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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/11/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG N. 3162/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429
c.p.c. la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3162/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Iacovacci, con domicilio eletto come in atti
PARTE APPELLANTE
contro
(c.f. ) in persona del Prefetto in carica, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
PARTE APPELLATA
Conclusioni
Conclusioni per l'appellante
“1) in riforma della sentenza del GdP di Lodi, n° 285/2022, dichiarare l'illegittimità della ordinanza prot. n. M_IT PR LOSPC 00001534 17/02/2022 Area III della e del presupposto Controparte_2 verbale n° SCV0006602809 con conseguente declaratoria di annullamento dei medesimi.
2) Condannare in ogni caso la in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario”
Conclusioni per l'appellato
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, anche istruttoria, respingere l'appello di controparte in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace, con vittoria di spese e competenze”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
2. Oggetto della presente causa è l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
285/2022, emessa in data 25/05/2022, depositata in data 14/06/2022, con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso, proposto dal predetto, avverso il verbale n. SCV0006602809 elevato CP_2 per violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S. e l'ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR LOSPC
00001534 17/02/2022 Area III del Prefetto di Lodi, che aveva respinto l'opposizione del ricorrente, ingiungendogli il pagamento della relativa sanzione.
Nel giudizio di appello così incardinato si è costituita la chiedendo il Controparte_3 rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
3.Occorre premettere in fatto che dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con verbale di accertamento n. SCV0006602809 del 25/05/2021, a firma dell' Ass. Parte_2
, è stata elevata sanzione per violazione dell'art. 142 co. 8 c.d.s. perché, in data 22/05/2021 alle
[...] ore 15,45, nel tratto avente lunghezza di 13,328 km, che è stato percorso in 04,37 minuti e che ha termine al Km 38,900, direzione Nord dell'autostrada A1, sito nel territorio del comune di Ospedaletto
Lodigiano, il conducente del veicolo targato FA817VN circolava a velocità di 173,09 km/h, valore che, applicata la riduzione del 5% per tolleranza strumentale, veniva rideterminato in 164,43 km/h, nonostante il limite di velocità in quel tratto di strada fosse di 130 km/h.
In particolare, dal verbale di accertamento si evince che la rilevazione della velocità del veicolo era stata effettuata sulla base dei fotogrammi prodotti dal sistema SICVe, “approvato con decreto n. 3999 del 24/12/2004 e successive estensioni, provvisto del certificato di taratura nr. LAT 273 20-VE-0133 del 01/12/2020 e sottoposto a verifiche di funzionalità come da documentazione disponibile agli atti dell'ufficio, ai sensi del D.M. 282 del 13.06.2017”.
Avverso tale verbale, l'odierno appellante ha proposto ricorso al Prefetto di Lodi, che, con ordinanza prot. n. M_IT PR LOSPC 00001534 del 17/02/2022, ha ingiunto al predetto il pagamento della sanzione amministrativa di € 346,00, oltre le spese di accertamento procedimento e notifica, pari a €
11,48, per un totale di € 357,48.
4. Con l'unico motivo d'appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata Parte_1 laddove la stessa ha ritenuto l'apparecchiatura di rilevamento della velocità regolarmente omologata, installata e tarata.
In particolare, l'appellante ha rappresentato che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale
n. 113/2015, tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere dotate di valida omologazione ed essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. Il giudice è quindi tenuto ad accertare che tali verifiche siano state effettuate. Nella
2 specie, la mancata produzione della documentazione relativa all'omologazione e del certificato di funzionalità, corredato dal report dei passaggi, non ha permesso di accertare l'esistenza delle verifiche di funzionalità e delle omologazioni prescritte dalla legge. Il verbale di accertamento e la successiva ordinanza prefettizia devono quindi considerarsi illegittimi e annullabili in quanto la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
Di contro, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità nei motivi e dedotto l'infondatezza dell'appello in virtù dell'equiparazione tra le procedure di approvazione e di omologazione delle apparecchiature per la rilevazione della velocità.
5. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
5.1 Preliminarmente, occorre osservare che l'appello è ammissibile.
Infatti, “nel giudizio di appello, la specificità dei motivi di impugnazione è soddisfatta quando l'atto di appello contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa diretta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 05/08/2025, n. 22639).
Orbene, nel caso di specie, sono chiare e sufficientemente individuate le questioni sollevate e i punti della sentenza contestati dall'appellante, il quale ha chiaramente specificato che “Con il presente scritto difensivo si impugna la sentenza esattamente nella parte in cui, alla pag. 3, 9° rigo e ss., si dice: “Il ricorso va respinto. In merito alla richiamata omessa taratura dell'apparecchiatura di rilevamento utilizzata per l'accertamento, dalla documentazione in atti risulta che l'apparecchiatura
S.I.C.V.E. (Tutor) risulta essere regolarmente omologata ed installata secondo le indicazioni di legge
e tarata, quando appare consona la taratura con cadenza annuale”.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello deve quindi essere disattesa.
5.2 Nel merito, quanto alla necessità dell'omologazione delle apparecchiature per la rilevazione automatica della velocità, si rileva che è ormai consolidato, seppure recente, l'orientamento della
Corte di cassazione per il quale “in tema di violazioni del codice della strada per il superamento del limite di velocità, l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non omologato
è illegittimo, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può essere equiparata, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/10/2025, n.
26521; C ass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/05/2025, n. 13996; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
14/05/2025, n. 12924; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
3 Come osservato anche dalla Corte di cassazione, infatti, l'art. 142 co. 6 c.d.s. prevede che, per determinare l'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate e non semplicemente approvate.
Gli artt. 45 c.d.s. e 192 DPR n. 495/1992 pongono una disciplina per l'omologazione e l'approvazione delle apparecchiature e degli altri mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, non operando alcuna equiparazione tra le due procedure. Anzi, dalla lettera dell'art. 45 co.
6 c.d.s. è evincibile che solo alcune apparecchiature devono essere omologate e tra queste vi sono, a norma dell'art. 142 co. 6 c.d.s., quelle utilizzate per la verifica dell'osservanza dei limiti di velocità.
Nel caso di specie, il verbale n. SCV0006602809 del 25/05/2021 riporta soltanto che il sistema SICVe utilizzato per l'accertamento dell'infrazione è stato “approvato con decreto n. 3999 del 24/12/2004 e successive estensioni, provvisto del certificato di taratura nr. LAT 273 20-VE-0133 del 01/12/2020 e sottoposto a verifiche di funzionalità come da documentazione disponibile agli atti dell'ufficio, ai sensi del D.M. 282 del 13.06.2017”.
Stante la distinzione tra le procedure di approvazione e di omologazione, il riferimento del verbale di accertamento alla sola approvazione del sistema SICVe non consente di ritenere provata l'avvenuta omologazione dell'apparecchiature di rilevazione della velocità.
Parte appellata non ha, inoltre, fornito alcun documento né altro elemento di prova volto a dimostrare l'omologazione dell'apparecchiatura in discorso, non essendo prodotta alcuna certificazione di omologazione ma soltanto il certificato di taratura.
D'altra parte, la non ha neppure dedotto che l'apparecchio utilizzato fosse stato Controparte_2 omologato, limitandosi a dedurre l'equiparazione tra la procedura di omologazione e quella di approvazione.
Deve quindi concludersi che l'infrazione è stata accertata mediante apparecchiatura di rilevazione della velocità priva della omologazione prescritta dall'art. 142 co. 6 c.d.s. e, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da , l'ordinanza prot. n. M_IT PR LOSPC 00001534 Parte_1
17/02/2022 Area III della Prefettura di e il verbale di accertamento n. SCV0006602809 del CP_2
25/05/2021 impugnati devono essere annullati.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono dunque essere poste a carico della CP_2 che deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute da per
[...] Parte_1 entrambi i gradi di giudizio (Cass. 23639/24). Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei valori medi applicabili e dell'assenza di attività istruttoria, e devono essere corrisposte direttamente a favore dell'avv. Roberto Iacovacci dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
4 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 285/2022, emessa in data 25/05/2022, depositata in data 14/06/2022, del Giudice di Pace di e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. CP_2
n. M_IT PR LOSPC 00001534 del 17/02/2022, Area III, della e il verbale di Controparte_2 accertamento presupposto n. SCV0006602809 del 25/05/2021 elevati a carico di Parte_1
;
[...]
2) condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_3 Parte_1
in entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in € 278,00 per compenso quanto al primo
[...] grado di giudizio ed in € 462,00 per compenso quanto al presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere direttamente all'Avv. Roberto Iacovacci dichiaratosi antistatario.
Lodi, 07/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429
c.p.c. la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3162/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Iacovacci, con domicilio eletto come in atti
PARTE APPELLANTE
contro
(c.f. ) in persona del Prefetto in carica, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
PARTE APPELLATA
Conclusioni
Conclusioni per l'appellante
“1) in riforma della sentenza del GdP di Lodi, n° 285/2022, dichiarare l'illegittimità della ordinanza prot. n. M_IT PR LOSPC 00001534 17/02/2022 Area III della e del presupposto Controparte_2 verbale n° SCV0006602809 con conseguente declaratoria di annullamento dei medesimi.
2) Condannare in ogni caso la in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario”
Conclusioni per l'appellato
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, anche istruttoria, respingere l'appello di controparte in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace, con vittoria di spese e competenze”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
2. Oggetto della presente causa è l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
285/2022, emessa in data 25/05/2022, depositata in data 14/06/2022, con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso, proposto dal predetto, avverso il verbale n. SCV0006602809 elevato CP_2 per violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S. e l'ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR LOSPC
00001534 17/02/2022 Area III del Prefetto di Lodi, che aveva respinto l'opposizione del ricorrente, ingiungendogli il pagamento della relativa sanzione.
Nel giudizio di appello così incardinato si è costituita la chiedendo il Controparte_3 rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
3.Occorre premettere in fatto che dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con verbale di accertamento n. SCV0006602809 del 25/05/2021, a firma dell' Ass. Parte_2
, è stata elevata sanzione per violazione dell'art. 142 co. 8 c.d.s. perché, in data 22/05/2021 alle
[...] ore 15,45, nel tratto avente lunghezza di 13,328 km, che è stato percorso in 04,37 minuti e che ha termine al Km 38,900, direzione Nord dell'autostrada A1, sito nel territorio del comune di Ospedaletto
Lodigiano, il conducente del veicolo targato FA817VN circolava a velocità di 173,09 km/h, valore che, applicata la riduzione del 5% per tolleranza strumentale, veniva rideterminato in 164,43 km/h, nonostante il limite di velocità in quel tratto di strada fosse di 130 km/h.
In particolare, dal verbale di accertamento si evince che la rilevazione della velocità del veicolo era stata effettuata sulla base dei fotogrammi prodotti dal sistema SICVe, “approvato con decreto n. 3999 del 24/12/2004 e successive estensioni, provvisto del certificato di taratura nr. LAT 273 20-VE-0133 del 01/12/2020 e sottoposto a verifiche di funzionalità come da documentazione disponibile agli atti dell'ufficio, ai sensi del D.M. 282 del 13.06.2017”.
Avverso tale verbale, l'odierno appellante ha proposto ricorso al Prefetto di Lodi, che, con ordinanza prot. n. M_IT PR LOSPC 00001534 del 17/02/2022, ha ingiunto al predetto il pagamento della sanzione amministrativa di € 346,00, oltre le spese di accertamento procedimento e notifica, pari a €
11,48, per un totale di € 357,48.
4. Con l'unico motivo d'appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata Parte_1 laddove la stessa ha ritenuto l'apparecchiatura di rilevamento della velocità regolarmente omologata, installata e tarata.
In particolare, l'appellante ha rappresentato che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale
n. 113/2015, tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere dotate di valida omologazione ed essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. Il giudice è quindi tenuto ad accertare che tali verifiche siano state effettuate. Nella
2 specie, la mancata produzione della documentazione relativa all'omologazione e del certificato di funzionalità, corredato dal report dei passaggi, non ha permesso di accertare l'esistenza delle verifiche di funzionalità e delle omologazioni prescritte dalla legge. Il verbale di accertamento e la successiva ordinanza prefettizia devono quindi considerarsi illegittimi e annullabili in quanto la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
Di contro, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità nei motivi e dedotto l'infondatezza dell'appello in virtù dell'equiparazione tra le procedure di approvazione e di omologazione delle apparecchiature per la rilevazione della velocità.
5. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
5.1 Preliminarmente, occorre osservare che l'appello è ammissibile.
Infatti, “nel giudizio di appello, la specificità dei motivi di impugnazione è soddisfatta quando l'atto di appello contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa diretta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 05/08/2025, n. 22639).
Orbene, nel caso di specie, sono chiare e sufficientemente individuate le questioni sollevate e i punti della sentenza contestati dall'appellante, il quale ha chiaramente specificato che “Con il presente scritto difensivo si impugna la sentenza esattamente nella parte in cui, alla pag. 3, 9° rigo e ss., si dice: “Il ricorso va respinto. In merito alla richiamata omessa taratura dell'apparecchiatura di rilevamento utilizzata per l'accertamento, dalla documentazione in atti risulta che l'apparecchiatura
S.I.C.V.E. (Tutor) risulta essere regolarmente omologata ed installata secondo le indicazioni di legge
e tarata, quando appare consona la taratura con cadenza annuale”.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello deve quindi essere disattesa.
5.2 Nel merito, quanto alla necessità dell'omologazione delle apparecchiature per la rilevazione automatica della velocità, si rileva che è ormai consolidato, seppure recente, l'orientamento della
Corte di cassazione per il quale “in tema di violazioni del codice della strada per il superamento del limite di velocità, l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non omologato
è illegittimo, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può essere equiparata, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/10/2025, n.
26521; C ass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/05/2025, n. 13996; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
14/05/2025, n. 12924; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
3 Come osservato anche dalla Corte di cassazione, infatti, l'art. 142 co. 6 c.d.s. prevede che, per determinare l'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate e non semplicemente approvate.
Gli artt. 45 c.d.s. e 192 DPR n. 495/1992 pongono una disciplina per l'omologazione e l'approvazione delle apparecchiature e degli altri mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, non operando alcuna equiparazione tra le due procedure. Anzi, dalla lettera dell'art. 45 co.
6 c.d.s. è evincibile che solo alcune apparecchiature devono essere omologate e tra queste vi sono, a norma dell'art. 142 co. 6 c.d.s., quelle utilizzate per la verifica dell'osservanza dei limiti di velocità.
Nel caso di specie, il verbale n. SCV0006602809 del 25/05/2021 riporta soltanto che il sistema SICVe utilizzato per l'accertamento dell'infrazione è stato “approvato con decreto n. 3999 del 24/12/2004 e successive estensioni, provvisto del certificato di taratura nr. LAT 273 20-VE-0133 del 01/12/2020 e sottoposto a verifiche di funzionalità come da documentazione disponibile agli atti dell'ufficio, ai sensi del D.M. 282 del 13.06.2017”.
Stante la distinzione tra le procedure di approvazione e di omologazione, il riferimento del verbale di accertamento alla sola approvazione del sistema SICVe non consente di ritenere provata l'avvenuta omologazione dell'apparecchiature di rilevazione della velocità.
Parte appellata non ha, inoltre, fornito alcun documento né altro elemento di prova volto a dimostrare l'omologazione dell'apparecchiatura in discorso, non essendo prodotta alcuna certificazione di omologazione ma soltanto il certificato di taratura.
D'altra parte, la non ha neppure dedotto che l'apparecchio utilizzato fosse stato Controparte_2 omologato, limitandosi a dedurre l'equiparazione tra la procedura di omologazione e quella di approvazione.
Deve quindi concludersi che l'infrazione è stata accertata mediante apparecchiatura di rilevazione della velocità priva della omologazione prescritta dall'art. 142 co. 6 c.d.s. e, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da , l'ordinanza prot. n. M_IT PR LOSPC 00001534 Parte_1
17/02/2022 Area III della Prefettura di e il verbale di accertamento n. SCV0006602809 del CP_2
25/05/2021 impugnati devono essere annullati.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono dunque essere poste a carico della CP_2 che deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute da per
[...] Parte_1 entrambi i gradi di giudizio (Cass. 23639/24). Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei valori medi applicabili e dell'assenza di attività istruttoria, e devono essere corrisposte direttamente a favore dell'avv. Roberto Iacovacci dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
4 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 285/2022, emessa in data 25/05/2022, depositata in data 14/06/2022, del Giudice di Pace di e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. CP_2
n. M_IT PR LOSPC 00001534 del 17/02/2022, Area III, della e il verbale di Controparte_2 accertamento presupposto n. SCV0006602809 del 25/05/2021 elevati a carico di Parte_1
;
[...]
2) condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_3 Parte_1
in entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in € 278,00 per compenso quanto al primo
[...] grado di giudizio ed in € 462,00 per compenso quanto al presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere direttamente all'Avv. Roberto Iacovacci dichiaratosi antistatario.
Lodi, 07/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
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