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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4017/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Annamaria Marini, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso CP_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Murgia, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza e conclusione disattesa:
1. previa revoca del decreto ingiuntivo impugnato, accertare l'infondatezza e l'erroneità del credito di Euro 187.471,27, portato nel provvedimento opposto e dichiarare la nullità della pretesa come avanzata dall' ; CP_1
2. accertare e determinare l'ammontare del credito reale effettivamente dovuto dall'opponente nei confronti dell'opposta, sulla base dei pagamenti effettuati e della documentazione prodotta, nella misura di Euro 100.030,48 o in quella somma, maggiore o minore, da accertarsi in causa;
1 N.R.G. 4017/2024
3. con vittoria di spese e compensi, con accessori di legge.
Con invito rivolto al creditore opposto a proporre il procedimento di mediazione come per legge.
Contestuale istanza di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione concessa a norma dell'art.
642 cpc”.
Nell'interesse di parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito respingere l'istanza di sospensione/revoca proposta dalla società opponente confermando la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nella misura di € 158.995,72, oltre interessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata, la ha convenuto in giudizio la Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 558/2024, depositato il 10 maggio 2024 e CP_1 notificato il 15 maggio 2024, per il pagamento della somma di Euro 187.471,27, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 2.242,00 per compensi professionali, ed Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge, a titolo di crediti per canoni annuali relativi alla concessione di impianti pubblicitari collocati lungo le strade statali della Sardegna, come da fatture n. 24008094/2018 emessa il 25 ottobre 2018, n. 24006215/2019 emessa il 15 ottobre 2019,
n. 24006887/2019 emessa il 15 ottobre 2019, n. 24006791/2020 emessa il 7 dicembre 2020, n.
24007424/2020 emessa il 7 dicembre 2020 e n. 24008938/2021 emessa il 30 novembre 2021, contestando l'avvenuto pagamento del credito per l'ammontare di Euro 117.317,18, non contabilizzati dalla controparte, ed ammettendo l'esistenza di un credito residuo in capo all'opposta pari ad Euro 100.030,48, del quale offriva il pagamento a saldo e stralcio immediato o con un piano di rientro, oltre a domandare, pertanto, la declaratoria di sospensione della provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., nonché la revoca del decreto monitorio.
Si è costituita in giudizio riconoscendo l'avvenuto parziale pagamento del credito CP_1 ingiunto, residuando, tuttavia, un credito pari ad Euro 158.995,72, contestando il fondamento dei motivi alla base dell'opposizione e concludendo per il rigetto della stessa e la conferma del decreto monitorio.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
Con memoria congiunta del 12 dicembre 2024 e all'udienza del 21 ottobre 2025, le parti hanno concordemente chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza provvedere sulle spese del giudizio.
All'udienza del 6 novembre 2025 le parti hanno discusso la causa oralmente, richiamandosi al contenuto e alle conclusioni assunte nella memoria congiunta del 12 dicembre 2024, ed il giudice ha
2 N.R.G. 4017/2024
riservato il deposito della sentenza nei trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Nel corso del processo, infatti, le parti hanno concluso congiuntamente affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto del venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, anche in ordine alla regolamentazione delle spese. Ciò, invero, dimostra la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una decisione di merito, la quale non può che determinare una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, cui consegue l'automatica perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, anche in ordine alle spese di giudizio, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Così deciso in Cagliari, il 6 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Oana Andreea Mecles
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Oana Andreea Mecles, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Annamaria Marini, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso CP_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Murgia, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza e conclusione disattesa:
1. previa revoca del decreto ingiuntivo impugnato, accertare l'infondatezza e l'erroneità del credito di Euro 187.471,27, portato nel provvedimento opposto e dichiarare la nullità della pretesa come avanzata dall' ; CP_1
2. accertare e determinare l'ammontare del credito reale effettivamente dovuto dall'opponente nei confronti dell'opposta, sulla base dei pagamenti effettuati e della documentazione prodotta, nella misura di Euro 100.030,48 o in quella somma, maggiore o minore, da accertarsi in causa;
1 N.R.G. 4017/2024
3. con vittoria di spese e compensi, con accessori di legge.
Con invito rivolto al creditore opposto a proporre il procedimento di mediazione come per legge.
Contestuale istanza di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione concessa a norma dell'art.
642 cpc”.
Nell'interesse di parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito respingere l'istanza di sospensione/revoca proposta dalla società opponente confermando la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nella misura di € 158.995,72, oltre interessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata, la ha convenuto in giudizio la Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 558/2024, depositato il 10 maggio 2024 e CP_1 notificato il 15 maggio 2024, per il pagamento della somma di Euro 187.471,27, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 2.242,00 per compensi professionali, ed Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge, a titolo di crediti per canoni annuali relativi alla concessione di impianti pubblicitari collocati lungo le strade statali della Sardegna, come da fatture n. 24008094/2018 emessa il 25 ottobre 2018, n. 24006215/2019 emessa il 15 ottobre 2019,
n. 24006887/2019 emessa il 15 ottobre 2019, n. 24006791/2020 emessa il 7 dicembre 2020, n.
24007424/2020 emessa il 7 dicembre 2020 e n. 24008938/2021 emessa il 30 novembre 2021, contestando l'avvenuto pagamento del credito per l'ammontare di Euro 117.317,18, non contabilizzati dalla controparte, ed ammettendo l'esistenza di un credito residuo in capo all'opposta pari ad Euro 100.030,48, del quale offriva il pagamento a saldo e stralcio immediato o con un piano di rientro, oltre a domandare, pertanto, la declaratoria di sospensione della provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., nonché la revoca del decreto monitorio.
Si è costituita in giudizio riconoscendo l'avvenuto parziale pagamento del credito CP_1 ingiunto, residuando, tuttavia, un credito pari ad Euro 158.995,72, contestando il fondamento dei motivi alla base dell'opposizione e concludendo per il rigetto della stessa e la conferma del decreto monitorio.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
Con memoria congiunta del 12 dicembre 2024 e all'udienza del 21 ottobre 2025, le parti hanno concordemente chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza provvedere sulle spese del giudizio.
All'udienza del 6 novembre 2025 le parti hanno discusso la causa oralmente, richiamandosi al contenuto e alle conclusioni assunte nella memoria congiunta del 12 dicembre 2024, ed il giudice ha
2 N.R.G. 4017/2024
riservato il deposito della sentenza nei trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Nel corso del processo, infatti, le parti hanno concluso congiuntamente affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto del venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, anche in ordine alla regolamentazione delle spese. Ciò, invero, dimostra la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una decisione di merito, la quale non può che determinare una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, cui consegue l'automatica perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, anche in ordine alle spese di giudizio, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Così deciso in Cagliari, il 6 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Oana Andreea Mecles
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