Art. 43.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 2498 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1963, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 2498 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1963, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .