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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2024, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3162/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3162/2019 promossa da
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 tempore con il patrocinio dell'avv. STRAMMIELLO MICHELE (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Firenze, via P. Toscanelli n. 6, presso il C.F._1 difensore;
ATTORE contro
(P.VA ), in persona del legale rappresentante TE P.VA_2 pro tempore con il patrocinio dell'avv. DINI GIULIO (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Firenze, Borgognissanti n. 9, presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, per tutti i motivi esposti nei versati atti, contrariis reiectis:
- in Via Principale: si insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, anche in via riconvenzionale, come poi ribadite nella memoria ex art. 183 co.6 n.1cpc ed appresso riportate:
- nel merito, revocare e/o comunque dichiarare la nullità e/o la totale inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6084/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 19/12/2018, depositato in data 20/12/2018 (R.G. n. 16605/2018), per i motivi esposti in atto di citazione in opposizione e, per
l'effetto, dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società TE pagina 1 di 12 - in via riconvenzionale, accertato il ritardo nella consegna dei lavori da parte della CP_1
condannare la stessa al pagamento in favore della società della
[...] Parte_1
penale pattuita in contratto, pari alla somma complessiva di € 32.400,00=, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dalla intervenenda compensazione, per le ragioni esposte.
- in Subordine: revocato il decreto ingiuntivo, ovvero dichiarata la nullità e/o l'inefficacia dello stesso, disposta la compensazione con l'importo versato di € 18.000,00= di cui al provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del 05.02.2020, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la società al pagamento della somma di € TE
14.400,00=, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore dell'opponente per tutti i motivi dedotti in atti.
- In via Istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le prove, non sfogate perché non ammesse, come richieste nelle depositate memorie ex art. 183 co.6 n. 2 e 3;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art.93 n.1 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa nel merito: rigettare tutte le domande presentate da parte attrice-opponente, sia in via principale che in via riconvenzionale, per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito vantato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, TE
confermare il decreto ingiuntivo n. 6084/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19.12.2018 e notificato alla controparte il successivo 21.01.2019; in ogni caso, condannare, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di
[...] TE
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 52.694,10, o quella
[...] somma maggiore o minore dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dalla scadenza di pagamento al saldo, rivalutazione ed oltre le spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre le spese liquidate del procedimento monitorio. in ogni caso con vittoria di spese di lite anche del presente giudizio.”.
Concisa esposizione dei fatti di causa
In data 21.1.2019, veniva notificato alla il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6084/2018, emesso in data 19.12.2018, dal Tribunale di Firenze, depositato in data 20.12.2018 (R.G. n.
16605/2018), con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della TE
della somma di € 52.694,10. A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente asseriva di essere pagina 2 di 12 creditrice della suddetta somma in ragione della realizzazione di lavori in sub-appalto, eseguiti per la
. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la a proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 6084/2018, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato che:
- in data 12.5.2016, le odierne parti in causa avevano stipulato un contratto di subappalto (per lavori inerenti le opere termo idraulico sanitarie e di trattamento dell'aria), per lavori da eseguire presso un immobile ad uso albergo, posto in Firenze, via di Barbano n. 8, di proprietà della società Sintesi
Immobiliare srl, per il corrispettivo complessivo di Euro 110.000,00 (art. 6 del contratto, con saldo del
10% - pari ad Euro 11.000,00 – da versare al collaudo);
- i lavori eseguiti dalla non venivano completati, tant'è vero che, ad CP_1 CP_1
oggi, risultano non collaudati gli impianti idraulici, di condizionamento e termici (a titolo esemplificativo, gli split dell'impianto di condizionamento sono ancora imballati e sigillati, e alcuni di essi non sono stati collegati;
i rubinetti dei bagni non sono allacciati;
il contatore di cantiere non è montato);
- in virtù dell'incompletezza dei suddetti lavori, in data 2.5.2017, la Parte_1
aveva contestato alla la mancata esecuzioni delle opere. TE
Per tali ragioni, assumendo l'inadempimento di parte opposta, la non trasmissione delle fatture n.
302 e 303 (emesse in data 20.9.2018 e poste a fondamento della domanda monitoria - R.G. n.
16605/2018 -), ovvero – in relazione a quest'ultime - escludendo l'esecuzione di lavori extra- capitolato, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con domanda riconvenzionale, adducendo la sussistenza di clausola penale (pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo) ed un ritardo - nella esecuzione dei lavori concessi in sub-appalto alla controparte - di 162 giorni (nello specifico, n. 402 giorni lavorativi, sui 240 giorni lavorativi pattuiti), ha domandato la condanna della al pagamento, a titolo di penale, di TE complessivi Euro 32.400,00, eccependo la compensazione di tale credito con l'eventuale credito vantato dalla parte opposta.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato TE
integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, contestando un proprio inadempimento o una non corretta esecuzione della prestazione a cui era chiamata, ovvero la sussistenza di ritardi ad essa imputabili (determinati, invece, dai rallentamenti e dalle interruzioni conseguenziali alla previsione di varianti - a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove unità e nuovi bagni al piano seminterrato - oltre che dalle divergenze sorte – in pagina 3 di 12 corso d'opera - fra la committenza e la odierna opponente), ha contestato le domande attore, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con escussione testi.
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1. il credito vantato dalla , per i lavori eseguiti in TE
subappalto
1.1. sul collaudo (Euro 11.000,00)
In punto di diritto, va precisato che l'appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento verso un corrispettivo in denaro di un'opera o di un servizio commissionatogli dall'appaltante (o committente). Va, quindi, a distinguersi dalla vendita in virtù della prevalenza del lavoro sulla materia e della sussistenza di una commissione.
L'appalto è dunque un contratto ad esecuzione prolungata, ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, perché l'interesse del committente si soddisfa in un unico preciso momento.
Ciò premesso, è documentalmente provato e, comunque, pacifico, che tra le parti in causa, in data
12.5.2016, nell'ambito della ristrutturazione di un immobile posto in Firenze, via di Barbano n. 12, di proprietà della società Sintesi Immobiliare s.r.l. (quale unità residenziale con funzione turistico ricettiva), è stato stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto parte dei lavori inerenti le opere termo idraulico sanitarie e di trattamento dell'aria (v. all. 3), per un corrispettivo complessivo di Euro
110.000,00.
Essendo pacifica l'avvenuta esecuzione dei lavori, oggetto di contestazione fra le parti è il pagamento del corrispettivo.
Sul punto, occorre preliminarmente precisare che, in materia di appalto, vige il principio della postnumerazione del corrispettivo. Esso, infatti, va pagato dopo l'accettazione, che non avviene se non quando l'opera è terminata. Le parti, però, possono pattuire un'esecuzione per partite ed allora ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga con riferimento alla singola partita. In tal caso,
l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
E' quanto verificatosi nella fattispecie per cui è causa, tant'è vero che le parti hanno pattuito, all'art. 7 del contratto di subappalto, che “i pagamenti saranno effettuati sulla base di S.A.L. (stato di avanzamento di lavori) redatti dalla Direzione Lavori da liquidarsi entro le scadenze sotto indicate,
pagina 4 di 12 dietro emissione di regolari fatture e doc. DURC regolare, che verranno saldate mediante l'emissione di bonifico bancario e/o assegno”.
Orbene, sull'importo di Euro 110.000,00 pattuito per i lavori de quibus, ante causam, la parte opponente ha versato in favore della parte opposta Euro 81.000; in corso di causa, invece, in virtù della provvisoria esecutività parziale concessa da questo Tribunale, con ordinanza del 3.6.22, del D.I. opposto, sono stati versati ulteriori Euro 18.000, per un totale di Euro 99.000,00.
Per quanto concerne il residuo, pari – dunque – ad Euro 11.000,00, parte opponente contesta non il quantum, ma l'an del credito (comunque oggetto del D.I. qui opposto) che la parte opposta ritiene di vantare, sulla scorta di quanto pattuito con il contratto di subappalto del 12.5.2016, ossia – nello specifico – dell'art. 7, punto 3 (v. all. 3 comparsa, p. 8, in cui viene anche indicato che “gli stati di avanzamento saranno 3 e ad ogni stato di avanzamento verranno corrisposte le seguenti percentuali:
1) entro 30 gg all'inizio dei valori, 30%; 2) ultimazione al grezzo degli impianti, 30%; 3) ultimazione imbiancature e montaggio sanitari, 30%; 4) ultimazione dei lavori, 10% o valore saldo”), secondo cui
“l'ultimo stato di avanzamento sarà svincolato e corrisposto dall'appaltatrice in sede di liquidazione finale dopo il collaudo con esito positivo da parte del Committente”, ed escludendo l'avvenuto collaudo.
Le parti hanno dunque intenzionalmente, e di comune accordo, posto il collaudo dei lavori come condizione (sospensiva) ai fini del pagamento dell'ultima percentuale di corrispettivo, pari al 10% del totale. Trattasi di mera condizione d'adempimento, in quanto subordina l'ultimo pagamento ad una prestazione, ovvero all'adempimento di . L'evento, oggetto della condizione, infatti, CP_1
è rappresentato dall'esito del collaudo, che non può che dipendere dall'attività svolta dalla
. CP_1
Trattasi di condizione ormai da tempo ammessa nell'ordinamento giuridico italiano. Nonostante
l'orientamento tradizionale, che ne negava l'ammissibilità, deducendo una carenza degli elementi
(tipici della condizione) della accidentalità (essendo l'adempimento un elemento non accidentale, ma essenziale del contratto) e dell'incertezza (essendo l'adempimento un atto dovuto), l'orientamento maggioritario è favorevole alla sua ammissibilità, escludendo – in primis - l'adempimento tra gli elementi essenziali del contratto e – in secundis – la carenza dell'elemento dell'accidentalità, in quanto l'adempimento (seppur atto dovuto) non è certo fino alla sua realizzazione (v. Cass., 12 luglio 2013, n.
17287, la quale, configurando un'espressione dell'autonomia contrattuale ed evidenziando la sussistenza di istituti affini – come la vendita con riserva di proprietà -, ammette tale tipologia di condizione, negando eventuali similitudini con l'illegittima condizione meramente potestativa).
pagina 5 di 12 Posto ciò, occorre quindi accertare l'avvenuto collaudo, quale condizione il cui avveramento legittima la a pretendere il pagamento di Euro 11.000,00. CP_1
In punto di diritto, va precisato che, terminata l'opera, si procede alla verifica, eseguita dal committente a spese dell'appaltatore non appena costui lo mette in condizioni di poterla eseguire.
La verifica, se positiva, termine con il collaudo, negozio bilaterale di accertamento o, secondo taluni, mera dichiarazione di scienza.
Orbene, il collaudo, nel caso di specie, è oggetto di contestazione da parte della Parte_1
la quale eccepisce un'incompletezza dei lavori eseguiti dalla
[...] TE
, che hanno impedito il collaudo degli impianti idraulici, di condizionamento e termici (ad
[...]
esempio, come visto sopra, gli split dell'impianto di condizionamento sono ancora imballai e sigillati, e alcuni di essi non sono stati collegati;
i rubinetti dei bagni non sono allacciati;
il contatore di cantiere non è montato).
A tal proposito, dalla prova testimoniale assunta nel corso del giudizio è emerso che i collaudi e la messa in funzione degli impianti idraulici, di condizionamento e termici dell'immobile de quo non sono stati effettuati.
Tale circostanza è stata confermata dai testi (dipendente equipe professionisti che si è Tes_1
occupato della ristrutturazione), il quale ha escluso il collaudo e la messa in funzione dei suddetti impianti, e (TU della causa sorta tra le parti del rapporto “principale”, e la Tes_2 Pt_1
committenza), la quale ha confermato la non esecuzione del collaudo al momento della perizia, resa nel
2019.
Similmente per quanto concerne la non completezza dei lavori, che – difatti – ne hanno impedito il collaudo, tant'è vero che anche tale circostanza viene confermata in sede di assunzione di prove testimoniali, dal teste (dipendente altra ditta in subappalto), il quale conferma che Tes_3 CP_3
(alla data del 23.6.2017) dovevano essere ancora eseguiti dalla alcuni lavori (nello CP_1
specifico: mancata installazione bollitore acqua calda sanitaria;
mancata installazione idraulica del copri valvola;
mancata installazione sonda Legiomix;
mancata installazione pompa di ricircolo acqua sanitaria), come anche dal teste (committente dei lavori), il quale riferisce di impianti non Tes_4 terminati ed esclude l'effettuazione del collaudo.
Alla luce dell'istruttoria compiuta, ne consegue che non risulta provata l'effettuazione del collaudo, con conseguente infondatezza del credito – a favore di - pari al 10% del CP_1
totale, ovvero di Euro 11.000,00.
pagina 6 di 12
1.2 sulle varianti
In punto di diritto va precisato che, durante lo svolgimento del rapporto, l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate con atto che pretende la forma scritta ad probationem (art. 1659, comma 3, c.c.).
Le predette variazioni sono quelle non necessarie e proposte dall'appaltare il quale, se le esegue a prescindere dall'autorizzazione del committente, non avrà diritto ad alcun compenso, nemmeno sotto forma di indebito arricchimento, se esse abbiano migliorato l'opera incrementandone il valore (Cass. n.
7282/95).
Se le variazioni sono invece necessarie e le parti non si accordano, spetterà al giudice indicarle, stabilendo anche il relativo compenso (art. 1660, comma 2, c.c.; v., anche, Vass n. 3353/93).
Le variazioni al progetto possono, infine, essere richieste dal committente, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo. In tal caso l'appaltatore ha diritto al compenso
(a titolo di corrispettivo e non di indennità o di risarcimento;
così Cass. 3393/99) per i maggiori lavori eseguiti.
Si tratta, pertanto, di un potere unilaterale di modifica contrattuale che spetta ex lege al committente, ma che le parti possono escludere con apposita pattuizione. Inoltre, si ritiene che l'appaltatore possa in ogni caso rifiutare l'esecuzione di quei lavori che non appaiono necessari per una migliore esecuzione dell'opera.
Nella presente fattispecie, la allega di aver eseguito dei lavori extracapitolato, CP_1 in ragione di alcune varianti autorizzate ed eseguite in corso d'opera, sulla base die quali sono state emesse le fatture n. 302 e n. 303, oggetto del monitorio.
Trattasi, però, di mere allegazioni che non hanno trovato un riscontro probatorio.
Anche su tale punto, premesso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'appaltatore può provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore” (Cass. n.
142/2014), ovvero che – in base all'art. 1661 c.c. l'appaltatore può “provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. N.
6398/2003), soccorrono le risultanze della prova testimoniale assunta in corso di causa.
Nello specifico, il teste (committente dei lavori) ha confermato che, nel corso dei lavori, Tes_4
nessuna richiesta, da parte della committenza, è stata avanzata.
Similmente e per quanto concerne i testi (dipendente equipe professionisti che si è occupato Tes_1 della ristrutturazione) e (TU della causa sorta tra le parti del rapporto “principale”, Tes_2 Pt_1
pagina 7 di 12 e la committenza), i quali hanno dichiarato di essere a conoscenza di un'unica variante (l'unica variante ai lavori oggetto del contratto è stata necessitata dall'impossibilità di allocare un'unica cisterna da Lt. 1.500, in quanto al momento dell'installazione della suddetta cisterna, il vano, dal quale la stessa sarebbe dovuta passare, era già occupato dall'ascensore rendendosi quindi necessario sostituire la cisterna originale con n. 3 cisterne più piccole da Lt. 500 cad.).
Non da meno, pur volendo diversamente argomentare (circa la sussistenza di varianti in corso d'opera), è solo il caso di precisare che, nel contratto di subappalto, le parti hanno pattuito – in primo luogo - che il corrispettivo (di Euro 110.000,00) è “omnicomprensivo per l'esecuzione di tutti i lavori necessari, opportuni o utili per la realizzazione a perfetta regola d'arte con tutti gli impianti necessari installati e funzionanti, in condizioni di perfetta idoneità all'uso cui sono destinate, anche se si tratti di lavori non indicati, in tutto o in parte, nei documenti contrattuali”. (v. all. 3 comparsa, art. 5, punto 1), ovvero che non è “prevista alcuna revisione dei prezzi e non troverà applicazione l'art. 1664, comma
1, c.c., avendo l'appaltatrice tenuto contro di eventuali variazioni” (v. all. 3 comparsa, art. 5, punto 2),
e – in secondo luogo –, che “non saranno riconosciuti lavori in economia o extra appalto se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla Direzioni dei Lavori congiuntamente alla parte
Committente”, (v. all. 3 comparsa, art. 15).
Circa quest'ultimo punto, va – inoltre – evidenziato che dall'analisi effettuata dal TU (in seno alla causa che vede contrapposte e SINTESI IMMOBILIARE - R.G. 6530/2017, di questo Parte_1
Tribunale -, acquisita ritualmente in questo giudizio), che il giudicante intende condividere, in quanto logica nonché esaustivamente motivata, emerge che “in atti non risultano documenti che attestino per scritto, così come previsto dall'art. 15 del contratto, la esplicita volontà a procedere alla loro esecuzione” (circa le extra opere).
Pertanto, in virtù di quanto argomentato, il credito vantato in sede di monitorio non risulta provato, ed è in contrasto con quanto pattuito dalle parti contrattuali con l'art. 15, escluso.
2. sulla domanda riconvenzionale
In punto di diritto va precisato che l'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore inadempiente è tenuto, se non prova che l'inadempimento – ovvero il ritardo nell'adempimento – è stato determinato da una causa ad egli non imputabile, al risarcimento del danno. Il creditore che agisce per il risarcimento, dunque, sarà tenuto a provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento.
Con la stipula di una clausola penale, si conviene che, in caso di inadempimento (o di ritardo nell'adempimento), il debitore – anche senza doverne provare la gravità e senza necessità della messa in mora -, sarà tenuto ad una certa prestazione a carattere patrimoniale.
pagina 8 di 12 La funzione della penale, quindi è quella di indurre il debitore ad adempiere, presentando un mero carattere sanzionatorio ed andando a configurarsi in una precostituzione pattizia della liquidazione del danno.
Posto ciò, nella fattispecie de qua è senz'altro configurabile una clausola penale, in virtù dell'espressa pattuizione inserita nel contratto di subappalto.
All'art. 15 del contratto de quo si legge che “il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240 lavorativi, decorrenti dalla data di inizio lavori oggetto del presente contratto.
[…] L'appaltatrice sarà tenuto a corrispondere alla Committente, a titolo di penale, la somma di Euro
200, oltre VA se ed in quanto dovuta per legge, al giorno per ogni giorno di ritardo imputabile all'Appaltatrice”.
Sul punto, l'opponente allega e prova n. 402 giorni lavorativi per la consegna delle opere e, pertanto, un ritardo di 162 giorni, oltre ai 240 giorni lavorativi pattuiti per l'ultimazione dei lavori.
Imputando i ritardi esclusivamente alla , ha, pertanto, chiesto la condanna di CP_1
parte opposta alla somma di Euro 32.400,00 (162 giorni x Euro 200,00).
