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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE 1ᵃ CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dr. Giuseppe Disabato Presidente Dr.ssa Rosella Nocera Giudice Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 12971/2019 R.G.A.C. pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Mastrovito, in virtù di procura Parte_1 in atti;
– Ricorrente – e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Sajeva, in virtù di procura Controparte_1 in atti;
– Resistente – nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– Intervenuto –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente declinate dai procuratori delle parti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa l'espressa rinuncia;
il P.M. concludeva con propria nota del 9.4.2024. FATT O E DI RITT O Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato il 12.9.2019 chiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in IO (BA) il 22.7.2014, dalla cui unione era nata, il 7.3.2008, la GL , Per_1 prevedendo, a modifica delle condizioni di separazione, l'affido esclusivo della minore al padre con collocamento presso di sè, assegnazione in suo favore della casa coniugale, di sua proprietà, con obbligo della de di versare la somma di €300,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della GL;
chiedeva, inoltre, la condanna della controparte alla restituzione dei beni mobili presenti nella casa coniugale meglio indicati in atti. A fondamento della domanda deduceva che:
- con ricorso congiunto per la separazione personale, le parti avevano concordato l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre, l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della GL, oltre che del coniuge, il frazionamento dell'abitazione familiare con assegnazione del piano terra e del primo piano alla e della tavernetta, avente ingresso separato, al CP_1 Pt_1
- il Tribunale di Bari con decreto del 17.7.2014 omologava la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
- nonostante i vari solleciti, la de proponeva opposizione all'esecuzione del CP_1 frazionamento, costringendolo alla notifica di un atto di precetto;
- in ragione dell'ostracismo della , e non potendo prendere in fitto un altro CP_1 immobile, decideva di vendere l'abitazione;
- nelle more la presentava un libello al Tribunale Ecclesiastico per la CP_1 declaratoria di nullità del matrimonio, non provvedendo, tuttavia, a chiedere la delibazione della sentenza;
- dalla perizia psicologica eseguita dinanzi al Tribunale Ecclesiastico emergevano gravi lacune affettive della tali per cui non poteva ritenersi dotata di CP_1 capacità genitoriale, come pure evincibile dal comportamento assunto successivamente alla sottoscrizione della convenzione di separazione;
- che la stessa aveva intrapreso una nuova convivenza;
tutto ciò premesso rassegnava le conclusioni meglio indicate in parte motiva. Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa del 2.1.2020 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e opponendosi a tutte le Controparte_1 ulteriori avverse richieste. In particolare, assumeva che la convenzione di separazione conteneva, oltre alle pattuizioni concernenti la GL minore, specifiche attribuzioni patrimoniali – quali la costituzione di un diritto di abitazione in suo favore sull'immobile di proprietà di controparte adibito a casa familiare e il pagamento delle utenze e spese condominiali a carico del – in funzione solutoria dell'apporto economico reso per Pt_1 la ristrutturazione della casa coniugale e l'acquisto del mobilio. Assumeva che la mancata realizzazione dei lavori utili al frazionamento della casa coniugale era sa attribuirsi allo stesso e al tecnico da questi incaricato, il quale aveva presentato un progetto non Pt_1 conforme alle statuizioni pattuite. Contestava l'assunto del ricorrente in ordine alle sue capacità genitoriali, avendo la controparte dato una lettura distorta degli atti relativi al procedimento dinanzi al Tribunale Ecclesiastico;
negava, inoltre, di convivere con altra persona assumendo il peggioramento delle sue condizioni economiche, svolgendo attività saltuarie. Assumeva, in ultimo, il miglioramento delle condizioni economiche del e Pt_1
l'inammissibilità della domanda di restituzione dei beni mobili. Chiedeva, pertanto, la conferma delle condizioni già stabilite con la convenzione di separazione. Il Presidente, all'udienza del 15.1.2020 di comparizione delle parti dinanzi a sé, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della loro riconciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione. Con memoria integrativa del 27.3.2020 la chiedeva, altresì, in ragione della CP_1 disparità dei redditi delle parti, di stabilire in €500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, il contributo dovuto dal per il mantenimento della GL e in €600,00 Pt_1 mensili l'assegno di divorzio. La causa veniva istruita a mezzo della documentazione depositata dalle parti. All'udienza del 22.2.2024, celebrata in forma cartolare ex art. 127-ter c.p.c., il precedente giudicante riservava la causa per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 cpc. Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali. A seguito del trasferimento del giudice assegnatario del procedimento ad altro ufficio, la causa era rimessa sul ruolo e assegnata allo scrivente magistrato ed era trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2025, in cui le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA PROLE MINORE. Quanto all'affidamento e collocamento della GL , va preliminarmente Per_1 respinta la richiesta del di affido in via esclusiva allo stesso della minore. Pt_1
Va, invero, preliminarmente osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità; nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli. Tale regime appare rispondente non solo al diritto/dovere del genitore di partecipare fattivamente alla crescita dei figli ma, altresì, al corrispondente diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Nella specie è emersa senza dubbia una conflittualità nei rapporti tra le parti (tanto che le stesse hanno già intrapreso un percorso di mediazione). Ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a dimostrare un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico della GL, non giustifica la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.). A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n. 21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022). Neppure emerge una incapacità genitoriale della de il ha infatti CP_1 Pt_1 richiamato, a sostegno dei propri assunti, quanto evidenziato nella sentenza resa dal Tribunale Ecclesiastico che, richiamando la consulenza svolta in quella sede, ha evidenziato una immaturità emotiva ed affettiva della de Tali valutazioni, CP_1 tuttavia, relativi più propriamente al rapporto coniugale, non giustificano in questa sede l'affido esclusivo di al padre non essendo stato allegato, e tantomeno provato, Per_1
l'esistenza di un concreto pregiudizio a danno della minore e/o l'assunzione da parte della de di condotte dannose per la GL. CP_1
Ne consegue che deve essere confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la GL dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Va altresì confermato il collocamento della minore presso la madre, con la quale coabita a far tempo dalla separazione dei genitori intervenuta nel 2014. Per_1
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che
è ormai prossima al raggiungimento della maggiore età, sicchè, in ragione Per_1 dell'età della minore, il diritto di visita sarà esercitato liberamente;
in caso di disaccordo tra i genitori, varranno le condizioni stabilite in sede di separazione dei coniugi. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Parte ricorrente, in ragione della richiesta di affido esclusivo della minore e di collocamento presso di sé della GL, ha chiesto, in modifica degli accordi di separazione, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
la resistente si è opposta a tale richiesta assumendo che l'accordo di separazione prevedeva in suo favore un diritto di abitazione, sicchè tale previsione, in quanto estranea alle condizioni di separazione, non era passibile di revoca. Sul punto vanno richiamati i principi di recente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale con pronuncia n. 6444/2024 ha precisato che 'La giurisprudenza ha da tempo ammesso gli accordi traslativi o costituitivi di diritti reali tra i coniugi, in sede di separazione consensuale, come accaduto nella specie, o di divorzio consensuale. Sul punto si sono soffermate anche le Sezioni Unite. Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., alle condizioni previste nella sentenza (Cass. Sez. U. 21761/2021). Invero, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale
- il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. n.5061/2021). Per tale ragione è stato affermato, ad esempio, che «E' valida la clausola con la quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, si accordino per vendere in futuro l'abitazione coniugale che sia stata assegnata al coniuge affidatario di figlio minore, in quanto autonoma rispetto alla concordata assegnazione e con essa non incompatibile.» (Cass. n. 34861 del 25/11/2022) e che «L'accordo, concluso in sede di separazione e poi trasfuso nel divorzio congiunto, con cui i coniugi convengano che, a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito, quest'ultimo corrisponda alla predetta ed ai figli, senza soluzione di continuità, un assegno "vita natural durante", anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non è suscettibile di revisione ex art. 8 della l. n. 898 del 1970, trattandosi non di pattuizione di un assegno divorzile, ma di costituzione di una rendita vitalizia.» (Cass. n. 10031/2023). Va aggiunto, quanto alla dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato;
con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 22536/2007). ….. Con specifico riferimento poi alla ricognizione circa la natura definitiva o meno della volontà delle parti, si è ribadito che (cfr. Cass. n. 14006/2017) costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata …'. La clausola sub. 1 contenuta nel ricorso per separazione dei coniugi datato 11.3.2014 va interpretata alla luce dei principi sopra illustrati. Nella menzionata convenzione è dato leggere, in particolare,: 'la casa bifamiliare
….. , di proprietà esclusiva del sig. sarà divisa in due porzioni di Parte_1 fabbricato e più precisamente: la prima con entrata principale da v. N dell'Olio 21 e situata al piano terra, consistente in soggiorno, cucinino e bagno, nonché la parte dell'unità immobiliare situata al primo piano, consistente in due vani, bagno e terrazzo a livello sarà assegnata in abitazione alla si.ra de con uso di tutti gli arredi CP_1 CP_1 ivi esistenti;
la seconda porzione con entrata dall'ingresso posto a sinistra dell'entrata principale e consistente in una tavernetta con due stanze e bagno sarà assegnata in abitazione al sig. con uso degli arredi ivi esistenti. I due coniugi Parte_1 provvederanno alla divisione delle due porzioni dell'unità immobiliare, come sopra descritte di modo che le stesse non siano comunicanti;
2 tutte le utenze (acqua, luce, gas, telefono) e le spese condominiali saranno ad esclusivo carico del sig. Parte_1
…'. Ebbene, rileva questo Collegio che l'assunto della resistente, secondo cui tale statuizione veniva adottata dai coniugi in funzione solutoria dell'apporto dalla stessa profuso per la ristrutturazione dell'immobile in parola e per l'acquisto del mobilio, è rimasto del tutto sfornito di prova;
la stessa convenzione non contiene alcun riferimento a valutazioni e/o circostanze estranee alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali e personali della famiglia in ragione della separazione. Deve soggiungersi che, benchè la clausola preveda l'assegnazione in abitazione alla di una porzione dell'immobile, lo stesso inciso è stato utilizzato in CP_1 relazione alla porzione da assegnarsi al ebbene, essendo il ricorrente proprietario Pt_1 dell'immobile, non era certo necessario prevedere in suo favore un diritto di abitazione in relazione alla porzione d'immobile nella sua disponibilità; sicchè deve ritenersi che il termine 'abitazione' sia stato utilizzato atecnicamente, avendo le parti, in realtà, voluto disciplinare il diritto di godimento del bene in conseguenza della separazione. Tali conclusioni sono, altresì, avvalorate dalla circostanza per cui le parti, al successivo punto della convenzione, hanno inteso disciplinare gli oneri, per utenze e spese condominiali, gravanti sull'immobile, ponendole integralmente a carico del è Pt_1 evidente, pertanto, che le due clausole in commento, unitamente considerate, siano entrambe funzionali a regolamentare gli aspetti patrimoniali della famiglia in conseguenza della separazione e non anche degli accordi patrimoniali del tutto autonomi rispetto alla separazione. Ne consegue che tali previsioni possono essere, a parere di questo Collegio, passibili di modifica e/o revisione in ragione di sopravvenienze. Nella specie, tuttavia, essendo la GL ancora minorenne e permanendo la sua collocazione presso la madre, la casa familiare deve essere assegnata alla CP_1 all'uopo si specifica che, non avendo le parti proceduto – nonostante il lungo lasso di tempo trascorso – al frazionamento dell'immobile nei termini indicati nella convenzione di separazione (e potendo tale previsione essere frutto esclusivamente di un accordo tra le parti), in questa sede l'immobile deve essere assegnato nella sua interezza. Le spese per utenze e oneri condominiali seguiranno, salvo diverso accordo, l'uso del bene, atteso il contrasto sul punto delle parti;
né può ritenersi che tale previsione vada confermata per non avere il espressamente chiesto la modifica delle condizioni di Pt_1 separazione, essendo tanto chiaramente evincibile dalle conclusioni rassegnate sin dall'instaurazione del presente giudizio. SULL'ASSEGNO DI CONTRIBUZIONE PATERNA AL MANTENIMENTO DELLA PROLE. Venendo alla determinazione del mantenimento relativo alla GL minorenne
, deve premettersi che con l'accordo di separazione le parti hanno previsto la Per_1 corresponsione a carico del e in favore della di un contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento di €300,00 mensili (mentre non vi è alcuna espressa previsione in ordine al quantum delle spese straordinarie). In sede di memoria integrativa, la ha CP_1 chiesto un aumento ad €500,00 della somma stabilita in sede di accordo di separazione in ragione, in particolare, delle accresciute esigenze della GL minore, ormai prossima al compimento del 18^ anno di età. Ebbene, va evidenziato che le parti non hanno in alcun modo documentato i redditi di cui godevano al momento della separazione, onde valutare il loro miglioramento e/o peggioramento. Va, tuttavia, evidenziato che il ha documentato redditi lordi di Pt_1
€7.665,00 per l'anno d'imposta 2015, di €4.986,00 per l'anno d'imposta 2016, di € - 4.730 per l'anno d'imposta 2017, di €3.179,00 per l'anno d'imposta 2018, di €13.032,00 per l'anno d'imposta 2019, di €27.088,00 per l'anno d'imposta 2020, di €67.022,00 per l'anno d'imposta 2021, così dimostrando, dalla proposizione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, un significativo miglioramento delle condizioni pregresse (sebbene successive al periodo di separazione). Per contro, la resistente ha sostenuto di non aver mantenuto la pregressa attività lavorativa e di non aver reperito alcuna stabile occupazione, svolgendo esclusivamente lavori saltuari;
ha documentato redditi per €0 per l'anno 2016, €675,00 per l'anno 2017,
€376,88 per l'anno 2018, €541,00 per l'anno 2019, €380,93 per l'anno 2020, €3.341,41 per l'anno 2021, €0,00 per l'anno 2022. Alla luce del miglioramento delle condizioni reddituali del e delle verosimili Pt_1 accresciute esigenze della GL , e tenuto altresì conto della rivalutazione Per_1 monetaria del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione, detto contributo va rideterminato nella misura di €500,00 mensili. Quanto, poi, alle spese straordinarie, attesa la rilevante disparità dei redditi delle parti, queste devono essere poste nella misura del 60% a carico del e del restante Pt_1
40% a carico della Tali spese vanno individuate sulla base del Protocollo in CP_1 uso nell'intestato Tribunale. L'assegno unico universale relativo alla GL della coppia, ove previsto, si attribuisce interamente in favore della madre in qualità di genitore collocatario. SULLA RICHIESTA DELLA RESISTENTE DI ASSEGNO DIVORZILE Quanto alla richiesta della resistente di riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile, è utile osservare che la giurisprudenza ha conosciuto negli anni una significativa evoluzione. Inizialmente, l'orientamento tradizionale riteneva che la funzione dell'assegno fosse quella di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, valorizzando in particolare la durata della convivenza coniugale. In questa prospettiva, l'assegno aveva prevalente funzione assistenziale, con la precisazione che non era necessario l'accertamento in concreto di uno stato di bisogno del richiedente poiché assumeva esclusivo rilievo l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza di divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate per ristabilire una posizione di equilibrio tra gli ex-coniugi. Tuttavia, la nota sentenza della Corte di cassazione n. 11504/2017 ha segnato una svolta, svincolando l'assegno divorzile dal parametro del tenore di vita coniugale e fondandolo invece sul principio di autoresponsabilità economica, valorizzando la capacità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento in autonomia. Con la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, la Suprema Corte ha ricondotto l'istituto a una dimensione più articolata, riconoscendo all'assegno natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa. Tale assegno può essere riconosciuto solo previa verifica della mancanza di mezzi adeguati o dell'impossibilità oggettiva di procurarseli da parte del coniuge richiedente;
va altresì considerato il contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, nonché la durata del matrimonio e l'età del richiedente. Ebbene, alla luce di dette coordinate ermeneutiche, va nella specie osservato – richiamando quanto sopra evidenziato in ordine ai redditi delle parti – che la resistente, in quanto priva di stabile occupazione, si trova all'attualità in una condizione di oggettiva debolezza economica. Risulta integrato il presupposto oggettivo della mancanza di mezzi adeguati da parte della resistente, la quale ha documentato – quantomeno con riferimento al periodo antecedente l'instaurazione del presente giudizio – di essersi attivata al fine di reperire un'attività lavorativa. Non può sottacersi, tuttavia, che la ha maturato esperienze CP_1 professionali, è ancora in età lavorativa (48 anni), gode dell'assegnazione della casa coniugale, e che il matrimonio ha avuto una durata di appena otto anni;
nel corso del matrimonio, inoltre, la – come evincibile dagli atti di causa – ha svolto attività CP_1 lavorativa. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene questo Collegio di dover riconoscere in favore delle un assegno divorzile nella misura – già stabilita in CP_1 sede di separazione a titolo di assegno muliebre – di €100,00 mensili oltre adeguamento annuale istat, non essendo emerso in corso di causa che la abbia instaurato una CP_1 stabile convivenza. Allo stesso tempo non può accogliersi la richiesta della di CP_1 aumento ad €600,00 del detto assegno avendo riguardo alle circostanze sopra evidenziate, relative alle sue capacità reddituali, alla durata del matrimonio e ai benefici conseguenti l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. SULLA DOMANDA DEL RICORRENTE DI RESTITUZIONE DEI BENI MOBILI Tale domanda, come pure eccepito dalla parte resistente, deve ritenersi inammissibile in questa sede. SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, devono essere compensate per 1/3 ed essere poste per la restante parte a carico del risultato Pt_1 maggiormente soccombente (la risulta soccombente sulla determinazione CP_1 dell'assegno di divorzio e sulla interpretazione della convenzione di separazione). Tali spese si determinano in base ai valori del dm 147/2022 stabiliti per le controversie di valore da €26.000,00 a €52.000,00 con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria attesa l'attività in concreto svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 12971/2019 R.G. pendente tra e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in IO il 22.7.2006;
− dichiara che la moglie perde il cognome del marito;
− ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
− conferma le condizioni di separazione in ordine all'affido condiviso, collocamento della minore e diritto di visita del padre, di cui ai punti 3, 5, 6, 7, 9 e 10 della relativa convenzione, con la precisazione – quanto al diritto di visita – che questo deve intendersi tendenzialmente libero in ragione dell'età di , Per_1
e che le condizioni indicate varranno in caso di disaccordo tra i genitori;
− assegna l'abitazione familiare alla perché la abiti con la GL minore;
CP_1
− pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla entro il 5 di Pt_1 CP_1 ciascun mese, la somma di €500,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL , oltre adeguamento annuale istat e oltre al 60% delle spese Per_1 straordinarie da individuarsi sulla base del Protocollo in uso nell'intestato Tribunale;
− dispone che l'assegno unico universale, ove previsto, sia percepito dalla CP_1 in qualità di genitore collocatario;
− pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla entro il 5 di Pt_1 CP_1 ciascun mese, la somma di €100,00 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale istat maturata a decorrere dall'omologa della separazione e a maturarsi;
− dichiara inammissibile la domanda del resistente di restituzione dei beni mobili;
− condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 controparte, nella misura di 2/3, che si liquidano in €4.475,00 per 2/3 compensi professionali, oltre rimborso spese al 15%, iva e cap disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato in ragione della ammissione della resistente al beneficio del gratuito patrocinio;
dichiara compensato il restante terzo;
− dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 4.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato