Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è Riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ovvero se non siano sorrette da una motivazione coerente, logica e completa (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, con riferimento al contratto collettivo ed al verbale di accordo del 23 gennaio 1991 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aveva respinto la domanda del lavoratore di corresponsione di un compenso per il lavoro domenicale e per la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di attività, ritenendo che il diritto del lavoratore ad essere retribuito per la particolare penosità del lavoro domenicale era adeguatamente compensato dal cosidetto soprassoldo per il lavoro prestato la domenica, nonché dalle indennità di reperibilità, di chiamata e di turnazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO US, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Savoca del foro di Catania come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi 16, presso lo studio dell'Avv. IU Consolo, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso rilasciato dal dirigente Avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio Castellini di Roma 23.2.1999 rep. n. 5 6911;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 1558/99 del Tribunale del Lavoro di Catania del 30.3.1999/17.5.1999 nella causa iscritta al n. 962 del R.G. anno 1993.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de 6.12.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. G. Ruggieri per le Ferrovie dello Stato;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 7.2.1991, IU AR, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, conveniva dinanzi al Pretore Giudice del Lavoro di Acireale tale Ente per sentirlo condannare al pagamento di un indennizzo per prestazioni lavorative effettuate nelle giornate sesta e settima o, in via subordinata, nella sola settima giornata consecutiva, dedicate al riposo compensativo, oltre accessori.
All'esito l'adito Pretore con sentenza non definitiva del 27.2.1992 accoglieva la domanda nell'an debeatur, disponendo, con separata ordinanza per la determinazione del quantum debeatur. Proposto appello da parte della S.p.A. Ferrovie dello Stato, subentrata all'Ente Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Catania con sentenza n. 1558 del 17.5.1999, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda del AR.
Il giudice di appello, interpretando la normativa contrattuale, ravvisava la presenza di adeguate forme di indennizzo del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, che erano sufficienti a compensare la penosità del lavoro dominicale e la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di attività: tali erano il c.d. sopassoldo per il lavoro prestato nella giornata di domenica e gli speciali emolumenti per reperibilità e per chiamata, nonché l'indennità per turnazione.
Contro la sentenza di appello ricorre per Cassazione il AR con unico motivo.
La S.p.A. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la resistente deduce inammissibilità del ricorso per mancanza del carattere di specialità della relativa procura contenuta a margine del primo foglio.
L'eccezione non è fondata e va disattesa.
Questa Corte, con indirizzo consolidato (da ultimo sentenza n. 11779 del 2002), che si ritiene di condividere, ha affermato che la procura al difensore, apposta a margine o in calce al ricorso per Cassazione, deve considerarsi conferita, salva diversa volontà, per il giudizio di Cassazione, in quanto costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce esprime necessariamente il suo riferimento ad esso e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia riferimento anche alla fase esecutiva, non attinente al momento processuale indicato, trattandosi di mera espressione sovrabbondante e superflua.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata appare viziata nella motivazione sotto il profilo del rigore logico e giuridico, in quanto assume la specifica riferibilità di alcuni elementi ivi menzionati alla prestazione del lavoro dominicale.
In particolare il AR rileva che la disciplina richiamata nella sentenza di appello non appare idonea a soddisfare il diritto, pur riconosciuto in via di principio, a percepire un compenso aggiuntivo per la particolare penosità del lavoro dominicale;
aggiunge che non vi è alcun riferimento normativo specifico che convogli la percezione del presunto "soprassoldo" alla prestazione del lavoro dominicale.
Lo stesso ricorrente contesta la riferibilità, come operata dal Tribunale, al lavoro dominicale degli istituti della indennità per reperibilità e per chiamata, nonché l'indennità per turnazione, configurandosi le prime due indennità quale corrispettivo per la pronta disponibilità al servizio di emergenza da parte del lavoratore e la terza essendo correlata alle esigenze aziendali a scapito della regolarità dei cicli psico- biologici del lavoratore. Le censure così articolate non sono fondate.
Al riguardo si osserva che il Tribunale, nell'interpretare il contratto collettivo e il successivo verbale di accordo del 23.1.1991, ha fatto corretta applicazione delle regole ermeneutiche e con congrua motivazione ha ravvisato la presenza di adeguate forme di indennizzo del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, con. spostamento del riposo ad altro giorno, atteso che i compensi riconosciuti dalla richiamata normativa contrattuale ai turnisti erano sufficienti a compensare, nel loro insieme e nella loro complessiva entità, la penosità del lavoro prestato di domenica e la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di attività. In questo modo è stato riconosciuto il diritto del dipendente turnista di ricevere una prestazione indennitaria satisfattiva sia della penosità del lavoro dominicale sia dell'usura psico- fisica derivante dal lavoro prestato nel settimo giorno.
Peraltro va rilevato che l'accertamento in fatto, in cui si è concretizzata l'operazione di ricerca e di individuazione della volontà negoziale, non può costituire oggetto di censure da parte del ricorrente, potendo queste avere ingresso in sede di legittimità solo se si riferiscano ad una motivazione inadeguata ed incoerente (tale cioè da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione) ovvero riguardino una patente violazione delle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ., non essendo sufficiente invece una semplice critica della decisione sfavorevole attraverso la contrapposizione di una interpretazione diversa da quella nella stessa seguita.
In definitiva è stato ribadito che, ove risultino pattuite per il personale delle Ferrovie dello stato, - a livello nazionale, locale, aziendale - condizioni di favore inerenti ai soli lavoratori che, per effetti dei turni di servizio, prestano la loro opera nelle giornate di domenica, si deve presumere che i vantaggi (di qualsiasi natura) loro attributi siano causalmente collegati, per volontà quantomeno implicita dei contraenti, alla gravosita del lavoro dominicale, che differenzia sotto il profilo qualitativo tale prestazione rispetto a quelle ordinariamente svolte negli altri giorni della settimana e, conseguentemente, giustifica la previsione, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento globale differenziato in considerazione del particolare sacrificio loro richiesto.
In tal senso e con indagine di fatto, congruamente motivata, e perciò non censurabile in questa sede, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente ha percepito il c.d. soprassoldo per il lavoro prestato nella giornata di domenica, come pure ha percepito gli speciali emolumenti per reperibilità e per chiamata, in aggiunta all'ordinaria retribuzione e al premio industriale. Lo stesso Tribunale ha, poi, precisato che i turni di lavoro venivano conformati in modo tale che, di regola, il lavoratore godeva di due giorni di riposo settimanale (e solo per una volta al mese era richiesto di prestare servizio per sette giorni consecutivi).
In questo quadro organizzativo l'espletamento del lavoro dominicale era conseguenza diretta e necessaria della turnazione, sicché correttamente il giudice di appello ha da ciò dedotto che l'indennità di turno, contrariamente all'assunto del ricorrente, fosse sicuramente riferibile alla prestazione dominicale. Alla luce delle precedenti considerazioni si ribadisce che le motivazioni del Tribunale sono congrue e coerenti, avendo ritenuto, in conformità a costante indirizzo di questa Corte, che i richiamati compensi costituiscono nel loro insieme un trattamento differenziato idoneo a compensare la maggiore penosità della prestazione del lavoro che richiede particolare sacrificio, come quello dominicale nel caso di specie.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003