Per quanto concerne l'imputabilità alle varianti in corso d'opera, il punto non merita approfondimenti, in virtù di quanto sopra esposto (v. par. precedente), considerata – anche - la testimonianza resa dalla ( , v. supra), che imputa i ritardi all'opposta. Tes_5 Tes_4
Per quanto attiene, invece, il quantum, secondo questo Tribunale, deve applicarsi, nella fattispecie oggetto di causa, il disposto di cui all'art. 1384 c.c., secondo cui “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
In punto di diritto, va precisato che le clausole generali in materia contrattuale assumono un ruolo fondamentale;
difatti, attraverso il ricorso ad esse, lette ed applicate nel raccordo con i principi costituzionali (a cominciare dall'art. 2 Cost.), i giudici di legittimità hanno iniziato, a partire dagli anni
Novanta, a promuovere l'evoluzione del diritto vivente dei contratti, configurando in capo ai contraenti dei doveri di comportamento.
L'esigenza di tale ricorso – alle clausole generali – è frutto anche della c.d. crisi della legge: attraverso l'elasticità delle clausole generali, c'è la possibilità di tutelare i soggetti che ricadono in situazioni non espressamente disciplinate dalla legge, in ragione del dinamismo sempre più crescente.
La funzione di queste, dunque, è di impedire che il sistema invecchi e sia troppo rigido, evitando che il giudice possa adottare una soluzione ingiusta.
Posto ciò, tra le clausole generali, vi è certamente l'equità.
pagina 9 di 12 L'equità, nel diritto moderno, non rappresenta – comunque – un principio di giustizia morale, che si sostituisce alla regola di diritto positivo, ma è un fondamentale principio di integrazione del contratto.
È un precetto di giustizia contrattuale che concorre a determinare gli effetti giuridici del contratto.
L'equità, pertanto, quale giustizia del caso singolo, autorizza il giudice a integrare il regolamento contrattuale, stabilendo la regola del caso concreto, andando a rappresentare il criterio che il giudice deve osservare per realizzare il giusto contemperamento degli opposti interessi delle parti, in relazione allo scopo e alla natura dell'affare.
Pur presentando una funzione suppletiva, in quanto, se il consenso è liberamente espresso, occorre salvaguardare il principio di insindacabilità delle scelte negoziali, sussistono ipotesi in cui il legislatore prevede l'equità come criterio di integrazione cogente del contatto.
Tra queste, l'ipotesi, appunto, di cui all'art. 1384 c.c., in tema di riducibilità della clausola penale.
Trattasi – in primo luogo - di un potere in linea con l'art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice non può condannare il debitore ad una somma superiore a quella richiesta, mentre può – a ben vedere - condannarlo al pagamento di una somma inferiore, – in secondo luogo – di un'eccezione rilevabile ex officio (v. Cass., SS.UU., n. 18128/2005, secondo cui “il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall'art. 1384 c.c. al giudice, può essere esercitato anche d'ufficio, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché
l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso, la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione, si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta”) e – in terzo luogo – di un istituto con funzione correttiva della volontà delle parti, ovvero di un limite all'autonomia delle parti, posto dalla legge a tutela di un interesse generale.
Venendo alla presente fattispecie, ritenuto che l'interesse generale tutelato non può che essere il corretto andamento economico e sociale (quale interesse riflesso dell'art. 41 Cost.), considerata la quasi assenza di un ritorno economico da parte della (se si applicasse una penale che CP_1
ammonta a 32.400,00 Euro ad un corrispettivo complessivo di Euro 99.000,00), dato atto che
“l'interesse che aveva il creditore all'adempimento” (quale criterio che il giudice deve considerare, avendo “riguardo non al momento della stipulato della clausola, ma al momento in cui la prestazione è eseguita o è rimasta definitivamente inseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazioni i principi di cui agli artt. 2 Cost, 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa”; così Cass., n. 21994/2012) risulta essere non allegato, ovvero non sussistente, dato che nel corso del rapporto, pur essendo accertati i ritardi imputabili alla parte opposta, non sono pagina 10 di 12 mai state sollevate contestazioni da parte del subcommittente alla subappaltatrice, la clausola deve ritenersi manifestamente eccessiva.
La clausola penale, di euro 200,00 per ogni giorno lavorativo “in ritardo”, va, pertanto, ridotta della metà (Euro 100,00). Considerati i 162 giorni lavorativi di ritardo, la parte opposta va quindi condannata al pagamento di Euro 16.200,00, in favore della Parte_1
3. Conclusioni
Ne consegue, dunque, che, avendo ad oggetto le suddette fatture, ed essendo stato riconosciuto il credito per i lavori eseguiti dalla solo parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto CP_1
va revocato, ma parte opponente va condanna al pagamento di Euro 18.000,00.
Di contro, accertati i ritardi imputabili alla , ovvero l'esistenza di una clausola CP_1
penale pattuita tra le parti, ridotta in via equitativa da questo Tribunale, in ragione della manifesta eccessività, considerato quanto sopra motivato, parte opposta va condannata a titolo di risarcimento danni al pagamento, in favore di della somma di Euro 16.200,00. Parte_1
Operando le necessarie compensazioni, risulta essere creditrice della somma di CP_1
Euro 1.800,00.
Dalla sentenza al soddisfo sono poi dovuti gli interessi legali.
Ogni altra questione si intende assorbita.
4. Le spese di lite
In conseguenza della soccombenza reciproca parziale (i rispettivi crediti sono di molto inferiori a quanto domandato dalle parti;
nello specifico, per , Euro 18.000,00 su Euro CP_1
52.694,10; per Euro 16.200 su Euro 32.400,00), le spese di lite vanno Parte_1
compensate ex art. 92 c.p.c. per due terzi.
In considerazione dell'accertamento di uno stato debitorio finale, l'opponente va condannato al rimborso a parte opposta della residua parte.
Le spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022) con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (Euro 32.400,00 – della domanda riconvenzionale, essendo più elevato della domanda attorea (Euro 14.4000,00) - e quindi scaglione da 26.000 a 52.000), tenuto conto della attività defensionale effettuata.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- REVOCA il D.I. n. 6084/2018, emesso in data 19.12.2018, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA al pagamento, a favore di Parte_1 TE
, per effetto della compensazione fra le somme rispettivamente dovute, dell'importo di
[...]
Euro 1.800,00, oltre interessi legali come da parte motiva;
- LIQUIDA le spese di lite per l'intero (3/3) in complessivi euro 6.164,00 (nello specifico, euro
851,00, per lo studio della controversia – euro 602,00 per l'introduzione del giudizio, – euro 1.806, per istruttoria e trattazione – euro 2.905,00, per la fase decisionale), oltre a spese generali forfettarie al 15%, VA e CPA come per legge;
- COMPENSA per due terzi le spese di lite tra le parti e CONDANNA Parte_1 al pagamento in favore di del residuo importo delle spese come TE sopra complessivamente liquidate.
