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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2024, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
-- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2861 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
C.F. 1 , rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Parte 1 (c.f.:
Caprioli, come da mandato in atti;
E
rappresentato e difeso dagli (c.f.: C.F. 2 Controparte 1
avv.ti Paolo Madaro e Paola Viano, come da mandato in atti;
-RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 14 ottobre 2024, le parti hanno precisato, come riportato in verbale, le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha opposto.
->= >>==>>=>=>=>>=>>=>>
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.6.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 24.6.2016 in Santo Stefano di Sessanio (AQ); che dalla loro unione erano nate due figlie e, cioè, Per 1 il 17.11.2014 e Per 2 il 23.10.2016; che l'ultima residenza comune dei coniugi era stata stabilita in Chieti, in un'abitazione di proprietà comune di entrambi i coniugi;
che la situazione lavorativa ed economico- patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
che, a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, il rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in atti: I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, impegnandosi sin da ora a comunicare e a dialogare tra loro nell'unico e preminente interesse delle figlie CA e VR;
La casa di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Chieti, è stata messa in vendita e fino al momento della vendita della casa famigliare il signor TI si impegna a pagare il rateo mensile del mutuo, utilizzando il ricavato del canone di locazione (attualmente pari a € 330.00 mensili) e pagando la differenza tra il ricavato dalla locazione dell'immobile e il rateo mensile di mutuo
(che attualmente è pari a € 327.80); i signori continueranno invece a pagare al 50% le spese condominiali fino al momento di detta vendita. L'introito che dovesse pervenire dalla vendita dell'immobile suddetto verrà suddivisa in parti uguali.
| I coniugi si sono trasferiti insieme nell'immobile sito in Lecce, alla via Catalano n. 9 sin dal
2017; successivamente il Sig. TI si è trasferito in Lecce, via Attilio Biasco n.33/E, mentre la signora è rimasta a vivere nell'immobile sito alla via Catalano n. 9 con un nuovo contratto di locazione intestato a sé (e non più cointestato con il marito), a partire dal 1° maggio 2024.
Le figlie CA e VR vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocate presso la madre.
Le bambine frequentano rispettivamente: CA, la quarta elementare presso la Scuola Statale
Primaria secondo Circolo De Amicis - plesso San Domenico Savio in Lecce. La bambina esce da scuola alle ore 14 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì; alle ore 13,30 il giovedì e venerdì.
La sorella VR frequenta la seconda elementare presso la scuola Oxford Group a Lecce con uscita alle ore 16,20 ogni giorno. Entrambe le bambine frequentano il corso di nuoto due volte alla settimana e VR frequenta anche il corso di pallavolo due volte alla settimana.
Le bambine non dovranno subire alterazioni rispetto alle loro abitudini di vita se non previamente concordate, per iscritto, fra i genitori.
I signori potranno assumere le decisioni riguardo l'ordinaria amministrazione in completa autonomia, mentre dovranno prendere le decisioni più importanti per le figlie in accordo e chiedendo il consenso espresso all'altro genitore. In caso di disaccordo ciascuno dei genitori potrà rivolgersi ai servizi a ciò preposti.
I genitori, stante il fatto che vivono nella medesima città, si occupano delle figlie in modo paritario proprio per poter contemperare le esigenze lavorative di entrambi essendo titolari di attività in proprio. Una settimana il padre tiene le figlie il lunedì e il martedì, la madre il mercoledì, il giovedì e il venerdì, il padre il sabato e la domenica. La settimana successiva la madre tiene le figlie il lunedì e martedì, il padre il mercoledì, giovedì e venerdì, la madre il sabato e domenica. Nei pomeriggi in cui le bambine trascorrono il tempo a casa del papà sono accudite dalla babysitter assunta dal padre. L'eventuale sostituzione della babysitter verrà comunque comunicata alla signora BE, alla quale sarà in ogni caso fornito il recapito telefonico della babysitter.
Quando le bambine trascorrono il tempo con la signora BE, possono essere accudite anche dal nonno materno.
Quando le bambine sono da un genitore, l'altro potrà contattarle al loro numero personale.
I signori dovranno sempre comunicarsi reciprocamente quando le bambine non sono presso l'abitazione o la sede lavorativa del genitore presso il quale dovrebbero trovarsi, se quest'ultimo non è con le figlie.
Le figlie CA e VR trascorreranno le festività natalizie dal 24 al 30 dicembre e dal 31
dicembre al 6 gennaio alternando ogni anno con un genitore e l'altro, e, inoltre, trascorreranno ogni ricorrenza o altra festività o ponte alternandosi, salvo diversi accordi che di volta in volta assumeranno i genitori;
i ricorrenti si comunicheranno, reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di vacanza, fino a 15 - 20 giorni, che intenderanno trascorrere con le figlie nonché il luogo dove intendono recarsi;
Al fine di precisare meglio gli impegni e le attività delle figlie si allega il piano genitoriale
(Doc. 10);
Il Sig. TI, visto il recente avvio della ditta di BE Rita che produce introiti non sempre sufficienti a coprire le spese dell'attività stessa, corrisponderà alla Sig.ra BE, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 600,00, da corrispondere entro il giorno 5
di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Il sig. TI provvederà al pagamento nella misura del 90% delle spese straordinarie e, tra queste, quelle mediche, scolastiche ed extra-scolastiche che di volta in volta necessiteranno alle figlie o che scaturiranno a seguito di accordi, secondo le modalità stabilite dal Protocollo di
Intesa e il 10% sarà a carico della Sig.ra BE, fino al mese di giugno 2027, concordando comunque sempre, per iscritto, le spese da affrontare e la loro opportunità.
Una volta accordate, la signora AB potrà ricevere in anticipo le somme necessarie ad effettuare le spese straordinarie per le figlie.
|Da luglio 2027, fermo restando il mantenimento corrisposto dal signor TI, entrambi i coniugi contribuiranno al pagamento nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche, extra-
scolastiche che di volta in volta necessiteranno alle figlie o che scaturiranno a seguito di accordi,
secondo le modalità stabilite dal Protocollo di Intesa. I coniugi dichiarano che l'assegno unico (o qualsiasi altra misura a favore della famiglia e/o delle figlie) verrà percepito dal signor TI in misura pari al 100% fino alla vendita della casa di GIUGNO 1
proprietà di entrambi e successivamente nella misura del 50% cadauno fino al 2027. A partire LUUHO dall 2027, sarà la signora BE a percepire i benefici previsti per legge nella misura del 100%.
Il Sig. TI, si impegna a corrispondere la somma di € 1.500,00 a favore della signora,
cosicché la stessa possa effettuare i pagamenti più urgenti ritenuti opportuni. Il sig. TI,
inoltre, si impegna a saldare il debito di € 3.000,00 ancora in essere con la scuola privata delle figlie.
Il Sig. TI si impegna a pagare sei mensilità arretrate della locazione dell'immobile locato in
Lecce, via Catalano n.9, oltre a saldare le spese legali e le altre utenze relative al periodo in cui entrambi i signori erano cointestatari del contratto di locazione e comunque fino al mese di marzo 2024 compreso.
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
I coniugi, anche con riguardo alle figlie CA e VR, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, tenuto conto delle precisazioni rese all'udienza di comparizione del 14.10.2024 (nel corso della quale le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno specificato le rispettive posizioni economico-reddituali e hanno concordemente precisato, inoltre: di essere separati di fatto da marzo 2023, che il contributo mensile per le figlie deve intendersi di euro
300,00 per ciascuna, che il calendario concordato viene già applicato, senza criticità, con la seguente precisazione, “il lunedì e il mercoledì un genitore accompagna le figlie a scuola e l'altro le prende, il sabato vengono prese dalla casa in cui si trovano dal genitore con cui dovranno stare, intorno alle 13,30") non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo. Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
Parte 1 edefinitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
,
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1
[...], che hanno contratto matrimonio il 24.6.2016 in Santo Stefano di Sessanio (AQ), trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5 Parte II Serie C anno 2016, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11.11.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
-- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2861 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
C.F. 1 , rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Parte 1 (c.f.:
Caprioli, come da mandato in atti;
E
rappresentato e difeso dagli (c.f.: C.F. 2 Controparte 1
avv.ti Paolo Madaro e Paola Viano, come da mandato in atti;
-RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 14 ottobre 2024, le parti hanno precisato, come riportato in verbale, le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.6.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 24.6.2016 in Santo Stefano di Sessanio (AQ); che dalla loro unione erano nate due figlie e, cioè, Per 1 il 17.11.2014 e Per 2 il 23.10.2016; che l'ultima residenza comune dei coniugi era stata stabilita in Chieti, in un'abitazione di proprietà comune di entrambi i coniugi;
che la situazione lavorativa ed economico- patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
che, a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, il rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in atti: I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, impegnandosi sin da ora a comunicare e a dialogare tra loro nell'unico e preminente interesse delle figlie CA e VR;
La casa di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Chieti, è stata messa in vendita e fino al momento della vendita della casa famigliare il signor TI si impegna a pagare il rateo mensile del mutuo, utilizzando il ricavato del canone di locazione (attualmente pari a € 330.00 mensili) e pagando la differenza tra il ricavato dalla locazione dell'immobile e il rateo mensile di mutuo
(che attualmente è pari a € 327.80); i signori continueranno invece a pagare al 50% le spese condominiali fino al momento di detta vendita. L'introito che dovesse pervenire dalla vendita dell'immobile suddetto verrà suddivisa in parti uguali.
| I coniugi si sono trasferiti insieme nell'immobile sito in Lecce, alla via Catalano n. 9 sin dal
2017; successivamente il Sig. TI si è trasferito in Lecce, via Attilio Biasco n.33/E, mentre la signora è rimasta a vivere nell'immobile sito alla via Catalano n. 9 con un nuovo contratto di locazione intestato a sé (e non più cointestato con il marito), a partire dal 1° maggio 2024.
Le figlie CA e VR vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocate presso la madre.
Le bambine frequentano rispettivamente: CA, la quarta elementare presso la Scuola Statale
Primaria secondo Circolo De Amicis - plesso San Domenico Savio in Lecce. La bambina esce da scuola alle ore 14 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì; alle ore 13,30 il giovedì e venerdì.
La sorella VR frequenta la seconda elementare presso la scuola Oxford Group a Lecce con uscita alle ore 16,20 ogni giorno. Entrambe le bambine frequentano il corso di nuoto due volte alla settimana e VR frequenta anche il corso di pallavolo due volte alla settimana.
Le bambine non dovranno subire alterazioni rispetto alle loro abitudini di vita se non previamente concordate, per iscritto, fra i genitori.
I signori potranno assumere le decisioni riguardo l'ordinaria amministrazione in completa autonomia, mentre dovranno prendere le decisioni più importanti per le figlie in accordo e chiedendo il consenso espresso all'altro genitore. In caso di disaccordo ciascuno dei genitori potrà rivolgersi ai servizi a ciò preposti.
I genitori, stante il fatto che vivono nella medesima città, si occupano delle figlie in modo paritario proprio per poter contemperare le esigenze lavorative di entrambi essendo titolari di attività in proprio. Una settimana il padre tiene le figlie il lunedì e il martedì, la madre il mercoledì, il giovedì e il venerdì, il padre il sabato e la domenica. La settimana successiva la madre tiene le figlie il lunedì e martedì, il padre il mercoledì, giovedì e venerdì, la madre il sabato e domenica. Nei pomeriggi in cui le bambine trascorrono il tempo a casa del papà sono accudite dalla babysitter assunta dal padre. L'eventuale sostituzione della babysitter verrà comunque comunicata alla signora BE, alla quale sarà in ogni caso fornito il recapito telefonico della babysitter.
Quando le bambine trascorrono il tempo con la signora BE, possono essere accudite anche dal nonno materno.
Quando le bambine sono da un genitore, l'altro potrà contattarle al loro numero personale.
I signori dovranno sempre comunicarsi reciprocamente quando le bambine non sono presso l'abitazione o la sede lavorativa del genitore presso il quale dovrebbero trovarsi, se quest'ultimo non è con le figlie.
Le figlie CA e VR trascorreranno le festività natalizie dal 24 al 30 dicembre e dal 31
dicembre al 6 gennaio alternando ogni anno con un genitore e l'altro, e, inoltre, trascorreranno ogni ricorrenza o altra festività o ponte alternandosi, salvo diversi accordi che di volta in volta assumeranno i genitori;
i ricorrenti si comunicheranno, reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di vacanza, fino a 15 - 20 giorni, che intenderanno trascorrere con le figlie nonché il luogo dove intendono recarsi;
Al fine di precisare meglio gli impegni e le attività delle figlie si allega il piano genitoriale
(Doc. 10);
Il Sig. TI, visto il recente avvio della ditta di BE Rita che produce introiti non sempre sufficienti a coprire le spese dell'attività stessa, corrisponderà alla Sig.ra BE, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 600,00, da corrispondere entro il giorno 5
di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Il sig. TI provvederà al pagamento nella misura del 90% delle spese straordinarie e, tra queste, quelle mediche, scolastiche ed extra-scolastiche che di volta in volta necessiteranno alle figlie o che scaturiranno a seguito di accordi, secondo le modalità stabilite dal Protocollo di
Intesa e il 10% sarà a carico della Sig.ra BE, fino al mese di giugno 2027, concordando comunque sempre, per iscritto, le spese da affrontare e la loro opportunità.
Una volta accordate, la signora AB potrà ricevere in anticipo le somme necessarie ad effettuare le spese straordinarie per le figlie.
|Da luglio 2027, fermo restando il mantenimento corrisposto dal signor TI, entrambi i coniugi contribuiranno al pagamento nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche, extra-
scolastiche che di volta in volta necessiteranno alle figlie o che scaturiranno a seguito di accordi,
secondo le modalità stabilite dal Protocollo di Intesa. I coniugi dichiarano che l'assegno unico (o qualsiasi altra misura a favore della famiglia e/o delle figlie) verrà percepito dal signor TI in misura pari al 100% fino alla vendita della casa di GIUGNO 1
proprietà di entrambi e successivamente nella misura del 50% cadauno fino al 2027. A partire LUUHO dall 2027, sarà la signora BE a percepire i benefici previsti per legge nella misura del 100%.
Il Sig. TI, si impegna a corrispondere la somma di € 1.500,00 a favore della signora,
cosicché la stessa possa effettuare i pagamenti più urgenti ritenuti opportuni. Il sig. TI,
inoltre, si impegna a saldare il debito di € 3.000,00 ancora in essere con la scuola privata delle figlie.
Il Sig. TI si impegna a pagare sei mensilità arretrate della locazione dell'immobile locato in
Lecce, via Catalano n.9, oltre a saldare le spese legali e le altre utenze relative al periodo in cui entrambi i signori erano cointestatari del contratto di locazione e comunque fino al mese di marzo 2024 compreso.
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
I coniugi, anche con riguardo alle figlie CA e VR, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, tenuto conto delle precisazioni rese all'udienza di comparizione del 14.10.2024 (nel corso della quale le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno specificato le rispettive posizioni economico-reddituali e hanno concordemente precisato, inoltre: di essere separati di fatto da marzo 2023, che il contributo mensile per le figlie deve intendersi di euro
300,00 per ciascuna, che il calendario concordato viene già applicato, senza criticità, con la seguente precisazione, “il lunedì e il mercoledì un genitore accompagna le figlie a scuola e l'altro le prende, il sabato vengono prese dalla casa in cui si trovano dal genitore con cui dovranno stare, intorno alle 13,30") non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo. Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
Parte 1 edefinitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
,
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1
[...], che hanno contratto matrimonio il 24.6.2016 in Santo Stefano di Sessanio (AQ), trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5 Parte II Serie C anno 2016, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11.11.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore