Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 05/02/2026, n. 1754
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notificazione degli atti impugnati

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti tributari secondo le modalità previste dalla normativa vigente, escludendo l'omessa notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme iscritte a ruolo

    La Corte ha ritenuto che i termini prescrizionali decennali per l'IRPEF e triennali per la tassa auto non fossero maturati alla data di notifica dell'intimazione, considerando anche gli atti interruttivi e la sospensione COVID-19. Inoltre, l'adesione alla rottamazione-ter per alcune cartelle è stata considerata acquiescenza.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte ha accolto l'eccezione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per le cartelle relative a sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 05/02/2026, n. 1754
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1754
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo