Sentenza 1 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/10/2002, n. 14085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14085 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2002 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANAEspamper IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 085/02 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto INDENNITA' DI SEZIONE PRIMA CIVILE ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19108/99 . Angelo Dott. Alessandro1 4 21343/99 Consigliere Cron. 32677 Consigliere Dott. Mario Rosario RELLI 3719 Rep. Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 16/04/2002 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio Sele dal Sig. VARESE PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA Via per diritti € 4,55 LARA DENTICI - OTT, 2002 Parigi 11, presso l'Avvocato IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli Avvocati ORESTE MARCHINI E MARGHERITA BARIE', giusta procura a margine del CANCELLERIA ricorso;
ricorrente
contro
AS LA ER, OR DA, LA TI, CANC COMUNE DI TORINO;
intimati 2002 e sul 2° ricorso n° 21343/99 proposto da: 895 DI TORINO, in persona del legale rappresentante COMUNE Ц 1 pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ANTONIETTA CALDO, MASSIMO COLARIZI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale contro elettivamente domiciliato in ROMA Via VARESE PAOLO, Parigi 11, presso l'Avvocato LARA DENTICI, rappresentato e difeso dagli Avvocati ORESTE MARCHINI E MARGHERITA BARIE', giusta procura a margine del ricorso principale;
controricorrente al ricorso incidentale
contro
AS LA ER, OR DA, LA TI NELLA QUALITA' DI EREDE DI OR ANNA MARIA;
intimati avversO la sentenza n. 821/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Rigetto del secondo motivo del ricorso principale, 2 h terzo motivo del ricorso principale accolto per quanto Rigetto del primo motivo del ricorso di ragione. assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, incidentale. Svolgimento del processo Con decreto n 23/82 in data 11.5.1982 il Sindaco del Comune di Torino disponeva l'espropriazione di par- te di un'area censita al mapp. 81 fg. 65 del locale ca- tasto, della quale LO ES era comproprietario. Non essendo stata determinata l'indennità di espro- priazione LO ES conveniva avanti alla Corte di appello di Torino il Comune omonimo per sentir determi- nare l'indennità dovutagli. Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di eraw Torino ed il giudizio veniva iscritto al n. 492/90 del R.G. Nelle more veniva determinata l'indennità definiti- va di espropriazione che veniva impugnata da LO Va- rese e da LA IE EL, nelle rispettive qua- lità di comproprietario e di cessionaria di un credito cedutole da altre due comproprietarie del terreno. Anche in questo caso il Comune di Torino si costi- arr tuiva in giudizio e la causa Veniva iscritta al n 1519/90 del R.G. Le due cause venivano riunite ad altra causa avente 3 ch identico oggetto ed iniziata dalla sig.ra IO, com- proprietaria del terreno. Veniva quindi disposta c.t.u. al termine la cau- sa veniva rimessa al Collegio. Con ordinanza in data 9.2.1996 il Collegio, preso atto delle critiche mosse all'elaborato depositato dal C.t.U., nominava altro c.t.u. con l'incarico di deter- minare la giusta indennità dovuta, ai sensi dell'art. 5 bis L. 359/1992. era ausa veriva ri-Depositata la nuova consulenza, la c messa al Collegio, corredata anche delle risposte date dal c.t.u. alle critiche mosse alla sua relazione. Con sentenza in data 20.7.1998 la Corte di appello di Torino determinava in £. 517.500.000 l'indennità di espropriazione dovuta. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su tre motivi, illustra- ti con memoria, LO ES. Resiste con controricorso il Comune di Torino che propone anche ricorso incidentale fondato su due moti- vi, resistito da ricorso incidentale del ES. Sia il ricorso principale che il ricorso incidenta- erow le non venivan notificati a LA IE EL, OR IO e TT, quale erede di AN Ma- ria IO, presenti nel giudizio di secondo grado. 4 Ц Con ordinanza in data 11.10.2001 veniva quindi or- dinato al ricorrente principale ed al ricorrente inci- dentale di provvedere all'integrazione del contraddit- torio, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione del- l'indicata ordinanza. Motivi della decisione Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. va disposta la ri- unione dei ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza. Ciò premesso si rileva che preliminare ed assorben- te è l'esame della ritualità dei ricorsi. Al riguardo, si osserva che con ordinanza in data 11.10.2001, comunicata a ES LO il 15.11.2001, ed i o r r L al comune di Torino in data 13.11.2001, è stata dispo- sta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di LA IE EL, OR IO e TT Bisso- la, presenti nel giudizio di merito e non intimati nè dal ricorrente principale nè dal ricorrente incidenta- le. All'ordinanza in questione non è stata data rituale esecuzione. Infatti le parti, entrambe onerate, non hanno notificato il ricorso principale ed il ricorso incidentale a TT SS, risultato sconosciuto, mentre LO ES ha notificato il ricorso a LA IE EL solo in data 18.1.2002 oltre il termi- ly 5 ne di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, CO- come previsto dall'ordinanza stessa, e non ha forni- sì to la prova di avere ritualmente notificato il ricorso a OR IO, avendo solo dimostrato di avere spe- dito a mezzo posta il plico ma non anche che il plico sia stato ricevuto dalla destinataria o sia stato re- stituito al mittente, per compiuta giacenza, contraria- mente а quanto assunto dal difensore, nel corso della discussione orale, con dichiarazione non sostenuta pe- raltro da idonea documentazione. Il Comune di Torino a sua volta ha ritualmente no- tificato il ricorso incidentale a LA IE EL (62° giorno ni e a OR IO ma solo in data 14.1 2002, quindi oltre il termine assegnato con 1'indicata ordinanza, come risulta dalle cartoline di ritorno allegate agli atti. Consegue, pertanto, che il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili. Attesa la reciproca soccombenza si stima equo com- pensare fra le parti le spese del giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili;
com- pensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 6 14 la prima sezione civile, in data 16 Il Consigliere estensore Mari's flames Mario Adamo IL CANCELLIERE Maria Di NU. В блого AGENT 1 2 NOV Gin. 148241 Pogic (euro 7 RG. 1948/49 aprile 2002. Il Presidente Angelo Grieco DEPOSITATA IN CANCELLERIA -1 OTT 2002 Oggi, HL CANCELLIERS Maria Di NU Marie Di 2 7 - 0 D 6 2 - 6 1 E L . . 4 2 . R . B D b l P l . a a . 2 2 r t t a L L D O O I B A T S O I M P D E N A S T E E ROMA 2 2002 4 log ī 129,11 $11 Giudiziari I N F O ) (