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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza ex art 281 cpc VI, a seguito della trattazione ex art 127 ter cpc alla udienza del 10 12 2024. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 885/2016,
tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv. Marino Parte_1
Maurizio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e soc. elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to Controparte_1
Fabiana Riccobene in una con l'Avv Francesco Palmese, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
Convenuta
Nonché
Controparte_2
convenuta/ contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 10/12/2023 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
25/09/2013 in Casoria , Via Cirunvallazione Provinciale , alle ore 17,30 circa, mentre si trovava in qualità di conducente del motociclo Honda tg CX 56055, in comodato d'uso.
Nell'occasione , il prefato motoveicolo veniva attinto da altra autovettura AN SA tg DD 799 CY , il cui conducente, non tenendo la distanza regolamentare dal veicolo che lo precedeva, lo temponava sul lato posteriore facendo cadere al suolo l'attore processuale.
Parte istante, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva un diritto al ristoro dei danni morali
Costituitasi la quest'ultima, al netto delle plurime eccezioni Controparte_3
preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva altresì
l'incompetenza per territorio a seguito della quale interveniva la statuitzione del
Tribunale di Napoli che, con ordinanza del 09 02 2016 , dichiarava la propia incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Nola.
Riassunto il giudizio presso codesto Foro Giudiziario, disposta una istruzione probatoria in sede orale seguita da una CTU valutativa dei danni patiti ,lo stesso veniva fissato per la decisione ex art. 281 cpc VI , stante l'anzianità di ruolo istruttorio del processo.
QUESTIONI PRELIMIARI.
In prima battuta va dichiarata la contumacia della convenuta , Controparte_2
evocata in giudizio a mezzo notifica eseguita a mezzo racc. a/r del 17 02 2016 a fronte di una fissazione della prima udienza del 16 06 2016, con salvezza dei termini disposti ex art .163 cpc bis.
Va, altresì, dichiarata la competenza territoriale del Foro Giudiziario investito della decisione .
Infatti, nell'individuare la competenza territoriale per radicare la richiesta di risarcimento danni derivanti da un sinistro/incidente stradale, non si potrà prescindere dal considerare gli articoli 18 ss. c.p.c., individuanti la competenza del
Giudice di Pace o per il Tribunale competente per il risarcimento danni da sinistro stradale, quello relativo al luogo ove ha la residenza o dimora il responsabile civile del sinistro stradale (foro generale delle persone fisiche), ove ha residenza o dimora il responsabile civile del sinistro stradale, ovvero quello del giudice del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da collisione tra veicoli, cioè il luogo dove si è verificato l'incidente per cui il difensore agisce in giudizio.
In particolare, l'art. 18 c.p.c. stabilisce la competenza territoriale in materia di incidenti stradali nel luogo in cui il convenuto responsabile civile ha la residenza o domicilio.
L'articolo 19 c.p.c. , poi, afferisce il caso in cui il convenuto sia una persona giuridica, quindi la Compagnia assicurativa citata in giudizio , stabilendo come foro di competenza territoriale quello del luogo ove l'impresa di assicurazione ha la sua sede legale, stabilimento o rappresentante legale abilitato a stare in giudizio.
Orbene, il motivo principale per cui è prevalente il Foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche da punto di vista giurisdizionale, nasce dall'esigenza che i soggetti del procedimento, quindi le persone fisiche o giuridiche, siano convenute davanti al giudice del luogo, davanti al quale per loro è meno oneroso rispondere.
Ne consegue che, stante l'accertamento della residenza/ domicilio della convenuta in Pollena Trocchia, comune ricadente sotto l'egida del Tribunale Controparte_2
di Nola, risulta correttamente riassunto il processo presso il Foro giudiziario in esame.
Va, poi, esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda espressa per essersi l'attore sottratto agli accertamenti preliminari afferenti la valutazione del danno lamentato dall'infortunato.
In punto di diritto, l'art. 148 III comma del Dlgs n. 209-2005 , sì recita..” Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”.. Tale norma, formulata in favore del principio di deflazione del contenzioso risarcitorio in tema di assicurazione obbligatoria, comporta un onere ulteriore a carico del danneggiato, ovvero, di consentire l'accertamento del danno patito in una fase antecedente il giudizio, consentendo l'ispezione in caso di danno a cose, ovvero, la visita medico-legale, in ipotesi di danno biologico.
Ne consegue, altresì, l'onere della impresa assicuratrice di garantire che tale accertamento, con propri fiduciari, debba svolgersi nell'arco dello spatium deliberandi previsto dall'art. 145 del Codice Delle Assicurazioni che, nel caso di lesioni , consiste in 90 giorni dalla ricezione della diffida ex art. 1219 c.c.
