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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. TE EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2436 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Melchiorri
-attrice-
E
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (p.i. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili
-convenuta-
NONCHÉ
, IN Controparte_2
PERSONA DEL L.R.P.T. (p.i. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_3
IA OR e NN UR
-terza chiamata-
avente ad oggetto: pagamento somme.
Pag. 1 a 11 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
28/10/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La (d'ora in avanti, ) ha evocato in giudizio Parte_1 Pt_1 la , esponendo: Controparte_1
che la accreditata, tramite la struttura RSA Anziani Controparte_3
“Sant'NN” di Botricello, alla erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, sottoscriveva con l' un contratto per la regolamentazione Parte_2 dell'acquisto e della remunerazione delle prestazioni di assistenza a favore dei cittadini utenti residenti sul territorio regionale;
che, pertanto, per le prestazioni rese la Struttura maturava un credito complessivo di € 81.833,74 (fatture nn. 961, 1047, 1050 e 1052), poi ridotto ad €
68.039,10, avendo nelle more ricevuto acconti per € 13.794,64 (corrisposti in data
20/10/2009);
che detto credito veniva ceduto alla la quale, a sua volta, in Controparte_4 data 5/12/2018, cedeva il credito alla (odierna attrice); Pt_1
che sull'importo di cui sopra sono maturati gli interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002, con decorrenza dal 31° giorno dalla presentazione di ogni singola fattura o, in subordine, gli interessi legali, decorrenti dalla notifica delle cessioni del credito;
che legittimata passiva della pretesa creditoria è la , resasi Controparte_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.
Ha chiesto, pertanto, la condanna della al pagamento della Controparte_1 somma di € 68.039,10, oltre interessi.
2. Si è costituita la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, la quale ha eccepito: a) il difetto di legittimazione attiva della parte attrice;
b)la prescrizione della pretesa azionata;
c) in ogni caso, l'infondatezza della domanda per difetto di legittimazione passiva, in quanto la pretesa creditoria trae origine da convenzioni che sono state stipulate tra la società e l'azienda e che CP_2
Pag. 2 a 11 non sono state sottoscritte dalla d) in via subordinata, la non dovutezza degli CP_1 interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
3. Con ordinanza del 5/11/2021 è stata autorizzata la chiamata in causa Parte dell' , richiesta dall'attrice a seguito delle difese della convenuta (cfr. CP_2 note di trattazione scritta della del 29/10/2021). Pt_1
4. Si è, così, costituita l' , la quale ha eccepito il difetto Parte_2 di legittimazione attiva della , la prescrizione del diritto azionato, Parte_1
l'omessa allegazione del contratto, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'insussistenza del credito per interessi.
5. Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28/10/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nelle seguenti forme: 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
6. Ritiene questo Giudice che il presente procedimento debba essere definito facendo applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata ad altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 267 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 29523/2008; Cass. Civ., SS. UU. n. 24882/2008;
Cass. Civ., n. 12002/2014 e, soprattutto, Cass. Civ., SS.UU. n. 9936/2014 secondo cui anche in presenza di un rilievo di difetto di giurisdizione è consentito al giudice utilizzare il predetto criterio, ove nel merito la domanda sia infondata;
v. anche Cass.
Civ., 8.5.2014, n. 9931, secondo cui “in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità
e speditezza anche costituzionalmente protette, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della
Pag. 3 a 11 sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 24883/2008).
Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Ciò posto, facendo applicazione del su esteso principio, la domanda di parte attrice deve essere respinta, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in analoghe vicende contenziose (cfr., da ultimo, sent. n.
2501/2024), con motivazioni che si condividono e si richiamano integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
6.1. Quanto alla posizione della deve essere esaminata Controparte_1
l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata da quest'ultima, in quanto la pretesa creditoria trae origine da convenzioni stipulate tra la Società che eroga prestazioni sociosanitarie e l' e non sono state Controparte_2 sottoscritte dall'Ente territoriale.
Ebbene, in merito, si rileva che le domande di pagamento traggono origine da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, e dell'art. 13 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24, con cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, la ha Controparte_1 provveduto dapprima a disciplinare gli accordi per l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera con i soggetti, pubblici e privati, provvisoriamente accreditati,
e in seguito a dettare la disciplina definitiva in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
Pag. 4 a 11 Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “la domanda trae origine da una convenzione stipulata tra l'attrice e l' ai sensi dell'art. 3 della Parte_2 legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, e dell'art. 13 della legge regionale 18 luglio
2008, n. 24, con cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n.
502 del 1992, la provvide dapprima a disciplinare gli accordi per Controparte_1
l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera con i soggetti, pubblici e privati, provvisoriamente accreditati, e in seguito a dettare la disciplina definitiva in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;
la stipulazione di tale convenzione, avvenuta senza la partecipazione della , è stata ritenuta idonea a giustificare CP_1
l'imposizione a carico della stessa della quota-parte del corrispettivo delle prestazioni rese dalla struttura gestita dalla società attrice, in virtù di quanto disposto dalla legge regionale n. 23 del 2003 e successive modificazioni. In forza di detta disciplina, come integrata dall'art. 13 della l.r. n. 24 del 2008, la Corte d'appello in particolare ha ritenuto che la , pur non avendo partecipato alla stipulazione della CP_1 convenzione, fosse tenuta a rispondere per la quota del corrispettivo posta a carico del Fondo sociale, escludendo a tal fine la necessità della sottoscrizione del direttore generale del Dipartimento regionale delle politiche sociali, prescritta dalla citata delibera n. 685 del 2002; difatti l'art. 13, secondo comma, della L.R. n. 24 del 2008 demanda in via esclusiva alle aziende sanitarie la definizione degli accordi con le strutture pubbliche e private, sia pure sulla base dei piani annuali preventivi e della valutazione dei bisogni di prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa e dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione regionale, cosicché alla stregua di tale disposizione il contratto, stipulato per iscritto dal soggetto deputato allo scopo, era da considerare idoneo a produrre effetti anche nella sfera della regione, quanto alla corresponsione della quota imputata al Fondo sociale regionale. Come rilevato nel precedente citato del 2020, questa Corte, in altre analoghe fattispecie sempre riferite alla regione , ha già evidenziato come tale conclusione non trovi CP_1 giustificazione alcuna, né nelle modalità di gestione del Fondo sociale regionale, disciplinate dalla legge regionale n. 23 del 2003, né in quelle d'instaurazione dei rapporti con le strutture pubbliche e private abilitate alla prestazione dei servizi sociosanitari, disciplinate dalla medesima legge e da quelle relative al servizio
Pag. 5 a 11 sanitario regionale, essendo tale posizione stata contraddetta da un'unica decisione dissonante (Cass. n. 11258/2020). Ora, dando continuità all'orientamento espresso nella n. 18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass. 22°37/2016), la assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la Part Part disciplina che demanda alle (o ) ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla regione i soli compiti di programmazione, coordinamento Part e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della , essendo questa CP_1
è rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' e priva Parte_2 di ogni competenza al riguardo;
come già in altre circostanze osservato, non rileva in contrario il richiamo della sentenza impugnata all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione «che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture CP_1 accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno P Part dei rapporti finanziari tra e l' competente per territorio» (Cass. n. CP_1
11924/2017).” (cfr. Cass. Civ. I Sez., ordinanza n. 38191/2021).
Inoltre, con un'ulteriore e più recente pronuncia la Corte di cassazione ha ribadito che: “Per quanto ora di interesse, è stato ripetutamente affermata da questa
Corte, con pronunce tutte riferite alla legislazione della (Cass. Controparte_1
23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass. 11925/2017), la legittimazione passiva delle
, perché detta Regione (con la L.R.24/2008), per le Parte_5 prestazioni sanitarie, ha ridefinito la disciplina dell'accreditamento confermando il Part conferimento alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche e private, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere
Pag. 6 a 11 obbligazioni a carico della suddetta Regione. Pertanto, quest'ultima è estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari e soprattutto non sono ad essa riferibili gli Part effetti degli atti posti in essere dalle , sicché deve confermarsi in capo alla CP_1
solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del
[...] coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore (Cass.17587/2018;
Cass. 32505/2019; Cass. 7745/2020; Cass. 25851/2020; Cass.3676/2020; Cass.
18604/2020; Cass.28024/2019; Cass.11925/2017; cfr. anche Cass. 38187/2021 e
38191/2021, non massimate, rese tra le stesse parti del presente giudizio, in conformità a Cass. 5982/2019, pure resa tra le stesse parti, nel senso della inesistenza di una responsabilità ex lege della ). Il suesposto indirizzo, a cui il Controparte_1
Collegio intende dare continuità, non risultando condivisibile l'unico precedente di segno opposto (Cass. n. 11258/2020), né offrendo la ricorrente argomentazioni valide
a giustificarne un mutamento, va, dunque, confermato, dovendo altresì ribadirsi che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con
i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti dipendenti, la rimane normalmente estranea alla CP_1 concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore;
pertanto, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Va confermato, quindi, che in base all'art. 7 della l.r. n. 23 del 2003 (riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari) e Part all'art. 13 della l.r. n. 24 del 2008 (attributivo alle della competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate), i contratti di gestione socio Part sanitaria riferibili alle non svolgono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della (cfr. Cass.18604/2020 citata). In tale contesto, come pure CP_1 questa Corte ha già chiarito, non rileva in contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del
2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture CP_1
Pag. 7 a 11 accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l' competente per territorio” (Cass. CP_1 Pt_3
11924/2017; Cass.n.38187/2021).
2.2. Neppure rileva, ai fini invocati dalla ricorrente, l'esame delle disposizioni normative indicate a pag.18 e 19 del ricorso, concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla
Regione – L.R. Calabria nn. 69/2012 -art.41-, L.R. n.12/2015 -art.9-, L.R. n.44/2016- art.16, c.6-, in disparte il rilievo che, nel caso di specie, si verte in tema di prestazioni effettuate nel 2010, ossia in epoca anteriore alle citate leggi, non direttamente applicabili nel caso concreto, ed infatti la ricorrente le richiama come indice di volontà legislativa a suo dire rilevante ai fini del decidere, quale “interpretazione autentica”. Ciò posto, ritiene il Collegio che tali misure di ordine finanziario possano operare solo sul piano interno dei rapporti finanziari tra ed enti tenuti alle CP_1 prestazioni socio-sanitarie in forza di precedenti accordi o comunque riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalle , evidentemente diverse da Controparte_1 quelle qui in contestazione, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente -per quanto dedotto dalla stessa società ricorrente- sulla base di accordi stipulati dalla casa di riposo con l' proprio in forza della disciplina normativa CP_5 specificamente introdotta dalla in tema di servizi sociali integrati Controparte_1 risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni socio- sanitarie - v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003 - e di tipologia di prestazioni socio- sanitarie -cfr., ancora, artt. 4 e 7, L.R. Calabria n.23/2003 -, non potendosi, dunque, inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare
l'assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo, in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della 7,c.2, lett. Parte_6
g), L. R. Calabria n.23/2002-.” (cfr. Cass. Civ. I Sez. ordinanza n. 24633/2023).
Ne consegue che, dall'applicazione dei su richiamati principi giurisprudenziali di legittimità, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_1
, la quale ha svolto soltanto la propria funzione riguardante la sfera della
[...] programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore
Pag. 8 a 11 senza che ciò possa comportare “una responsabilità diretta a carico della nei CP_1 confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l' CP_1 Pt_3 competente per territorio” (cfr. Cass. n. 24633/2023).
6.2. Quanto alla posizione dell' , la domanda attorea deve Parte_2 essere respinta dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla terza chiamata.
Preliminarmente, occorre precisare che il contratto stipulato tra la CP_3
e l' prevede l'erogazione delle prestazioni nell'arco
[...] Parte_2 dell'anno nella misura complessiva annuale massima stabilita nell'accordo, senza prevedere alcuna periodicità.
Ne consegue che, in assenza di alcuna specificazione temporale, deve trovare applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale dei crediti e non il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 comma 4 c.c., che si applica solo in relazione alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, pertanto anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità.
Ciò posto, sull'onere della prova, si rileva che chi voglia far valere la prescrizione del diritto altrui nei suoi confronti non può che allegare il trascorrere del tempo, che è l'unico elemento da cui deriva il maturare della prescrizione e che non ha bisogno di dimostrazione, mentre alla controparte spetta di dare dimostrazione degli elementi per i quali l'estinzione del diritto non si è ancora verificata.
Ebbene, in relazione alla eccepita prescrizione del credito vantato, sarebbe dunque spettato alla che ne ha asserito l'avvenuta interruzione, Parte_1 provare che un eventuale sollecito di pagamento del credito sia stato inviato e ricevuto dall'odierno convenuto, nel rispetto dei termini di prescrizione.
Pag. 9 a 11 Si osserva che, in merito, la , rispetto ai crediti per prestazioni rese Pt_1 dalla RSA “Sant'NN” nei mesi novembre e dicembre 2009, ha allegato solamente una diffida di pagamento inoltrata alla (cfr. all. n. 7 del proprio Controparte_1 fascicolo di parte) che non è opponibile all' e che, non essendovi tra Parte_2 le odierne convenute alcuna solidarietà passiva, non può produrre gli effetti di cui all'art. 1310 c.c.
Inoltre, anche a voler considerare quale atto interruttivo il pagamento di un acconto in relazione alla fattura n. 1050, si osserva che, per espressa ammissione dell'attrice, detto pagamento (in misura pari ad € 13.794,64) è intervenuto in data
20/10/2009.
Ne consegue che, in assenza di prova della sussistenza di ulteriori e validi atti interruttivi intermedi, alla data di notifica dell'atto di chiamata di terzo nell'ambito del presente giudizio (24/11/2021) era già ampiamente spirato il termine decennale di prescrizione della pretesa creditoria azionata.
6.3. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda, complessivamente infondata, deve essere respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), delle singole fasi del processo e di un importo pari al minimo tariffario, attesa la scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. TE EL, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
Pag. 10 a 11 - condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 17/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo
Consolle)
Il Giudice
TE EL
Pag. 11 a 11