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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1322/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ (cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf ) rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Wilma GIOVANNINI del foro di Teramo ed elettivamente domiciliati in Campli presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
➢ rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Pietro Controparte_1
REFERZA;
➢ rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Controparte_2
Francesco BORDIGA;
APPELLATI CONTUMACI
NONCHE'
➢ (p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_3 P.IVA_1
BORDIGA del foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 1066/23 del 16 novembre 2023 del Tribunale di Teramo in tema di azione di simulazione e di revocatoria con domanda riconvenzionale.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha dichiarato la simulazione dell'atto pubblico del 29 febbraio 2012 con cui i coniugi e hanno donato alla propria figlia la piena Parte_4 Parte_2 Pt_3
proprietà e la quota corrispondente ad 1/9 di un fabbricato sito nel Comune di Bellante (identificato al fg 19 p.lla 244), di terreni, ubicati anch'essi nello stesso Comune (distinti al fg 19 p.lle 240 AA,
240 AB, 10, 50) ed infine di un appartamento (questo per la quota parte) nel Comune di Campli (in catasto al fg 19 p.lla 832/2).
In tal modo, quindi, il giudice di prime cure ha accolto la domanda introdotta da Controparte_1
(quale procuratore di Banca dell'Adriatico) e poi proseguita nel corso del giudizio dalla cessionaria finalizzata alla tutela della pretesa creditoria derivante dall'esposizione Controparte_2
debitoria di Gestex srl e garantita dai coniugi giusta fideiussione del 16 dicembre Parte_5
2005 sino alla somma di € 350.000,00, maturata, per un ammontare di € 153.669,34, sul rapporto di conto corrente n. 11086 e su quello anticipo fatture n. 46005.
Muovendo da tali premesse, l'istituto di credito ha anche insistito per la condanna dei garanti al pagamento del medesimo importo (a cui si è provveduto ancora pendente la lite con ordinanza ex art
186 ter cpc del 9 giugno 2015).
1.2. I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno dedotto l'infondatezza della domanda e spiegando domanda riconvenzionale hanno invocato la nullità di alcune clausole del rapporto di conto corrente per applicazione di tassi difformi rispetto a quelli convenuti, dell'illecito fenomeno dell'anatocismo e del superamento del tasso soglia ai fini dell'usura.
Hanno altresì chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione alla centrale allarme interbancaria.
1.3. Le ragioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
-l'azione di simulazione (proposta in via principale) è da ritenersi dimostrata;
- gli elementi (anche di matrice presuntiva) rilevanti in tal senso sono rappresentati da: esistenza dell'esposizione; stretta continuità temporale tra il recesso della banca e l'atto di donazione;
consapevolezza dell'obbligazione in capo ai garanti;
gli stretti rapporti di famiglia tra le parti;
assenza di adeguata prova in ordine alle ragioni che hanno (rectius avrebbero) giustificato l'atto di liberalità in favore della figlia irrilevanza, ai fini della decisione, delle prove orali richieste e della Pt_3
CTU;
2 -parimenti provata si è rivelata la pretesa creditoria peraltro già riconosciuta con l'emissione dell'ordinanza anticipatoria ai sensi dell'art. 186 ter cpc;
- la banca (e per essa il procuratore speciale ) ha fornito adeguato riscontro probatorio Controparte_1
del credito mediante il deposito del contratto di conto corrente, degli estratti conto e della fideiussione;
- a fronte di tale quadro, le doglianze dei convenuti sono risultate generiche e quindi non in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti;
1.4. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata da , Parte_1 dalla figlia ed anche dalla moglie mediante l'articolazione di tre sostanziali Pt_3 Parte_2
motivi.
La prima doglianza ha riguardato la violazione del principio della correlazione tra chiesto e pronunziato in quanto è stata dichiarata la simulazione dell'atto di donazione senza che tale domanda
è stata però riproposta (tanto da doversi considerare come implicitamente abbandonata) nel corso del giudizio e comunque ripresa, ma tardivamente dalla cessionaria.
Con il secondo motivo, invece, gli appellanti hanno lamentato l'errata applicazione dell'art. 1414 cod civ sul regime dell'onere probatorio ai fini della natura simulata della donazione.
In ultimo, è stata censurata la scelta di non ammettere né le prove orali né la CTU (quest'ultima al fine di meglio accertare l'effettiva esistenza di un credito in capo alla banca).
(attore della prima ora) e (intervenuta in prime cure) non Controparte_1 Controparte_2
si sono costituite.
Per converso, è intervenuta (nata dalla scissione di e titolare della CP_3 Controparte_2
posizione creditoria oggetto di causa) che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, dell'impugnazione e ne ha contestato anche la fondatezza nel merito.
Ad ogni buon conto, ha riproposto l'azione revocatoria della donazione nell'ipotesi di accoglimento del secondo motivo.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
3 2.1. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia di e di che, sebbene regolarmente citati mediante notifica del Controparte_1 Controparte_2 libello introduttivo del giudizio all'indirizzo di posta certificata dei procuratori, non si sono costituiti.
2.2. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi il mancato deposito ad opera di della comparsa CP_3
conclusionale.
A tal proposito deve integralmente condividersi l'assunto secondo cui tale situazione non comporta alcuna rinunzia tacita ed anzi produce l'effetto di richiamare integralmente le precedenti conclusioni già formulate all'atto della costituzione in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 10.1.2014 n. 5018).
3.1. In assenza di ulteriori questioni preliminari (quella sull'inammissibilità deve ritenersi assorbita dall'esito del gravame, mentre quella sulla tardiva costituzione della terza intervenuta verrà vagliata con il primo motivo), la controversia ben può essere delibata nel merito.
I motivi, in quanto diversi fra loro, vanno esaminati partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.2. La prima doglianza ha riguardato il profilo in rito dell'omessa riproposizione in sede di conclusioni (in primo grado) della domanda di simulazione assoluta dell'atto pubblico di donazione avendo per converso optato sia che la cessionaria per l'azione CP_1 Controparte_2
revocatoria ex art 2901 cod civ.
In tal modo, quindi, il giudice di prime cure avrebbe violato il principio della rispondenza tra chiesto e pronunziato.
L'assunto non coglie nel segno e, di conseguenza, non può essere condiviso in quanto:
-con il libello introduttivo del giudizio di primo grado, parte attrice ha chiaramente proposto, in via alternativa e subordinata fra loro, l'azione di simulazione e revocatoria della donazione del 29 febbraio 2012;
- come anticipato, nel corso del giudizio, è intervenuta che in effetti (nelle Controparte_2 conclusioni dell'atto depositato in data 18 novembre 2021) ha insistito (al punto sub a) per la sola azione revocatoria ex art 2901 cod civ;
-tuttavia risulta altrettanto indubbio che nello stesso atto, e segnatamente nella parte dispositiva, la medesima cessionaria ha così dedotto “dichiara di costituirsi ed intervenire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. e/o di cui all'art. 105 c.p.c., nel giudizio indicato in epigrafe, facendo propri tutti gli atti, le azioni, le domande, le conclusioni, le difese e le eccezioni, sia
4 sostanziali che processuali, già spiegate da nel presente giudizio e tutti i Controparte_4
documenti dalla stessa depositati”
-nelle note del 10 maggio 2023 (per l'udienza cartolare del 15 febbraio 2023 di precisazione delle conclusioni) la cessionaria ha reiterato la domanda di simulazione in via principale;
- anche ha concluso per l'accoglimento in via subordinata dell'azione di simulazione Controparte_1
e revocatoria;
- secondo la giurisprudenza “In materia di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo (art. 111 c.p.c.), quale successore nel diritto affermato in giudizio, in quanto con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore. Si deve inoltre specificare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (cfr Cass Civ, sez III, 29.8.2023 n.
25424);
- nella fattispecie, la sentenza di primo grado è stata emessa in favore sia del cedente (non estromesso) che della cessionaria;
- per tali motivi, la domanda di simulazione è stata in rito correttamente valutata dal primo giudice con conseguente rigetto del motivo di gravame;
3.3. Per ragioni di ordine logico e sistematico vanno esaminate le ulteriori questioni relative alla mancata ammissione delle prove e della CTU econometrica.
Anche in tal caso, l'insieme delle doglianze degli appellanti non è meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne le prove orali occorre prioritariamente osservare che all'udienza di precisazione delle conclusioni la richiesta di ammissione delle prove orali non è stata reiterata (non essendovene in effetti traccia nelle note di trattazione depositate in data 28 aprile 2023).
Per tale ragione, non può farsi a meno di rilevare che per giurisprudenza oramai costante nel ritenere che “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o
5 dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione. La ricordata interpretazione degli articoli
189, 345 e 346 del Cpc (secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata), in particolare, non contrasta con gli articoli 47 e 52 della CDFUE, né con gli articoli 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli articoli 24
e 111 della Costituzione, non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa
e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di difendersi provando, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato” (cfr Cass Civ, sez III, 12.12.2023 n. 34639).
In ogni caso, volendo quindi scendere anche nel merito (atteso che in effetti nell'atto di appello tali istanze sono state riproposte), le prove orali non sono ammissibili in quanto alcuni capitoli
(segnatamente quelli relativi a ) non sono rilevanti ai fini della decisione, altri ( è Persona_1
il caso dei capitoli f) e d g) del seguente tenore “la NI , più grande di età, è invece Parte_3
sempre rimasta a casa con i genitori, assistendo ad ogni loro litigio? E) a causa di tale situazione, la sig.ra ha avuto anche problemi di natura psicologica dovendo ricorrere a cure Parte_3
farmacologiche?”) sono stati formulati in maniera generica e comunque afferiscono ad aspetti sui quali sarebbe stata necessaria la prova documentale.
Invero, anche la richiesta di espletamento della CTU econometrica deve ritenersi inammissibile in quanto:
- Tale istanza è riferita alla contestazione della sussistenza della pretesa creditoria (non solo ai fini delle azioni di simulazione o revocatoria, ma anche di condanna al pagamento del saldo negativo del rapporto di conto corrente);
- Già nella sentenza di primo grado, si è accennato al fatto che la CTU non può tradursi in uno strumento utilizzato al solo fine di sopperire ad un'inerzia probatoria della parte;
- Nel caso di specie, l'istituto di credito e per esso , ha certamente assolto Controparte_1 all'onere probatorio posto a suo carico avendo provveduto al deposito del contratto di conto corrente, degli estratti conto integrali e della fideiussione;
- A fronte di tale produzione, la famiglia si è affidata essenzialmente alle risultanze Pt_3
della perizia econometrica di parte che però non possono essere condivise;
in primo luogo,
l'elaborato da preso a riferimento un limitato orizzonte temporale dal 2011 al 2012 senza considerare che al contrario la banca ha prodotto con la seconda memoria ex art 183 comma
VI cpc, e quindi tempestivamente, la serie completa degli estratti conto;
la capitalizzazione
6 (come risultante dal riepilogo delle condizioni generali di contratto) è stata applicata in regime di reciprocità sino al momento dell'estinzione del rapporto;
quanto all'usura, merita osservare che il D.M. del 15 giugno 2005 ha indicato il tasso soglia per le aperture di credito in conto corrente superiori ad € 5.000,00 nel 14,28%; il perito di parte ha ravvisato il superamento di tale limite soglia operando una indebita sommatoria tra il tasso degli interessi e la commissione di massimo scoperto;
il tasso debitore degli interessi riportato in contratto è del
12,2500% (e con tasso effettivo annuo del 12,82431%) e quindi ampiamente sotto soglia;
non
è stata sollevata alcuna specifica ulteriore contestazione in ordine al superamento del tasso soglia;
3.4.1.Non resta a questo punto che passare al vaglio del secondo motivo con il quale gli appellanti hanno lamentato l'assenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di simulazione.
Secondo la loro prospettazione non può ritenersi raggiunta la prova neppure per presunzioni della natura assolutamente simulata dell'atto di donazione con cui i genitori hanno attribuito alla figlia la titolarità di beni immobili ubicati nei Comuni di Bellante e Campli.
Tale assunto deve essere condiviso.
La simulazione, come noto, rappresenta il fenomeno dell'apparenza contrattuale e quindi nell'ipotesi in cui si deduca la sua natura assoluta a difettare (e ciò segna inevitabilmente anche il perimetro dell'onere probatorio) è l'esistenza stessa di un contratto (nella specie, la donazione).
Nel caso di specie, gli elementi pacificamente emersi nel corso del giudizio possono essere così sintetizzati:
- L'esistenza al momento della donazione di un'esposizione debitoria nei confronti della Banca dell'Adriatico;
- L'ulteriore stretta relazione temporale tra l'atto dispositivo e la apertura della procedura concorsuale del concordato preventivo di Gastex srl;
- La conoscenza da parte dei coniugi del debito della predetta società di cui il Parte_5
ha rivestito il ruolo di legale rappresentante e la essendo sua moglie, non Pt_3 Pt_2
poteva non essere al corrente, in assenza di elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti, di tale situazione;
- La stessa all'epoca dei fatti di anni 22 circa, non poteva non essere al corrente Parte_3 dell'esposizione debitoria della società e dei suoi genitori come garante della stessa;
Ciò nondimeno, però, tale quadro non può rilevare ai fini del riconoscimento della simulazione della donazione.
7 Né può valere a tale soluzione la circostanza (peraltro neppure adeguatamente dimostrata) delle ragioni dell'atto da ricercarsi nell'esigenza di operare un riequilibrio della posizione di CP_5
rispetto a quella maggiormente privilegiata del fratello.
[...]
Anche laddove dovesse (per ipotesi) ritenersi che gli immobili donati siano rimasti nella materiale disponibilità dei donanti, non è possibile desumere da tale aspetto la natura simulatoria dell'atto.
3.4.2.Il rigetto dell'azione simulatoria non è destinata a riverberare conseguenze sulle sorti del giudizio.
Infatti, e come già anticipato, la ha, ai sensi dell'art. 346 cpc, riproposto l'azione CP_3
revocatoria sulla quale il primo giudice non si era pronunziata essendo rimasta assorbita dall'accoglimento della simulazione.
L'azione revocatoria è in rito pienamente ammissibile nonostante la cessionaria si è costituita nel presente giudizio di appello in data 17 aprile 2023 e quindi (assumendo a riferimento la data dell'udienza di comparizione nel libello introduttivo del giudizio) senza rispettare il termine di venti giorni prima per la corretta proposizione dell'impugnazione incidentale.
Tale termine però non deve essere rispettato nell'ipotesi in cui la parte vittoriosa in primo grado ha inteso riprodurre le difese non accolte (e la mancata pronunzia va equiparata al rigetto) in quella sede.
Alcun dubbio può sussistere sul fatto che la cessionaria possa riproporre l'azione revocatoria per almeno due ordini di ragioni.
Secondo la giurisprudenza anche più recente “La parte vincitrice non è obbligata a presentare appello incidentale per riportare alla discussione le proprie richieste o eccezioni precedentemente non accolte, piuttosto, è tenuta a ripresentarle espressamente nel giudizio di appello o di cassazione per mostrare la sua volontà di riesaminarle, in modo da evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo” (cfr Cass Civ, Sez III, 8.10.2024 n. 26283).
La costituzione avvenuta anche senza il rispetto del termine per l'appello incidentale deve ritenersi idonea a consentire alla parte vincitrice in primo grado di poter riproporre le domande non accolte.
Allo stesso tempo, anche se sul punto non è stata sollevata alcuna contestazione, nessun dubbio può esservi sulla legittimazione di di proporre l'azione revocatoria. CP_3
Depone in questo senso quanto riportato nell'atto di scissione di e di Controparte_2
attribuzione della titolarità di alcuni crediti (tra cui quello che ci occupa) alla . CP_3
Alla suddetta società infatti è stata trasferita “la titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici” (cfr Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023).
3.4.3.L'azione revocatoria è fondata e va pertanto accolta per le ragioni di seguito illustrate.
8 Si è chiaramente al cospetto di un atto dispositivo successivo al sorgere del credito.
Con riguardo infatti ai garanti il momento da assumere a riferimento è quello dell'assunzione dell'obbligazione che coincide con la data di sottoscrizione della fideiussione nel dicembre 2005.
La giurisprudenza (di cui vanno certamente condivisi i principi) ha chiarito che “In tema di revocatoria ordinaria, prestata la fideiussione in ordine alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione stessa, se compiuti in danno delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 2901,
n. 1, prima parte c.c., sulla scorta del solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore
(e, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
(cosiddetta scientia damni), e questo perché l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, cosicché occorre far riferimento a tale momento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia antecedente o successivo al sorgere del credito” (cfr Corte Appello Brescia, 27.3.2023 n. 524).
Ricorrono altresì i requisiti dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo.
Il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) sussiste non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Con la donazione in favore della figlia, i coniugi hanno certamente compromesso Parte_5
l'assetto del loro patrimonio né hanno offerto pur essendone onerati elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Ai fini invece dell'elemento soggettivo, è sufficiente trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito il dolo generico consistente nella consapevolezza di ledere le ragioni creditorie.
Gli elementi a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono sono certamente sufficienti ad integrare tale requisito.
Deve quindi dichiararsi l'inefficacia nei confronti di dell'atto di donazione del 29 CP_3
febbraio 2012
5.In definitiva, quindi, possono svolgersi le seguenti considerazioni conclusive:
9 a) L'appello proposto da , e è fondato Parte_1 Controparte_5 Parte_2
limitatamente alla domanda di simulazione della donazione del 19 febbraio 2012 proposta da e da;
Controparte_1 Controparte_2
b) La decisione di primo grado deve essere, al contrario, integralmente confermata con riguardo alle restanti domande;
c) L'impugnazione è al contrario rigettata relativamente al rapporto con;
CP_3
6.1. L'esito dell'interposto gravame è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado nel rapporto tra gli appellanti e e che, Controparte_1 Controparte_2
alla luce del riconoscimento della pretesa creditoria per un importo non certamente esiguo ed al rigetto della domanda riconvenzionale possono essere integralmente compensate.
6.2.Di contro, le spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e la parte costituita devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 9.991,00 per compensi professionali attenendosi ai valori CP_3
medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000 fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.3. Analogamente vanno compensate le spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e le parti appellate contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1066/23 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
10 a) dichiara la contumacia di e di;
Controparte_1 Controparte_2
b) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello proposto nei confronti di e CP_3 per l'effetto, in accoglimento dell'azione revocatoria, dichiara l'inefficacia nei confronti della predetta società dell'atto di donazione del 29 febbraio 2012;
c) in parziale accoglimento dell'appello, rigetta l'azione di simulazione dell'atto pubblico proposta da e da Controparte_1 Controparte_2
d) compensa integralmente le spese di lite del primo grado;
e) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
f) condanna gli appellanti in solido fra di loro alla rifusione in favore di delle spese CP_3 del presente grado che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
g) compensa integralmente le spese di lite del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e le parti appellate contumaci;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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