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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°773 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Sebastiano Romano, presso Parte_1 mo, Piazza Amendola n. 12, è elettivamente domiciliata
appellante CONTRO
a Palermo, in persona del Console pro tempore, Controparte_1
IN PO, presso il cui studio sito in Partinico, Via V. E. Orlando n. 52, è elettivamente domiciliato appellato/appellante incidentale All'udienza di discussione del 6 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 05.04.2017, – premesso di essere Parte_1 dipendente del a Palermo a far data dal 13.05.2011 Controparte_1 (dapprima con tre mesi e, successivamente, a tempo indeterminato) con inquadramento nella categoria C1 del C.C.N.L. di settore – adiva il Tribunale G.L. di Palermo, deducendo di aver svolto, sin dall'assunzione, mansioni di fatto superiori rispetto alla qualifica formalmente attribuitale;
chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio “diritto fin dalla sua assunzione all'inquadramento nel liv. A1 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ambasciate o dei o, subordinatamente, nel livello e/o inquadramenti Parte_2 immediatamente successivi”, nonché na del convenuto al pagamento della CP_1 complessiva somma di €88.368,23 a titolo di differenze retributive, 14^ mensilità, indennità di funzione, premio rendimento, buoni pasto, scatti di anzianità “e quant'altro dovutole per le ragioni di cui in narrativa”. Il Consolato Generale della a Palermo si costituiva con memoria depositata in CP_1 data 08.01.2018, contestando la fondatezza del ricorso e, in ogni caso, eccependo la prescrizione dei crediti eventualmente maturati anteriormente al 10.02.2012. Il Giudice adito, istruita la causa a mezzo di prove testimoniali e di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.644/2023, pubblicata il 24.02.2023, accoglieva parzialmente il ricorso. Riteneva che, ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti delle e dei il CP_2 Parte_2 corretto livello di inquadramento della fosse nell'Area B, al livello B1, Pt_1 comprendente il profilo professionale di a di Funzionari, Addetti e Agenti Diplomatici.
Pag.1 Disattesa, dunque, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Consolato resistente, condannava il Generale della a Palermo ad assegnare in via definitiva CP_1 CP_1 ad mansioni di I del CCNL dipendenti ambasciate e al Parte_3 pagamento delle differenze retributive dovute, in base al corretto inquadramento superiore, nella misura di €58.901,44; escludeva, tuttavia, il diritto alla percezione delle altre voci retributive richieste. Avverso tale decisione ha proposto appello, con ricorso Parte_1 depositato il 25.07.2023, lamentando l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove non ha ricondotto le mansioni dalla stessa svolte nella superiore Area A, livello A2, sotto il profilo di interprete/traduttrice, e per non aver riconosciuto la corresponsione del premio di rendimento e dei buoni pasto. Si è costituito in giudizio il a Palermo, con memoria Controparte_1 depositata in cancelleria in ravame e spiegando, al contempo, appello incidentale. Il rileva, in via preliminare, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice CP_1 italiano e, quanto al merito, lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione delle mansioni e dell'inquadramento individuato, nonché nella quantificazione delle somme dovute, riproponendo, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure. Dato atto della mancata notifica dell'appello incidentale (cfr. verbale ud. 29.5.2025), infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione e concesso termine per il deposito di note difensive, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Deve, anzitutto, dichiararsi improcedibile l'appello incidentale spiegato dal
, in quanto lo stesso non risulta essere stato notificato alla controparte (per CP_1 resto, ammesso dal difensore della parte all'udienza del 29.5.2025). Tale circostanza, tuttavia, non osta all'esame, in questa sede, del (pure) dedotto difetto di giurisdizione del giudice italiano. Al riguardo, si osserva quanto segue. Anzitutto, occorre richiamare il combinato disposto di cui al primo periodo dell'art. 11 e al primo e secondo comma dell'art.4 della L. n.218/1995 (Legge che ha abrogato le norme in materia di giurisdizione estera contenute nel c.p.c. e ne ha sostituito la relativa disciplina), secondo cui (art.11) “Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana” e (art. 4 primo comma) “Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo” e (art. 4 secondo comma) “la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili”. Nel caso che occupa, il è comparso nel giudizio di prime cure senza CP_1 eccepire il difetto di giurisdizi mo atto difensivo utile. Cionondimeno, il secondo periodo dell'art. 11 della citata Legge n.218/1995 sancisce che il difetto di giurisdizione “è rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5” (ossia, la proposizione di azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero) “ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale”. Non ricorrendo, nel caso di specie, le prime due ipotesi previste dalla norma (la contumacia del convenuto e la proposizione di azioni reali aventi ad oggetto beni
Pag.2 immobili situati all'estero), resta da valutare la sussistenza di una norma internazionale che escluda la giurisdizione italiana in casi del tipo di quello che occupa (ossia, la domanda di qualifica superiore con conseguente pretesa, per effetto di tale inquadramento, di un più favorevole trattamento economico). Sul punto, il , nel sollecitare, comunque, questa Corte all'esercizio di tale CP_1 potere officioso, rinviene, quale norma internazionale idonea ad escludere la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, l'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati, adottata a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata in Italia con Legge n.5/2013. La norma invocata, nel sottrarre le controversie di lavoro all'operatività del principio di immunità, dispone, al suo primo paragrafo, che “Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato” e, al contempo, al secondo paragrafo chiarisce che: “Il paragrafo 1 non si applica se: a) l'impiegato è stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio del potere pubblico;
b) l'impiegato è: i) un agente diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;
ii) un funzionario consolare ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
iii) un membro del personale diplomatico di una missione permanente presso un'organizzazione internazionale, o di una missione speciale, oppure è assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale;
iv) una persona diversa che beneficia dell'immunità diplomatica;
c) l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato;
d) l'azione ha per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e se, secondo il parere del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza;
e) l'impiegato è cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione è avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro;
f) l'impiegato e lo Stato datore di lavoro hanno convenuto diversamente per scritto, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico che conferiscono ai tribunali dello Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione”. Vengono così enucleati, in quest'ultimo paragrafo, i casi nei quali - sebbene la controversia verta su rapporti di lavoro e in quanto tale, sulla scorta del primo comma, sia di regola sottratta alla regola di immunità giurisdizionale dello Stato-datore (nel caso di specie, lo Stato tunisino) - questa ricada nuovamente nel campo di operatività del principio di immunità, escludendo la giurisdizione dello Stato nel cui territorio il rapporto lavorativo trova esecuzione (nel caso di specie, lo Stato italiano) Dalla piana lettura della norma ora in esame, tuttavia, non sembra che la fattispecie che occupa possa rientrare in alcuno dei punti di cui all'elenco contenuto nel secondo paragrafo, talchè la stessa non può sorreggere l'eccepita esclusione della giurisdizione italiana. Ciononostante, si osserva, il diritto internazionale, affermando il cd. principio di immunità (par in parem non habet jurisdictionem), impone a tutti gli Stati di astenersi
Pag.3 dall'esercizio della propria giurisdizione nei confronti degli altri Stati, in ragione dell'assenza di qualsiasi gerarchia tra Stati sovrani. Tale obbligo, che trova le sue radici in una fonte del diritto consuetudinaria ed è connaturato alla struttura paritaria della comunità internazionale, inizialmente inteso in termini assoluti (c.d. immunità diffusa), è stato nel tempo rivisitato e ricondotto nell'alveo della c.d. immunità ristretta (o relativa) in base alla quale l'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione è limitata ai soli atti iure imperii (compiuti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni pubbliche), mentre non si estende agli atti iure gestionis (compiuti dagli Stati in regime di diritto privato). Il principio di immunità, dunque, è (pure) espressione di una norma consuetudinaria generalmente riconosciuta, che trova il suo fondamento, prima ancora che nel diritto convenzionale, in un inveterato diritto internazionale consuetudinario, al quale l'ordinamento italiano si conforma automaticamente in forza del precetto costituzionale di cui all'art. 10 Cost. (“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”). Sicché, “la norma consuetudinaria di diritto internazionale, generalmente riconosciuta, sull'immunità giurisdizionale degli stati esteri …. riguarda solo i rapporti che rimangono del tutto estranei all'ordinamento interno, o perché quegli Stati o enti agiscono in altri Paesi come soggetti di diritto internazionale, o perché agiscono come titolari di una potestà d'imperio nell'ordinamento di cui sono portatori …. se, invece, lo Stato o L'ente Pubblico straniero agisce indipendentemente dal suo potere sovrano, ponendosi alla stregua di un privato cittadino, nei suoi confronti la giurisdizione dello stato ospitante non può essere esclusa, giacché esso svolge la sua attività come soggetto dell'ordinamento dello Stato del foro …. e non sussistono, in tali circostanze, quelle ragioni per cui lo Stato del foro debba astenersi – come invece nel caso dello svolgimento di attività di tipo pubblicistico - non solo da ogni loro valutazione data dalle norme giuridiche, ma anche da ogni valutazione concreta derivante da atti giurisdizionali” (principio generale affermato, sebbene su diversa fattispecie, da Cass. Sez. Un., Sentenza n. 919/1996). Orbene, proprio nell'ambito delle controversie relative a rapporti di lavoro, la giurisprudenza della Suprema Corte, al fine di contemperare l'esigenza di assicurare il riconoscimento delle prerogative proprie di uno Stato estero e la tutela dei diritti dei lavoratori, ha avuto occasione di evidenziare (proprio in applicazione delle regola consuetudinaria di generale applicazione recepita in forza dell'art. 10 Cost.) che
“l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi ad oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse dai dipendenti con compiti strettamente inerenti alle funzioni predette, ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle stesse funzioni (cfr., e pluribus, Cass., Sez. Un., 3 agosto n. 2000 n. 531, in motivazione;
Cass., Sez. Un., 15 maggio 1989 n. 2329). In altri termini, al fine dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice nazionale è richiesto che l'esame e l'indagine sulla fondatezza della domanda dei lavoratori non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale lo Stato estero operi per perseguire anche in via indiretta le proprie finalità istituzionali), espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale "par in parem non habet jurisdictionem”, sicché “sul presupposto che venga ad incidere sui poteri organizzativi dello Stato estero, è stata esclusa dalla giurisdizione del giudice nazionale la domanda di qualifica superiore contestualmente intesa ad ottenere un più favorevole trattamento economico, comportando detta domanda valutazioni e apprezzamenti strettamente inerenti - segnatamente quando si tratti di mansioni fiduciarie - ai poteri di autorganizzazione dell'ente straniero” (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 4882 del 27/02/2017; cfr. anche Cass. Sez. Un.,
Pag.4 n.17088/2003, Cass. S.U. n.13711/2004, Cass. S.U. n.1981/2012, Cass. S.U. 18801/2022, Cass. S.U. n.8768/1997). In siffatto contesto i giudici di legittimità hanno evidenziato che “con riguardo al rapporto di lavoro subordinato fra il cittadino italiano ed uno stato estero, la giurisdizione del giudice italiano va riconosciuta, oltre che nel caso di prestazioni meramente manuali ed accessorie rispetto alle attività pubblicistiche dell'ente sovrano, anche nel caso di mansioni correlate con tali attività, e quindi caratterizzate da inserimento del dipendente nell'organizzazione dell'ente medesimo, purché ricorra, in quest'ultima ipotesi, il requisito dell'inerenza della controversia ad aspetti soltanto patrimoniali, detta giurisdizione, pertanto, deve essere negata, in forza dell'immunità giurisdizionale di cui gode il datore di lavoro, ove si tratti di mansioni fiduciarie d'impiegato nell'ambito di quell'organizzazione (nella specie, prestazioni di addetto ad ufficio-stampa di ambasciata), ed il lavoratore chieda una pronuncia la quale ancorché afferente ad aspetti patrimoniali comunque incida sui poteri sovrani dello Stato straniero, o comunque esiga apprezzamenti ed indagini sull'esercizio di tali poteri (come quando reclami una qualifica superiore, ovvero una più consistente retribuzione, in relazione alla natura dei compiti espletati” (Cass. S.U. n.145/1990). Sulla scorta dei superiori principi ne deriva che, nel caso in cui il dipendente di un'autorità estera che operi in territorio italiano chieda al giudice interno una pronuncia che comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sui poteri sovrani di autorganizzazione dello Stato-datore estero (come nell'ipotesi di domanda di qualifica superiore per l'espletamento di mansioni di natura fiduciaria, contestualmente intesa ad ottenere un più favorevole trattamento economico), trova applicazione la norma internazionale consuetudinaria dell'immunità, racchiusa nell'espressione par in parem non habet jurisdictionem. Ed è proprio il caso che ricorre nella vicenda che occupa, in quanto la nel Pt_1 corpo del ricorso introduttivo del giudizio, ha sostenuto (al fine di sorregger nda di superiore inquadramento) che le proprie mansioni erano sempre state di “alta responsabilità”, svolgendo “compiti di assistente del e sua segretaria personale”, Pt_4 occupandosi “dell'agenda del dell'accoglienza degli “ospiti delle delegazioni straniere, Pt_4 nonché della redazione e della ne dei discorsi del ”, oltre che “della analisi della Pt_4 rassegna stampa e della individuazione e traduzione di articoli o commenti di interesse per lo stato tunisino” curandone “anche la traduzione e quindi la trasmissione agli uffici centrali (Ambasciata e Ministero degli Esteri in )”; ha aggiunto che predispone “Le comunicazioni destinate alle CP_1 autorità italiane concerne izi di cancelleria, sociale, stato civile, cooperazione transfrontaliera e contabilità” svolgendo anche “compiti di interprete per motivi istituzionali”. Tale prospettazione, si osserva, è stata decisamente contestata dal nella CP_1 memoria depositata in prime cure (cfr. doc. in atti). Per come è, dunque, evidente – tenuto anche conto che già in base al contratto di assunzione (cfr. art. 2 – doc. n.2 e n.3) la lavoratrice era tenuta all'osservanza del segreto professionale e all'obbligo di astensione da qualsiasi attività incompatibile con il carattere diplomatico del posto – che una eventuale indagine del giudice italiano circa le mansioni (per come rivendicate) effettivamente svolte dalla (formalmente inquadrata nel Pt_1 livello C1 – addetto alla segreteria – cfr. doc. Unilav fascicolo di parte) si risolverebbe (inevitabilmente) in un sindacato e in una interferenza “sui poteri sovrani dello Stato straniero,
o comunque” esigerebbe “apprezzamenti ed indagini sull'esercizio di tali poteri” e/o sui poteri “di autorganizzazione dell'ente straniero”, venendo in rilievo (sia per il livello B che A) una posizione caratterizzata da mansioni non generiche, di particolare delicatezza e di natura fiduciaria, in quanto inerenti allo scopo pubblicistico dello Stato/Ente estero e soggette ad obbligo di riservatezza. In altri termini, per come affermato dalla Suprema Corte “si ha dipendenza, non soltanto logica (di conoscenza) ma, segnatamente, giuridica (di giudicato), degli aspetti patrimoniali dal rapporto
