti Italia s.p.a. il 14\11\2024:
annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari
– della nota comunale prot. n. 9488 del 4 novembre 2024, comunicata in pari data a mezzo PEC, del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montalto delle Marche;
– della Delibera di G.M. n. 2 del 15 gennaio 2024 citata nella predetta nota comunale n. 9488 e della Delibera di G.M. n. 119 del 16 ottobre 2024 citata nella predetta nota comunale n. 9488 ma non comunicata o pubblicata e quindi incognita nei contenuti alla ricorrente;
– nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto;
e per la conseguente condanna, ex art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a. del Comune a provvedere positivamente sull’istanza prot. comunale n. 6186 del 11.07.2024 ordinando, per l’effetto, l’adozione dei decreti di imposizione di servitù di gasdotto e di occupazione temporanea ai sensi dell’art. 52-octies, D.P.R. 327/01, ivi richiesti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Società Gasdotti Italia s.p.a. il 9\1\2025:
annullamento della nota comunale prot. n. 9488 del 4 novembre 2024; della Delibera di G.M. n. 2 del 15 gennaio 2024 e della Delibera di G.M. n. 119 del 16 ottobre 2024 citate nella predetta nota comunale n. 9488; nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto; e per la conseguente condanna, ex art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a., del Comune a provvedere positivamente sull’istanza prot. comunale n. 6186 dell’11.07.2024 ordinando, per l’effetto, l’adozione dei decreti di imposizione di servitù di gasdotto e di occupazione temporanea ai sensi dell’art. 52-octies D.P.R. 327/01 ivi richiesti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Comune di Montalto delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 119, co. 5, cod. proc. amm.;
Considerato che parte ricorrente ha dichiarato in udienza di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge il primo atto di motivi aggiunti;
- dichiara inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO