Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2026, proposto da
MA NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avellino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 78864 del 14.10.2025, successivamente notificato, con il quale il Comune di Avellino:
- ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 260 del 13.05.2025, adottata ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001;
- ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
- ha avvisato che “l’accertamento di inottemperanza alla ingiunzione a demolire … costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari”;
b – ove e per quanto occorra, dell’ordinanza di demolizione n. 260/2025;
c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna l’atto n. 78864 del 14.10.2025, con cui il Comune di Avellino ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 260 del 13.05.2025 (pure impugnata) ed irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380/2001.
Il ricorso può essere deciso in forma semplificata.
Esso è manifestamente irricevibile quanto all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 260 del 13.05.2025, atteso che il ricorso è stato notificato il 22.01.2026, mentre la ricorrente ha avuto notizia del provvedimento quanto meno dal 04.08.2025, allorché ha depositato una SCIA in sanatoria, dichiarata inefficace dalla P.A. con nota n. 78838 del 14.10.2025.
Di contro, è manifestamente fondato quanto all’impugnazione dell’atto di accertamento di inottemperanza del 14.10.2025, coevo alla decisione di rigetto dell’istanza di sanatoria.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, in caso di reiezione della domanda di sanatoria il termine di 90 giorni per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre nuovamente dal momento in cui il diniego pervenga a conoscenza dell’interessato, il quale non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge (quale quella di chiedere l’accertamento di conformità) e deve poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso (da ultimo, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 22 dicembre 2025, n. 2196).
La reciproca soccombenza consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile; nel resto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto n. 78864 del 14.10.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO