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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 491 del 2025 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 491 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a GO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 15.09.69, rappresentata e difesa dall'avv. CASTAGNARO GIOVANNI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (RC) in data 25.10.52, rappresentata e difesa dall'avv. TASSONE ANGELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13.03.25 ha introdotto Parte_1 il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti del marito . Controparte_1 La sua difesa ha dedotto che:
- Le parti hanno contratto matrimonio in Crosia in data 01.04.07;
- Dal matrimonio tra gli sposi, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crosia (CS) al N. 2, parte I, Ufficio II, anno 2007, in data 25/09/2007 in Trebisacce (CS) è nata che ora conta anni 17 e che frequenta regolarmente le scuole Per_1 secondarie di II Grado;
- il matrimonio tra gli sposi purtroppo non ha sortito gli effetti sperati, con conseguente rottura irreversibile dei rapporti tra essi sposi, motivo per cui nel 2012 Parte_1 a mezzo dello scrivete difensore provvedeva ad adire il Tribunale di Rossano richiedendo la separazione personale dal coniuge Controparte_1
- Il giudizio di separazione giudiziale tra essi coniugi, iscritto al n. 841/2012 R.G. del Tribunale di Rossano, in corso di causa veniva “trasformato in separazione consensuale” e quindi successivamente definito con Sentenza n. 382/2012 del 31/10/2012;
- Attraverso il predetto provvedimento giudiziale il Tribunale procedente ha provveduto a recepire le condizioni consensualmente concordate tra esse parti così come appresso riportate: R.G. n. 491 del 2025 - Pag. 2 di 3
“- l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con convivenza con la madre e facoltà per il padre di frequentazione, visita ed ospitalità, secondo le modalità pattuite tra le parti;
-l'assegnazione della casa coniugale, completa di arredi, accessori e pertinenza alla donna che l'abiterà con la figlia;
- l'obbligo per il padre di versare entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di € 180,00 rivalutabile secondo dati ISTAT quale contributo al mantenimento della figlia;
- il consenso reciproco al rilascio del passaporto.” Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso come in atti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.10.25 si è costituito
[...] il quale si è difeso ed ha concluso come in atti. CP_1
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Con decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 16.09.2025 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Alla successiva udienza del 7.10.25, comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c con esito negativo. In occasione della predetta udienza, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni alle quali addivenire al divorzio. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo raggiunto, chiedendo la decisione e rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi– computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione del Tribunale di Rossano del 30.10.12 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno concordato che
- La figlia, ormai maggiorenne, continuerà a vivere con la madre presso la casa di proprietà della signora, per cui non di chiede neppure l'assegnazione della casa coniugale;
- Il padre di obbliga a versare alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. R.G. n. 491 del 2025 - Pag. 3 di 3
Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, e poiché attengono a diritti disponibili nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata. Naturalmente gli stessi hanno piena efficacia obbligatoria tra le parti, anche per quanto riguarda il godimento e l'uso dei beni comuni. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA lo SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO celebrato in Crosia in data 01/04/2007 TRA e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n. 2, parte I, reg atti matrimonio anno 2007); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 491 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a GO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 15.09.69, rappresentata e difesa dall'avv. CASTAGNARO GIOVANNI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (RC) in data 25.10.52, rappresentata e difesa dall'avv. TASSONE ANGELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13.03.25 ha introdotto Parte_1 il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti del marito . Controparte_1 La sua difesa ha dedotto che:
- Le parti hanno contratto matrimonio in Crosia in data 01.04.07;
- Dal matrimonio tra gli sposi, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crosia (CS) al N. 2, parte I, Ufficio II, anno 2007, in data 25/09/2007 in Trebisacce (CS) è nata che ora conta anni 17 e che frequenta regolarmente le scuole Per_1 secondarie di II Grado;
- il matrimonio tra gli sposi purtroppo non ha sortito gli effetti sperati, con conseguente rottura irreversibile dei rapporti tra essi sposi, motivo per cui nel 2012 Parte_1 a mezzo dello scrivete difensore provvedeva ad adire il Tribunale di Rossano richiedendo la separazione personale dal coniuge Controparte_1
- Il giudizio di separazione giudiziale tra essi coniugi, iscritto al n. 841/2012 R.G. del Tribunale di Rossano, in corso di causa veniva “trasformato in separazione consensuale” e quindi successivamente definito con Sentenza n. 382/2012 del 31/10/2012;
- Attraverso il predetto provvedimento giudiziale il Tribunale procedente ha provveduto a recepire le condizioni consensualmente concordate tra esse parti così come appresso riportate: R.G. n. 491 del 2025 - Pag. 2 di 3
“- l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con convivenza con la madre e facoltà per il padre di frequentazione, visita ed ospitalità, secondo le modalità pattuite tra le parti;
-l'assegnazione della casa coniugale, completa di arredi, accessori e pertinenza alla donna che l'abiterà con la figlia;
- l'obbligo per il padre di versare entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di € 180,00 rivalutabile secondo dati ISTAT quale contributo al mantenimento della figlia;
- il consenso reciproco al rilascio del passaporto.” Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso come in atti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.10.25 si è costituito
[...] il quale si è difeso ed ha concluso come in atti. CP_1
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Con decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 16.09.2025 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Alla successiva udienza del 7.10.25, comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c con esito negativo. In occasione della predetta udienza, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni alle quali addivenire al divorzio. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo raggiunto, chiedendo la decisione e rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi– computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione del Tribunale di Rossano del 30.10.12 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno concordato che
- La figlia, ormai maggiorenne, continuerà a vivere con la madre presso la casa di proprietà della signora, per cui non di chiede neppure l'assegnazione della casa coniugale;
- Il padre di obbliga a versare alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. R.G. n. 491 del 2025 - Pag. 3 di 3
Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, e poiché attengono a diritti disponibili nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata. Naturalmente gli stessi hanno piena efficacia obbligatoria tra le parti, anche per quanto riguarda il godimento e l'uso dei beni comuni. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA lo SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO celebrato in Crosia in data 01/04/2007 TRA e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n. 2, parte I, reg atti matrimonio anno 2007); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia