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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. SENT.
N. 2612/2024 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
Parte 1 codice fiscale C.F. 1 nata il [...], ad [...]
(AG), assistita e difesa dall'Avv. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA, codice fiscale
C.F. 2
e
Parte 2 codice fiscale C.F. 3 nato il [...], a [...]
, '
(IS), assistito e difeso dall'Avv. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA, codice fiscale
C.F. 2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10.12.2024 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 - ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 12.02.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
24.02.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
A) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
B) La signora ER RA continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Longano, alla
Via S.P. Isernia-Longano, n. 7/A, di proprietà del Sig. Di AN, della di lui sorella e del di lui padre. Il sig. MO Di AN lascerà la residenza coniugale e si trasferirà temporaneamente presso l'abitazione del proprio genitore, in Longano, Via S.P. Isernia-
Longano, n. 7, con facoltà di poter successivamente trasferire la propria residenza altrove,
senza necessità di consenso/comunicazione;
C) le figlie minori, VI, NA e NA DI FR vengono affidate in modo condiviso alle parti, con impegno congiunto a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità; le minori saranno collocate presso la madre. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulle minori. Il padre potrà tenere con sé le bambine quando vorrà, nel corso della settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e con le proprie esigenze lavorative, previo accordo tra essi genitori. Durante i week end, invece, ovviamente in modo alternato con la madre, il sig. DI FR terrà con sé le bambine dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, ovvero altro orario concordato. Le minori trascorreranno i giorni di Natale e Pasqua alternativamente con il padre e la madre oppure, qualora tra i genitori non si raggiungesse un accordo, la vigilia di Natale con l'uno e Natale con l'altro, ovvero a pranzo il giorno di Natale con l'uno e a cena con l'altro.
Le vacanze estive, e in generale ogni altra festività, saranno programmate in modo da consentire ai coniugi di organizzare i rispettivi impegni, assicurando, per quanto possibile, alle figlie di trascorrere equamente il loro tempo con entrambi i genitori. Ciascun genitore potrà comunicare telefonicamente con le minori quando queste saranno collocate presso l'altro.
Qualora le bambine fossero ammalate nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo potrà fare loro visita presso l'abitazione della madre, previo accordo telefonico;
qualora la madre dovesse pernottare per motivi di lavoro o altro fuori casa, dovrà informare il padre almeno una settimana prima affinché egli possa tenere con sé le bambine;
D) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra le figlie e i rispettivi parenti;
E) Tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute, quali, a mero titolo esemplificativo, scuola, sport, tempo libero, preventivi di spese mediche, cure di ogni genere, verranno assunte concordemente dai genitori;
F) Il signor MO DI FR corrisponderà, mensilmente, alla signora ER
RA, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di Euro
200,00 ciascuna (e, dunque, in totale euro 600,00). Inoltre, il signor DI FR, a titolo di contributo per le spese ordinarie di gestione dell'immobile dove vivranno la sig.ra
RA e le figlie minori, provvederà al pagamento delle bollette domestiche relative al consumo di energia elettrica, gas, acqua e TARI, nonché alle spese straordinarie mediche e dentistiche relative alle figlie. Per tutte le altre spese straordinarie (fra le quali rientrano, ad esempio, le spese relative all'acquisto del corredo e dei libri scolastici, le spese per gite scolastiche, visite guidate, vacanze studio e soggiorni, per motivi educativi, sportivi, ricreativi o altro, di durata superiore a un giorno e che prevedano almeno un pernottamento fuori casa, e in generale tutte quelle spese non ragionevolmente prevedibili né preventivabili perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita e che non possono considerarsi esigue in rapporto al normale tenore di vita della famiglia, rapportato alle capacità economiche dei genitori), esse saranno ripartite in egual misura a carico di entrambi i coniugi. Le minori continueranno ad essere fiscalmente a carico al 100% del sig. DI FR;
G) I mobili, le suppellettili, i doni di nozze e tutti gli oggetti presenti all'interno della casa restano nell'abitazione familiare. Il signor DI FR avrà cura di prelevare soltanto i suoi effetti personali;
H) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, nonché l'autorizzazione per viaggi all'estero con le figlie;
I) L'autovettura Fiat 500 tg. FT810YN rimarrà nella disponibilità della Sig.ra RA ed il Sig. Di AN provvederà al pagamento del bollo auto e dell'assicurazione RCA;
J) Tutte le somme presenti su conti correnti bancari/postali, nonché titoli, polizze assicurative, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, piani di accumulo e qualsivoglia altro deposito/investimento in essere rimarranno nella disponibilità/titolarità esclusiva del soggetto che ne risulti intestatario;
K) Tutti gli altri veicoli/autoveicoli/camion/furgoni, etc... intestati al Sig. DI FR e/o alla ditta individuale del predetto (ditta il Giardino;
P. IVA. 00879180941), nonché ogni bene, mobile o immobile di proprietà della citata ditta individuale si intendono di proprietà esclusiva del Sig. DI FR, senza che nessuno possa rivendicare alcunché;
L) I sigg.ri RA e DI FR si danno reciprocamente atto che, anche in relazione ai pregressi rapporti lavorativi in essere, nessuno ha da rivendicare/richiedere alcunché
dall'altro; M) I sigg.ri RA a qualsivoglia tipo di e DI FR rinunciano mantenimento/assegno alimentare/assegno divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 13.03.2025
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Michele Caroppoli)