Tale norma, tuttavia, è stata fatta oggetto di svariati dibattiti dottrinati oltre che da decisioni di Tribunali di merito , mutando l'orientamento iniziale che riteneva che la sospensione dei termini di cui all'art. 148 D.lgs. n. 209/2005 si riferisse esclusivamente alla procedura di liquidazione e non alla procedibilità dell'azione ex art. 145 della citata normativa;
che essa riguardava unicamente il termine a carico dell'impresa di assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento;
che ,la mancata collaborazione del danneggiato, che si è rifiutato immotivatamente di sottoporsi a visita medica, non provoca l'improcedibilità dell'azione, ma può essere oggetto di valutazione e apprezzamento del giudice in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso ( tra tutte, va segnalata la ordinanza del
Tribunale di Torre Annunziata del 1 06 2017).
Tuttavia, orientamento più recente , ha introdotto un nuovo principio in materia sulla scorta del quale la mancata sottposizione a visita medica del danneggiata va interpretata quale carenza di collaborazione da parte dell'avente diritto interpretabile quale atteggiamento violatore della buona fede nelle trattative.( Cass n. 1829-2018) .
Secondo il prefato principio la proponibilità della domanda risarcitoria è legata pertanto, sia a un presupposto formale (art. 145 richiesta risarcitoria), sia un requisito sostanziale: poiché "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)"
(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016,), ergo, il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio.
Ne consegue che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209, art. 145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375
c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
Tale orientamento, per altro, si è consolidato nel tempo ,posto che l'art. 145 del Codice
Delle Assicurazioni , secondo la Suprema Corte, “ha un chiaro intento deflattivo”, essendone evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui raggiungimento, tuttavia, “non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale di sessanta/novanta giorni” per la proposizione della domanda risarcitoria,
“ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa “ante causam”, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa”..
Sulla scorta di quanto premesso, la Suprema Corte poi stigmatizza.. “ la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua”, ciò che richiede sia “un presupposto formale”, ovvero “la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148
Codice assicurazioni private), sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta”, sia “un requisito sostanziale”, e ciò in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c,c.), e buona fede..”
In estrema sintesi, sussistono due distinte fasi nella procedura di indennizzo da circolazione stradale, una prima, con la quale il danneggiato comunica alla impresa assicuratrice tutti gli elementi necessari per poter formulare la domanda, integrandoli, eventualmente, su richiesta della stessa assicurazione;
una seconda, disponente le attività di ispezione e valutazione del danno onde effettuare l'offerta nei limiti dello “spatium deliberandi”.
Ciò posto, va esaminato il compendio istruttorio in sede documentale fornito dalle parti contendenti, tenuto conto che l'attore del processo deduce che la visita medico-legale sull'infortunato fosse stata già effettuata dalla soc. in fase pre - Controparte_4
contenzioso , quale soggetto tenuto agli accertamenti preliminari disposti in convenzione “CARD” tra imprese assicuratrici.
Orbene, dalla disamina della documentazione versata in atti dalla impresa assicuratrice si desume la sussistenza della valutazione peritale svolta dal fiduciario della impresa assicuratrice nella persona del dott. , Controparte_5 Persona_1
depositata presso 'ufficio competente della predetta in data 11 11 2015.
Si rileva, altresì, anche una comunicazione , non tracciata, datata 5 11 2013 con la quale il gruppo assicurativo comunicava all'avv Marino Maurizio le Controparte_6
ragioni del diniego di indennizzo rapportate alla impossibilità di ispezione delle cose danneggiate nonostante l'invito del 6 11 2023.
Primenti si evince una integrazione documentale ricevuta in data 25 06 2013 ( v. datario recante l'intestazione della con la quale il difensore della parte Controparte_3
lesa inviava la certificazione di guarigione con postumi recante espresso invito a disporre gli accertamenti peritali conseguenziali sulla persona infortunata.
Si reperisce, altresì, copia della comunicazione del fiduciario della ( Controparte_3
dott. con la quale, con pec del 13 10 2015 , il professionista Persona_2
incaricato disponeva l'invito a visita medico – legale . A tale plico informatico rispondeva il difensore dell'attore con nota del 14 10 2015 dal cui contenuto si evince che lo stesso rappresentava che le operazioni peritali in questione erano già state disposte dalla consorella impresa assocuratrice invitando la ad aquisirne la disponibilità. CP_3
Conclude il compendio documentale la nota del 27 11 2025 con la quale la convenuta impresa assicuratrice denegava ogni indennizzo non avendo la parte lesa consentito gli accertamenti di rito.
All'uopo, deve opportunamente osservarsi che l'oggetto del presente giudizio instà nell'accertamto delle lesioni riportate in danno al'attore, conseguendone che alcun effetto preclusivo alla azione proposta può desumersi dal non aver messo a disposizione della il motoveicolo danneggiato, tanto anche in virtù del CP_7
fatto che lo stesso , dalle allegazioni difensive dell'attore, non era nella sua disponibilità materiale.
Di contro, non può revocarsi in dubbio che l'azione risarcitoria in sede processuale è stata preceduta da idonea diffida inviata alla con racc a/r recapitata Controparte_3
in data 25 06 2015.
Partendo proprio da quest'ultimo dato certo appare evidente che l'attuale impresa assicuratrice convenuta in giudizio beneficiava del termine di 90 giorni disposti dall'art
.145 del Codice delle Assicurazioni Private il quale concedeva la possibuilità , pertanto, sino al 26 09 2015 di disporre gli opportuni accertamenti del caso senza incorrere nella decadenza autorizzante la parte lesa ad introdurre il giudizio.
Ne consegue che l'invio disposto solo in daya 13 10 2015 risulta del tutto intempestivo ai fini della valutazione della improcedibilità della azione promossa.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 21/06/2018 a mezzo interpello del teste ammesso ed in tal sede escusso, ( dichiaratosi indifferente) . Testimone_1
In particolare, il mentovato circostanziava la propria presenza sul luogo del sinistro affermando che, all'epoca dei fatti ( alla fine del mese di settembre 2013) , si trovava in Casoria, verso le ore 17,30 , nei pressi dell'UCI Cinamas , percorrendo tale tratto quale trasportato su di un motociclo, seguendo l'altro moticiclo ove era a bordo Pt_1
, da lui conosciuto, veicoli tutti procedenti in direzione di Casalnuovo.
[...]
Precisava, altresì, che improvvisamente proveniva da dietro una autovettura di tipo
AN SA di colore scuro che, nell'effettuare un sorpasso, tamponava il motociclo ove si trovava l'attore processuale.
Il teste riferiva, inoltre, che a bordo della vettura vi fosse il solo conducente e che l'impatto avvenne tra la parte anteriore della stessa e la parte posteriore del motoveicolo, facendolo cadere sul lato destro.
Pertanto, il mentovato ritenne opportuno fermarsi per constatare le conseguenze dell'impatto che sul malcapitato aveva ingenerato forti dolori agli arti inferiori in tal guisa da impedigli di stare in posizione eretta.
Ciò posto, dalla lettura dell'intero compendio istruttorio pertanto si evince che al conducente del veicolo ingenerante il sinistro commetteva una infrazione al Codice
Della Strada di cui all'art. 149 il quale recita:
“Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono ( comma 1).
Tanto prefigura una ipotesi di responsabilità esclusiva a carico del proprietario della prefata autovettura il quale, oltretutto, sciegliendo di non costituirsi in giudizio , ha di fatto rinunziato a contestare l'avverso dedotto.
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott al quale venivano posti i quesiti attinenti alla Persona_3
quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa. L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.ù
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 10 % ; temporanea assoluta giorni 50; temporanea parziale al 75 % gg 30; temporanea parziale al 50% di gg 30.
Per le spese mediche documentate il consulente le riconosce in misura di € 520,60.
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 23 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 23.250,00 ( valore punto danno biologico € 2.612,40 tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano 2024 ).
Per la temporanea totale di gg 50 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 5.750,00 ;per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 2.587,50 ;per la temporanea parziale di gg 30 al 50% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € 1.725,00.
Il tutto, oltre le spese mediche certificate.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 33.833,10 comprensivo di spese mediche.Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria
In sintesi , i convenuti vanno condannati in solido tra loro al risarcimento del danno in favore dell'attore va liquidato nella complessiva somma di € 33.833,10, oltre interessi di legge dalla domanda e rivalutazione monetaria sulla somma originaria devalutata dagli interessi.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accogliento della domanda attorea, dichiara la contumacia di;
Controparte_2
dichiara la rsponsabilità esclusiva della prefata parte convenuta nella causazione del sinistro;
condanna per lo effetto i convenuti in solido tra loro al pgamento, in favore dell'attore, della somma di € 33.833,10, oltre interessi di legge dalla domanda, oltre rivalutazione monetaria da computarsi sulla somma originaria depurata dagli interessi;
condanna le parti convenue in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 7.616,00 , oltre accessori di legge, con attribuzione;
pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Nola 04 gennaio 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata