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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6369/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.05.2025 da 1) Parte_1 nato a: Cosenza il 10 marzo 1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a: Milano il 7 dicembre 1970 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con gli Avv.ti Antonella Capobianco e Cristiana Sala presso le quali hanno entrambi eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 16 gennaio 2005 (anno 2005 atto n. 0090 reg. 03 parte II serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Persona_1
cittadino italiano C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1. Il figlio , che il 14 giugno 2025 diverrà maggiorenne, continuerà ad abitare presso Per_1
l'abitazione materna sino a quando lo desidererà.
2. In ragione della sua età e delle sue capacità di autodeterminazione, regolerà in maniera Per_1 autonoma i propri rapporti con i genitori e si accorderà direttamente con gli stessi in relazione ai tempi di frequentazione e di permanenza che deciderà di trascorrere presso l'abitazione di ciascun genitore e ai periodi di vacanza che vorrà trascorrere con loro.
3. Considerato che , nell'ambito del percorso triennale formativo professionalizzante di Per_1 panificazione e pasticceria che sta effettuando, lavora come pasticcere con contratto di apprendistato di I livello e percepisce una retribuzione mensile di € 500,00 circa, il padre a titolo di integrazione per il mantenimento ordinario del figlio, continuerà a versare, come sta facendo, alla RA , un contributo mensile di € 250,00 sino al raggiungimento Parte_2 della maggiore età del figlio. Al raggiungimento della maggiore età di , il contributo Per_1 paterno di € 250,00 mensili verrà, automaticamente e senza formalità, erogato direttamente al figlio, che ne diverrà beneficiario esclusivo sino al raggiungimento della sua piena autosufficienza economica. Al pieno raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, il contributo paterno per il mantenimento dello stesso cesserà automaticamente.
4. L'assegno unico per i figli, continuerà ad essere percepito in via esclusiva al 100% dalla RA
Al raggiungimento della sua maggiore età, avrà la facoltà di richiedere Parte_2 Per_1 all'Inps, come per legge, l'erogazione a sé dell'assegno unico per i figli sino a quando ne avrà diritto. 5. Le spese straordinarie per non coperte dall'assegno periodico versato dal padre, che Per_1 dovranno comunque rientrare nel normale tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio, verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore sino all'autosufficienza economica del figlio. Tali spese straordinarie, individuate in spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN e sportive, conformemente alle linee guida del Tribunale di Milano, vengono concordemente ripartite, ai fini del loro rimborso, in spese da documentare che richiedono il preventivo accordo e spese da documentare che non lo richiedono, secondo lo schema seguente: A) Spese da documentare che non richiedono il preventivo accordo e pertanto si intendono concordate fin d'ora: a.1) spese scolastiche: eventuali spese supplementari richieste dall'ente Galdus per il completamento del percorso formativo professionalizzante di panificazione e pasticceria, gratuito in quanto interamente finanziato dalla Regione Lombardia, che sta frequentando. Per_1
a.2) spese extra per: spese per rinnovi di carte di identità e passaporti e trasporto pubblico urbano. a.3) spese mediche per: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. B) Spese da documentare che richiedono il preventivo accordo e andranno, quindi, sempre concordate prima di effettuare la spesa: b.1) spese scolastiche per: rette di scuole e/o corsi professionalizzanti privati o universitarie imposte da istituti privati e paritari, corsi di recupero e lezioni private di qualunque natura, corsi di lingue straniere, vacanze studio, corsi di specializzazione e/o professionalizzanti privati in Italia e all'estero, alloggi. b.2) spese sportive per: attività sportive e relative attrezzature b. 3) spese extra per: patente di guida (costi di iscrizione, lezioni ed esame); acquisto di auto e motocicli per il figlio, costi di carburante, assicurazione e manutenzione dei mezzi, vacanze senza genitori. b. 4) spese mediche per: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentale. Ogni altra spesa straordinaria andrà debitamente concordata di volta in volta. Al raggiungimento della piena autosufficienza economica di , cesserà automaticamente l'onere economico dei Per_1 genitori per le spese straordinarie del figlio. Sono pacificamente incluse nell'assegno di mantenimento del figlio versato dal sig. le Pt_1 seguenti spese: abbigliamento ordinario, vitto e contributo alloggio, parrucchiere, ricarica cellulare, visite routinarie, farmaci comuni e prodotti da banco (es: Tachipirina e integratori) se non prescritti dal medico, prodotti per la cura della persona e in genere i costi di vita ordinari e articoli di uso comune e ricorrente. Per quanto concerne le sole spese da concordarsi preventivamente secondo lo schema sopra riportato, ai fini dell'acquisizione del consenso alle spese di cui al punto B (b1, b2, b3, b4) e del relativo rimborso, il genitore richiedente invierà all'altro, entro sette giorni dalla intervenuta necessità o richiesta di spesa, comunicazione scritta via mail con richiesta di conferma di lettura del messaggio. Il genitore destinatario della comunicazione dovrà confermare l'accettazione della spesa o esprimere il proprio motivato diniego entro i successivi sette giorni, con l'intesa che, in difetto di risposta, la spesa si intenderà accettata. Il tutto, fatta salva l'ipotesi di comprovata urgenza per le sole spese mediche. 6. La casa familiare, sita in Corsico, via Copernico n. 9, di esclusiva proprietà della RA
resta definitivamente assegnata alla stessa con tutti gli arredi e suppellettili e con Parte_2 rinuncia da parte del signor a qualsivoglia corrispettivo economico. Pt_1
7. I coniugi danno atto che il sig. ha lasciato la casa familiare sin dal 31 agosto 2023, Pt_1 asportando i propri beni ed effetti personali e ha trasferito la propria residenza anagrafica in Abbiategrasso, via Gaetano Donizzetti n.14 sin dal 18.07.2024.
8. Le spese condominiali arretrate ordinarie relative alla casa familiare sita in Corsico, via Copernico n. 9, di proprietà esclusiva della sig.ra restano a carico dei coniugi nella misura del Parte_2
50% ciascuno sino alla data del 18.07.2024 (coincidente con il trasferimento della residenza anagrafica del sig. , mentre le spese arretrate straordinarie, attenendo alla proprietà, Pt_1 resteranno a carico della sig.ra Con decorrenza dal 19.07.2024 le spese condominiali Parte_2 ordinarie e straordinarie, i costi delle utenze e la tassa rifiuti sono totalmente a carico della sig.ra
Parte_2
9. Ai fini dell'esaustiva regolamentazione dei loro rapporti economici, i coniugi hanno conteggiato e parzialmente compensato quanto da ciascuno di essi esborsato e dovuto all'atro per utenze e spese condominiali ordinarie alla data del 18.07.2024.
Considerato che
il sig. ha Pt_1 integralmente pagato sino a novembre 2024 l'abbonamento telefonico e internet Vodafone della casa familiare, il cui costo veniva mensilmente addebitato sul suo conto corrente, ritenuto altresì che sino a settembre 2024 lo stesso ha pagato le utenze di luce e gas al 50%, le parti hanno parzialmente compensato i loro reciproci rapporti di dare e avere per spese condominiali ordinarie e utenze, convenendo, a conguaglio, un saldo a debito del sig. calcolato al 18.07.2024, Pt_1 di € 600,00, che, per accordo delle parti, con decorrenza gennaio 2025 egli sta rimborsando alla RA in rate da € 100,00 mensili. Parte_2
10. La sig.ra entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, trasferirà Parte_2
a titolo gratuito al sig. la proprietà dell'autovettura Skoda Fabia Targata FN504NJ (a Pt_1 lei formalmente intestata, ma pagata dal marito che l'ha in uso). Eventuali costi di trapasso saranno a carico del sig. Pt_1
11. I sigg. e entrambi lavoratori dipendenti e autosufficienti economicamente Pt_1 Parte_2 rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno e/o contributo per il proprio personale mantenimento.
12. le parti dichiarano di aver totalmente regolato e conclusivamente definito tra loro ogni rapporto di natura personale, patrimoniale ed economica, anche tenuto conto di reciproci conteggi, apporti, prestiti, compensazioni ed eventuali possibili discrepanze reddituali, e pertanto dichiarano di non aver più alcunché a pretendere reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale ed a quanto ad esso collegato e/o collegabile.
13. Le spese del presente procedimento sono a carico del sig. per accordo tra le parti. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito delle rispettive dichiarazioni fiscali e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano il 16 gennaio 2005;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Pone, su accordo delle parti, le spese di procedura a carico del sig. ; Parte_1
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG