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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1664 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BAGNATO GIOVANNI , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SOTGIA STEFANIA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2024 , proponeva opposizione avverso la Parte_1
Intimazione di pagamento N. 29520239013568777000 notificata il 23.04.2024 con cui l'
[...]
le chiedeva, per l , il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2 CP_1
CP_ 997,78 a titolo di contributi I.V.S. dell' dell'anno 2015.
Eccepiva la prescrizione della pretesa contributiva fatta valere dall' con l'impugnata CP_1
intimazione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovute le somme richieste con l' intimazione di pagamento impugnata, e dichiararsi nulla la medesima intimazione ed ogni atto presupposto e consequenziale, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva CP_1
il rigetto del ricorso con conferma dell'impugnato atto, con vittoria di spese e compensi.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sul deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza. L'oggetto della controversia riguarda la pretesa dell' a ricevere i contributi I.V.S. CP_1 dell'anno 2015.
Parte ricorrente affida all'eccepita prescrizione quinquennale l'unico motivo di ricorso, motivo recisamente avversato dall' che sostiene non sia decorso il termine quinquennale di CP_1
prescrizione del versamento dei contributi.
Dalla documentazione in atti risulta che l'intimazione di pagamento faccia riferimento ad un avviso di addebito n. 59520160004025182000 del quale, tuttavia, non vi è prova certa della data della notifica, avendo l' prodotto unicamente copia della parte frontale della cartolina A/R della CP_1
raccomandata presumibilmente contenente l'ava in questione, non anche la parte posteriore recante la sottoscrizione del destinatario e la data di ricezione.
Né dal prospettato pagamento di talune rate della definizione agevolata, peraltro non univocamente riferibili al credito oggetto dell'odierno giudizio, viene offerta a questo decidente una prova idonea a fondare il convincimento per cui la contribuente fosse a conoscenza dell'avviso di addebito e avesse posto in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'eccezione di prescrizione.
Oltretutto, il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr., ex multis Cassazione, sentenze nn. 7820/2017,
3371/2010, 14927/2010 e 24555/2010).
Orbene, pur se si volesse ricondurre al credito oggetto dell'opposta intimazione il pagamento rateale compiuto dalla ricorrente come da prospetto prodotto dall' – circostanza, come sopra CP_1
osservato, che appare non possibile alla luce della radicale carenza di elementi univoci che consentano di operare il siffatto collegamento – manca del tutto qualsiasi indicazione della natura di pagamento in acconto delle singole rate versate.
L' tuttavia invoca la sospensione dei termini di prescrizione data dalla disciplina CP_1
emergenziale Covid e cioè l'art. 37 D.L. 18/2020 (conv. legge 27/2020) e l'art. 11 comma 9 D.L.
183/2020 (conv. legge 21/2021), che hanno introdotto sospensioni rispettivamente dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), e dunque complessivamente 311 giorni, per il pagamento dei contributi e, parallelamente, per i termini di prescrizione (v. sul punto C. App. Messina, sez. L., n. 374/2024).
Il richiamo è pertinente e la verifica del decorso della prescrizione impone di computare i suddetti periodi di sospensione. Orbene, partendo dalla data di notifica dell'Avviso di addebito sottostante alla intimazione di pagamento oggi opposta, data da identificarsi, in assenza di diversa prova offerta dall' , in quella CP_1
riferita dal ricorrente, vale a dire il 13.12.2016, il termine di prescrizione quinquennale, maggiorato del suddetto periodo di sospensione “Covid”, il credito contributivo dell appare estinto per CP_1
intervenuta prescrizione alla data del 20.10.2022, ben prima della notifica, dell'opposta intimazione di pagamento.
Pertanto, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, deve intendersi irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale
Da ciò consegue l'illegittimità dell'intimazione di pagamento che, pertanto, va annullata insieme ad ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il giorno 30/05/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara estinta, per intervenuta prescrizione, la pretesa contributiva dell' di cui CP_1
all'intimazione di pagamento N. 29520239013568777000;
- Annulla l'intimazione di pagamento N. 29520239013568777000, e con essa ogni altro atto presupposto o consequenziale;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1
in euro 499,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 23/01/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena