CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 05/02/2026, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1754/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
TATO' GAETANO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16342/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085350455000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120009076937000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140219744240000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150055615088000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170079344614000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170145753078000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190040673455000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190138208522000 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190197399277000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200125101464000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210006776436000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210194814853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220046926337000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220063711928000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13349/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1,rappresentato e difeso come in atti, con ricorso depositato il 04/11/2024 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9085350455 000, notificata in data 8 ottobre 2024 per l'importo di
€. 17.222,05 unitamente alle sottostanti cartelle di pagamento di seguito indicate:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120009076937000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140219744240000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150055615088000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170079344614000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170145753078000 IRPEF-ALTRO
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190040673455000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190138208522000 IRPEF-ALTRO
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190197399277000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200125101464000 IRPEF-ALTRO
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210006776436000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210194814853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220046926337000 IRPEF-ALTRO
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220063711928000 TASSE AUTOMOBILISTICHE.
Il ricorrente ritiene che tali cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento siano illegittime e vadano annullate per i motivi che seguono:
1.Nullità della notificazione al debitore degli atti impugnati (cartelle esattoriali).
2.Nullità delle cartelle di pagamento e della loro efficacia esecutiva.
Gli avvisi di accertamento e le cartelle non sarebbero state mai ritualmente notificate al debitore per cui lo stesso non avrebbe contezza del suo asserito debito.
Per i motivi suesposti, il ricorrente chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, unitamente alla declaratoria incidentale di invalidità ed inefficacia dei titoli (cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avviso di accertamento) in esso richiamati. Il tutto con vittoria di spese ed onorari. In data 17 dicembre 2024 si è costituita la Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale contesta il ricorso introduttivo e chiede, rigettata l'istanza di sospensione dell'intimazione impugnata, in via preliminare ed in rito, separare i giudizi e dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione all'intimazione opposta relativamente ai crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada C.d.S. di cui alle cartelle di pagamento 09720170119125158000,
09720190067697740000, 09720190197399277000 (ruolo 2019/12062), 09720200002518972000,
09720200214476282000, 09720210248001856000, 09720220137653905000; in subordine e nel merito, rigettare le domande tutte di parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato ,discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato il 04/11/2024 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9085350455 000, notificata in data 8 ottobre 2024 unitamente alle sottostanti cartelle di pagamento.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione prospettata dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistente che evidenzia , il difetto di giurisdizione del Giudice tributario adito relativamente alle cartelle di pagamento n. 09720170119125158000 (sub n.5), 09720190067697740000 (sub. n.8), 09720190197399277000 ruolo
2019/12062 (sub n.10) 09720200002518972000 (sub n.11), 09720200214476282000 (sub n.13),
09720210248001856000 (sub n.16) e 09720220137653905000 (sub n.19).
L'eccezione è fondata.
Ed in vero,come dimostrato dall'estratto di ruolo prodotto in atti (doc. n.2), trattasi di iscrizioni a ruolo per crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, rispetto ai quali l'evocato sindacato giurisdizionale incontra il limite esterno dettato dal c.1 dell'art.2 D. Lgs. 546/92, a mente del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.
Ciò stante, per costante indirizzo giurisprudenziale, l'impugnazione delle cartelle di pagamento avente ad oggetto un ruolo afferente a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del CdS non rientra nella giurisdizione del giudice tributario, dovendo essere devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Circoscritto nei termini esposti l'ambito di indagine che qui ci occupa, occorre esaminare le doglianze prospettate dal ricorrente.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'attività di riscossione , contestando l'intimazione impugnata per vizi derivati dall'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e dalla prescrizione delle somme iscritte a ruolo.
Le doglianze sono infondate.
Al riguardo, occorre rilevare che nel caso in esame l'Agente della riscossione ha depositato i referti di notifica delle n.13 cartelle di pagamento portanti crediti tributari (escluse, dunque, le cartelle portanti sanzioni amministrative C.d.S.). dai quali si desume che le cartelle sono state notificate secondo le modalità previste dalla normativa vigente (irreperibilità relativa, procedimento ordinario, notificazione postale).
In particolare, come precisato dalla resistente :
A)-Lecartelle n.097201402197442400008,09720150055615088000,09720170079344614000,097201900
40673455000,09720190138208522000, 09720190197399277000 (ruolo 2019/14238), 09720220046926337000,
09720220063711928000 sono state notificate dal messo notificatore secondo il rito della c.d. irreperibilità relativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 DPR 600/73 e 26 DPR 602/73.
B)- La cartella di pagamento n. 097 2012 0009076937 000 è stata notificata secondo il rito della c.d. irreperibilità relativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 DPR 600/73 e 26 DPR 602/73 .
C)- La cartella di pagamento n. 09720170145753078000 è stata notificata secondo il procedimento ordinario ai sensi dell'art.60, 1° co., lett. b-bis) DPR 600/73.
D)-Le cartelle di pagamento n. 09720200125101464000 e 09720210006776436000 sono state notificate, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza del destinatario-odierno ricorrente e, dunque, la notifica si è perfezionata al momento in cui i rispettivi plichi postali sono pervenuti all'indirizzo suddetto e consegnati dall'agente postale al soggetto ricevente.
Ciò stante, per il principio di irretrattabilità del credito iscritto a ruolo che si realizza con la notifica della cartella di pagamento non tempestivamente impugnata, si ha, dunque, che l'eccezione di prescrizione , in tanto può dirsi scrutinabile, in quanto sia qualificata come fatto estintivo successivo alla notifica del titolo.
A tal riguardo, occorre considerare la tipologia di credito coattivamente riscosso per verificare se, alla data in cui è promossa l'opposizione, sia o meno decorso il termine prescrizionale previsto dalla legge istitutiva della relativa fattispecie.
Orbene, dall'estratto di ruolo prodotto in atti (doc. n.2), si desume che i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 09720170079344614000, 09720170145753078000, 09720190138208522000, 09720200125101464000
e 09720220046926337000 sono relativi ad omesso versamento IRPEF e i crediti portati dalle cartelle di pagamento 09720120009076937000, 09720140219744240000, 09720150055615088000, 09720190040673455000,
09720190197399277000 (limitatamente al ruolo 2019/14238), 09720210006776436000, 09720210194814853000
e 09720220063711928000 sono relativi ad omesso versamento Tassa auto.
Ciò stante, l'effetto estintivo per prescrizione invocato dal ricorrente non può dirsi verificato.
E ciò perché: - In riferimento alle imposte dirette, per le quali trova applicazione il termine ordinario decennale
(cfr. Cassazione civile, sez. trib., 09/02/2007, n.2941 e n.33266/19), tra la data di notifica delle relative cartelle di pagamento (27.11.2017, 24.02.2018, 22.08.2019, 21.12.21 e 7.04.2023) e la data di notifica dell'intimazione impugnata (8.10.24) è decorso un termine ben inferiore al decennio anche in considerazione dei plurimi atti interruttivi (preavvisi di fermo e avvisi di intimazione).
Per la tassa automobilistica opera il termine prescrizionale triennale, che non risulta maturato alla data di notifica dell'intimazione, sia per il decorso di un periodo inferiore al triennio sia per effetto:
della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale COVID-19; degli atti interruttivi regolarmente notificati. In riferimento alla Tassa auto, per la quale trova applicazione il termine breve triennale ex art.5 del D.L.
953/82, come osservato dalla resistente,per la tassa automobilistica opera il termine prescrizionale triennale di cui all' art.5 del D.L. 953/82, che non risulta maturato alla data di notifica dell'intimazione, sia per il decorso di un periodo inferiore al triennio sia per effetto della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 e degli atti interruttivi regolarmente notificati.
Per le cartelle n. 09720120009076937000, 09720150055615088000, 09720190040673455000, deve darsi atto che dette cartelle sono state oggetto della c.d. rottamazione-ter di cui all'art. 3, c.1, D.L. 119/18 in forza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata dal contribuente-odierno ricorrente in data 18.7.2019 (doc. n.22), successivamente accolta con comunicazione delle somme dovute n.
09790201903735220000 (doc. n.23).
Ebbene, ciò costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria con conseguente reiezione della doglianza in esame.
Di qui, l'infondatezza del secondo motivo .
Per le considetazioni che precedono, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per quanto concerne l'intimazione di pagamento in relazione ai crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada di cui alle cartelle di pagamento nn.
09720170119125158000,09720190067697740000,09720190197399277000(ruolo2019/12062),09720200
002518972000,09720200214476282000,09720210248001856000,09720220137653905000. Il ricorso va respinto per il resto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per quanto concerne l'intimazione di pagamento in relazione ai crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada di cui alle cartelle di pagamento nn.
09720170119125158000,09720190067697740000,09720190197399277000
(ruolo2019/12062),09720200002518972000,09720200214476282000,09720210248001856000,09720220137653905000.
Rigetta il ricorso per il resto. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione, resistente, delle spese del giudizio che liquida in euro 700,oltre oneri accessori di legge, se dovuti. Roma 17 dicembre 2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott. Gaetano Tatò Dott.
OT OZ
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
TATO' GAETANO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16342/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085350455000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120009076937000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140219744240000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150055615088000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170079344614000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170145753078000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190040673455000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190138208522000 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190197399277000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200125101464000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210006776436000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210194814853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220046926337000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220063711928000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13349/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1,rappresentato e difeso come in atti, con ricorso depositato il 04/11/2024 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9085350455 000, notificata in data 8 ottobre 2024 per l'importo di
€. 17.222,05 unitamente alle sottostanti cartelle di pagamento di seguito indicate:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120009076937000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140219744240000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150055615088000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170079344614000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170145753078000 IRPEF-ALTRO
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190040673455000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190138208522000 IRPEF-ALTRO
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190197399277000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200125101464000 IRPEF-ALTRO
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210006776436000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210194814853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220046926337000 IRPEF-ALTRO
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220063711928000 TASSE AUTOMOBILISTICHE.
Il ricorrente ritiene che tali cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento siano illegittime e vadano annullate per i motivi che seguono:
1.Nullità della notificazione al debitore degli atti impugnati (cartelle esattoriali).
2.Nullità delle cartelle di pagamento e della loro efficacia esecutiva.
Gli avvisi di accertamento e le cartelle non sarebbero state mai ritualmente notificate al debitore per cui lo stesso non avrebbe contezza del suo asserito debito.
Per i motivi suesposti, il ricorrente chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, unitamente alla declaratoria incidentale di invalidità ed inefficacia dei titoli (cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avviso di accertamento) in esso richiamati. Il tutto con vittoria di spese ed onorari. In data 17 dicembre 2024 si è costituita la Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale contesta il ricorso introduttivo e chiede, rigettata l'istanza di sospensione dell'intimazione impugnata, in via preliminare ed in rito, separare i giudizi e dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione all'intimazione opposta relativamente ai crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada C.d.S. di cui alle cartelle di pagamento 09720170119125158000,
09720190067697740000, 09720190197399277000 (ruolo 2019/12062), 09720200002518972000,
09720200214476282000, 09720210248001856000, 09720220137653905000; in subordine e nel merito, rigettare le domande tutte di parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato ,discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato il 04/11/2024 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9085350455 000, notificata in data 8 ottobre 2024 unitamente alle sottostanti cartelle di pagamento.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione prospettata dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistente che evidenzia , il difetto di giurisdizione del Giudice tributario adito relativamente alle cartelle di pagamento n. 09720170119125158000 (sub n.5), 09720190067697740000 (sub. n.8), 09720190197399277000 ruolo
2019/12062 (sub n.10) 09720200002518972000 (sub n.11), 09720200214476282000 (sub n.13),
09720210248001856000 (sub n.16) e 09720220137653905000 (sub n.19).
L'eccezione è fondata.
Ed in vero,come dimostrato dall'estratto di ruolo prodotto in atti (doc. n.2), trattasi di iscrizioni a ruolo per crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, rispetto ai quali l'evocato sindacato giurisdizionale incontra il limite esterno dettato dal c.1 dell'art.2 D. Lgs. 546/92, a mente del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.
Ciò stante, per costante indirizzo giurisprudenziale, l'impugnazione delle cartelle di pagamento avente ad oggetto un ruolo afferente a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del CdS non rientra nella giurisdizione del giudice tributario, dovendo essere devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Circoscritto nei termini esposti l'ambito di indagine che qui ci occupa, occorre esaminare le doglianze prospettate dal ricorrente.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'attività di riscossione , contestando l'intimazione impugnata per vizi derivati dall'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e dalla prescrizione delle somme iscritte a ruolo.
Le doglianze sono infondate.
Al riguardo, occorre rilevare che nel caso in esame l'Agente della riscossione ha depositato i referti di notifica delle n.13 cartelle di pagamento portanti crediti tributari (escluse, dunque, le cartelle portanti sanzioni amministrative C.d.S.). dai quali si desume che le cartelle sono state notificate secondo le modalità previste dalla normativa vigente (irreperibilità relativa, procedimento ordinario, notificazione postale).
In particolare, come precisato dalla resistente :
A)-Lecartelle n.097201402197442400008,09720150055615088000,09720170079344614000,097201900
40673455000,09720190138208522000, 09720190197399277000 (ruolo 2019/14238), 09720220046926337000,
09720220063711928000 sono state notificate dal messo notificatore secondo il rito della c.d. irreperibilità relativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 DPR 600/73 e 26 DPR 602/73.
B)- La cartella di pagamento n. 097 2012 0009076937 000 è stata notificata secondo il rito della c.d. irreperibilità relativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 DPR 600/73 e 26 DPR 602/73 .
C)- La cartella di pagamento n. 09720170145753078000 è stata notificata secondo il procedimento ordinario ai sensi dell'art.60, 1° co., lett. b-bis) DPR 600/73.
D)-Le cartelle di pagamento n. 09720200125101464000 e 09720210006776436000 sono state notificate, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza del destinatario-odierno ricorrente e, dunque, la notifica si è perfezionata al momento in cui i rispettivi plichi postali sono pervenuti all'indirizzo suddetto e consegnati dall'agente postale al soggetto ricevente.
Ciò stante, per il principio di irretrattabilità del credito iscritto a ruolo che si realizza con la notifica della cartella di pagamento non tempestivamente impugnata, si ha, dunque, che l'eccezione di prescrizione , in tanto può dirsi scrutinabile, in quanto sia qualificata come fatto estintivo successivo alla notifica del titolo.
A tal riguardo, occorre considerare la tipologia di credito coattivamente riscosso per verificare se, alla data in cui è promossa l'opposizione, sia o meno decorso il termine prescrizionale previsto dalla legge istitutiva della relativa fattispecie.
Orbene, dall'estratto di ruolo prodotto in atti (doc. n.2), si desume che i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 09720170079344614000, 09720170145753078000, 09720190138208522000, 09720200125101464000
e 09720220046926337000 sono relativi ad omesso versamento IRPEF e i crediti portati dalle cartelle di pagamento 09720120009076937000, 09720140219744240000, 09720150055615088000, 09720190040673455000,
09720190197399277000 (limitatamente al ruolo 2019/14238), 09720210006776436000, 09720210194814853000
e 09720220063711928000 sono relativi ad omesso versamento Tassa auto.
Ciò stante, l'effetto estintivo per prescrizione invocato dal ricorrente non può dirsi verificato.
E ciò perché: - In riferimento alle imposte dirette, per le quali trova applicazione il termine ordinario decennale
(cfr. Cassazione civile, sez. trib., 09/02/2007, n.2941 e n.33266/19), tra la data di notifica delle relative cartelle di pagamento (27.11.2017, 24.02.2018, 22.08.2019, 21.12.21 e 7.04.2023) e la data di notifica dell'intimazione impugnata (8.10.24) è decorso un termine ben inferiore al decennio anche in considerazione dei plurimi atti interruttivi (preavvisi di fermo e avvisi di intimazione).
Per la tassa automobilistica opera il termine prescrizionale triennale, che non risulta maturato alla data di notifica dell'intimazione, sia per il decorso di un periodo inferiore al triennio sia per effetto:
della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale COVID-19; degli atti interruttivi regolarmente notificati. In riferimento alla Tassa auto, per la quale trova applicazione il termine breve triennale ex art.5 del D.L.
953/82, come osservato dalla resistente,per la tassa automobilistica opera il termine prescrizionale triennale di cui all' art.5 del D.L. 953/82, che non risulta maturato alla data di notifica dell'intimazione, sia per il decorso di un periodo inferiore al triennio sia per effetto della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 e degli atti interruttivi regolarmente notificati.
Per le cartelle n. 09720120009076937000, 09720150055615088000, 09720190040673455000, deve darsi atto che dette cartelle sono state oggetto della c.d. rottamazione-ter di cui all'art. 3, c.1, D.L. 119/18 in forza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata dal contribuente-odierno ricorrente in data 18.7.2019 (doc. n.22), successivamente accolta con comunicazione delle somme dovute n.
09790201903735220000 (doc. n.23).
Ebbene, ciò costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria con conseguente reiezione della doglianza in esame.
Di qui, l'infondatezza del secondo motivo .
Per le considetazioni che precedono, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per quanto concerne l'intimazione di pagamento in relazione ai crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada di cui alle cartelle di pagamento nn.
09720170119125158000,09720190067697740000,09720190197399277000(ruolo2019/12062),09720200
002518972000,09720200214476282000,09720210248001856000,09720220137653905000. Il ricorso va respinto per il resto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per quanto concerne l'intimazione di pagamento in relazione ai crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada di cui alle cartelle di pagamento nn.
09720170119125158000,09720190067697740000,09720190197399277000
(ruolo2019/12062),09720200002518972000,09720200214476282000,09720210248001856000,09720220137653905000.
Rigetta il ricorso per il resto. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione, resistente, delle spese del giudizio che liquida in euro 700,oltre oneri accessori di legge, se dovuti. Roma 17 dicembre 2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott. Gaetano Tatò Dott.
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