Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.
Articolo 1 della Legge 20 giugno 2005, n. 135
Articolo 2
- Legge 20 giugno 2005, n. 135
Articolo 1 della Legge 20 giugno 2005, n. 135
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17 luglio 2005
17 luglio 2005