TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2264/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza G. Parte_1
Impastato n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Roberta Perna e Albino Domanico che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
RA e AR VA - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e contributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici che CP_3
economici, il servizio preruolo effettivamente prestato dal ricorrente, pari ad anni 13 mesi 9 e giorni 1 6; 2) Conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della anzianità di CP_3
servizio, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che del trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale la esatta
ricostruzione del TFR dovuto. - 3) Conseguentemente, condannarlo a inquadrare il ricorrente nella
fascia stipendiale attualmente maturata (28 - 35 anni di servizio) ed a corrispondere tutte le
differenze stipendiali, nei limiti della maturata prescrizione, conseguenti alla predetta ricostruzione
di carriera di cui sopra al punto 2-3) oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria
intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo - 4) Condannarlo, altresì a
corrisponderle tutte le differenze retributive spettanti, al netto delle ritenute previdenziali da versarsi
direttamente all' (ex Gestione , oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione CP_2 CP_4
monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo. Con vittoria di
spese e compensi difensivi, oltre IVA e CPA da distrarre ex art 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto Controparte_1
e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto,
rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute e/o prescritte le pretese
economiche ivi formulate, ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c., limitando l'eventuale riconoscimento dei
correlati diritti economici agli ultimi cinque anni, secondo quanto il giudice riterrà di giustizia
tenendo conto del divieto di cumulo indicato nella presente memoria;
- Condannare la controparte al
pagamento delle spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale
veicolata da parte ricorrente - condannare l'ente resistente al pagamento nei confronti dell di CP_2
contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento
giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio come docente con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2010; che, prima dell'assunzione, 2 aveva prestato attività lavorativa per 14 anni con contratti a tempo determinato;
che, con decreto n. 1758 del 10.7.2014, era stata riconosciuta anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio;
che il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio precedente all'immissione in ruolo configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE, non sussistendo ragione oggettive per il diverso trattamento rispetto ai dipendenti con contatto a tempo indeterminato;
che,
conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le correlate differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione retributiva, da versare in
CP_ favore dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate in corso di causa.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che si era verificata la prescrizione quinquennale per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 485 D. Lgs.
297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/1988; che i conteggi erano errati;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez.
Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270 del
2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle
indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4
dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha
carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in
modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato
4 (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al
divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a
tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che
derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della
clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo
determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che
la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè
rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,
perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non Persona_2
di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa
osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un
lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione
per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo
indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una
specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia
giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice
fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un
contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal
genere”.
5 Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale riconoscimento,
all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità maturata in forza di
contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale ricostituzione di carriera, come
quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso. In tale contesto, va rammentato che
il diritto dell'Unione non impone agli Stati membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici
di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base
dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato,
dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di tenere conto delle qualifiche
richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di ruolo devono assumere la
responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti di
questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, C-466/17, EU:C:2018:758, Per_3
punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Deve poi considerarsi che l'anzianità è mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre il conseguente diritto a differenze retributive a soggetto al termine prescrizionale (cfr. Cass. Cass. Sez. Lav. 8228/2003; Cass. SS. UU. , sicché deve P.IVA_1
affermarsi l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive per il periodo di cinque
6 anni precedenti alla notifica del ricorso introduttivo del 13.12.2018 [“Perchè si produca
l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non
necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in
ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del
ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non
operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti
della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della
prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale” (Cass. 4034/2017)]
Su tali premesse, è stato formulato il quesito al c.t.u. per la quantificazione del credito nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il c.t.u., con conclusioni adeguatamente motivate e condivisibili, ha quantificato in €.
2.828,02 la somma dovuta alla parte ricorrente, dovendosi dar seguito anche alla valutazione dell'art. 66, comma 2, CCNL 1994/1995 nell'ottica della ricostruzione della carriera senza distinzioni tra personale assunto con contratto a tempo determinato e personale in servizio.
In tal senso, correttamente il c.t.u. afferma che sarebbe spettato assegno ad personam non calcolato poiché rientrante nel periodo per cui si è verificata la prescrizione.
Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 2.828,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' in relazione alle differenze retributive riconosciute.
In ordine alle spese di lite, l'accoglimento limitato della domanda con riferimento all'intervenuta parziale prescrizione comporta la compensazione delle stesse nella misura
7 della metà per la posizione del resistente. Per la restante metà, le spese di lite CP_1
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano integralmente,
attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico del CP_1
resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio,
del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato;
dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
condanna il al pagamento, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, della somma di €. 2.828,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma
6, della legge 412/1991;
condanna il resistente al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell' in relazione alle differenze retributive riconosciute;
compensa le spese di lite nella misura della metà per la domanda proposta nei confronti del resistente e condanna il al pagamento, in CP_1 Controparte_1
favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 660,00
8 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del
[...]
. Controparte_1
Si comunichi
Cosenza, 15.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2264/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza G. Parte_1
Impastato n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Roberta Perna e Albino Domanico che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
RA e AR VA - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e contributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici che CP_3
economici, il servizio preruolo effettivamente prestato dal ricorrente, pari ad anni 13 mesi 9 e giorni 1 6; 2) Conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della anzianità di CP_3
servizio, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che del trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale la esatta
ricostruzione del TFR dovuto. - 3) Conseguentemente, condannarlo a inquadrare il ricorrente nella
fascia stipendiale attualmente maturata (28 - 35 anni di servizio) ed a corrispondere tutte le
differenze stipendiali, nei limiti della maturata prescrizione, conseguenti alla predetta ricostruzione
di carriera di cui sopra al punto 2-3) oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria
intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo - 4) Condannarlo, altresì a
corrisponderle tutte le differenze retributive spettanti, al netto delle ritenute previdenziali da versarsi
direttamente all' (ex Gestione , oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione CP_2 CP_4
monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo. Con vittoria di
spese e compensi difensivi, oltre IVA e CPA da distrarre ex art 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto Controparte_1
e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto,
rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute e/o prescritte le pretese
economiche ivi formulate, ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c., limitando l'eventuale riconoscimento dei
correlati diritti economici agli ultimi cinque anni, secondo quanto il giudice riterrà di giustizia
tenendo conto del divieto di cumulo indicato nella presente memoria;
- Condannare la controparte al
pagamento delle spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale
veicolata da parte ricorrente - condannare l'ente resistente al pagamento nei confronti dell di CP_2
contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento
giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio come docente con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2010; che, prima dell'assunzione, 2 aveva prestato attività lavorativa per 14 anni con contratti a tempo determinato;
che, con decreto n. 1758 del 10.7.2014, era stata riconosciuta anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio;
che il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio precedente all'immissione in ruolo configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE, non sussistendo ragione oggettive per il diverso trattamento rispetto ai dipendenti con contatto a tempo indeterminato;
che,
conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le correlate differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione retributiva, da versare in
CP_ favore dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate in corso di causa.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che si era verificata la prescrizione quinquennale per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 485 D. Lgs.
297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/1988; che i conteggi erano errati;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez.
Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270 del
2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle
indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4
dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha
carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in
modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato
4 (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al
divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a
tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che
derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della
clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo
determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che
la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè
rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,
perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di
differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non Persona_2
di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa
osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un
lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione
per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo
indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una
specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia
giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice
fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un
contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal
genere”.
5 Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale riconoscimento,
all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità maturata in forza di
contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale ricostituzione di carriera, come
quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso. In tale contesto, va rammentato che
il diritto dell'Unione non impone agli Stati membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici
di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base
dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato,
dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di tenere conto delle qualifiche
richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di ruolo devono assumere la
responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti di
questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, C-466/17, EU:C:2018:758, Per_3
punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Deve poi considerarsi che l'anzianità è mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre il conseguente diritto a differenze retributive a soggetto al termine prescrizionale (cfr. Cass. Cass. Sez. Lav. 8228/2003; Cass. SS. UU. , sicché deve P.IVA_1
affermarsi l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive per il periodo di cinque
6 anni precedenti alla notifica del ricorso introduttivo del 13.12.2018 [“Perchè si produca
l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non
necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in
ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del
ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non
operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti
della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della
prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale” (Cass. 4034/2017)]
Su tali premesse, è stato formulato il quesito al c.t.u. per la quantificazione del credito nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il c.t.u., con conclusioni adeguatamente motivate e condivisibili, ha quantificato in €.
2.828,02 la somma dovuta alla parte ricorrente, dovendosi dar seguito anche alla valutazione dell'art. 66, comma 2, CCNL 1994/1995 nell'ottica della ricostruzione della carriera senza distinzioni tra personale assunto con contratto a tempo determinato e personale in servizio.
In tal senso, correttamente il c.t.u. afferma che sarebbe spettato assegno ad personam non calcolato poiché rientrante nel periodo per cui si è verificata la prescrizione.
Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 2.828,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' in relazione alle differenze retributive riconosciute.
In ordine alle spese di lite, l'accoglimento limitato della domanda con riferimento all'intervenuta parziale prescrizione comporta la compensazione delle stesse nella misura
7 della metà per la posizione del resistente. Per la restante metà, le spese di lite CP_1
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano integralmente,
attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico del CP_1
resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio,
del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato;
dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
condanna il al pagamento, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, della somma di €. 2.828,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma
6, della legge 412/1991;
condanna il resistente al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell' in relazione alle differenze retributive riconosciute;
compensa le spese di lite nella misura della metà per la domanda proposta nei confronti del resistente e condanna il al pagamento, in CP_1 Controparte_1
favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 660,00
8 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del
[...]
. Controparte_1
Si comunichi
Cosenza, 15.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
9