Pag.5 coperto da immunità allorchè, in controversia d'impiego di personale che ha o ha avuto interferenza nell'organizzazione pubblicistica dello Stato estero, l'attore chieda al giudice interno, nei confronti di quell'ente sovrano esterno, di pronunciarsi sull'attività di auto - organizzazione del convenuto (per esempio, quando deduca, come nella specie, che la mansioni espletate gli davano diritto a migliore collocazione nella gerarchia burocratica estera). Ciò si verifica, vale precisare, anche quando il petitum comporti semplicemente indagine, e non dettato, su attività interne e sovrane dello Stato estero, quali quelle connesse con l'ambito delle mansioni spiegate. Anche in questo caso, infatti, l'indicata implicazione conoscitiva e inquisitiva del giudicare comporterebbe di per sé sola intromissione del potere giudiziario dello Stato giudice nella sfera sovrana di quello straniero (per esempio, attraverso ammissione, assunzione e valutazione di prova dei compiti affidati dall'attore alla dipendenza dello Stato estero)” (così, in motivazione, Cass. Sez. U., Sentenza n. 145 del 16/01/1990). Né, si osserva, a diversa conclusione può pervenirsi sulla scorta della circostanza – evidenziata dalla difesa dell' all'odierna udienza di discussione - che nel C.C.N.L. Pt_1 dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia (cfr. doc. F del fascicolo di parte dell'appellante), valido per il triennio 2020-2022, sia contenuta, in premessa, la previsione per cui “In applicazione del principio della c.d. “immunità ristretta o relativa”, riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario e recepito dalla giurisprudenza di legittimità interna con riferimento alle controversie aventi natura patrimoniale portate in giudizio da un lavoratore dipendente di uno Stato estero sulla base dei diritti derivanti dall'applicazione della presente “Disciplina”, la giurisdizione spetta al giudice italiano”. In primo luogo, in quanto tale premessa - non presente nei precedenti C.C.N.L. di settore versati in atti - è contenuta in un contratto collettivo non applicabile al caso di specie poiché avente un'efficacia successiva rispetto al periodo oggetto di causa (ricompreso tra il 13.05.2011 e il 05.04.2017, data, quest'ultima, di presentazione del ricorso di primo grado e fino alla quale sono stati svolti gli accertamenti del primo giudice). In secondo luogo, perché, tale previsione pattizia - contrariamente a quanto sembra voler sostenere parte appellante – lungi da smentirlo, conferma l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato (e qui condiviso) sulla giurisdizione: l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo solo ad aspetti patrimoniali, sia inidonea ad incidere o interferire sulle funzioni istituzionali degli enti convenuti;
ipotesi, questa, che, tuttavia, per le ragioni già sopra ampiamente esposte, non ricorre nel caso che occupa. Deve, quindi, concludersi che nella fattispecie in esame è la stessa norma consuetudinaria internazionale del par in parem non habet jurisdictionem che - col suo carattere connotato dalla diuturnitas e dalla opinio iuris ac necessitatis - si configura quale fonte autonoma di produzione del diritto, come tale, regolatrice del caso concreto;
ciò in considerazione della maggior pregnanza della stessa rispetto alle norme convenzionali, atteso che le norme consuetudinarie internazionali (che compongono il diritto internazionale generale) vincolano tutti gli Stati indipendentemente dalla loro partecipazione al processo formativo, differentemente dalle norme convenzionali (che compongono il diritto internazionale particolare) che, invece, assumono valenza solo nei rapporti tra i soggetti aderenti. Talchè, deve ritenersi consentito a questa Corte, ai sensi del secondo periodo dell'art.11 della L. 218/1995, il rilievo d'ufficio e nel contraddittorio delle parti, del difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in favore di quella tunisina.
Pag.6 Consegue, la nullità della sentenza di prime cure per difetto di giurisdizione del giudice italiano a decidere la controversia.
3) Le ragioni della decisione, rendono conforme a giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.644/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, così provvede;
- dichiara nulla la predetta sentenza per difetto di giurisdizione del giudice italiano.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado. Palermo, 6 novembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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