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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 420/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RUSSO GIUSEPPE
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
AMBROSETTI MARIA GRAZIA
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.05.2025 parte resistente chiedeva emettersi pronuncia sullo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 13.10.2018 in Tremezzina (CO). L'atto di matrimonio veniva regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile dei Comuni di
Tremezzina (CO), Villadose (RO) e Busto Arsizio (v. doc. 1 ricorrente).
I coniugi stabilivano come dimora coniugale, da ultimo, l'abitazione sita in Busto Arsizio (VA), Via
Ludovico Muratori n. 2, di proprietà del IG. e gravata da mutuo con scadenza prevista CP_1 nell'anno 2037.
Dall'unione nasceva il figlio (il 02.03.2019). Persona_1
Con ricorso depositato in data 07.02.2025 la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Chiedeva altresì di addebitare la separazione al resistente, di disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, di assegnare a sé la Per_1
casa coniugale, di disporre che l'Assegno Unico spettante per la prole venisse percepito integralmente dalla madre e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne, oltre all'80% delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso e all'importo di € 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento per sé.
In data 09.04.2025 si costituiva il IG. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alle domande di separazione, di addebito, di affido condiviso di con collocamento prevalente Per_1
presso la madre e di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e dell'Assegno Unico spettante per il figlio. Tuttavia, domandava di quantificare nell'importo di € 300,00 il contributo paterno al mantenimento di , di ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie Per_1
e di rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
Alla prima udienza celebrata in data 13.05.2025, il resistente chiedeva di emettere sentenza sullo status.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande formulate delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i IGg.ri e Parte_1
, coniugatisi in Tremezzina (CO) in data 13.10.2018 (matrimonio Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 21, parte II, Serie A, Anno
Pag. 2 di 3 2018; del al n. 70, parte II, Serie B, Anno 2018; e del Controparte_2 CP_3
al n. 2, parte II, Serie B, Anno 2018);
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e fissa a tal fine l'udienza del 29.10.2025, ore 11.00, per gli adempimenti già indicati dal Giudice Delegato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 420/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RUSSO GIUSEPPE
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
AMBROSETTI MARIA GRAZIA
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.05.2025 parte resistente chiedeva emettersi pronuncia sullo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 13.10.2018 in Tremezzina (CO). L'atto di matrimonio veniva regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile dei Comuni di
Tremezzina (CO), Villadose (RO) e Busto Arsizio (v. doc. 1 ricorrente).
I coniugi stabilivano come dimora coniugale, da ultimo, l'abitazione sita in Busto Arsizio (VA), Via
Ludovico Muratori n. 2, di proprietà del IG. e gravata da mutuo con scadenza prevista CP_1 nell'anno 2037.
Dall'unione nasceva il figlio (il 02.03.2019). Persona_1
Con ricorso depositato in data 07.02.2025 la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Chiedeva altresì di addebitare la separazione al resistente, di disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, di assegnare a sé la Per_1
casa coniugale, di disporre che l'Assegno Unico spettante per la prole venisse percepito integralmente dalla madre e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne, oltre all'80% delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso e all'importo di € 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento per sé.
In data 09.04.2025 si costituiva il IG. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alle domande di separazione, di addebito, di affido condiviso di con collocamento prevalente Per_1
presso la madre e di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e dell'Assegno Unico spettante per il figlio. Tuttavia, domandava di quantificare nell'importo di € 300,00 il contributo paterno al mantenimento di , di ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie Per_1
e di rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
Alla prima udienza celebrata in data 13.05.2025, il resistente chiedeva di emettere sentenza sullo status.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande formulate delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i IGg.ri e Parte_1
, coniugatisi in Tremezzina (CO) in data 13.10.2018 (matrimonio Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 21, parte II, Serie A, Anno
Pag. 2 di 3 2018; del al n. 70, parte II, Serie B, Anno 2018; e del Controparte_2 CP_3
al n. 2, parte II, Serie B, Anno 2018);
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e fissa a tal fine l'udienza del 29.10.2025, ore 11.00, per gli adempimenti già indicati dal Giudice Delegato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
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