Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22581/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 22581/2022 R.G.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 27 gennaio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, comma primo, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
17 aprile 2025
TRA
, c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 23 settembre 1987, ivi elettivamente domiciliato alla via A. Vespucci, n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Strato Petrucci, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._2 in calce all'atto di citazione
- ATTORE
E
p. IVA: , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanti p.t., quale Impresa territorialmente designata per la Regione
Campania alla Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa, 14, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Venuti del
Foro di Roma, c.f. dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3
virtù di procura generale alle liti autenticata a rogito Notaio Dott. Persona_1
di Milano del 14.10.19 – Rep .n. 22644 e Racc. n. 7785
- CONVENUTA
Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la quale soggetto incaricato della Controparte_1
gestione per la Regione Campania del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, al fine l'accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché delle somme spettanti a titolo di invalidità totale, temporanea e permanente, delle spese mediche sostenute e del risarcimento di ogni ulteriore posta di danno subìto in conseguenza delle lesioni riportate dall'istante in conseguenza del sinistro de quo. In particolare in fatto, l'istante esponeva che: quale conducente del motoveicolo BMW tg.
ED 90996, in data 11 aprile 2021 alle ore 08:45 circa, percorreva Via Cuma in
Bacoli (NA) allorquando, a circa cento metri dal bar Cam Café, veniva investito da un autoveicolo Renault di colore nero, rimasto sconosciuto, proveniente dal senso opposto di marcia e che invadeva la corsia nella quale marciava il motociclo;
- in conseguenza dell'urto, il conducente rovinava a terra ma il conducente del veicolo Renault si dava alla fuga, non rendendo possibile identificare il numero di targa;
- a seguito dell'incidente, il conducente e odierno attore riportava delle lesioni personali, tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza e il trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli;
- in data 2 luglio 2021
l'istante proponeva denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di
Bacoli per i fatti di cui sopra, rispetto ai quali il Pubblico Ministero della
Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli notificava all'istante, in quanto persona offesa, richiesta di archiviazione del procedimento penale n.
531665/2021; - l'istante, a mezzo PEC, costituiva in mora ai sensi e per gli
- 2 - effetti dell'art. 283, comma primo, lettera a), d.lgs. n. 209/2005, la
[...]
F.G.V.D.S., quale impresa designata dalla CONSAP per la Controparte_1
gestione sinistri della Regione Campania;
- all'esito del mancato riconoscimento da parte della del risarcimento per i fatti Controparte_1
di cui è causa, il sig. provvedeva a citare in giudizio la Parte_1
compagnia assicurativa.
La tempestivamente costituitasi in giudizio con Controparte_1
comparsa di costituzione del 21 dicembre 2022, eccepiva che: - la controparte non provava in alcun modo l'evento storico per come dedotto in citazione, né tantomeno forniva alcun elemento a sostegno della responsabilità esclusiva del veicolo non identificato;
- dalla ricostruzione fornita con l'atto di citazione, si evinceva che la controparte concorreva nella causazione del supposto sinistro, in quanto il conducente del motoveicolo si era posto al centro della carreggiata e, quindi, tanto da determinare al pari dell'automobile
Renault di colore nero l'impatto; - in ogni caso si reputava necessario un ridimensionamento nel quantum debeatur richiesto, specie in considerazione della mancata prova del danno non patrimoniale patito all'esito del sinistro;
- le spese mediche documentate non apparivano congrue e proporzionate rispetto alle lesioni riportate. In sintesi, la compagnia convenuta riteneva infondata in fatto e in diritto la ricostruzione avanzata dall'attore di cui chiedeva il rigetto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di affermazione della responsabilità della convenuta, chiedeva ridursi l'importo del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice concedeva in favore delle parti i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., all'esito dei quali ammetteva la prova testimoniale e, a seguito dell'escussione dei testi avvenuta all'udienza del 22 gennaio 2024, disponeva la consulenza tecnica di ufficio, incaricando a tal fine il dott. Depositato l'elaborato Persona_2 peritale, rinviata la causa all'udienza del 27 gennaio 2025 per precisazione conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il
- 3 - Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va premesso che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata -, è gravato dell'onere di fornire adeguata prova non solo delle modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche deve anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III,
19 settembre 1992, n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del
01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005). Infatti, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. In particolare, con riferimento al presupposto della mancata identificazione del veicolo del responsabile civile, la giurisprudenza, cui questo giudice aderisce, si è, da tempo, orientata nel ritenere la necessità della sola oggettiva circostanza della mancata identificazione del veicolo responsabile da parte del danneggiato, fatto salvo il caso dell'imputabilità di tale carenza al danneggiato medesimo. La presentazione di una denuncia o querela contro ignoti non è, quindi, condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi personalmente per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denunzia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non
- 4 - identificato, per circostanze obiettive e non imputabili a negligenze della vittima (Cass. 15.04.2021 n. 9873; Cass. 31.08.2020, n. 18097; Cass.
03.05.2018, n. 10545). Nel sinistro causato da veicolo non identificato, dunque, l'obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia nei confronti della vittima, in linea con l'art.1 co.4, direttiva Ce del Consiglio 30 dicembre 1983,
n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1 direttiva Ce 16 settembre 2009 n.
2009/103, sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile, per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. 17.12.2019, n. 33444; Cass.
18.09.2015, n. 18308). Il danneggiato ha, quindi, il duplice onere di provare che il danno di cui chiede il ristoro sia riconducibile alla condotta dolosa o colposa del veicolo oggetto ad assicurazione obbligatoria e che tale veicolo, nonostante la parte abbia fatto uso dell'ordinaria diligenza nel tentarne la individuazione, sia rimasto sconosciuto (Cass.
1.8.2001 n. 10484). La Corte di
Cassazione ha, infatti, più volte evidenziato che il presupposto della non identificabilità del veicolo, deve derivare da circostanze obiettive e non attribuibili alla negligenza del danneggiato. Quest'ultimo non può far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, sicché «il giudice del merito è tenuto a valutare la diligenza implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c.».
In relazione ai termini della valutazione effettuata dal giudice del merito, la stessa giurisprudenza di legittimità evidenzia che «la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non costituisce condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
- 5 - l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato» (Cass. Civ.,
Sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434; Cass. Civ., Sez. VI, 31 agosto 2020, n.
18097; Trib. Napoli Nord, 8 gennaio 2025, n. 63).
In sostanza, il danneggiato, stando alle comuni regole sostanziali e processuali, ha l'onere di provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo ed, in secondo luogo, provare (con qualunque mezzo di prova, come ad esempio con testimoni, od anche mediante meccanismi presuntivi, come ad esempio dimostrando l'esito negativo delle indagini di polizia) che tale veicolo è rimasto sconosciuto per causa a lui non imputabile, ovvero che, pur facendo uso della ordinaria diligenza, non gli è stato possibile pervenire alla sua identificazione (Trib. Napoli, Sez. X, 12 dicembre 2023, n. 11371).
La mancata denunzia dei fatti alle competenti autorità di polizia non costituisce un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma solo una circostanza che, unita agli altri elementi di prova, può permettere al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio, onde poterne ravvisare l'eventuale natura fraudolenta o truffaldina dell'azione intentata (Tribunale Nola, 18.7.01; Tribunale Napoli 10.2.04; Tribunale
Napoli 18.12.05).
Tanto premesso passando al merito si osserva che la pretesa avanzata dall'attore, impone allo scrivente Giudice di verificare in primis se si è verificato il fatto storico alla base delle lesioni e, qualora detto accertamento dia esito positivo, se le stesse possano essere imputabili, in tutto o in parte, alla condotta del presunto danneggiante, cioè il conducente del veicolo
Renault, la cui identità è rimasta ignota.
L'accertamento del sinistro richiede la valutazione del materiale probatorio in atti.
Orbene, in merito si osserva che il teste indotto da parte attrice, il sig. S_
, all'udienza del 1.2.2024 ha dichiarato: «conosco l'attore in quanto
[...]
