TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7644/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7644 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Davide Taddei e Alessia Buttiglieri. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in qualità di titolare della ditta individuale IG RA di AB UI CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ut supra, sig. , a vedersi corrispondere, per i motivi e i titoli Parte_1 dedotti in ricorso da parte del resistente c.f. in qualità di titolare della ditta CP_1 C.F._1 individuale IG RA di AB UI (p.iva ), con sede legale sita in Baranzate (MI) via Asiago n. 55, P.IVA_1
l'importo di € 17.204,81 lordi, di cui € 5.630,56 lordi a titolo di TFR, o di quell'altro maggiore o minore importo che sarà ritenuto dovuto e provato in corso di causa e per l'effetto condannare il sig. c.f. CP_1 in qualità di titolare della ditta individuale IG RA di AB UI (p.iva C.F._1
), con sede legale sita in Baranzate (MI) via Asiago n. 55, al pagamento in favore del ricorrente sig. P.IVA_1
della somma di € 17.204,81 lordi, di cui € 5.630,56 lordi a titolo di TFR € o di quel diverso importo Parte_1 maggiore o minore che sarà riconosciuto come dovuto e provato in corso di causa, per tutti i titoli e i motivi dedotti ed esplicitati in ricorso, e comunque anche ex art. 36 Costituzione”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1 1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle
Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito
Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Inoltre, il mancato pagamento della retribuzione configura un inadempimento del datore di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c..
In tal senso, la parte attrice ha pure diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
1.5. Spetta quindi alla parte attrice la somma indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle previsioni del CCNL.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
17.204,81, di cui euro 5.630,56 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 06.11.2025
Il giudice
CO EO
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7644 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Davide Taddei e Alessia Buttiglieri. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in qualità di titolare della ditta individuale IG RA di AB UI CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ut supra, sig. , a vedersi corrispondere, per i motivi e i titoli Parte_1 dedotti in ricorso da parte del resistente c.f. in qualità di titolare della ditta CP_1 C.F._1 individuale IG RA di AB UI (p.iva ), con sede legale sita in Baranzate (MI) via Asiago n. 55, P.IVA_1
l'importo di € 17.204,81 lordi, di cui € 5.630,56 lordi a titolo di TFR, o di quell'altro maggiore o minore importo che sarà ritenuto dovuto e provato in corso di causa e per l'effetto condannare il sig. c.f. CP_1 in qualità di titolare della ditta individuale IG RA di AB UI (p.iva C.F._1
), con sede legale sita in Baranzate (MI) via Asiago n. 55, al pagamento in favore del ricorrente sig. P.IVA_1
della somma di € 17.204,81 lordi, di cui € 5.630,56 lordi a titolo di TFR € o di quel diverso importo Parte_1 maggiore o minore che sarà riconosciuto come dovuto e provato in corso di causa, per tutti i titoli e i motivi dedotti ed esplicitati in ricorso, e comunque anche ex art. 36 Costituzione”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1 1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle
Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito
Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Inoltre, il mancato pagamento della retribuzione configura un inadempimento del datore di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c..
In tal senso, la parte attrice ha pure diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
1.5. Spetta quindi alla parte attrice la somma indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle previsioni del CCNL.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
17.204,81, di cui euro 5.630,56 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 06.11.2025
Il giudice
CO EO
3