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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/11/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2855/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mori, ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Rapallo, C.so Mameli 98/4, come da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiavari, Corso Italia 2/24, come da mandato in atti
Appellato
e contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Notari, ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Genova Via Palestro 16/3, come da mandato in atti
Appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, riformare la sentenza impugnata, n. 2855 - RG. 35/23 del 12.11.2024 e depositata in cancelleria il 12.11.2024 data emessa dal Tribunale Civile di
Genova in persona del Dott. Pasquale Grasso, ed in accoglimento del presente appello accogliere le già rassegnate conclusioni che ivi si trascrivono: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
Civile adito, contrariis reiectis, -in via principale ed unica, accertato che la Sig.ra Pt_1
è la proprietaria esclusiva dei fondi di investimento meglio specificati al capo due
[...] della presente narrativa (doc. 2-7), per l'effetto condannare il Sig. a Controparte_1 restituire all'esponente la somma di € 126.924,54 ad essa indebitamente sottratta, ovvero la minor somma che dovesse emergere nel corso del presente giudizio. Il tutto oltre rivalutazioni ed interessi dal dovuto al saldo”; -con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia la Corte Ecc.ma adita: A) Dichiarare inammissibile e infondato l'appello proposto con integrale conferma della impugnata sentenza;
B) Dichiarare che l'appellante ha agito in giudizio con colpa e temerarietà ex art. 96 c.p.c., condannandola al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 10.000,00 o in quella diversa meglio ritenuta
o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 III comma
c.p.c. C) Vittoria di spese ed onorari del giudizio”
Per l'appellata : Controparte_2
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis: - in via principale e nel merito, con riferimento al proposto appello da parte della Signora emettere Parte_1 tutti i provvedimenti meglio visti e ritenuti, tenendo conto delle circostanze di cui in narrativa
e dei documenti versati in atti, mandando assolta ed indenne, anche in questo secondo grado di giudizio, la Signora da qualsivoglia richiesta che potesse Controparte_2 essere formulata sia da parte attrice che da parte convenuta Sig. . Con ogni Controparte_1 consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa”
Per puro scrupolo defensionale, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova già dedotti nelle difese del giudizio di primo grado, sia per l'interpello formale del convenuto sig. , che per testi, testi da sentirsi in controprova su eventuali capitoli che verranno CP_1 ammessi delle controparti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Genova, e per accertare la propria Controparte_1 Controparte_2 esclusiva proprietà di alcuni fondi di investimento, con condanna del solo alla CP_1 restituzione della somma di € 126.924,54 ad essa indebitamente sottratta.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era titolare di una serie di contratti d'investimento, contratti rimborsati nel 2017 per un controvalore di € 126.924,54, sul conto corrente cointestato alla figlia della stessa, , e quello che in allora era Controparte_2 il di lei marito, ; -in particolare, la figlia procedeva allo svincolo delle somme Controparte_1 investite e , senza autorizzazione alcuna, emetteva in data 25.05.2017, dal Controparte_1 predetto conto corrente, un assegno circolare intestato a sé stesso, così appropriandosi di somme che appartenevano alla sola attrice;
-il negava qualsiasi indebita CP_1 appropriazione, evidenziando che gli importi in questione erano di e Controparte_2 che la stessa li aveva utilizzati per la ristrutturazione di un immobile in comproprietà tra i coniugi.
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto della domanda di parte attrice Controparte_1 nonché la condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. per aver proposto una lite temeraria.
Esponeva che l'importo di € 126.924,54 costituiva pagamento effettuato nei suoi confronti da in estinzione di un debito per somme anticipate dal per Controparte_2 CP_1 la ristrutturazione di un immobile di proprietà comune e che, in particolare, proprio per pagare questo debito aveva proceduto in data 18.01.2017 alla Controparte_2 vendita di titoli appoggiati su conto corrente cointestato con la madre.
Si costituiva, altresì, in giudizio , la quale sosteneva di aver Controparte_2 sottoscritto i documenti per il disinvestimento dei fondi senza aver consapevolezza del successivo utilizzo da parte del marito della madre e nella convinzione che titolare degli importi fosse solo quest'ultima. Domandava prendere atto delle domande formulate da parte attrice ed emettere tutti i provvedimenti meglio visti e ritenuti, mandandola assolta ed indenne da qualsivoglia richiesta e formulata sia da parte attrice sia da parte convenuta
. Controparte_1 Il Giudice di primo grado, rilevato che le operazioni di disinvestimento risultavano effettuate da soggetto a ciò legittimato, , e che l'emissione di assegno circolare Controparte_2 in proprio favore da parte del risultava consentita dalla contitolarità del conto CP_1 corrente ricevente, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- rigetta le domande svolte da parte attrice;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
; - rigetta la domanda ex art.96cpc svolta da;
- condanna
[...] Controparte_1 Pt_1
a rifondere le spese di lite in favore di;
spese che - in applicazione
[...] Controparte_1 dello scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
(D.Min. Giust. n.147/2022) e applicati valori medi in considerazione del concreto importo oggetto di domanda - si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, previa sospensione Parte_1 della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, accertare la sua proprietà esclusiva dei fondi di investimento e per l'effetto condannare a restituirle Controparte_1 la somma di € 126.924,54 ad essa arbitrariamente sottratta.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza impugnata per erronea e/o contraddittoria motivazione e per violazione di legge con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e/o 646 c.p.; 2) Illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza impugnata per contraddittoria motivazione e/o omessa motivazione con mancata valutazione degli elementi di prova presenti nel fascicolo e mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate, nonché specifica violazione dell'art. 2733 c.c., comma terzo, per aver omesso di valutare il valore della confessione giudiziale resa da nei confronti di Controparte_2
. Controparte_1
Si costituiva in giudizio domandando, previa dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione in quanto inammissibile ed infondata, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, condannando l'appellante ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 10.000,00 o in quella diversa meglio ritenuta o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.
Si costituiva, altresì, in giudizio la quale, con riferimento all'appello Controparte_2 proposto dalla madre , chiedeva emettere tutti i provvedimenti meglio visti Parte_1 e ritenuti, mandandola assolta ed indenne da qualsivoglia richiesta che potesse essere formulata sia da parte attrice che da parte convenuta.
Il Consigliere istruttore, con provvedimento del 26.03.2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e formulava la seguente proposta conciliativa nell'interesse delle parti: abbandono della lite a spese compensate.
Fissava nuova udienza per verificare l'adesione alla proposta conciliativa formulata dall'Ufficio.
Preso atto della mancata transazione della lite, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 21.10.2025.
Indi, il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 21.10.2025, visto l'art. 352 c.p.c., con ordinanza 22.10.2025 riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza impugnata per erronea e/o contraddittoria motivazione e per violazione di legge.
Assume l'appellante che il abbia tenuto una condotta idonea ad integrare il delitto CP_1 di cui all'art. 646 c.p., e che il Tribunale invece ha escluso la condotta dall'ambito di applicazione dell'art. 2043 cc.
La mancata “impugnazione per invalidità” delle disposizioni di riscatto dei fondi di proprietà di compiute dalla di lei figlia, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, Parte_1 sarebbe invece circostanza irrilevante, così come accertare se abbia Controparte_2
o meno partecipato in concorso all'appropriazione indebita commessa dal . CP_1
Ciò in quanto la figlia aveva pieno titolo ad operare sugli investimenti della madre e la richiesta di restituzione era sempre possibile, salva la prescrizione del diritto.
Doveva quindi riconoscersi un comportamento illecito in capo al , che, venuto CP_1 occasionalmente in possesso delle somme depositate su un conto corrente di cui era contitolare, se ne appropriava, emettendo assegno circolare intestato a se stesso in data
25.07.2017.
Parte appellante lamenta altresì l'erroneità dell'affermazione secondo la quale la contitolarità in capo al del conto su cui erano stati accreditati i titoli lo autorizzasse CP_1 ad appropriarsene. Ciò in quanto la contitolarità di un conto corrente non è prova di comproprietà delle somme in esso, ma rappresenta solo una presunzione in tal senso, superabile da prova contraria.
Deduce che del resto se il Tribunale afferma: “il menzionato riscatto risulta (doc.
2-7 di parte attrice) effettuato, in particolare, da rapporti intestati ad e Parte_1 CP_2
”, doveva conseguentemente pronunciare la condanna alla restituzione
[...] quantomeno del 50% dell'importo sottratto dal Podestà.
Con il secondo motivo è dedotta l'erroneità della sentenza impugnata per la mancata valutazione degli elementi istruttori, mancata ammissione delle istanze istruttorie, nonché violazione dell'art: 2733 c.c., comma terzo, per aver omesso di valutare il valore della confessione giudiziale resa da . Controparte_2
È richiesta la riforma della statuizione secondo la quale “con specifico riferimento alla titolarità esclusiva degli importi derivanti dai più volte menzionati disinvestimenti, va rilevata la assoluta carenza di alcun elemento di prova a sostegno, che fornisca elementi di segno contrario rispetto alle risultanze documentali, indicative in modo espresso di una situazione di contitolarità tra e ”. Parte_1 Controparte_2
Parte appellante chiede di considerare provata la proprietà esclusiva in capo ad Pt_1
delle somme in oggetto in virtù dei documenti in atti e della dichiarazione
[...] confessoria di resa nell'ambito dell'udienza di comparizione Controparte_2 personale dei coniugi nel giudizio di separazione, con la quale l'appellata sostanzialmente affermava di essere unicamente delegata ad operare sul conto. In tal senso la parte formula altresì ex art. 210 c.p.c. istanza di esibizione nei confronti di Zurich NK Italy dei contratti di investimento sottoscritti da , rilevando che il disinvestimento compiuto da Parte_1 un contitolare di un investimento non trasferisce la proprietà del denaro che rimane di coloro che ab origine stipularono il contratto di investimento.
L'appellata deduce che all'udienza di comparizione personale dei Controparte_2 coniugi nell'ambito del giudizio di separazione, in data 2 febbraio 2021, aveva dichiarato “
…..Io non ho soldi da parte perché non ho mai lavorato perché mio marito non ha mai voluto.
Mia madre e mio padre avevano dei fondi di investimento ma non erano intestati a me, io avevo solo la delega per operare e poi ignoro che fine abbiamo fatto quei fondi……io non ne ho mai ritirato nessuna parte ed ignoro che fine abbiamo fatto i rimanenti che erano pari ad € 180.000,00 circa….”
Aggiunge che quando aveva sottoscritto i documenti per il disinvestimento dei fondi
TE NK non aveva alcuna consapevolezza circa il fatto che il proprio ex marito si sarebbe, poi, appropriato delle somme relative che era noto a tutti come la titolarità fosse della madre NO;
che comunque ove gli importi fossero da ritenere in Parte_1 comproprietà tra lei e la madre, il avrebbe sottratto il 50% della somma per cui è CP_1 causa proprio alla medesima . Controparte_2
L'appellato assume di avere provato nell'ambito del giudizio di separazione Controparte_1 dei coniugi che la moglie era debitrice nei suoi confronti per la quota di metà della spesa sostenuta in relazione all'acquisto effettuato in comunione ordinaria di un immobile, e, pertanto, aveva accreditato l'importo ricavato dalla vendita dei titoli sul conto corrente della
BA AD n. 2010525 al marito, mentre egli non aveva avuto alcun rapporto con
. Richiama il raggiunto accordo con tenuto nel verbale di separazione Parte_1 secondo il quale: “per effetto delle attribuzioni economiche sopra convenute e con la stipula dell'atto notarile di cessione della quota dell'immobile i coniugi dichiarano di non aver reciprocamente altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e ragione se non
l'adempimento delle obbligazioni oggi assunte”.
Insta quindi per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc, vertendosi in ipotesi di abuso del diritto in quanto l'appellante ha agito trascurando l'accordo transattivo stipulato tra le parti a definizione del giudizio di separazione.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto connessi.
Va evidenziato che domanda la condanna di alla Parte_1 Controparte_1 restituzione dell'importo di euro 126.924,54.
Quest'ultimo emetteva in data 25.5.2017 assegno circolare intestato a se stesso tratto su conto corrente presso BA AD cointestato a . Quest'ultima Controparte_2 aveva in precedenza effettuato versamenti su tale conto di importi ottenuti con il riscatto di strumenti finanziari derivanti da rapporti intestati ad e . Parte_1 CP_2
Si tratta di fatti pacifici, documentali.
non si duole delle operate disposizioni di riscatto, che pertanto devono Parte_1 intendersi valide.
Non erra quindi il Tribunale nell'affermare che le operazioni di disinvestimento sopra menzionate risultano effettuate da soggetto a ciò legittimato ( ) - Controparte_2 diverso dal convenuto - e non vengono contestate come illecite o invalide dall'attrice. Ne consegue l'irrilevanza del fatto se l'appellata fosse cointestataria ovvero delegata ad operare.
Venendo al successivo passaggio, essendo pacifica la contitolarità del conto tra gli ex coniugi, in assenza di alcuna domanda da parte della contitolare appellata CP_2
nei confronti dell'ex marito (ed anzi desumendosi elementi di segno opposto dal
[...] verbale della separazione coniugale menzionato), non sussiste alcuna ragione per ritenere che il si sia indebitamente appropriato di somme giacenti sul medesimo conto. CP_1
Anche in questo caso non erra la sentenza di primo grado a statuire che l'emissione conseguente di assegno circolare in proprio favore, da parte del , risulta consentita CP_1 dalla (con)titolarità del conto corrente ricevente e non è stata contestata in giudizio dalla contitolare del conto.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non si ritiene sussistano i presupposti per l'abuso del diritto che giustifichino una condanna dell'appellante ex art. 96 cpc, in quanto gli accordi di cui al verbale di separazione coniugale sono estranei alla parte.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato , tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno CP_1 defensionale richiesto.
Stante l'assenza di reciproche domande si compensano integralmente le spese di lite del grado tra parte appellante e . Controparte_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza N. Parte_1
2855/2024 del Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata , che liquida in € 12154,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e CP_1 cpa come per legge.
Compensa le spese di lite del grado di appello tra e . Parte_1 Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2855/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mori, ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Rapallo, C.so Mameli 98/4, come da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiavari, Corso Italia 2/24, come da mandato in atti
Appellato
e contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Notari, ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Genova Via Palestro 16/3, come da mandato in atti
Appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, riformare la sentenza impugnata, n. 2855 - RG. 35/23 del 12.11.2024 e depositata in cancelleria il 12.11.2024 data emessa dal Tribunale Civile di
Genova in persona del Dott. Pasquale Grasso, ed in accoglimento del presente appello accogliere le già rassegnate conclusioni che ivi si trascrivono: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
Civile adito, contrariis reiectis, -in via principale ed unica, accertato che la Sig.ra Pt_1
è la proprietaria esclusiva dei fondi di investimento meglio specificati al capo due
[...] della presente narrativa (doc. 2-7), per l'effetto condannare il Sig. a Controparte_1 restituire all'esponente la somma di € 126.924,54 ad essa indebitamente sottratta, ovvero la minor somma che dovesse emergere nel corso del presente giudizio. Il tutto oltre rivalutazioni ed interessi dal dovuto al saldo”; -con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia la Corte Ecc.ma adita: A) Dichiarare inammissibile e infondato l'appello proposto con integrale conferma della impugnata sentenza;
B) Dichiarare che l'appellante ha agito in giudizio con colpa e temerarietà ex art. 96 c.p.c., condannandola al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 10.000,00 o in quella diversa meglio ritenuta
o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 III comma
c.p.c. C) Vittoria di spese ed onorari del giudizio”
Per l'appellata : Controparte_2
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis: - in via principale e nel merito, con riferimento al proposto appello da parte della Signora emettere Parte_1 tutti i provvedimenti meglio visti e ritenuti, tenendo conto delle circostanze di cui in narrativa
e dei documenti versati in atti, mandando assolta ed indenne, anche in questo secondo grado di giudizio, la Signora da qualsivoglia richiesta che potesse Controparte_2 essere formulata sia da parte attrice che da parte convenuta Sig. . Con ogni Controparte_1 consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa”
Per puro scrupolo defensionale, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova già dedotti nelle difese del giudizio di primo grado, sia per l'interpello formale del convenuto sig. , che per testi, testi da sentirsi in controprova su eventuali capitoli che verranno CP_1 ammessi delle controparti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Genova, e per accertare la propria Controparte_1 Controparte_2 esclusiva proprietà di alcuni fondi di investimento, con condanna del solo alla CP_1 restituzione della somma di € 126.924,54 ad essa indebitamente sottratta.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era titolare di una serie di contratti d'investimento, contratti rimborsati nel 2017 per un controvalore di € 126.924,54, sul conto corrente cointestato alla figlia della stessa, , e quello che in allora era Controparte_2 il di lei marito, ; -in particolare, la figlia procedeva allo svincolo delle somme Controparte_1 investite e , senza autorizzazione alcuna, emetteva in data 25.05.2017, dal Controparte_1 predetto conto corrente, un assegno circolare intestato a sé stesso, così appropriandosi di somme che appartenevano alla sola attrice;
-il negava qualsiasi indebita CP_1 appropriazione, evidenziando che gli importi in questione erano di e Controparte_2 che la stessa li aveva utilizzati per la ristrutturazione di un immobile in comproprietà tra i coniugi.
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto della domanda di parte attrice Controparte_1 nonché la condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. per aver proposto una lite temeraria.
Esponeva che l'importo di € 126.924,54 costituiva pagamento effettuato nei suoi confronti da in estinzione di un debito per somme anticipate dal per Controparte_2 CP_1 la ristrutturazione di un immobile di proprietà comune e che, in particolare, proprio per pagare questo debito aveva proceduto in data 18.01.2017 alla Controparte_2 vendita di titoli appoggiati su conto corrente cointestato con la madre.
Si costituiva, altresì, in giudizio , la quale sosteneva di aver Controparte_2 sottoscritto i documenti per il disinvestimento dei fondi senza aver consapevolezza del successivo utilizzo da parte del marito della madre e nella convinzione che titolare degli importi fosse solo quest'ultima. Domandava prendere atto delle domande formulate da parte attrice ed emettere tutti i provvedimenti meglio visti e ritenuti, mandandola assolta ed indenne da qualsivoglia richiesta e formulata sia da parte attrice sia da parte convenuta
. Controparte_1 Il Giudice di primo grado, rilevato che le operazioni di disinvestimento risultavano effettuate da soggetto a ciò legittimato, , e che l'emissione di assegno circolare Controparte_2 in proprio favore da parte del risultava consentita dalla contitolarità del conto CP_1 corrente ricevente, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- rigetta le domande svolte da parte attrice;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
; - rigetta la domanda ex art.96cpc svolta da;
- condanna
[...] Controparte_1 Pt_1
a rifondere le spese di lite in favore di;
spese che - in applicazione
[...] Controparte_1 dello scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
(D.Min. Giust. n.147/2022) e applicati valori medi in considerazione del concreto importo oggetto di domanda - si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, previa sospensione Parte_1 della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, accertare la sua proprietà esclusiva dei fondi di investimento e per l'effetto condannare a restituirle Controparte_1 la somma di € 126.924,54 ad essa arbitrariamente sottratta.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza impugnata per erronea e/o contraddittoria motivazione e per violazione di legge con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e/o 646 c.p.; 2) Illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza impugnata per contraddittoria motivazione e/o omessa motivazione con mancata valutazione degli elementi di prova presenti nel fascicolo e mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate, nonché specifica violazione dell'art. 2733 c.c., comma terzo, per aver omesso di valutare il valore della confessione giudiziale resa da nei confronti di Controparte_2
. Controparte_1
Si costituiva in giudizio domandando, previa dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione in quanto inammissibile ed infondata, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, condannando l'appellante ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 10.000,00 o in quella diversa meglio ritenuta o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.
Si costituiva, altresì, in giudizio la quale, con riferimento all'appello Controparte_2 proposto dalla madre , chiedeva emettere tutti i provvedimenti meglio visti Parte_1 e ritenuti, mandandola assolta ed indenne da qualsivoglia richiesta che potesse essere formulata sia da parte attrice che da parte convenuta.
Il Consigliere istruttore, con provvedimento del 26.03.2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e formulava la seguente proposta conciliativa nell'interesse delle parti: abbandono della lite a spese compensate.
Fissava nuova udienza per verificare l'adesione alla proposta conciliativa formulata dall'Ufficio.
Preso atto della mancata transazione della lite, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 21.10.2025.
Indi, il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 21.10.2025, visto l'art. 352 c.p.c., con ordinanza 22.10.2025 riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della sentenza impugnata per erronea e/o contraddittoria motivazione e per violazione di legge.
Assume l'appellante che il abbia tenuto una condotta idonea ad integrare il delitto CP_1 di cui all'art. 646 c.p., e che il Tribunale invece ha escluso la condotta dall'ambito di applicazione dell'art. 2043 cc.
La mancata “impugnazione per invalidità” delle disposizioni di riscatto dei fondi di proprietà di compiute dalla di lei figlia, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, Parte_1 sarebbe invece circostanza irrilevante, così come accertare se abbia Controparte_2
o meno partecipato in concorso all'appropriazione indebita commessa dal . CP_1
Ciò in quanto la figlia aveva pieno titolo ad operare sugli investimenti della madre e la richiesta di restituzione era sempre possibile, salva la prescrizione del diritto.
Doveva quindi riconoscersi un comportamento illecito in capo al , che, venuto CP_1 occasionalmente in possesso delle somme depositate su un conto corrente di cui era contitolare, se ne appropriava, emettendo assegno circolare intestato a se stesso in data
25.07.2017.
Parte appellante lamenta altresì l'erroneità dell'affermazione secondo la quale la contitolarità in capo al del conto su cui erano stati accreditati i titoli lo autorizzasse CP_1 ad appropriarsene. Ciò in quanto la contitolarità di un conto corrente non è prova di comproprietà delle somme in esso, ma rappresenta solo una presunzione in tal senso, superabile da prova contraria.
Deduce che del resto se il Tribunale afferma: “il menzionato riscatto risulta (doc.
2-7 di parte attrice) effettuato, in particolare, da rapporti intestati ad e Parte_1 CP_2
”, doveva conseguentemente pronunciare la condanna alla restituzione
[...] quantomeno del 50% dell'importo sottratto dal Podestà.
Con il secondo motivo è dedotta l'erroneità della sentenza impugnata per la mancata valutazione degli elementi istruttori, mancata ammissione delle istanze istruttorie, nonché violazione dell'art: 2733 c.c., comma terzo, per aver omesso di valutare il valore della confessione giudiziale resa da . Controparte_2
È richiesta la riforma della statuizione secondo la quale “con specifico riferimento alla titolarità esclusiva degli importi derivanti dai più volte menzionati disinvestimenti, va rilevata la assoluta carenza di alcun elemento di prova a sostegno, che fornisca elementi di segno contrario rispetto alle risultanze documentali, indicative in modo espresso di una situazione di contitolarità tra e ”. Parte_1 Controparte_2
Parte appellante chiede di considerare provata la proprietà esclusiva in capo ad Pt_1
delle somme in oggetto in virtù dei documenti in atti e della dichiarazione
[...] confessoria di resa nell'ambito dell'udienza di comparizione Controparte_2 personale dei coniugi nel giudizio di separazione, con la quale l'appellata sostanzialmente affermava di essere unicamente delegata ad operare sul conto. In tal senso la parte formula altresì ex art. 210 c.p.c. istanza di esibizione nei confronti di Zurich NK Italy dei contratti di investimento sottoscritti da , rilevando che il disinvestimento compiuto da Parte_1 un contitolare di un investimento non trasferisce la proprietà del denaro che rimane di coloro che ab origine stipularono il contratto di investimento.
L'appellata deduce che all'udienza di comparizione personale dei Controparte_2 coniugi nell'ambito del giudizio di separazione, in data 2 febbraio 2021, aveva dichiarato “
…..Io non ho soldi da parte perché non ho mai lavorato perché mio marito non ha mai voluto.
Mia madre e mio padre avevano dei fondi di investimento ma non erano intestati a me, io avevo solo la delega per operare e poi ignoro che fine abbiamo fatto quei fondi……io non ne ho mai ritirato nessuna parte ed ignoro che fine abbiamo fatto i rimanenti che erano pari ad € 180.000,00 circa….”
Aggiunge che quando aveva sottoscritto i documenti per il disinvestimento dei fondi
TE NK non aveva alcuna consapevolezza circa il fatto che il proprio ex marito si sarebbe, poi, appropriato delle somme relative che era noto a tutti come la titolarità fosse della madre NO;
che comunque ove gli importi fossero da ritenere in Parte_1 comproprietà tra lei e la madre, il avrebbe sottratto il 50% della somma per cui è CP_1 causa proprio alla medesima . Controparte_2
L'appellato assume di avere provato nell'ambito del giudizio di separazione Controparte_1 dei coniugi che la moglie era debitrice nei suoi confronti per la quota di metà della spesa sostenuta in relazione all'acquisto effettuato in comunione ordinaria di un immobile, e, pertanto, aveva accreditato l'importo ricavato dalla vendita dei titoli sul conto corrente della
BA AD n. 2010525 al marito, mentre egli non aveva avuto alcun rapporto con
. Richiama il raggiunto accordo con tenuto nel verbale di separazione Parte_1 secondo il quale: “per effetto delle attribuzioni economiche sopra convenute e con la stipula dell'atto notarile di cessione della quota dell'immobile i coniugi dichiarano di non aver reciprocamente altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e ragione se non
l'adempimento delle obbligazioni oggi assunte”.
Insta quindi per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc, vertendosi in ipotesi di abuso del diritto in quanto l'appellante ha agito trascurando l'accordo transattivo stipulato tra le parti a definizione del giudizio di separazione.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto connessi.
Va evidenziato che domanda la condanna di alla Parte_1 Controparte_1 restituzione dell'importo di euro 126.924,54.
Quest'ultimo emetteva in data 25.5.2017 assegno circolare intestato a se stesso tratto su conto corrente presso BA AD cointestato a . Quest'ultima Controparte_2 aveva in precedenza effettuato versamenti su tale conto di importi ottenuti con il riscatto di strumenti finanziari derivanti da rapporti intestati ad e . Parte_1 CP_2
Si tratta di fatti pacifici, documentali.
non si duole delle operate disposizioni di riscatto, che pertanto devono Parte_1 intendersi valide.
Non erra quindi il Tribunale nell'affermare che le operazioni di disinvestimento sopra menzionate risultano effettuate da soggetto a ciò legittimato ( ) - Controparte_2 diverso dal convenuto - e non vengono contestate come illecite o invalide dall'attrice. Ne consegue l'irrilevanza del fatto se l'appellata fosse cointestataria ovvero delegata ad operare.
Venendo al successivo passaggio, essendo pacifica la contitolarità del conto tra gli ex coniugi, in assenza di alcuna domanda da parte della contitolare appellata CP_2
nei confronti dell'ex marito (ed anzi desumendosi elementi di segno opposto dal
[...] verbale della separazione coniugale menzionato), non sussiste alcuna ragione per ritenere che il si sia indebitamente appropriato di somme giacenti sul medesimo conto. CP_1
Anche in questo caso non erra la sentenza di primo grado a statuire che l'emissione conseguente di assegno circolare in proprio favore, da parte del , risulta consentita CP_1 dalla (con)titolarità del conto corrente ricevente e non è stata contestata in giudizio dalla contitolare del conto.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Non si ritiene sussistano i presupposti per l'abuso del diritto che giustifichino una condanna dell'appellante ex art. 96 cpc, in quanto gli accordi di cui al verbale di separazione coniugale sono estranei alla parte.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato , tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno CP_1 defensionale richiesto.
Stante l'assenza di reciproche domande si compensano integralmente le spese di lite del grado tra parte appellante e . Controparte_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza N. Parte_1
2855/2024 del Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata , che liquida in € 12154,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e CP_1 cpa come per legge.
Compensa le spese di lite del grado di appello tra e . Parte_1 Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno