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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17233 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e ss cpc, 14 d.lgs 150/11, iscritta al n. 44839/24 del Ruolo Generale, vertente
TRA
(P.I./C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Francesco D. Pugliese RICORRENTE-OPPONENTE E Avv. CONTARDI Gennaro, , difeso in proprio ex art. 86 cpc CodiceFiscale_1
RESISTENTE-OPPOSTO Oggetto: recupero compensi professionali in cause civili Visti gli artt. 281 sexies e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc.
*******
Si premette che l'Avv. Contardi ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 11488/24, in data 6.9.24, dal Tribunale di Roma, per la somma di euro 515.115,90, per aver prestato attività di assistenza giudiziale a favore della società opponente nell'intervento adesivo in un giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Roma, nonché in un procedimento penale presso la Procura del Tribunale di Perugia. La società ha opposto il decreto, eccependo l'abusivo frazionamento del credito, l'inesigibilità dello stesso e chiedendo, comunque, la riduzione del compenso. La causa è stata introdotta con il rito speciale previsto dagli artt. 281 decies cpc e 14 d.lgs. 150/2011. La parte opposta si è costituita, avversando le tesi contrarie. Ciò premesso, in primo luogo, si ritiene non fondata la eccezione di abusivo frazionamento del credito;
infatti, l'avv. Contardi ha agito con separato ricorso ex art. 14 d.lgs 150/11 per ottenere il pagamento del compenso per il giudizio di impugnazione del loro arbitrale (dichiarato inammissibile da questo giudice, perché di competenza della Corte di Appello, nel giudizio n. R.G. 23117/2024), in quanto il COA aveva emesso il parere di congruità solo per i compensi azionati nel presente giudizio, rilevando che per la causa di impugnazione vi era un accordo sul compenso.
1 Pertanto, l'avv. Contardi aveva un interesse meritevole di tutela nel richiedere il pagamento dei compensi per i quali aveva ottenuto il parere di congruità, con un ricorso monitorio, in modo separato e più tempestivo, rispetto al ricorso ex art. 14. Quanto alla ulteriore eccezione, secondo l'opponente, l'attività professionale “de quo” rientrerebbe nell'accordo 21 luglio 2020, con la conseguenza che il credito non sia esigibile prima della corresponsione dell'importo complessivo ottenuto dalla vertenza tra la e la , di cui al lodo arbitrale del 17 maggio 2018 e successiva Parte_1 CP_1 impugnativa. Infatti, in data 21/07/2020, l'amministratore unico di sottoscriveva una missiva, Pt_1 indirizzata al ricorrente e ad altro difensore, del seguente tenore: “in relazione a tutta l'attività professionale che state svolgendo dall'inizio del 2016, svolgete e continuate a svolgere per la per la società per il Dott. e per le Parte_1 Parte_2 CP_2
Società e persone ad esso collegate e dipendenti direttamente ed indirettamente, ci impegniamo a corrispondere i Vostri onorari con il versamento di 1/7 (un settimo) del 15% (quindici per cento) dell'importo complessivo ottenuto dalla vertenza tra la e la , di cui al lodo Parte_1 CP_1 arbitrale 17 maggio 2018 e successiva impugnativa, contestualmente all'ottenimento da parte della della somma, al netto degli onorari che Vi saranno stati riconosciuti nei vari Parte_1 giudizi, essendo stati di fatto Voi antistatari. La somma che, comunque, Vi sarà riconosciuta non potrà essere inferiore ai minimi tariffari per le singole cause” (cfr. doc. 2).
Secondo l'opponente l'anzidetta proposta veniva accettata implicitamente dall'avv. Contardi, il quale - nell'accettare la successiva proposta transattiva formula dal legale rapp. della in data 17/08/2022, limitatamente agli onorari dovuti per Pt_1
l'impugnativa dell'arbitrato, puntualizzava: “restando fermi gli impegni di cui alla Sua del 21 luglio 2020” (cfr. doc. 3).
Sul punto, l'avv. Contardi eccepisce che i mandati per la difesa di cui chiede i compensi siano successivi al luglio 2020 e, dunque, non permettano l'applicazione dell'accordo, ma non contesta la circostanza di avervi aderito, sostenuta da controparte.
Va, allora, segnalato che effettivamente l'accordo del 2020 faccia riferimento alla attività professionale anche futura per la (si veda la frase “continuate a svolgere”) e Pt_1 condizioni la esigibilità del credito all'ottenimento della somma da parte della predetta società, in esecuzione del lodo;
inoltre, il richiamo effettuato dall'avv. Contardi, nella missiva del 2022, agli impegni del 2020, come unici ulteriori accordi sui compensi, diversi da quelli per la impugnativa del lodo, in una data successiva al rilascio dei mandati per le cause “de quo”, implica la conoscenza di questi ulteriori incarichi e l'inserimento della quantificazione dei compensi, anche per queste vertenze, nell'accordo del 2020.
Pertanto, non essendovi prova dell'ottenimento delle somme da parte della opponente, in esecuzione del lodo, la opposizione va ritenuta fondata e il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondi i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e la assenza di questioni complesse.
2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite di parte opponente, che liquida in euro 7.8.31,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, da distrarsi nei confronti del difensore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 9.12.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
3
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e ss cpc, 14 d.lgs 150/11, iscritta al n. 44839/24 del Ruolo Generale, vertente
TRA
(P.I./C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Francesco D. Pugliese RICORRENTE-OPPONENTE E Avv. CONTARDI Gennaro, , difeso in proprio ex art. 86 cpc CodiceFiscale_1
RESISTENTE-OPPOSTO Oggetto: recupero compensi professionali in cause civili Visti gli artt. 281 sexies e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc.
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Si premette che l'Avv. Contardi ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 11488/24, in data 6.9.24, dal Tribunale di Roma, per la somma di euro 515.115,90, per aver prestato attività di assistenza giudiziale a favore della società opponente nell'intervento adesivo in un giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Roma, nonché in un procedimento penale presso la Procura del Tribunale di Perugia. La società ha opposto il decreto, eccependo l'abusivo frazionamento del credito, l'inesigibilità dello stesso e chiedendo, comunque, la riduzione del compenso. La causa è stata introdotta con il rito speciale previsto dagli artt. 281 decies cpc e 14 d.lgs. 150/2011. La parte opposta si è costituita, avversando le tesi contrarie. Ciò premesso, in primo luogo, si ritiene non fondata la eccezione di abusivo frazionamento del credito;
infatti, l'avv. Contardi ha agito con separato ricorso ex art. 14 d.lgs 150/11 per ottenere il pagamento del compenso per il giudizio di impugnazione del loro arbitrale (dichiarato inammissibile da questo giudice, perché di competenza della Corte di Appello, nel giudizio n. R.G. 23117/2024), in quanto il COA aveva emesso il parere di congruità solo per i compensi azionati nel presente giudizio, rilevando che per la causa di impugnazione vi era un accordo sul compenso.
1 Pertanto, l'avv. Contardi aveva un interesse meritevole di tutela nel richiedere il pagamento dei compensi per i quali aveva ottenuto il parere di congruità, con un ricorso monitorio, in modo separato e più tempestivo, rispetto al ricorso ex art. 14. Quanto alla ulteriore eccezione, secondo l'opponente, l'attività professionale “de quo” rientrerebbe nell'accordo 21 luglio 2020, con la conseguenza che il credito non sia esigibile prima della corresponsione dell'importo complessivo ottenuto dalla vertenza tra la e la , di cui al lodo arbitrale del 17 maggio 2018 e successiva Parte_1 CP_1 impugnativa. Infatti, in data 21/07/2020, l'amministratore unico di sottoscriveva una missiva, Pt_1 indirizzata al ricorrente e ad altro difensore, del seguente tenore: “in relazione a tutta l'attività professionale che state svolgendo dall'inizio del 2016, svolgete e continuate a svolgere per la per la società per il Dott. e per le Parte_1 Parte_2 CP_2
Società e persone ad esso collegate e dipendenti direttamente ed indirettamente, ci impegniamo a corrispondere i Vostri onorari con il versamento di 1/7 (un settimo) del 15% (quindici per cento) dell'importo complessivo ottenuto dalla vertenza tra la e la , di cui al lodo Parte_1 CP_1 arbitrale 17 maggio 2018 e successiva impugnativa, contestualmente all'ottenimento da parte della della somma, al netto degli onorari che Vi saranno stati riconosciuti nei vari Parte_1 giudizi, essendo stati di fatto Voi antistatari. La somma che, comunque, Vi sarà riconosciuta non potrà essere inferiore ai minimi tariffari per le singole cause” (cfr. doc. 2).
Secondo l'opponente l'anzidetta proposta veniva accettata implicitamente dall'avv. Contardi, il quale - nell'accettare la successiva proposta transattiva formula dal legale rapp. della in data 17/08/2022, limitatamente agli onorari dovuti per Pt_1
l'impugnativa dell'arbitrato, puntualizzava: “restando fermi gli impegni di cui alla Sua del 21 luglio 2020” (cfr. doc. 3).
Sul punto, l'avv. Contardi eccepisce che i mandati per la difesa di cui chiede i compensi siano successivi al luglio 2020 e, dunque, non permettano l'applicazione dell'accordo, ma non contesta la circostanza di avervi aderito, sostenuta da controparte.
Va, allora, segnalato che effettivamente l'accordo del 2020 faccia riferimento alla attività professionale anche futura per la (si veda la frase “continuate a svolgere”) e Pt_1 condizioni la esigibilità del credito all'ottenimento della somma da parte della predetta società, in esecuzione del lodo;
inoltre, il richiamo effettuato dall'avv. Contardi, nella missiva del 2022, agli impegni del 2020, come unici ulteriori accordi sui compensi, diversi da quelli per la impugnativa del lodo, in una data successiva al rilascio dei mandati per le cause “de quo”, implica la conoscenza di questi ulteriori incarichi e l'inserimento della quantificazione dei compensi, anche per queste vertenze, nell'accordo del 2020.
Pertanto, non essendovi prova dell'ottenimento delle somme da parte della opponente, in esecuzione del lodo, la opposizione va ritenuta fondata e il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondi i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e la assenza di questioni complesse.
2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite di parte opponente, che liquida in euro 7.8.31,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, da distrarsi nei confronti del difensore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 9.12.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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