- 6 - ha un negozio di ortofrutta nelle vicinanze di quello gestito da mio padre nonché frequenta Monte di Procida. All'inizio di aprile del 2021, era domenica verso le 08:30, mi stavo recando al bar “Cam Caffè”, quando alla guida della sua moto Bmw bianca e blu sopraggiungeva . Voglio Pt_1
precisare che sopraggiungeva alle mie spalle, provenendo da Bacoli Pt_1
ed era diretto verso Arco Felice vecchia. mi aveva sorpassato quando Pt_1 ho visto un'auto modello Renault di colore nero che proveniente dal senso opposto di marcia rispetto a quello percorso da , invadeva la corsia di Pt_1
marcia percorsa dallo stesso urtando la moto sul lato sinistro, facendolo cadere al suolo unitamente alla moto. L'impatto avvenne tra il lato sinistro della moto e il lato sinistro della vettura. L'impatto avvenne con tutto il lato sinistro della moto. Voglio precisare che e la moto caddero un po' più Pt_1 avanti a causa della perdita del controllo della moto. L'impatto avvenne non su un tratto rettilineo ma in curva in quanto la Renault, proprio per effettuare la curva, invadeva la corsia di marcia percorsa dalla moto. L'auto non si fermò a prestare soccorso;
questa procedeva a velocità sostenuta ed io non riuscì a prendere il numero di targa in quanto impedito nella visuale da un altro veicolo che seguiva la Renault. Al momento del fatto vi erano presenti altre persone che non conoscevo. A seguito dell'impatto mi avvicinai per prestare soccorso e solo allora mi accorsi che il conducente della moto era
in quanto lo stesso indossava un casco integrale per cui il volto non Pt_1 era visibile. Fu un'altra persona che sopraggiunse in suo soccorso che alzò la visiera del casco. perse i sensi, volevo chiamare il 118 ma mi dissero Pt_1 che era stato già allertato, l'ambulanza arrivò dopo circa cinque minuti in quanto l'ospedale, la , è vicino al luogo del sinistro. era in Tes_2 Pt_1 terra privo di sensi e non era sanguinante. Quando è arrivata l'ambulanza ero ancora sul posto e sono andato via solo dopo che l'attore fu caricato nell'ambulanza».
La dichiarazione testè riportata appare lineare e circostanziata sicchè nessun dubbio può sorgere in merito all'attendibilità del teste escusso considerato
- 7 - anche che: il testimone risulta residente in [...]di Procida, per cui la sua presenza nel luogo ove si è verificato il sinistro non appare inverosimile o ingiustificata;
non ha legami parentali o affettivi con il danneggiato;
è stato indicato come presente ai fatti nella querela sporta innanzi all'autorità giudiziaria;
le dichiarazioni rese forniscono un quadro fattuale tendenzialmente coincidente rispetto ai fatti descritti nell'atto di citazione in quanto il teste evidenzia una serie di circostanze di tempo e di luogo (la data e l'orario del sinistro, la strada ove si questo si è verificato, la presenza nelle vicinanze di uno specifico esercizio commerciale) coincidenti con quelle evidenziate dall'attore in citazione;
la dichiarazione è altrettanto chiara nel descrivere la dinamica dell'impatto che ha portato l'istante alla caduta sull'asfalto e alle conseguenti lesioni personali.
Non meno rilevante è che il referto del Pronto Soccorso risulta essere stato redatto in un orario (le 09:30 circa) compatibile rispetto ai fatti descritti nell'atto introduttivo dal danneggiato e dal testimone, anche considerando i tempi necessari all'ambulanza a raggiungere il punto in cui è avvenuto lo scontro e tornare presso il presidio ospedaliero più vicino. A tal fine non assume particolare rilievo la circostanza che nel caso di specie non risulta essere stato redatto nessun verbale da parte degli organi di polizia essendo plausibile che le forze dell'ordine non abbiano avuto alcuna conoscenza del sinistro.
Il teste, inoltre, ha riferito e motivato sull'impossibilità di identificare il veicolo investitore. E' da escludere che questi ebbe la possibilità di rilevare il numero della targa dell'auto pirata e quindi di identificare il veicolo investitore avendo la visuale impedita da altro veicolo (“L'auto non si fermò a prestare soccorso;
questa procedeva a velocità sostenuta ed io non riuscì a prendere il numero di targa in quanto impedito nella visuale da un altro veicolo che seguiva la Renault”).
L'insieme degli elementi descritti, tra loro complessivamente univoci e coerenti, consente di ritenere raggiunta la piena prova in ordine ai fatti di cui è
- 8 - causa. Il sinistro, inteso come evento storico, deve ritenersi verificato secondo la dinamica individuata dall'attore nell'atto di citazione e causato da un auto pirata.
Ciò posto, occorre ricordare che, in applicazione dell'art. 2054, comma secondo, c.c., nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Per superare la presunzione dell'art. 2054 c.c. è richiesto che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede, quindi, una prova positiva in ordine al rispetto dei doveri di prudenza che devono essere osservati nell'ambito della circolazione stradale. Come pacifico in giurisprudenza, in base all'art. 2054, comma secondo, c.c., l'accertamento della colpa di uno dei due conducenti (il quale, nel caso in esame, è rimasto ignoto), non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico. Detto principio, fondato dalla giurisprudenza oltre che sul menzionato art. 2054 c.c., anche sul più generale canone di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost. e sull'altrettanto generale principio sancito dall'art. 1175 c.c.
è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
È, dunque, utile verificare se, con la sua condotta, il sig. Parte_1
abbia contribuito, anche eventualmente in minima parte, alla causazione del sinistro. Ebbene, la prova testimoniale del sig. assume rilevanza S_ anche a tale riguardo. In particolare, su domanda dell'avvocato di parte convenuta, il teste affermava che “ procedeva nella sua corsia, al Pt_1
centro della stessa e non al centro della strada. Confermo che la direzione era e non nuovo”. Stimolato, quindi, dalla difesa della Parte_2
- 9 - convenuta compagnia assicurativa, il testimone confermava che il sig. marciava all'interno della propria corsia e non in prossimità Parte_1
della linea di mezzeria che suddivide la carreggiata. Per tale ragione è possibile affermare che l'attore abbia mantenuto una condotta aderente agli standard di prudenza e di diligenza richiesti agli utenti della strada e non abbia contribuito nemmeno in parte alla determinazione dell'evento sinistroso. Alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, è possibile attribuire la responsabilità dell'incidente a carico del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Venendo all'esame delle lesioni subite dal sig. non potendo Parte_1
attingere alla perizia di parte, essendo atto stragiudiziale privo di valore probatorio, va preso in esame l'accertamento compiuto dal consulente nominato dal giudice. Questi, all'esito dell'analisi della consistente documentazione sanitaria depositata dall'attore nonché dell'esame clinico dello stesso, ha preliminarmente validato l'esistenza di un nesso di causalità tra il sinistro oggetto di causa e le lesioni riportate. Alla pg. 10 della consulenza, infatti, si legge che il nesso causale è compatibile “data la concordanza tra la riferita dinamica del sinistro, il trauma subito e la lesione riportata considerando che l'attore, mentre era alla guida del motociclo veniva ad impatto con una autovettura, che ne provocava la caduta, dette lesioni possono essere cagionate da meccanismo in parte diretto ed in parte indiretto”. La prova del nesso, peraltro, appare corroborata anche dal referto redatto dal personale operativo sull'ambulanza e dal personale del Pronto
Soccorso. Le lesioni riportate all'esito del sinistro sono state descritte dal consulente del giudice come «frattura a carico della regione distale della branca ileo e ischio pubica di sinistra;
frattura a carico del profilo superiore dell'emisacro di sinistra e una infrazione a carico del versante posteriore del peduncolo di dx di L4».
Il consulente ha concluso la propria relazione così come segue:
- Inabilità temporanea assoluta: 30 giorni (trenta giorni);
- 10 - - Inabilità temporanea parziale: 30 giorni al 75% (trenta giorni);
- Inabilità temporanea parziale: 30 giorni al 50% (trenta giorni);
6
- Inabilità temporanea parziale: 30 giorni al 25% (trenta giorni);
- Invalidità permanente da danno biologico: 9%;
- Spese documentate e compatibili pari a euro 1302,78.
La particolare esperienza e competenza tecnica del consulente e la coerenza delle affermazioni rendono condivisibile le conclusioni del consulente tecnico di ufficio.
Ciò posto, nel caso di specie, tra le varie soluzioni adottate dalla giurisprudenza, ritiene questo giudice di aderire a quell'orientamento invero maggioritario che rapporta il c.d. valore punto alla gravità delle menomazioni ed all'età del soggetto leso così da offrire un parametro che, da un lato sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo per quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. Il riferimento
è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione – aggiornate all'anno 2024
– del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano.
Pertanto, venendo alla liquidazione del danno in favore dell'attore, va riconosciuta allo stesso un'invalidità permanente nella misura del 9%, con la conseguenza che, avendo lo stesso all'epoca dell'evento dannoso l'età di 34 anni, corrisponde un danno non patrimoniale risarcibile da quantificarsi in euro 18.323,00. Inoltre, sempre in forza delle citate tabelle va riconosciuto l'ulteriore importo di euro 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea totale (€
115x 30); euro 2587,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%, euro
1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%; euro 862,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%, per un danno biologico temporaneo totale pari a euro 8.625,00.
- 11 - A questo punto occorre verificare la sussistenza per il riconoscimento del danno morale soggettivo, oggetto di richiesta dell'attore in atto di citazione.
Al riguardo va tenuta in considerazione l'elaborazione giurisprudenziale della
Corte di Cassazione, per la quale il danno morale (o danno da sofferenza soggettiva interiore) va inteso non già come autonoma voce di danno, ma come criterio meramente descrittivo di una componente della più ampia categoria del pregiudizio non patrimoniale. Il suo riconoscimento è subordinato alla allegazione e alla prova da parte del danneggiato, seppur detta prova può essere raggiunta a mezzo di presunzioni (cfr. ex multis Cass.
Civ., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11269: «che il danno morale soggettivo per essere risarcito dovesse essere sempre accertato in concreto, era peraltro nozione già da tempo ricevuta da questa Corte […]. Costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità»). Gli elementi presuntivi devono trovare fondamento in una modifica dello stato di benessere interiore o anche nella modifica delle dinamiche relazionali, suscettibili di un apprezzamento oggettivo, ossia desumibili a mezzo di manifestazioni di sofferenza verosimilmente corrispondenti al danno subìto.
Ebbene, alcun elemento a sostegno della pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno morale soggettivo è stato introdotto dalla parte nel giudizio, né tantomeno il grado di invalidità indicato dal consulente tecnico di ufficio e la gravità delle lesioni lasciano desumere che vi sia stata un'alterazione delle dinamiche relazionali talmente gravi da aver determinato un patema d'animo suscettibile di valutazione oggettiva e, dunque, di risarcimento.
- 12 - Alle somme ora individuate occorre aggiungere euro 1302,78 a titolo di spese mediche documentate e ritenute congrue da parte del consulente tecnico di ufficio.
In definitiva, il risarcimento è dato dalla somma di euro 18.323,00 per aver subito menomazioni determinanti invalidità permanente al 9%; euro 8.625,00
a titolo di invalidità temporanea, totale e parziale;
euro 1302,78 per le spese mediche documentate, reputate dal consulente tecnico congrue, per complessivi euro 28.250,78.
Trattandosi di credito risarcitorio, all'attore vanno, inoltre, riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno. Secondo tale modalità di calcolo, l'importo va “devalutato” alla data del fatto e su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali.
Al pagamento dell'importo va condannata la compagnia assicurativa in qualità di soggetto designato per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, ai sensi del d.m. n. 55/2014, aggiornate ai sensi del dm 147/22, tenuto conto delle fasi svolte, del valore della controversia, della natura delle questioni trattate, applicandosi i valori medi, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separata ordinanza, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- 13 - - accoglie la domanda proposta dal sig. e per Parte_1
l'effetto condanna la al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
della somma di euro 28.250,78, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna la al pagamento in favore dell'attore delle Controparte_1
spese legali, che liquida in euro 7.616,00 per competenze ed euro 545,00 per spese esenti, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. liquidate come da separata ordinanza.
Napoli, 8.5.2025
Il Giudice
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
- 14 -