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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/07/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ Parte_1
C.F. ) C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
) ha chiesto in proprio l'apertura della Parte_1 C.F._1 procedura di liquidazione giudiziale allegando parte della documentazione di cui all'art. 39
CCII e, in specie: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e
Iva degli ultimi tre anni;
i bilanci degli ultimi tre esercizi, un'idonea certificazione sui debi- ti fiscali contributivi e per premi assicurativi;
l'elenco nominativo dei creditori con indica- zione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
Il debitore ha dedotto a supporto dell'istanza di non essere un imprenditore minore, di tro- varsi in stato di insolvenza, di avere dato la propria azienda in affitto per preservare i valori aziendali, l'avviamento e mantenere la forza lavoro costituita da nove dipendenti lasciando tuttavia, in forza delle previsioni contrattuali, agli organi della procedura di liquidazione giudiziale la libertà di assumere le determinazioni che riterranno più opportune.
1 Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ricorren- do i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• il ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale, esercente l'attività di “bar buffet freddo gelati preconfezionati”, come emergente dalla visu- ra camerale in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emergono dal modello unico 2024 ricavi per oltre € 486.000,00 e dalla situa- zione patrimoniale al 31.12.2024 debiti per oltre € 753.000,00.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dal sopra indicato strato patrimoniale, nonché dall'estratto delle pendenze ADER, dalle certificazioni INPS e INAIL in atti non- ché dalla situazione patrimoniale al 31.12.2024 in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della ricorrente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolar- mente le proprie obbligazioni, emerge, oltre che dalle dichiarazioni confessorie contenute in ricorso, dall'ingente importo dei debiti esigibili, oltre € 753.000,00, risultanti dalla si- tuazione patrimoniale al 31.12.2024, nonché dal rilevante importo dei debiti fiscali e con- tributivi emergenti dagli estratti e dalle certificazioni in atti, da valutarsi in relazione alle perdite di esercizio risultanti dagli ultimi tre bilanci in atti.
Tali elementi denotano l'incapacità dell'imprenditore individuale ricorrente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti del ricorrente in proprio.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien-
2 ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di C.F. Parte_1
) titolare dell'omonima impresa individuale con sede in LIVOR- C.F._1
NO (LI) VIA DEL LITTORALE 103.
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 CP_1 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 29.10.2025, alle ore 10.00.
3 Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 04/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Franco Pastorelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ Parte_1
C.F. ) C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
) ha chiesto in proprio l'apertura della Parte_1 C.F._1 procedura di liquidazione giudiziale allegando parte della documentazione di cui all'art. 39
CCII e, in specie: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e
Iva degli ultimi tre anni;
i bilanci degli ultimi tre esercizi, un'idonea certificazione sui debi- ti fiscali contributivi e per premi assicurativi;
l'elenco nominativo dei creditori con indica- zione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
Il debitore ha dedotto a supporto dell'istanza di non essere un imprenditore minore, di tro- varsi in stato di insolvenza, di avere dato la propria azienda in affitto per preservare i valori aziendali, l'avviamento e mantenere la forza lavoro costituita da nove dipendenti lasciando tuttavia, in forza delle previsioni contrattuali, agli organi della procedura di liquidazione giudiziale la libertà di assumere le determinazioni che riterranno più opportune.
1 Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ricorren- do i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• il ricorrente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale, esercente l'attività di “bar buffet freddo gelati preconfezionati”, come emergente dalla visu- ra camerale in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emergono dal modello unico 2024 ricavi per oltre € 486.000,00 e dalla situa- zione patrimoniale al 31.12.2024 debiti per oltre € 753.000,00.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dal sopra indicato strato patrimoniale, nonché dall'estratto delle pendenze ADER, dalle certificazioni INPS e INAIL in atti non- ché dalla situazione patrimoniale al 31.12.2024 in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della ricorrente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolar- mente le proprie obbligazioni, emerge, oltre che dalle dichiarazioni confessorie contenute in ricorso, dall'ingente importo dei debiti esigibili, oltre € 753.000,00, risultanti dalla si- tuazione patrimoniale al 31.12.2024, nonché dal rilevante importo dei debiti fiscali e con- tributivi emergenti dagli estratti e dalle certificazioni in atti, da valutarsi in relazione alle perdite di esercizio risultanti dagli ultimi tre bilanci in atti.
Tali elementi denotano l'incapacità dell'imprenditore individuale ricorrente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti del ricorrente in proprio.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien-
2 ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di C.F. Parte_1
) titolare dell'omonima impresa individuale con sede in LIVOR- C.F._1
NO (LI) VIA DEL LITTORALE 103.
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 CP_1 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 29.10.2025, alle ore 10.00.
3 Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 04/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Franco Pastorelli
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