Art. 2.
Fino al 30 settembre 1963 e' consentita la importazione di frumento, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 3, e dei prodotti da forno, esportati dal 30 luglio 1962 fino al 30 giugno 1963.
Fino al 30 settembre 1963 e' consentita la importazione di frumento, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 3, e dei prodotti da forno, esportati dal 30 luglio 1962 fino al 30 giugno 1963.