Firenze, 9 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3162/2019 promossa da
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1 tempore con il patrocinio dell'avv. STRAMMIELLO MICHELE (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Firenze, via P. Toscanelli n. 6, presso il C.F._1 difensore;
ATTORE contro
(P.VA ), in persona del legale rappresentante TE P.VA_2 pro tempore con il patrocinio dell'avv. DINI GIULIO (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Firenze, Borgognissanti n. 9, presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, per tutti i motivi esposti nei versati atti, contrariis reiectis:
- in Via Principale: si insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, anche in via riconvenzionale, come poi ribadite nella memoria ex art. 183 co.6 n.1cpc ed appresso riportate:
- nel merito, revocare e/o comunque dichiarare la nullità e/o la totale inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6084/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 19/12/2018, depositato in data 20/12/2018 (R.G. n. 16605/2018), per i motivi esposti in atto di citazione in opposizione e, per
l'effetto, dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società TE pagina 1 di 12 - in via riconvenzionale, accertato il ritardo nella consegna dei lavori da parte della CP_1
condannare la stessa al pagamento in favore della società della
[...] Parte_1
penale pattuita in contratto, pari alla somma complessiva di € 32.400,00=, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dalla intervenenda compensazione, per le ragioni esposte.
- in Subordine: revocato il decreto ingiuntivo, ovvero dichiarata la nullità e/o l'inefficacia dello stesso, disposta la compensazione con l'importo versato di € 18.000,00= di cui al provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del 05.02.2020, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la società al pagamento della somma di € TE
14.400,00=, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore dell'opponente per tutti i motivi dedotti in atti.
- In via Istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le prove, non sfogate perché non ammesse, come richieste nelle depositate memorie ex art. 183 co.6 n. 2 e 3;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art.93 n.1 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa nel merito: rigettare tutte le domande presentate da parte attrice-opponente, sia in via principale che in via riconvenzionale, per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito vantato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, TE
confermare il decreto ingiuntivo n. 6084/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19.12.2018 e notificato alla controparte il successivo 21.01.2019; in ogni caso, condannare, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di
[...] TE
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 52.694,10, o quella
[...] somma maggiore o minore dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dalla scadenza di pagamento al saldo, rivalutazione ed oltre le spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre le spese liquidate del procedimento monitorio. in ogni caso con vittoria di spese di lite anche del presente giudizio.”.
Concisa esposizione dei fatti di causa
In data 21.1.2019, veniva notificato alla il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6084/2018, emesso in data 19.12.2018, dal Tribunale di Firenze, depositato in data 20.12.2018 (R.G. n.
16605/2018), con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della TE
della somma di € 52.694,10. A fondamento della propria domanda, la parte ricorrente asseriva di essere pagina 2 di 12 creditrice della suddetta somma in ragione della realizzazione di lavori in sub-appalto, eseguiti per la
. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la a proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 6084/2018, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato che:
- in data 12.5.2016, le odierne parti in causa avevano stipulato un contratto di subappalto (per lavori inerenti le opere termo idraulico sanitarie e di trattamento dell'aria), per lavori da eseguire presso un immobile ad uso albergo, posto in Firenze, via di Barbano n. 8, di proprietà della società Sintesi
Immobiliare srl, per il corrispettivo complessivo di Euro 110.000,00 (art. 6 del contratto, con saldo del
10% - pari ad Euro 11.000,00 – da versare al collaudo);
- i lavori eseguiti dalla non venivano completati, tant'è vero che, ad CP_1 CP_1
oggi, risultano non collaudati gli impianti idraulici, di condizionamento e termici (a titolo esemplificativo, gli split dell'impianto di condizionamento sono ancora imballati e sigillati, e alcuni di essi non sono stati collegati;
i rubinetti dei bagni non sono allacciati;
il contatore di cantiere non è montato);
- in virtù dell'incompletezza dei suddetti lavori, in data 2.5.2017, la Parte_1
aveva contestato alla la mancata esecuzioni delle opere. TE
Per tali ragioni, assumendo l'inadempimento di parte opposta, la non trasmissione delle fatture n.
302 e 303 (emesse in data 20.9.2018 e poste a fondamento della domanda monitoria - R.G. n.
16605/2018 -), ovvero – in relazione a quest'ultime - escludendo l'esecuzione di lavori extra- capitolato, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con domanda riconvenzionale, adducendo la sussistenza di clausola penale (pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo) ed un ritardo - nella esecuzione dei lavori concessi in sub-appalto alla controparte - di 162 giorni (nello specifico, n. 402 giorni lavorativi, sui 240 giorni lavorativi pattuiti), ha domandato la condanna della al pagamento, a titolo di penale, di TE complessivi Euro 32.400,00, eccependo la compensazione di tale credito con l'eventuale credito vantato dalla parte opposta.
La regolarmente costituita in giudizio, ha contestato TE
integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, contestando un proprio inadempimento o una non corretta esecuzione della prestazione a cui era chiamata, ovvero la sussistenza di ritardi ad essa imputabili (determinati, invece, dai rallentamenti e dalle interruzioni conseguenziali alla previsione di varianti - a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove unità e nuovi bagni al piano seminterrato - oltre che dalle divergenze sorte – in pagina 3 di 12 corso d'opera - fra la committenza e la odierna opponente), ha contestato le domande attore, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con escussione testi.
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1. il credito vantato dalla , per i lavori eseguiti in TE
subappalto
1.1. sul collaudo (Euro 11.000,00)
In punto di diritto, va precisato che l'appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento verso un corrispettivo in denaro di un'opera o di un servizio commissionatogli dall'appaltante (o committente). Va, quindi, a distinguersi dalla vendita in virtù della prevalenza del lavoro sulla materia e della sussistenza di una commissione.
L'appalto è dunque un contratto ad esecuzione prolungata, ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, perché l'interesse del committente si soddisfa in un unico preciso momento.
Ciò premesso, è documentalmente provato e, comunque, pacifico, che tra le parti in causa, in data
12.5.2016, nell'ambito della ristrutturazione di un immobile posto in Firenze, via di Barbano n. 12, di proprietà della società Sintesi Immobiliare s.r.l. (quale unità residenziale con funzione turistico ricettiva), è stato stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto parte dei lavori inerenti le opere termo idraulico sanitarie e di trattamento dell'aria (v. all. 3), per un corrispettivo complessivo di Euro
110.000,00.
Essendo pacifica l'avvenuta esecuzione dei lavori, oggetto di contestazione fra le parti è il pagamento del corrispettivo.
Sul punto, occorre preliminarmente precisare che, in materia di appalto, vige il principio della postnumerazione del corrispettivo. Esso, infatti, va pagato dopo l'accettazione, che non avviene se non quando l'opera è terminata. Le parti, però, possono pattuire un'esecuzione per partite ed allora ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga con riferimento alla singola partita. In tal caso,
l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
E' quanto verificatosi nella fattispecie per cui è causa, tant'è vero che le parti hanno pattuito, all'art. 7 del contratto di subappalto, che “i pagamenti saranno effettuati sulla base di S.A.L. (stato di avanzamento di lavori) redatti dalla Direzione Lavori da liquidarsi entro le scadenze sotto indicate,
pagina 4 di 12 dietro emissione di regolari fatture e doc. DURC regolare, che verranno saldate mediante l'emissione di bonifico bancario e/o assegno”.
Orbene, sull'importo di Euro 110.000,00 pattuito per i lavori de quibus, ante causam, la parte opponente ha versato in favore della parte opposta Euro 81.000; in corso di causa, invece, in virtù della provvisoria esecutività parziale concessa da questo Tribunale, con ordinanza del 3.6.22, del D.I. opposto, sono stati versati ulteriori Euro 18.000, per un totale di Euro 99.000,00.
Per quanto concerne il residuo, pari – dunque – ad Euro 11.000,00, parte opponente contesta non il quantum, ma l'an del credito (comunque oggetto del D.I. qui opposto) che la parte opposta ritiene di vantare, sulla scorta di quanto pattuito con il contratto di subappalto del 12.5.2016, ossia – nello specifico – dell'art. 7, punto 3 (v. all. 3 comparsa, p. 8, in cui viene anche indicato che “gli stati di avanzamento saranno 3 e ad ogni stato di avanzamento verranno corrisposte le seguenti percentuali:
1) entro 30 gg all'inizio dei valori, 30%; 2) ultimazione al grezzo degli impianti, 30%; 3) ultimazione imbiancature e montaggio sanitari, 30%; 4) ultimazione dei lavori, 10% o valore saldo”), secondo cui
“l'ultimo stato di avanzamento sarà svincolato e corrisposto dall'appaltatrice in sede di liquidazione finale dopo il collaudo con esito positivo da parte del Committente”, ed escludendo l'avvenuto collaudo.
Le parti hanno dunque intenzionalmente, e di comune accordo, posto il collaudo dei lavori come condizione (sospensiva) ai fini del pagamento dell'ultima percentuale di corrispettivo, pari al 10% del totale. Trattasi di mera condizione d'adempimento, in quanto subordina l'ultimo pagamento ad una prestazione, ovvero all'adempimento di . L'evento, oggetto della condizione, infatti, CP_1
è rappresentato dall'esito del collaudo, che non può che dipendere dall'attività svolta dalla
. CP_1
Trattasi di condizione ormai da tempo ammessa nell'ordinamento giuridico italiano. Nonostante
l'orientamento tradizionale, che ne negava l'ammissibilità, deducendo una carenza degli elementi
(tipici della condizione) della accidentalità (essendo l'adempimento un elemento non accidentale, ma essenziale del contratto) e dell'incertezza (essendo l'adempimento un atto dovuto), l'orientamento maggioritario è favorevole alla sua ammissibilità, escludendo – in primis - l'adempimento tra gli elementi essenziali del contratto e – in secundis – la carenza dell'elemento dell'accidentalità, in quanto l'adempimento (seppur atto dovuto) non è certo fino alla sua realizzazione (v. Cass., 12 luglio 2013, n.
17287, la quale, configurando un'espressione dell'autonomia contrattuale ed evidenziando la sussistenza di istituti affini – come la vendita con riserva di proprietà -, ammette tale tipologia di condizione, negando eventuali similitudini con l'illegittima condizione meramente potestativa).
pagina 5 di 12 Posto ciò, occorre quindi accertare l'avvenuto collaudo, quale condizione il cui avveramento legittima la a pretendere il pagamento di Euro 11.000,00. CP_1
In punto di diritto, va precisato che, terminata l'opera, si procede alla verifica, eseguita dal committente a spese dell'appaltatore non appena costui lo mette in condizioni di poterla eseguire.
La verifica, se positiva, termine con il collaudo, negozio bilaterale di accertamento o, secondo taluni, mera dichiarazione di scienza.
Orbene, il collaudo, nel caso di specie, è oggetto di contestazione da parte della Parte_1
la quale eccepisce un'incompletezza dei lavori eseguiti dalla
[...] TE
, che hanno impedito il collaudo degli impianti idraulici, di condizionamento e termici (ad
[...]
esempio, come visto sopra, gli split dell'impianto di condizionamento sono ancora imballai e sigillati, e alcuni di essi non sono stati collegati;
i rubinetti dei bagni non sono allacciati;
il contatore di cantiere non è montato).
A tal proposito, dalla prova testimoniale assunta nel corso del giudizio è emerso che i collaudi e la messa in funzione degli impianti idraulici, di condizionamento e termici dell'immobile de quo non sono stati effettuati.
Tale circostanza è stata confermata dai testi (dipendente equipe professionisti che si è Tes_1
occupato della ristrutturazione), il quale ha escluso il collaudo e la messa in funzione dei suddetti impianti, e (TU della causa sorta tra le parti del rapporto “principale”, e la Tes_2 Pt_1
committenza), la quale ha confermato la non esecuzione del collaudo al momento della perizia, resa nel
2019.
Similmente per quanto concerne la non completezza dei lavori, che – difatti – ne hanno impedito il collaudo, tant'è vero che anche tale circostanza viene confermata in sede di assunzione di prove testimoniali, dal teste (dipendente altra ditta in subappalto), il quale conferma che Tes_3 CP_3
(alla data del 23.6.2017) dovevano essere ancora eseguiti dalla alcuni lavori (nello CP_1
specifico: mancata installazione bollitore acqua calda sanitaria;
mancata installazione idraulica del copri valvola;
mancata installazione sonda Legiomix;
mancata installazione pompa di ricircolo acqua sanitaria), come anche dal teste (committente dei lavori), il quale riferisce di impianti non Tes_4 terminati ed esclude l'effettuazione del collaudo.
Alla luce dell'istruttoria compiuta, ne consegue che non risulta provata l'effettuazione del collaudo, con conseguente infondatezza del credito – a favore di - pari al 10% del CP_1
totale, ovvero di Euro 11.000,00.
pagina 6 di 12
1.2 sulle varianti
In punto di diritto va precisato che, durante lo svolgimento del rapporto, l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate con atto che pretende la forma scritta ad probationem (art. 1659, comma 3, c.c.).
Le predette variazioni sono quelle non necessarie e proposte dall'appaltare il quale, se le esegue a prescindere dall'autorizzazione del committente, non avrà diritto ad alcun compenso, nemmeno sotto forma di indebito arricchimento, se esse abbiano migliorato l'opera incrementandone il valore (Cass. n.
7282/95).
Se le variazioni sono invece necessarie e le parti non si accordano, spetterà al giudice indicarle, stabilendo anche il relativo compenso (art. 1660, comma 2, c.c.; v., anche, Vass n. 3353/93).
Le variazioni al progetto possono, infine, essere richieste dal committente, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo. In tal caso l'appaltatore ha diritto al compenso
(a titolo di corrispettivo e non di indennità o di risarcimento;
così Cass. 3393/99) per i maggiori lavori eseguiti.
Si tratta, pertanto, di un potere unilaterale di modifica contrattuale che spetta ex lege al committente, ma che le parti possono escludere con apposita pattuizione. Inoltre, si ritiene che l'appaltatore possa in ogni caso rifiutare l'esecuzione di quei lavori che non appaiono necessari per una migliore esecuzione dell'opera.
Nella presente fattispecie, la allega di aver eseguito dei lavori extracapitolato, CP_1 in ragione di alcune varianti autorizzate ed eseguite in corso d'opera, sulla base die quali sono state emesse le fatture n. 302 e n. 303, oggetto del monitorio.
Trattasi, però, di mere allegazioni che non hanno trovato un riscontro probatorio.
Anche su tale punto, premesso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'appaltatore può provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore” (Cass. n.
142/2014), ovvero che – in base all'art. 1661 c.c. l'appaltatore può “provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. N.
6398/2003), soccorrono le risultanze della prova testimoniale assunta in corso di causa.
Nello specifico, il teste (committente dei lavori) ha confermato che, nel corso dei lavori, Tes_4
nessuna richiesta, da parte della committenza, è stata avanzata.
Similmente e per quanto concerne i testi (dipendente equipe professionisti che si è occupato Tes_1 della ristrutturazione) e (TU della causa sorta tra le parti del rapporto “principale”, Tes_2 Pt_1
pagina 7 di 12 e la committenza), i quali hanno dichiarato di essere a conoscenza di un'unica variante (l'unica variante ai lavori oggetto del contratto è stata necessitata dall'impossibilità di allocare un'unica cisterna da Lt. 1.500, in quanto al momento dell'installazione della suddetta cisterna, il vano, dal quale la stessa sarebbe dovuta passare, era già occupato dall'ascensore rendendosi quindi necessario sostituire la cisterna originale con n. 3 cisterne più piccole da Lt. 500 cad.).
Non da meno, pur volendo diversamente argomentare (circa la sussistenza di varianti in corso d'opera), è solo il caso di precisare che, nel contratto di subappalto, le parti hanno pattuito – in primo luogo - che il corrispettivo (di Euro 110.000,00) è “omnicomprensivo per l'esecuzione di tutti i lavori necessari, opportuni o utili per la realizzazione a perfetta regola d'arte con tutti gli impianti necessari installati e funzionanti, in condizioni di perfetta idoneità all'uso cui sono destinate, anche se si tratti di lavori non indicati, in tutto o in parte, nei documenti contrattuali”. (v. all. 3 comparsa, art. 5, punto 1), ovvero che non è “prevista alcuna revisione dei prezzi e non troverà applicazione l'art. 1664, comma
1, c.c., avendo l'appaltatrice tenuto contro di eventuali variazioni” (v. all. 3 comparsa, art. 5, punto 2),
e – in secondo luogo –, che “non saranno riconosciuti lavori in economia o extra appalto se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla Direzioni dei Lavori congiuntamente alla parte
Committente”, (v. all. 3 comparsa, art. 15).
Circa quest'ultimo punto, va – inoltre – evidenziato che dall'analisi effettuata dal TU (in seno alla causa che vede contrapposte e SINTESI IMMOBILIARE - R.G. 6530/2017, di questo Parte_1
Tribunale -, acquisita ritualmente in questo giudizio), che il giudicante intende condividere, in quanto logica nonché esaustivamente motivata, emerge che “in atti non risultano documenti che attestino per scritto, così come previsto dall'art. 15 del contratto, la esplicita volontà a procedere alla loro esecuzione” (circa le extra opere).
Pertanto, in virtù di quanto argomentato, il credito vantato in sede di monitorio non risulta provato, ed è in contrasto con quanto pattuito dalle parti contrattuali con l'art. 15, escluso.
2. sulla domanda riconvenzionale
In punto di diritto va precisato che l'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore inadempiente è tenuto, se non prova che l'inadempimento – ovvero il ritardo nell'adempimento – è stato determinato da una causa ad egli non imputabile, al risarcimento del danno. Il creditore che agisce per il risarcimento, dunque, sarà tenuto a provare l'entità del danno ed il fatto storico dell'inadempimento.
Con la stipula di una clausola penale, si conviene che, in caso di inadempimento (o di ritardo nell'adempimento), il debitore – anche senza doverne provare la gravità e senza necessità della messa in mora -, sarà tenuto ad una certa prestazione a carattere patrimoniale.
pagina 8 di 12 La funzione della penale, quindi è quella di indurre il debitore ad adempiere, presentando un mero carattere sanzionatorio ed andando a configurarsi in una precostituzione pattizia della liquidazione del danno.
Posto ciò, nella fattispecie de qua è senz'altro configurabile una clausola penale, in virtù dell'espressa pattuizione inserita nel contratto di subappalto.
All'art. 15 del contratto de quo si legge che “il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240 lavorativi, decorrenti dalla data di inizio lavori oggetto del presente contratto.
[…] L'appaltatrice sarà tenuto a corrispondere alla Committente, a titolo di penale, la somma di Euro
200, oltre VA se ed in quanto dovuta per legge, al giorno per ogni giorno di ritardo imputabile all'Appaltatrice”.
Sul punto, l'opponente allega e prova n. 402 giorni lavorativi per la consegna delle opere e, pertanto, un ritardo di 162 giorni, oltre ai 240 giorni lavorativi pattuiti per l'ultimazione dei lavori.
Imputando i ritardi esclusivamente alla , ha, pertanto, chiesto la condanna di CP_1
parte opposta alla somma di Euro 32.400,00 (162 giorni x Euro 200,00).
Per quanto concerne l'imputabilità alle varianti in corso d'opera, il punto non merita approfondimenti, in virtù di quanto sopra esposto (v. par. precedente), considerata – anche - la testimonianza resa dalla ( , v. supra), che imputa i ritardi all'opposta. Tes_5 Tes_4
Per quanto attiene, invece, il quantum, secondo questo Tribunale, deve applicarsi, nella fattispecie oggetto di causa, il disposto di cui all'art. 1384 c.c., secondo cui “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
In punto di diritto, va precisato che le clausole generali in materia contrattuale assumono un ruolo fondamentale;
difatti, attraverso il ricorso ad esse, lette ed applicate nel raccordo con i principi costituzionali (a cominciare dall'art. 2 Cost.), i giudici di legittimità hanno iniziato, a partire dagli anni
Novanta, a promuovere l'evoluzione del diritto vivente dei contratti, configurando in capo ai contraenti dei doveri di comportamento.
L'esigenza di tale ricorso – alle clausole generali – è frutto anche della c.d. crisi della legge: attraverso l'elasticità delle clausole generali, c'è la possibilità di tutelare i soggetti che ricadono in situazioni non espressamente disciplinate dalla legge, in ragione del dinamismo sempre più crescente.
La funzione di queste, dunque, è di impedire che il sistema invecchi e sia troppo rigido, evitando che il giudice possa adottare una soluzione ingiusta.
Posto ciò, tra le clausole generali, vi è certamente l'equità.
pagina 9 di 12 L'equità, nel diritto moderno, non rappresenta – comunque – un principio di giustizia morale, che si sostituisce alla regola di diritto positivo, ma è un fondamentale principio di integrazione del contratto.
È un precetto di giustizia contrattuale che concorre a determinare gli effetti giuridici del contratto.
L'equità, pertanto, quale giustizia del caso singolo, autorizza il giudice a integrare il regolamento contrattuale, stabilendo la regola del caso concreto, andando a rappresentare il criterio che il giudice deve osservare per realizzare il giusto contemperamento degli opposti interessi delle parti, in relazione allo scopo e alla natura dell'affare.
Pur presentando una funzione suppletiva, in quanto, se il consenso è liberamente espresso, occorre salvaguardare il principio di insindacabilità delle scelte negoziali, sussistono ipotesi in cui il legislatore prevede l'equità come criterio di integrazione cogente del contatto.
Tra queste, l'ipotesi, appunto, di cui all'art. 1384 c.c., in tema di riducibilità della clausola penale.
Trattasi – in primo luogo - di un potere in linea con l'art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice non può condannare il debitore ad una somma superiore a quella richiesta, mentre può – a ben vedere - condannarlo al pagamento di una somma inferiore, – in secondo luogo – di un'eccezione rilevabile ex officio (v. Cass., SS.UU., n. 18128/2005, secondo cui “il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall'art. 1384 c.c. al giudice, può essere esercitato anche d'ufficio, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché
l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso, la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione, si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta”) e – in terzo luogo – di un istituto con funzione correttiva della volontà delle parti, ovvero di un limite all'autonomia delle parti, posto dalla legge a tutela di un interesse generale.
Venendo alla presente fattispecie, ritenuto che l'interesse generale tutelato non può che essere il corretto andamento economico e sociale (quale interesse riflesso dell'art. 41 Cost.), considerata la quasi assenza di un ritorno economico da parte della (se si applicasse una penale che CP_1
ammonta a 32.400,00 Euro ad un corrispettivo complessivo di Euro 99.000,00), dato atto che
“l'interesse che aveva il creditore all'adempimento” (quale criterio che il giudice deve considerare, avendo “riguardo non al momento della stipulato della clausola, ma al momento in cui la prestazione è eseguita o è rimasta definitivamente inseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazioni i principi di cui agli artt. 2 Cost, 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa”; così Cass., n. 21994/2012) risulta essere non allegato, ovvero non sussistente, dato che nel corso del rapporto, pur essendo accertati i ritardi imputabili alla parte opposta, non sono pagina 10 di 12 mai state sollevate contestazioni da parte del subcommittente alla subappaltatrice, la clausola deve ritenersi manifestamente eccessiva.
La clausola penale, di euro 200,00 per ogni giorno lavorativo “in ritardo”, va, pertanto, ridotta della metà (Euro 100,00). Considerati i 162 giorni lavorativi di ritardo, la parte opposta va quindi condannata al pagamento di Euro 16.200,00, in favore della Parte_1
3. Conclusioni
Ne consegue, dunque, che, avendo ad oggetto le suddette fatture, ed essendo stato riconosciuto il credito per i lavori eseguiti dalla solo parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto CP_1
va revocato, ma parte opponente va condanna al pagamento di Euro 18.000,00.
Di contro, accertati i ritardi imputabili alla , ovvero l'esistenza di una clausola CP_1
penale pattuita tra le parti, ridotta in via equitativa da questo Tribunale, in ragione della manifesta eccessività, considerato quanto sopra motivato, parte opposta va condannata a titolo di risarcimento danni al pagamento, in favore di della somma di Euro 16.200,00. Parte_1
Operando le necessarie compensazioni, risulta essere creditrice della somma di CP_1
Euro 1.800,00.
Dalla sentenza al soddisfo sono poi dovuti gli interessi legali.
Ogni altra questione si intende assorbita.
4. Le spese di lite
In conseguenza della soccombenza reciproca parziale (i rispettivi crediti sono di molto inferiori a quanto domandato dalle parti;
nello specifico, per , Euro 18.000,00 su Euro CP_1
52.694,10; per Euro 16.200 su Euro 32.400,00), le spese di lite vanno Parte_1
compensate ex art. 92 c.p.c. per due terzi.
In considerazione dell'accertamento di uno stato debitorio finale, l'opponente va condannato al rimborso a parte opposta della residua parte.
Le spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022) con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (Euro 32.400,00 – della domanda riconvenzionale, essendo più elevato della domanda attorea (Euro 14.4000,00) - e quindi scaglione da 26.000 a 52.000), tenuto conto della attività defensionale effettuata.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- REVOCA il D.I. n. 6084/2018, emesso in data 19.12.2018, dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA al pagamento, a favore di Parte_1 TE
, per effetto della compensazione fra le somme rispettivamente dovute, dell'importo di
[...]
Euro 1.800,00, oltre interessi legali come da parte motiva;
- LIQUIDA le spese di lite per l'intero (3/3) in complessivi euro 6.164,00 (nello specifico, euro
851,00, per lo studio della controversia – euro 602,00 per l'introduzione del giudizio, – euro 1.806, per istruttoria e trattazione – euro 2.905,00, per la fase decisionale), oltre a spese generali forfettarie al 15%, VA e CPA come per legge;
- COMPENSA per due terzi le spese di lite tra le parti e CONDANNA Parte_1 al pagamento in favore di del residuo importo delle spese come TE sopra complessivamente liquidate.
Firenze, 9 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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